CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3150/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA QUINTINO SELLA N. 4 - 20121 MILANO, presso lo studio dell'avv. ROSSETTI PIER ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2 minore (C.F. ), elettivamente domiciliati Persona_1 CodiceFiscale_3 in VIA FOGAZZARO N. 1 - 20135 MILANO, presso lo studio dell'avv. BORN ALEX
MARIA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
pagina 1 di 10 PER LA RIFORMA della sentenza n. 1330/2024, resa dal Tribunale di Pavia nella causa n. 3528/2021 R.G., pubblicata in data 7 ottobre 2024 e notificata in pari data.
OGGETTO: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)
Conclusioni: come da fogli di P.C. e note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e – in qualità CP_1 Controparte_2
di genitori del minore – convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Persona_1
Pavia, chiedendone la condanna al pagamento di € 50.838,00 o la somma ritenuta Parte_1
di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore in conseguenza del sinistro occorso al minore il 21.6.2020, all'interno del motodromo gestito dalla società convenuta.
A sostegno della domanda, deducevano che:
- in data 21.6.2020, - all'epoca dei fatti undicenne – si recava con i genitori Persona_1
presso il “Motocross Dorno” sito in Dorno (PV) e gestito dalla società per la Parte_1 prima lezione di motocross, con moto a noleggio e supervisione di un istruttore;
- il minore, mentre girava all'interno della pista e affrontando una curva, usciva dal tracciato, andando ad impattare contro le reti metalliche poste in prossimità del circuito, a pochi centimetri dalla parte esterna della curva;
le stesse risultavano prive di sistemi di ammortizzazione in caso d'urto; tali reti, cedendo all'impatto, provocavano un effetto “rampa” che facevano “decollare” il motociclo, come emergeva dalle videoregistrazioni girate nell'occasione dai genitori presenti;
- a causa dell'impatto, rovinava a terra subendo molteplici contusioni, oltre alla Per_1 frattura scomposta dell'omero sinistro, come da diagnosi del Policlinico “San Matteo” di Pavia,
pagina 2 di 10 ove veniva trasportato con autolettiga, ricoverato e sottoposto ad intervento di riduzione della frattura;
-in data 09.07.2020, l'evento veniva contestato alla società la quale declinava ogni Parte_1
responsabilità, limitandosi a fornire gli estremi di riferimento della copertura assicurativa;
-la compagnia assicurativa Unipolsai, espletati gli accertamenti del caso, tuttavia negava l'operatività della polizza, così motivando: “la fattispecie in essere (noleggio di motociclo sotto
l'egida di un istruttore) esula dall'attività assicurata” e “viene imputata una responsabilità a un soggetto che non è in rapporto di dipendenza con la Società Assicurata, caso espressamente riportato nelle esclusioni di polizza”.
In ordine alla responsabilità della convenuta, gli attori rilevavano che: il circuito non presentava vie di fuga in caso di perdita di controllo del mezzo, soprattutto in relazione alla tipologia di utente (pilota minorenne neofita); all'interno del circuito era presente una pompa per l'irrigazione priva di protezione;
nel fornire il servizio di lezioni di guida a era stata Per_1 data una moto (85 c.c.) non conforme a età e struttura fisica dello stesso;
il minore non era stato dotato di tutte le protezioni idonee per effettuare tale tipo di attività ludico sportiva;
la lezione non era stata tenuta da un istruttore qualificato, come accertato dalla Compagnia assicurativa.
Si costituiva tardivamente in giudizio la contestando la sussistenza di una propria Parte_1
responsabilità a qualunque titolo, sostenendo come il sinistro fosse imputabile esclusivamente alla condotta del minore, avendo la società adottato tutte le necessarie cautele per salvaguardare gli utenti del circuito, sia in punto di dotazioni che di conformità regolamentare del campo di pratica. In particolare, evidenziava che: il ragazzo veniva dotato di tutte le protezioni idonee, adeguate alla sua statura e conformazione fisica;
adeguata era, altresì, la motocicletta assegnatagli;
il sinistro avveniva al termine della lezione pomeridiana, ovverosia dopo tre ore di esercizio condotto regolarmente senza alcuna caduta;
la lezione era stata condotta dal sig.
