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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Fabio Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta del 21/1/2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 216/2023 R.G. promossa da
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Maria Salafia appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Controparte_1 CP_2
14/5/1980, e , nato il [...], quali eredi di , nato il CP_3 Persona_1
12/1/1955 e deceduto il 15/3/2018, rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Teresa Amata appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 353/2023 del 24/2/2024 resa dal Tribunale di Patti.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso depositato il 06/04/2011 conveniva dinnanzi il Tribunale di Persona_1
Barcellona la , chiedendo che fosse accertato il suo diritto alla pensione di Parte_1 invalidità permanente parziale, con conseguente condanna dell'Ente alla liquidazione ed al pagamento della chiesta prestazione. Precisava che in data 22.05.2009 aveva presentato alla suddetta la domanda per la concessione della suddetta pensione, ma che gli era stata Parte_1
respinta il 09.02.2010, per carenza del requisito contributivo.
Proposto invano il rituale ricorso amministrativo, agiva in giudizio per la tutela delle proprie ragioni. Nella costituzione della che chiedeva il rigetto del ricorso, veniva Parte_1
espletata una ctu per accertare il requisito contributivo nonché una ctu medico legale per verificare il possesso del requisito sanitario. Nelle more del giudizio il decedeva e si costituivano gli eredi. Per_1
Depositate le consulenze, il giudice, con sentenza del 24/2/2023, dichiarava il diritto di
[...]
alla pensione di invalidità permanete parziale, con decorrenza dal 15.03.2010 e Per_1
condannava la al pagamento in favore degli eredi dei ratei maturati, con Parte_1
l'indicata decorrenza e sino al 15.03.2018, data del decesso del dante causa, oltre interessi come per legge e rifusione delle spese di lite.
Avverso detta pronunzia, con atto del 5/4/2023, la proponeva appello, Parte_1 insistendo per il rigetto dell'originaria domanda. Resistevano gli eredi del , chiedendo la Per_1 conferma della sentenza. Dopo qualche rinvio, all'odierna udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, in esito al deposito di note delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'impugnata sentenza, il giudice ha ritenuto la sussistenza, in capo al , dei requisiti Per_1
sanitari e contributivi per il riconoscimento della pensione di invalidità permanente parziale. Ha invero richiamato gli esiti della consulenza medico legale redatta dalla dott.ssa che ha Per_2 riconosciuto la sussistenza in capo all'assicurato di una invalidità permanente, in misura pari ad almeno 2/3 della capacità di lavoro, all'atto della domanda amministrativa, come previsto dall'art. 21 del Regolamento Enasarco, vigente ratione – temporis. Quanto al requisito contributivo, ha pure fatto propri gli esiti dell'accertamento effettuato dal ctu dott. . Ha riportato quanto Per_3 dallo stesso rilevato, ovvero che : “… il ricorrente ha maturato un'anzianità contributiva di 5,25 anni, (21 trimestri), tuttavia, ai fini della maturazione del diritto alla prestazione richiesta, mancava, alla data della domanda – 25.05.2009- il requisito relativo ai 3 anni di contribuzione obbligatoria nell'ultimo quinquennio… Tuttavia, ove si considerasse l'anno contributivo 2005, con i versamenti del 15.03.2010- successivi alla data della domanda di pensionamento di invalidità-, il ricorrente acquisirebbe anche il titolo di cui al n. 2 (3 anni – 12 trimestri) – ovvero tre anni nell'ultimo quinquennio – “. Pertanto, con la sanatoria contributiva avvenuta a marzo
2010, nel corso del procedimento amministrativo, anche il requisito dei 3 anni nell'ultimo quinquennio, risulta soddisfatto dall'assicurato. Il requisito contributivo può dirsi, indi, maturato alla data del 15.03.2010. Infatti, in base all'art.
