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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°318 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Calà. Parte_1
- appellante - CONTRO
, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro, elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59
-appellato- OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 10.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.269/2023, depositata in data 22/03/2023, il Tribunale di Agrigento G.L. respinse il ricorso proposto da diretto all'accertamento Parte_1 della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura alle dipendenze della società semplice agricola , nel periodo intercorrente tra l'1.10.2016 e il 31.12.2020 Pt_1
e all'annullamento del provvedimento del 8/04/2021 con il quale era stato CP_1 disconosciuto il predetto rapporto a seguito di accertamento ispettivo di cui al verbale n.2020005194/DD del 19.03.2021. In particolare, il primo Giudice osservò la carenza di allegazione sia in ordine alla sussistenza di almeno 102 giornate lavorative in ciascun anno di riferimento sia in merito alle mansioni specificamente svolte e al manifestarsi del vincolo di assoggetta mento gerarchico. Per la riforma della predetta statuizione ha interposto gravame, con ricorso depositato il 14/04/2023, , deducendo di avere puntualmente indicato in Parte_1 primo grado gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro e lamentando di avere
Pag. 1 articolato adeguata prova testimoniale preordinata a dimostrare la rivendicata subordinazione. L' si è costituito in giudizio, con memoria del 16/05/202e, chiedendo il CP_1 rigetto del gravame. Indi, in assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
2) L'appello è infondato. Come è noto, secondo la Suprema Corte, “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' CP_1
a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitan do una facoltà che trova conferma nell'art.9 d.lg. n.375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cassazione civile, sezione lavoro, 11.02.2016 n. 2739; 5.12.2005 n. 26347; 12.06.2000, n. 7995). La stessa giurisprudenza di legittimità, inoltre, è costante nel ritenere che “nella CP_ controversia tra il lavoratore agricolo e l' in ordine al diritto del primo a conseguire prestazioni (nella specie, quella di maternità), è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagraf ici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 5.4.2000 n.4232, v. pure Cassazione Civile, sezione lavoro, 29.5.2000 n.7093). Conseguentemente qualsiasi lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale e/o il diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, rispetto al quale il dato formale dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli configura una presunzione semplice.
In siffatto contesto, dunque, la circostanza che l' abbia implicitamente CP_1 ritenuto fittizio l'avviamento al lavoro di presso la società semplice Parte_1 agricola e, quindi, contestato la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente Pt_1 integrante l'elemento costitutivo del diritto invocato, comportava e comporta l'onere dell'odierno appellante di dimostrare, mediante gli ordinari mezzi di prova, l'effettività e la fondatezza del rapporto di lavoro medesimo senza che assuma rilievo alcuno, da un lato, la circostanza che il verbale ispettivo riguardasse l'asserito datore di lavoro, dall'altro, la eventuale carenza di motivazione del provvedimento di cancellazione non venendo in rilievo, in questa sede, la legittimità dell'atto amministrativo bensì, come si è detto, l'accertamento della sussistenza del rapporto”. Sulla scorta di quanto fin qui esposto, pertanto, l'appellante, al fine di ottenere il riconoscimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale, era chiamato a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro asseritamente intercorso con
Pag. 2 la predetta azienda, con particolare riguardo al vincolo di assoggettamento gerarchico al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Orbene, rileva questo Corte come, nella specie, il quadro allegatorio offerto in prime cure non consentiva neppure di ricostruire i presupposti legittimanti la pretesa attorea. L'istante si limitava a riferire che, per gli anni dal 2016 al 2020, aveva “lavorato alle dipendenze della , sita a Palma di Montechiaro in Controparte_2
c.da Vallone Secco con sede legale a Palma di Montechiaro sulla S.S.115, 58”, svolgendo
“attività di bracciante agricolo per la coltivazione e raccolta di prodotti agricoli”, come risultava chiaramente sia dai contratti di lavoro, dagli , dalle buste paghe e dai Pt_2
CUD dei relativi anni”. In disparte ogni valutazione circa la rilevanza probatoria di tale documentazione perché già ritenuta fittizia dagli ispettori all'esito del propedeutico verbale di CP_1 accertamento, nulla riferiva il ricorrente circa la distribuzione temporale dell'impegno lavorativo (giornate e orario), il luogo di espletamento della prestazione (la collocazione dei terreni interessati), i prodotti oggetto di coltivazione (ortaggi, frutti, seminativo), le modalità di raccolta (manuali, avvalendosi di mezzi meccanici), la sussistenza degli indici della subordinazione (eterodirezione datoriale, potere disciplinare, obbligo di richiedere ferie o permessi in caso di assenza, carenza del rischio di impresa). Lacunosità deduttiva non altrimenti sanata dagli altrettanti inconferenti capitolati di prova testimoniale (“E' vero che il sig. ha lavorato per gli anni 2016- Parte_1
2017- 2018-2019 e 2020 alle dipendenze dalla ”; “E' vero che il Controparte_2 sig. svolgeva lavoro di coltivazione e raccolta alle dipendenze della Pt_1 [...]