, motociclista esperto e titolare di un'impresa dedita anche a corsi di guida di Persona_2 motocross.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di due differenti CTU: una ispettivo – cinematica, l'altra medico legale.
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 1330/2024, il Tribunale di Pavia accertava la responsabilità esclusiva di Pt_1 nella causazione del sinistro, condannandola al risarcimento dei danni non patrimoniali
[...]
subiti da liquidati in € 26.752,57 al valore attuale, oltre interessi dalla Persona_1
sentenza al saldo;
compensava nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti, condannando la convenuta al rimborso della restante parte in favore degli attori;
poneva, altresì, le spese di CTU
a carico della convenuta.
Nello specifico - inquadrata la fattispecie in esame nell'alveo dell'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. e richiamate le risultanze delle espletate CTU - il primo giudice motivava la propria decisione rilevando che, in base a tutte le evidenze del caso concreto, l'evento non si sarebbe verificato se, nella zona contigua tra lo spazio di attività e la zona neutra di sicurezza, vi fossero stati idonei elementi di protezione, destinati ad impedire gli esiti pregiudizievoli di una fuoriuscita dal tracciato. Riteneva poi di escludere, invece, che la condotta di guida del minore, per quanto imperita e non corretta in una situazione di difficoltà, fosse connotata da peculiarità tali da porsi come antecedente causale del tutto anomalo, imprevedibile e inevitabile per il gestore, tenuto conto che il minore stava partecipando proprio ad una lezione di guida, ed essendo irragionevole pretendere che gli errori di un principiante possano elevarsi a causa esclusiva dell'evento.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la per i seguenti motivi: Parte_1
I. difetto di motivazione per aver disatteso l'esito della CTU senza adeguata giustificazione:
l'adozione delle misure idonee ad evitare il danno;
II. difetto di motivazione per aver disatteso l'esito della CTU senza adeguata giustificazione:
l'accertata condotta colposa del danneggiato come unica causa dell'evento.
Si sono costituiti e in qualità di genitori di CP_1 Controparte_2 Per_1
eccependo l'infondatezza dell'avverso appello e chiedendone il rigetto.
[...]
Alla prima udienza del 25 febbraio 2025, le parti chiedevano un rinvio al fine di verificare la possibilità di ipotesi conciliative. Il Presidente relatore, vista l'istanza, rinviava all'udienza del
25 marzo 2025 per verificare l'esito delle trattative.
pagina 4 di 10 In tale ultima udienza, le parti davano atto di non aver raggiunto una soluzione conciliativa della causa. Il Presidente relatore, dato atto e visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza dell'8 luglio 2025, assegnando alle parti termini per note conclusionali al 15 giugno 2025.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta che il primo giudice si sarebbe discostato dalle risultanze della CTU ispettivo – cinematica senza fornire un'adeguata motivazione.
Invero, il giudice di prime cure dichiarava la responsabilità del gestore dell'impianto rilevando che la rete di recinzione del tracciato, sebbene ritenuta adeguata dal consulente, non si sarebbe rivelata idonea, in concreto, ad evitare un danno prevedibile, quale lo schianto di un motociclista inesperto.
La società sostiene, al contrario, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, attesa l'idoneità di protezioni, moto, superficie, tracciato, recinzione e c.d. zona neutra, come accertato nella CTU. Peraltro, il sinistro sarebbe avvenuto per esclusiva colpa del pilota, a cui il perito attribuirebbe una serie di errori, banali anche per un neofita.
I motivi di gravame, in quanto logicamente connessi, vengono trattati congiuntamente.
L'appello è infondato.
Le doglianze dell'appellante si sostanziano in una critica alla decisione del primo giudice, il quale non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui si sarebbe discostato dalle conclusioni CTU.