8. Comma 5, del regolamento della Parte_1
: << Gli obblighi della nei confronti degli Agenti sorgono dal momento di
[...] Parte_1
ricezione dei contributi e limitatamente alle somme versate, purché non inferiori al minimale contributivo… >>. Nel caso che ci occupa, ciò determina che il diritto alla chiesta prestazione decorra non dalla data della domanda, ossia dal 25.05.2009, bensì dal 15.03.2010, data dell'ultimo versamento utile ad integrare il requisito contributivo di cui all'art. 21 del
Regolamento”
Tale decisione è oggi censurata dalla fondazione che con il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente, stante l'insufficiente adesione alle richiamate conclusioni del ctu, nonostante le specifiche contestazioni effettuate dal proprio consulente di parte in sede di osservazioni alla bozza e ribadite nelle note di trattazione.
Il rilievo è infondato.
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, quando il giudice di merito aderisce alla CTU, il richiamo dell'elaborato, anche per relationem, implica una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente e, attraverso opportuni richiami, lascia desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state ritualmente disattese. Tale motivazione è meramente apparente solo quando le censure dettagliate e non generiche delle parti siano state obliterate dal consulente d'ufficio nella propria relazione e pertanto ignorate dal giudice (così Cass .18/10/2021 n. 28567). Nella specie per l'appunto il ctu ha invece dettagliatamente risposto alle osservazioni della alla bozza sicché il giudice, Parte_1 nell'aderire alla ctu, riportandone pure i passi salienti delle relative conclusioni, ha dimostrato di avere accettato il suddetto parere, fornendo così adeguata motivazione.
Con il secondo motivo l' lamenta l'errato riconoscimento del requisito contributivo. Pt_1
Richiama a tal fine la disposizione di cui all'art 21 del Regolamento delle Attività Istituzionali vigente all'epoca dei fatti secondo cui è, a tal fine, necessario il possesso, alla data della presentazione della domanda amministrativa, di almeno cinque anni coperti da contributi obbligatori di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio.
In punto di fatto evidenzia che il aveva presentato, in data 22/5/2009, domanda di pensione Per_1 di invalidità permanente che gli era stata rigettata in quanto i contributi versati per l'anno 2005 dalla IM. IL e per gli anni 2004 e 2005 da ME IL erano inferiori al minimale e come tali non potevano essere considerati ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva. Con il ricorso al
Comitato Esecutivo della il allegava i versamenti integrativi relativi all'anno Parte_1 Per_1
2005 effettuati dalla IM IL in data 8\3\2010. Ciò nonostante, il comitato rigettava il ricorso stante la tardività del versamento. Da qui il ricorso giudiziale conclusosi con l'impugnata sentenza ove il giudice ha fatto proprie le conclusioni del ctu che ha invece ritenuto possibile far retroagire il versamento effettuato nel marzo del 2010 a copertura dell'anno 2005 con conseguente perfezionamento del requisito contributivo e riconoscimento della pensione a far data dal versamento. Rileva al riguardo l'appellante che il Regolamento Enasarco prevede chiaramente all'art 7, comma
5 che gli obblighi della nei confronti degli agenti sorgono dalla data di ricezione dei Parte_1
versamenti e che prima dei versamenti non sussiste alcun obbligo di riconoscere al ricorrente l'anzianità contributiva. Richiama la giurisprudenza secondo cui la regola dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui al primo comma dell'art. 2116 cc non si applicherebbe alle posizioni degli agenti iscritti all' . Conseguentemente il versamento di contributi afferenti Pt_1
a periodi precedenti alla data dei versamenti non opererebbe retroattivamente ma occorrerebbe pur sempre accertare la sussistenza del requisito contributivo nell'ultimo quinquennio antecedente l'ultimo versamento utile. Nella specie , il versamento effettuato l'8\3\2010 pur avendo “sanato”
l'anno 2005, rendendolo valido ai fini dell'anzianità contributiva, non avrebbe comportato l'automatico riconoscimento della anzianità contributiva richiesta per la pensione, ma quest'ultima avrebbe dovuto essere nuovamente verificata con riferimento al quinquennio antecedente l'ultimo versamento. Nella specie alla data dell'8\3\2010 il non avrebbe posseduto il requisito dei Per_1
tre anni di anzianità contributiva nel quinquennio antecedente ( dal'8\3\2010 all'8\3\2005 sarebbero maturati solo due anni e tre mesi ) . Richiama i principi in tema di pensioni di invalidità CP_
del tutto estensibili alle pensioni e relativi proprio al quinquennio contributivo che Pt_1 sarebbe computabile a ritroso dall'ultima contribuzione.