”; “E' vero che lei vedeva tutti i giorni degli anni 2016-2017-2018-2019 Controparte_2
e 2020 il sig. sul posto di lavoro svolgere attività alle dipendenze della Parte_1
Società”), caratterizzati fra l'altro da un'evidente genericità descrittiva e da un'assoluta componente valutativa che li avrebbe resi, comunque, inammissibili. Senza poi dimenticare che l'istante ometteva finanche di indicare i nominativi dei testi (ovvero di fornire un qualsiasi elemento che ne potesse consentire l'identificazione indiretta), provvedendo a tale incombenza solo nelle note per l'udienza di trattazione depositate il 20.09.2022 e, dunque, tardivamente, operando nella vicenda le rigide preclusioni dettate dall'art.414 c.p.c.. Del pari tardiva è la narrazione dei fatti sviluppata dal nelle medesime note, Pt_1 perché non diretta ad una mera integrazione della causa petendi sviluppata nell'originario ricorso, ma ad un vero e proprio stravolgimento della stessa a fronte delle tem pestive eccezioni difensive dell' rinvenendosi per la prima volta un riferimento CP_1 spazio/temporale (“si recava ogni mattina alle 06.30, presso la sede di lavoro che a volte era nella zona di Naro c/da , a volte in c/da Vallone Secco, c/da PO lla e c/da Per_1
Cimino”; “Il lavoro veniva svolto dal sig. dalle ore 6.30. alle ore 15.00, dal lunedì Pt_1 al sabato”), una descrizione delle specifiche incombenze (“lavorava nei vigneti e negli uliveti ove svolgeva vari lavori di pulitura, potatura e zappatura degli ulivi, ma anche di pulitura dei tralci dei vigneti e di raccolta di uva”), un richiamo agli indici della
Pag. 3 subordinazione (“seguendo le direttive impartite del proprio datore di lavoro che lo stesso dava ad inizio settimana”) e finanche un riferimento alle modalità di versamento del compenso (“Il pagamento delle retribuzioni avveniva con acconti settimanali che venivano corrisposti in contanti”). Una sopravvenienza descrittiva destinata, piuttosto che a sanare, a rimarcare con disarmante evidenza, le lacune allegatorie contenute nel ricorso di primo grado (come già condivisibilmente rimarcate dall'adito magistrato) nel corpo del quale, diversamente da quanto ventilato in appello (pagina 5), non aveva per nulla “in maniera Parte_1 specifica e circostanziata, indicato gli elementi concreti volti a chiarire natura, tipologia e modalità e caratteristiche delle mansioni di fatto espletate”. Per quanto suesposto, l'impugnata sentenza merita integrale conferma.
3) L'appellante, parte soccombente, è esentato dal pagamento delle spese processuali, risultando agli atti rituale dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., a sua firma.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.269/2023, emessa dal Tribunale GL di Agrigento in data 22 marzo 2023. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite. Così deciso in Palermo il 10 aprile 2025. Il Consigliere estensore Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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