È opportuno, pertanto, riportare le conclusioni del nominato perito ing. : Persona_3
“In relazione a quanto sopra descritto e alle indagini svolte, emerge che:
1) L'incidente si è verificato in quanto alla guida del motociclo, ha Persona_1 commesso un errore di guida (oppure una serie di errori conseguenti ad un errore iniziale) che
pagina 5 di 10 l'ha portato ad uscire dal tracciato e ad urtare la rete di delimitazione della pista, sfondandola
e cadendo sul suo lato sinistro.
2) Il fatto che utilizzasse un motociclo con cilindrata di 85cc invece di 65cc non ha avuto alcuna influenza sulla causazione o sulle conseguenze dell'incidente, dato che non ha messo in atto alcuna frenata per evitare di urtare la rete e la velocità al momento della perdita di controllo poteva essere raggiunta anche utilizzando il motociclo avente minori prestazioni. Inoltre dal regolamento della FMI e da quello particolare della Lombardia emerge che a poteva Per_1
essere destinato un motociclo di cilindrata 65cc o 85cc.
3) Non esiste un regolamento che definisca le prescrizioni di una pista per l'allenamento dei giovani motociclisti. Anche applicando quello che più si avvicina (baby cross nella sezione off road del regolamento FMI) non si riscontrano violazioni da parte del gestore dell'impianto che hanno contribuito a causare l'incidente.
4) Da segnalare però che poco prima di raggiungere la rete metallica posizionata a delimitazione della pista, il motociclo di è salito su un accumulo di terra non previsto Per_1
dal regolamento citato al punto precedente e comunque in generale pericoloso, soprattutto per un giovane motociclista come che non aveva ancora effettuato alcun salto. Per_1
Salendo su tale accumulo il motociclo si è sollevato da terra, ha aumentato la sua distanza verticale dal terreno e quindi, quando successivamente il motociclista è atterrato dopo il salto, la forza generata dalla caduta è stata sicuramente maggiore di quella che sarebbe scaturita da una caduta senza salto.
Il sottoscritto non ha le competenze medico legali per stabilire il meccanismo di lesione che ha creato la frattura dell'omero, né quelle per stabilire se si sarebbe comunque fratturato nello stesso modo in presenza di minore forza e/o quali altri lesioni il bambino avrebbe subito.
5) Lette le osservazioni delle parti non ritengo di modificare la bozza di CTU.
L'unico altro elemento che, volendo, potrebbe essere valutato dall'Organo Giudicante, è
l'esigere da Parte Convenuta la creazione di lunghissime vie di fuga intorno al tracciato,
pagina 6 di 10 finalizzate ad ovviare a gravi e perduranti errori dei motociclisti, soprattutto giovani” (v. pp.
20-21 CTU del 7.2.2023).
Più nello specifico, il consulente riteneva che “la caduta di è dovuta ad un suo errore Per_1
di guida, anzi da più errori in successione, forse conseguenza del primo di questi, cosa che probabilmente si verifica quando i giovani motociclisti iniziano la loro attività di Motocross”
(v. p. 11 CTU del 7.2.2023).
Considerava poi adeguato il motociclo affidato al minore che “come dimensioni, poteva andare bene alla persona”, rilevando che “se avesse utilizzato un motociclo con cilindrata inferiore, come il Kawasaki con motore da 65 cm3, l'incidente si sarebbe verificato ugualmente” (v. p. 14
CTU del 7.2.2023).
Infine, aggiungeva che “la rete urtata da non è a maglia sciolta (è elettrosaldata), ma Per_1 la sua presenza si ritiene adeguata”, mentre “quello che invece non si ritiene adeguato ed anzi pericoloso è l'accumulo di terra presente poco prima della rete metallica, accumulo che ha di fatto provocato il sollevamento del motociclo e la sua caduta da un'altezza da terra maggiore rispetto a quella che avrebbe avuto se non avesse effettuato il salto” (v. p. 15 CTU del
7.2.2023).
Tanto premesso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice che abbia disposto una consulenza c.d. percipiente ne può disattendere le risultanze, ma solo ove motivi con riguardo agli elementi di valutazione adottati e quelli probatori utilizzati per giungere alla decisione, specificando le ragioni per cui si è discostato dalle conclusioni del CTU (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 36638/2021).