Il rilievo è fondato.
Va innanzitutto puntualizzato che il Regolamento delle Attività istituzionali della Parte_1
, qui ratione temporis applicabile, è quello in vigore dall'1/1/2004 fino al 31/12/2011.
[...]
L'art 21 del suddetto Regolamento statuisce che : “ 1. Si considera invalido parziale l'assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto od aggravatosi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa nella attività di agente effettivamente esercitata.
2. Gli agenti che abbiano riportato l'invalidità permanente di cui al comma precedente, in misura pari almeno a due terzi della capacità di lavoro e che abbiano almeno 5 anni coperti da contributi obbligatori di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidità calcolata come indicato nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.
3. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo diverso accertamento medico in relazione alla data di insorgenza dell'invalidità pensionabile “
L'art 7 al comma 5 statuisce poi che “
5. Gli obblighi derivanti alla nei confronti degli Parte_1 agenti sorgono dalla data di ricezione dei versamenti, purché non inferiori al minimale”.
E' poi intervenuto il nuovo regolamento del 2012 che all'art 8 ha ribadito che “ Gli obblighi della nei confronti degli agenti sorgono dal momento di ricezione dei contributi e Parte_1 limitatamente alle somme versate, purché non inferiori al minimale contributivo “ e all'art 19, nel riaffermare i requisiti per l'ottenimento della pensione di invalidità, ha fatto espresso riferimento al momento della presentazione della domanda (“ L'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni: a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del
67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata;
b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione”).
Proprio facendo leva su tale esplicita indicazione normativa, il ctu, nella sua risposta ai rilievi formulati dal ctp dell' (secondo cui la verifica del quinquennio avrebbe dovuto essere Pt_1
effettuata a ritroso dalla data del versamento effettuato il 15/3/2010) ha ritenuto la suddetta
“eccezione” inconducente, perché “non in linea con le indicazioni che troviamo nel regolamento oggi vigente, che serve a chiarire che il quinquennio di riferimento è quello antecedente Pt_1
la presentazione della domanda”.
Il ragionamento, poi fatto proprio dal giudice di prime cure, tuttavia non convince.
Tale norma, a giudizio di questa Corte, non ha invero quella portata interpretativa che il ctu le ha attribuito, limitandosi a esplicitare una condizione già implicitamente affermata anche dal regolamento precedente, ovvero che, nell'ordinario, il possesso del requisito contributivo- tre anni nel quinquennio - vada accertato alla data di presentazione della domanda.
Diversamente per il requisito sanitario ove entrambi i regolamenti prevedono invece la possibilità che lo stesso possa essere accertato anche successivamente alla presentazione della domanda, con correlativo spostamento della decorrenza alla data di insorgenza dell'invalidità (l'art 21 del regolamento del 2004 afferma che “ La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo diverso accertamento medico in relazione alla data di insorgenza della invalidità pensionabile “ e, parimenti, l'art 18 del regolamento del 2012 ribadisce:
2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. La decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell'invalidità quando, a seguito di accertamento medico, risulti che essa sia intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, sempreché alla data dell'insorgenza dell'invalidità sussistano i requisiti di cui alla lett. b) del precedente comma”).
Anzi, a ben vedere, l'ultimo inciso di tale comma, nel ricollegare la verifica del requisito contributivo del quinquennio alla data successiva dell'insorgenza dell'invalidità, costituisce semmai una indicazione, sul piano interpretativo, per sostenere, come preteso dall'appellante, che, anche in caso di versamenti contributivi successivi, l'accertamento del possesso del requisito contributivo debba essere effettuato, come per quello sanitario, a ritroso dalla nuova data qui coincidente con l'ultimo versamento.