Questa Corte ritiene che la decisione del primo giudice non sia censurabile, avendo questi ampiamente motivato le ragioni del proprio convincimento e del leggero dissenso rispetto alle risultanze della consulenza.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, trattandosi di una prima lezione di motocross, rivolta a minori inesperti, il campo di pratica avrebbe dovuto essere privo delle asperità e difficolta che,
pagina 7 di 10 di solito, caratterizzano lo sport in parola. Di conseguenza, l'obbligo di manutenzione e pulizia del circuito e, in specie, del bordo pista era sicuramente più gravoso sul gestore.
Difatti, l'adeguatezza della rete metallica di protezione – riconosciuta dal perito - alle prescrizioni di riferimento, non era idonea in concreto ad evitare un danno prevedibile per utenti inesperti, quali Minore è l'abilità del motociclista, maggiori e più Persona_1
prevedibili sono i relativi rischi.
Peraltro, lo stesso consulente evidenziava la presenza di un accumulo di terra poco prima della rete metallica, ritenuto inadeguato e pericoloso, che “ha agito negativamente sulla severità dell'impatto” (v. p. 16 CTU del 7.2.2023); al minore non era stato poi spiegato come effettuare un eventuale salto (v. p. 15 CTU del 7.2.2023).
Seppur adeguato in teoria, in sostanza il campo di pratica presentava dei pericoli concreti per gli utenti, quali appunto l'accumulo di terra.
In ordine poi alla condotta di guida del minore, il CTU, pur ritenendo che il sinistro si fosse verificato a causa di errori del medesimo, sottolineava che ciò si verifica presumibilmente quando i giovani motociclisti cominciano l'attività di motocross.
Tale circostanza è stata messa in evidenza dal primo giudice nell'escludere che la condotta del minore abbia assunto peculiarità tali da porsi come “antecedente causale del tutto autonomo, imprevedibile ed evitabile per il gestore” (v. p. 8 sentenza impugnata).
Posto che il minore stava partecipando ad una prima lezione di guida sarebbe illogico ritenere che la causa esclusiva dell'occorso possano essere gli errori compiuti dallo stesso, che non era nemmeno stato reso edotto sulle modalità con cui affrontare una eventuale uscita dal tracciato.
A supporto della propria decisione con riguardo alla ritenuta prevedibilità ed evitabilità dell'evento, il primo giudice richiamava anche ulteriori elementi emersi dall'istruttoria:
l'escussione del teste (ud. I grado 20.4.2022), il quale riferiva che durante la Tes_1 lezione il minore era instabile e sbatteva sempre nello stesso punto, prendendo la rete metallica con la leva del freno, fino a che alla fine ci è andato
contro
; le modifiche apportate al circuito in tempi successivi al sinistro oggetto di causa, descritte nella CTU, aventi funzione di pagina 8 di 10 contenimento degli impatti con la rete metallica e le cadute “in volo” come nel caso di Per_1
[...]
In conclusione, è evidente come la motivazione del primo giudice sia esente da vizi logico- giuridici e che lo stesso sia discostato solo in minima parte dalle conclusioni del CTU, fornendone in ogni caso le ragioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Parte_1 condannata ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di e , in qualità di esercenti la responsabilità CP_1 Controparte_2
genitoriale sul minore , liquidate come in dispositivo sulla base del Persona_1 vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel presente grado.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti – ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - così dispone:
⎯ rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1330/2024 del
Tribunale di Pavia, pubblicata il 7 ottobre 2024 e notificata in pari data;
⎯ condanna lla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_2
, che si liquidano in € 3.473,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA, Persona_1
pagina 9 di 10 c.p.a., oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. BORN ALEX MARIA, dichiaratosi antistatario;
⎯ dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già Parte_1 versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3150/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA QUINTINO SELLA N. 4 - 20121 MILANO, presso lo studio dell'avv. ROSSETTI PIER ANTONIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul C.F._2 minore (C.F. ), elettivamente domiciliati Persona_1 CodiceFiscale_3 in VIA FOGAZZARO N. 1 - 20135 MILANO, presso lo studio dell'avv. BORN ALEX
MARIA, che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
pagina 1 di 10 PER LA RIFORMA della sentenza n. 1330/2024, resa dal Tribunale di Pavia nella causa n. 3528/2021 R.G., pubblicata in data 7 ottobre 2024 e notificata in pari data.
OGGETTO: Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.)
Conclusioni: come da fogli di P.C. e note conclusive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e – in qualità CP_1 Controparte_2
di genitori del minore – convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Persona_1
Pavia, chiedendone la condanna al pagamento di € 50.838,00 o la somma ritenuta Parte_1
di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore in conseguenza del sinistro occorso al minore il 21.6.2020, all'interno del motodromo gestito dalla società convenuta.
A sostegno della domanda, deducevano che:
- in data 21.6.2020, - all'epoca dei fatti undicenne – si recava con i genitori Persona_1
presso il “Motocross Dorno” sito in Dorno (PV) e gestito dalla società per la Parte_1 prima lezione di motocross, con moto a noleggio e supervisione di un istruttore;
- il minore, mentre girava all'interno della pista e affrontando una curva, usciva dal tracciato, andando ad impattare contro le reti metalliche poste in prossimità del circuito, a pochi centimetri dalla parte esterna della curva;
le stesse risultavano prive di sistemi di ammortizzazione in caso d'urto; tali reti, cedendo all'impatto, provocavano un effetto “rampa” che facevano “decollare” il motociclo, come emergeva dalle videoregistrazioni girate nell'occasione dai genitori presenti;
- a causa dell'impatto, rovinava a terra subendo molteplici contusioni, oltre alla Per_1 frattura scomposta dell'omero sinistro, come da diagnosi del Policlinico “San Matteo” di Pavia,
pagina 2 di 10 ove veniva trasportato con autolettiga, ricoverato e sottoposto ad intervento di riduzione della frattura;
-in data 09.07.2020, l'evento veniva contestato alla società la quale declinava ogni Parte_1
responsabilità, limitandosi a fornire gli estremi di riferimento della copertura assicurativa;
-la compagnia assicurativa Unipolsai, espletati gli accertamenti del caso, tuttavia negava l'operatività della polizza, così motivando: “la fattispecie in essere (noleggio di motociclo sotto
l'egida di un istruttore) esula dall'attività assicurata” e “viene imputata una responsabilità a un soggetto che non è in rapporto di dipendenza con la Società Assicurata, caso espressamente riportato nelle esclusioni di polizza”.
In ordine alla responsabilità della convenuta, gli attori rilevavano che: il circuito non presentava vie di fuga in caso di perdita di controllo del mezzo, soprattutto in relazione alla tipologia di utente (pilota minorenne neofita); all'interno del circuito era presente una pompa per l'irrigazione priva di protezione;
nel fornire il servizio di lezioni di guida a era stata Per_1 data una moto (85 c.c.) non conforme a età e struttura fisica dello stesso;
il minore non era stato dotato di tutte le protezioni idonee per effettuare tale tipo di attività ludico sportiva;
la lezione non era stata tenuta da un istruttore qualificato, come accertato dalla Compagnia assicurativa.
Si costituiva tardivamente in giudizio la contestando la sussistenza di una propria Parte_1
responsabilità a qualunque titolo, sostenendo come il sinistro fosse imputabile esclusivamente alla condotta del minore, avendo la società adottato tutte le necessarie cautele per salvaguardare gli utenti del circuito, sia in punto di dotazioni che di conformità regolamentare del campo di pratica. In particolare, evidenziava che: il ragazzo veniva dotato di tutte le protezioni idonee, adeguate alla sua statura e conformazione fisica;
adeguata era, altresì, la motocicletta assegnatagli;
il sinistro avveniva al termine della lezione pomeridiana, ovverosia dopo tre ore di esercizio condotto regolarmente senza alcuna caduta;
la lezione era stata condotta dal sig.