Ma che il versamento contributivo effettuato nel marzo 2010, seppur per arrivare a completare il minimale del 2005, non possa retroagire, integrando a posteriori l'anzianità contributiva che non sussisteva al momento della domanda, trova indubbio fondamento nel principio generale proprio del sistema previdenziale dell' . Gli obblighi dell'Ente nei confronti degli agenti sorgono Pt_1
infatti solo alla data di ricezione dei versamenti, la cui materiale disponibilità condiziona l'erogazione delle prestazioni dovute, restando pure escluso che alle stesse si estenda il principio di automaticità stabilito dall'art. 2116 c.c. data la diversità del rapporto di agenzia rispetto a quello di lavoro subordinato. Ed allora, se il momento rilevante è quello del versamento, è evidentemente a tale data che bisogna riferirsi per verificare la sussistenza dell'anzianità contributiva (e non certo alla data della domanda ove il versamento mancava). Né, d'altra parte, si colgono riferimenti normativi nel regolamento che inducano, viceversa, a ritenere che il versamento di contributi, riferiti a periodi precedenti, possa operare retroattivamente ai fini della verifica dell'anzianità contributiva.
Un riscontro della correttezza di tale interpretazione la si rinviene, del resto, nei principi elaborati CP_ dalla Corte di Cassazione in tema di pensione di invalidità e inabilità richiamati dall'appellante.
Con la sentenza del 20/5/2014 n. 11057, la Suprema Corte, giudicando proprio in un caso di versamento tardivo di contributi necessari per raggiungere il numero minimo ai fini dell'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità e successivamente per la pensione di inabilità, ha richiamato il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18, come modificato dall'intervento della Corte costituzionale del 27 giugno 1989, n. 355, che ha dichiarato illegittimo il D.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488, art. 18 nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario. Ha dunque affermato che “ L'intervento del Giudice delle leggi ha fatto sì che il requisito dei 156 contributi settimanali possa perfezionarsi anche successivamente, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, volto a conseguire l'assegno di invalidità (cosiddetto quinquennio "scorrevole"), ma è pur sempre necessario il rispetto della concentrazione di detta contribuzione nell'arco di cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione, non essendovi spazio per l'applicazione di un quinquennio cosiddetto "dilatato". Ne deriva che il requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio può realizzarsi o con riferimento alla data della domanda amministrativa, o con riferimento ad una data posteriore, nella quale il requisito contributivo matura, con effetto sulla decorrenza della prestazione. Ma - precisa
- deve sempre trattarsi di 156 contributi settimanali versati nell'arco di cinque anni, sicché il quinquennio contributivo diviene "scorrevole", restando la contribuzione concentrata nei cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione (in tal senso, Cass., 24 maggio 2006, n. 12237, cui adde, Cass., 21 febbraio 2003, n. 2699; Cass., 23 giugno 2004 n. 11696; Cass., 11 aprile 1998
n. 3738).
L'accoglimento della prima doglianza, determinando il rigetto della pretesa, assorbe evidentemente gli altri motivi di gravame.
Quanto alle spese di lite, la particolarità della questione di diritto qui affrontata, la non scontata interpretazione della disciplina di riferimento e l'assenza di un orientamento specifico della
Cassazione giustificano la compensazione per il doppio grado e la ripartizione delle spese di ctu in egual misura tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 353/2023 pubblicata in data Parte_1
24/2/2023, così provvede: in accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso depositato il 6/4/2011 da . Persona_1
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e pone le spese di ctu espletate in primo grado a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuno.
Messina, 22/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, composta dai Sigg. Magistrati dott.ssa Beatrice Catarsini Presidente dott.ssa Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Fabio Conti Consigliere decidendo alla scadenza del termine per note di trattazione scritta del 21/1/2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 216/2023 R.G. promossa da
, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Maria Salafia appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...], , nata a [...] il Controparte_1 CP_2
14/5/1980, e , nato il [...], quali eredi di , nato il CP_3 Persona_1
12/1/1955 e deceduto il 15/3/2018, rappresentati e difesi dall'avv. Carmela Teresa Amata appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 353/2023 del 24/2/2024 resa dal Tribunale di Patti.
SVOLGIMENTO DLE GIUDIZIO
Con ricorso depositato il 06/04/2011 conveniva dinnanzi il Tribunale di Persona_1
Barcellona la , chiedendo che fosse accertato il suo diritto alla pensione di Parte_1 invalidità permanente parziale, con conseguente condanna dell'Ente alla liquidazione ed al pagamento della chiesta prestazione. Precisava che in data 22.05.2009 aveva presentato alla suddetta la domanda per la concessione della suddetta pensione, ma che gli era stata Parte_1
respinta il 09.02.2010, per carenza del requisito contributivo.