, motociclista esperto e titolare di un'impresa dedita anche a corsi di guida di Persona_2 motocross.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di due differenti CTU: una ispettivo – cinematica, l'altra medico legale.
pagina 3 di 10 Con sentenza n. 1330/2024, il Tribunale di Pavia accertava la responsabilità esclusiva di Pt_1 nella causazione del sinistro, condannandola al risarcimento dei danni non patrimoniali
[...]
subiti da liquidati in € 26.752,57 al valore attuale, oltre interessi dalla Persona_1
sentenza al saldo;
compensava nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti, condannando la convenuta al rimborso della restante parte in favore degli attori;
poneva, altresì, le spese di CTU
a carico della convenuta.
Nello specifico - inquadrata la fattispecie in esame nell'alveo dell'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. e richiamate le risultanze delle espletate CTU - il primo giudice motivava la propria decisione rilevando che, in base a tutte le evidenze del caso concreto, l'evento non si sarebbe verificato se, nella zona contigua tra lo spazio di attività e la zona neutra di sicurezza, vi fossero stati idonei elementi di protezione, destinati ad impedire gli esiti pregiudizievoli di una fuoriuscita dal tracciato. Riteneva poi di escludere, invece, che la condotta di guida del minore, per quanto imperita e non corretta in una situazione di difficoltà, fosse connotata da peculiarità tali da porsi come antecedente causale del tutto anomalo, imprevedibile e inevitabile per il gestore, tenuto conto che il minore stava partecipando proprio ad una lezione di guida, ed essendo irragionevole pretendere che gli errori di un principiante possano elevarsi a causa esclusiva dell'evento.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la per i seguenti motivi: Parte_1
I. difetto di motivazione per aver disatteso l'esito della CTU senza adeguata giustificazione:
l'adozione delle misure idonee ad evitare il danno;
II. difetto di motivazione per aver disatteso l'esito della CTU senza adeguata giustificazione:
l'accertata condotta colposa del danneggiato come unica causa dell'evento.
Si sono costituiti e in qualità di genitori di CP_1 Controparte_2 Per_1
eccependo l'infondatezza dell'avverso appello e chiedendone il rigetto.
[...]
Alla prima udienza del 25 febbraio 2025, le parti chiedevano un rinvio al fine di verificare la possibilità di ipotesi conciliative. Il Presidente relatore, vista l'istanza, rinviava all'udienza del
25 marzo 2025 per verificare l'esito delle trattative.
pagina 4 di 10 In tale ultima udienza, le parti davano atto di non aver raggiunto una soluzione conciliativa della causa. Il Presidente relatore, dato atto e visto l'art. 350 bis c.p.c., rinviava all'udienza dell'8 luglio 2025, assegnando alle parti termini per note conclusionali al 15 giugno 2025.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., e decisa nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta che il primo giudice si sarebbe discostato dalle risultanze della CTU ispettivo – cinematica senza fornire un'adeguata motivazione.
Invero, il giudice di prime cure dichiarava la responsabilità del gestore dell'impianto rilevando che la rete di recinzione del tracciato, sebbene ritenuta adeguata dal consulente, non si sarebbe rivelata idonea, in concreto, ad evitare un danno prevedibile, quale lo schianto di un motociclista inesperto.
La società sostiene, al contrario, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, attesa l'idoneità di protezioni, moto, superficie, tracciato, recinzione e c.d. zona neutra, come accertato nella CTU. Peraltro, il sinistro sarebbe avvenuto per esclusiva colpa del pilota, a cui il perito attribuirebbe una serie di errori, banali anche per un neofita.
I motivi di gravame, in quanto logicamente connessi, vengono trattati congiuntamente.
L'appello è infondato.
Le doglianze dell'appellante si sostanziano in una critica alla decisione del primo giudice, il quale non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni per cui si sarebbe discostato dalle conclusioni CTU.