Proposto invano il rituale ricorso amministrativo, agiva in giudizio per la tutela delle proprie ragioni. Nella costituzione della che chiedeva il rigetto del ricorso, veniva Parte_1
espletata una ctu per accertare il requisito contributivo nonché una ctu medico legale per verificare il possesso del requisito sanitario. Nelle more del giudizio il decedeva e si costituivano gli eredi. Per_1
Depositate le consulenze, il giudice, con sentenza del 24/2/2023, dichiarava il diritto di
[...]
alla pensione di invalidità permanete parziale, con decorrenza dal 15.03.2010 e Per_1
condannava la al pagamento in favore degli eredi dei ratei maturati, con Parte_1
l'indicata decorrenza e sino al 15.03.2018, data del decesso del dante causa, oltre interessi come per legge e rifusione delle spese di lite.
Avverso detta pronunzia, con atto del 5/4/2023, la proponeva appello, Parte_1 insistendo per il rigetto dell'originaria domanda. Resistevano gli eredi del , chiedendo la Per_1 conferma della sentenza. Dopo qualche rinvio, all'odierna udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, in esito al deposito di note delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'impugnata sentenza, il giudice ha ritenuto la sussistenza, in capo al , dei requisiti Per_1
sanitari e contributivi per il riconoscimento della pensione di invalidità permanente parziale. Ha invero richiamato gli esiti della consulenza medico legale redatta dalla dott.ssa che ha Per_2 riconosciuto la sussistenza in capo all'assicurato di una invalidità permanente, in misura pari ad almeno 2/3 della capacità di lavoro, all'atto della domanda amministrativa, come previsto dall'art. 21 del Regolamento Enasarco, vigente ratione – temporis. Quanto al requisito contributivo, ha pure fatto propri gli esiti dell'accertamento effettuato dal ctu dott. . Ha riportato quanto Per_3 dallo stesso rilevato, ovvero che : “… il ricorrente ha maturato un'anzianità contributiva di 5,25 anni, (21 trimestri), tuttavia, ai fini della maturazione del diritto alla prestazione richiesta, mancava, alla data della domanda – 25.05.2009- il requisito relativo ai 3 anni di contribuzione obbligatoria nell'ultimo quinquennio… Tuttavia, ove si considerasse l'anno contributivo 2005, con i versamenti del 15.03.2010- successivi alla data della domanda di pensionamento di invalidità-, il ricorrente acquisirebbe anche il titolo di cui al n. 2 (3 anni – 12 trimestri) – ovvero tre anni nell'ultimo quinquennio – “. Pertanto, con la sanatoria contributiva avvenuta a marzo
2010, nel corso del procedimento amministrativo, anche il requisito dei 3 anni nell'ultimo quinquennio, risulta soddisfatto dall'assicurato. Il requisito contributivo può dirsi, indi, maturato alla data del 15.03.2010. Infatti, in base all'art.
8. Comma 5, del regolamento della Parte_1
: << Gli obblighi della nei confronti degli Agenti sorgono dal momento di
[...] Parte_1
ricezione dei contributi e limitatamente alle somme versate, purché non inferiori al minimale contributivo… >>. Nel caso che ci occupa, ciò determina che il diritto alla chiesta prestazione decorra non dalla data della domanda, ossia dal 25.05.2009, bensì dal 15.03.2010, data dell'ultimo versamento utile ad integrare il requisito contributivo di cui all'art. 21 del
Regolamento”
Tale decisione è oggi censurata dalla fondazione che con il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per motivazione inesistente o meramente apparente, stante l'insufficiente adesione alle richiamate conclusioni del ctu, nonostante le specifiche contestazioni effettuate dal proprio consulente di parte in sede di osservazioni alla bozza e ribadite nelle note di trattazione.
Il rilievo è infondato.