È opportuno, pertanto, riportare le conclusioni del nominato perito ing. : Persona_3
“In relazione a quanto sopra descritto e alle indagini svolte, emerge che:
1) L'incidente si è verificato in quanto alla guida del motociclo, ha Persona_1 commesso un errore di guida (oppure una serie di errori conseguenti ad un errore iniziale) che
pagina 5 di 10 l'ha portato ad uscire dal tracciato e ad urtare la rete di delimitazione della pista, sfondandola
e cadendo sul suo lato sinistro.
2) Il fatto che utilizzasse un motociclo con cilindrata di 85cc invece di 65cc non ha avuto alcuna influenza sulla causazione o sulle conseguenze dell'incidente, dato che non ha messo in atto alcuna frenata per evitare di urtare la rete e la velocità al momento della perdita di controllo poteva essere raggiunta anche utilizzando il motociclo avente minori prestazioni. Inoltre dal regolamento della FMI e da quello particolare della Lombardia emerge che a poteva Per_1
essere destinato un motociclo di cilindrata 65cc o 85cc.
3) Non esiste un regolamento che definisca le prescrizioni di una pista per l'allenamento dei giovani motociclisti. Anche applicando quello che più si avvicina (baby cross nella sezione off road del regolamento FMI) non si riscontrano violazioni da parte del gestore dell'impianto che hanno contribuito a causare l'incidente.
4) Da segnalare però che poco prima di raggiungere la rete metallica posizionata a delimitazione della pista, il motociclo di è salito su un accumulo di terra non previsto Per_1
dal regolamento citato al punto precedente e comunque in generale pericoloso, soprattutto per un giovane motociclista come che non aveva ancora effettuato alcun salto. Per_1
Salendo su tale accumulo il motociclo si è sollevato da terra, ha aumentato la sua distanza verticale dal terreno e quindi, quando successivamente il motociclista è atterrato dopo il salto, la forza generata dalla caduta è stata sicuramente maggiore di quella che sarebbe scaturita da una caduta senza salto.
Il sottoscritto non ha le competenze medico legali per stabilire il meccanismo di lesione che ha creato la frattura dell'omero, né quelle per stabilire se si sarebbe comunque fratturato nello stesso modo in presenza di minore forza e/o quali altri lesioni il bambino avrebbe subito.
5) Lette le osservazioni delle parti non ritengo di modificare la bozza di CTU.
L'unico altro elemento che, volendo, potrebbe essere valutato dall'Organo Giudicante, è
l'esigere da Parte Convenuta la creazione di lunghissime vie di fuga intorno al tracciato,
pagina 6 di 10 finalizzate ad ovviare a gravi e perduranti errori dei motociclisti, soprattutto giovani” (v. pp.
20-21 CTU del 7.2.2023).
Più nello specifico, il consulente riteneva che “la caduta di è dovuta ad un suo errore Per_1
di guida, anzi da più errori in successione, forse conseguenza del primo di questi, cosa che probabilmente si verifica quando i giovani motociclisti iniziano la loro attività di Motocross”
(v. p. 11 CTU del 7.2.2023).
Considerava poi adeguato il motociclo affidato al minore che “come dimensioni, poteva andare bene alla persona”, rilevando che “se avesse utilizzato un motociclo con cilindrata inferiore, come il Kawasaki con motore da 65 cm3, l'incidente si sarebbe verificato ugualmente” (v. p. 14
CTU del 7.2.2023).
Infine, aggiungeva che “la rete urtata da non è a maglia sciolta (è elettrosaldata), ma Per_1 la sua presenza si ritiene adeguata”, mentre “quello che invece non si ritiene adeguato ed anzi pericoloso è l'accumulo di terra presente poco prima della rete metallica, accumulo che ha di fatto provocato il sollevamento del motociclo e la sua caduta da un'altezza da terra maggiore rispetto a quella che avrebbe avuto se non avesse effettuato il salto” (v. p. 15 CTU del
7.2.2023).
Tanto premesso, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice che abbia disposto una consulenza c.d. percipiente ne può disattendere le risultanze, ma solo ove motivi con riguardo agli elementi di valutazione adottati e quelli probatori utilizzati per giungere alla decisione, specificando le ragioni per cui si è discostato dalle conclusioni del CTU (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, n. 36638/2021).
Questa Corte ritiene che la decisione del primo giudice non sia censurabile, avendo questi ampiamente motivato le ragioni del proprio convincimento e del leggero dissenso rispetto alle risultanze della consulenza.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, trattandosi di una prima lezione di motocross, rivolta a minori inesperti, il campo di pratica avrebbe dovuto essere privo delle asperità e difficolta che,
pagina 7 di 10 di solito, caratterizzano lo sport in parola. Di conseguenza, l'obbligo di manutenzione e pulizia del circuito e, in specie, del bordo pista era sicuramente più gravoso sul gestore.
Difatti, l'adeguatezza della rete metallica di protezione – riconosciuta dal perito - alle prescrizioni di riferimento, non era idonea in concreto ad evitare un danno prevedibile per utenti inesperti, quali Minore è l'abilità del motociclista, maggiori e più Persona_1
prevedibili sono i relativi rischi.
Peraltro, lo stesso consulente evidenziava la presenza di un accumulo di terra poco prima della rete metallica, ritenuto inadeguato e pericoloso, che “ha agito negativamente sulla severità dell'impatto” (v. p. 16 CTU del 7.2.2023); al minore non era stato poi spiegato come effettuare un eventuale salto (v. p. 15 CTU del 7.2.2023).
Seppur adeguato in teoria, in sostanza il campo di pratica presentava dei pericoli concreti per gli utenti, quali appunto l'accumulo di terra.
In ordine poi alla condotta di guida del minore, il CTU, pur ritenendo che il sinistro si fosse verificato a causa di errori del medesimo, sottolineava che ciò si verifica presumibilmente quando i giovani motociclisti cominciano l'attività di motocross.
Tale circostanza è stata messa in evidenza dal primo giudice nell'escludere che la condotta del minore abbia assunto peculiarità tali da porsi come “antecedente causale del tutto autonomo, imprevedibile ed evitabile per il gestore” (v. p. 8 sentenza impugnata).
Posto che il minore stava partecipando ad una prima lezione di guida sarebbe illogico ritenere che la causa esclusiva dell'occorso possano essere gli errori compiuti dallo stesso, che non era nemmeno stato reso edotto sulle modalità con cui affrontare una eventuale uscita dal tracciato.
A supporto della propria decisione con riguardo alla ritenuta prevedibilità ed evitabilità dell'evento, il primo giudice richiamava anche ulteriori elementi emersi dall'istruttoria:
l'escussione del teste (ud. I grado 20.4.2022), il quale riferiva che durante la Tes_1 lezione il minore era instabile e sbatteva sempre nello stesso punto, prendendo la rete metallica con la leva del freno, fino a che alla fine ci è andato
contro
; le modifiche apportate al circuito in tempi successivi al sinistro oggetto di causa, descritte nella CTU, aventi funzione di pagina 8 di 10 contenimento degli impatti con la rete metallica e le cadute “in volo” come nel caso di Per_1
[...]
In conclusione, è evidente come la motivazione del primo giudice sia esente da vizi logico- giuridici e che lo stesso sia discostato solo in minima parte dalle conclusioni del CTU, fornendone in ogni caso le ragioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
L'esito della lite vede la soccombenza dell'appellante che viene quindi Parte_1 condannata ex art. 91 c.p.c. alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di e , in qualità di esercenti la responsabilità CP_1 Controparte_2
genitoriale sul minore , liquidate come in dispositivo sulla base del Persona_1 vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori minimi previsti stante la bassa difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria, assente nel presente grado.
Sussistono altresì i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti – ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa - così dispone:
⎯ rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1330/2024 del
Tribunale di Pavia, pubblicata il 7 ottobre 2024 e notificata in pari data;
⎯ condanna lla rifusione delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_2
, che si liquidano in € 3.473,00, oltre rimborso spese al 15%, IVA, Persona_1
pagina 9 di 10 c.p.a., oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. BORN ALEX MARIA, dichiaratosi antistatario;
⎯ dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già Parte_1 versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 16 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli
pagina 10 di 10