Come più volte affermato dalla Corte di Cassazione, quando il giudice di merito aderisce alla CTU, il richiamo dell'elaborato, anche per relationem, implica una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente e, attraverso opportuni richiami, lascia desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state ritualmente disattese. Tale motivazione è meramente apparente solo quando le censure dettagliate e non generiche delle parti siano state obliterate dal consulente d'ufficio nella propria relazione e pertanto ignorate dal giudice (così Cass .18/10/2021 n. 28567). Nella specie per l'appunto il ctu ha invece dettagliatamente risposto alle osservazioni della alla bozza sicché il giudice, Parte_1 nell'aderire alla ctu, riportandone pure i passi salienti delle relative conclusioni, ha dimostrato di avere accettato il suddetto parere, fornendo così adeguata motivazione.
Con il secondo motivo l' lamenta l'errato riconoscimento del requisito contributivo. Pt_1
Richiama a tal fine la disposizione di cui all'art 21 del Regolamento delle Attività Istituzionali vigente all'epoca dei fatti secondo cui è, a tal fine, necessario il possesso, alla data della presentazione della domanda amministrativa, di almeno cinque anni coperti da contributi obbligatori di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio.
In punto di fatto evidenzia che il aveva presentato, in data 22/5/2009, domanda di pensione Per_1 di invalidità permanente che gli era stata rigettata in quanto i contributi versati per l'anno 2005 dalla IM. IL e per gli anni 2004 e 2005 da ME IL erano inferiori al minimale e come tali non potevano essere considerati ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva. Con il ricorso al
Comitato Esecutivo della il allegava i versamenti integrativi relativi all'anno Parte_1 Per_1
2005 effettuati dalla IM IL in data 8\3\2010. Ciò nonostante, il comitato rigettava il ricorso stante la tardività del versamento. Da qui il ricorso giudiziale conclusosi con l'impugnata sentenza ove il giudice ha fatto proprie le conclusioni del ctu che ha invece ritenuto possibile far retroagire il versamento effettuato nel marzo del 2010 a copertura dell'anno 2005 con conseguente perfezionamento del requisito contributivo e riconoscimento della pensione a far data dal versamento. Rileva al riguardo l'appellante che il Regolamento Enasarco prevede chiaramente all'art 7, comma
5 che gli obblighi della nei confronti degli agenti sorgono dalla data di ricezione dei Parte_1
versamenti e che prima dei versamenti non sussiste alcun obbligo di riconoscere al ricorrente l'anzianità contributiva. Richiama la giurisprudenza secondo cui la regola dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui al primo comma dell'art. 2116 cc non si applicherebbe alle posizioni degli agenti iscritti all' . Conseguentemente il versamento di contributi afferenti Pt_1
a periodi precedenti alla data dei versamenti non opererebbe retroattivamente ma occorrerebbe pur sempre accertare la sussistenza del requisito contributivo nell'ultimo quinquennio antecedente l'ultimo versamento utile. Nella specie , il versamento effettuato l'8\3\2010 pur avendo “sanato”
l'anno 2005, rendendolo valido ai fini dell'anzianità contributiva, non avrebbe comportato l'automatico riconoscimento della anzianità contributiva richiesta per la pensione, ma quest'ultima avrebbe dovuto essere nuovamente verificata con riferimento al quinquennio antecedente l'ultimo versamento. Nella specie alla data dell'8\3\2010 il non avrebbe posseduto il requisito dei Per_1
tre anni di anzianità contributiva nel quinquennio antecedente ( dal'8\3\2010 all'8\3\2005 sarebbero maturati solo due anni e tre mesi ) . Richiama i principi in tema di pensioni di invalidità CP_
del tutto estensibili alle pensioni e relativi proprio al quinquennio contributivo che Pt_1 sarebbe computabile a ritroso dall'ultima contribuzione.
Il rilievo è fondato.
Va innanzitutto puntualizzato che il Regolamento delle Attività istituzionali della Parte_1
, qui ratione temporis applicabile, è quello in vigore dall'1/1/2004 fino al 31/12/2011.
[...]
L'art 21 del suddetto Regolamento statuisce che : “ 1. Si considera invalido parziale l'assicurato che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto od aggravatosi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, abbia subito una riduzione della propria capacità lavorativa nella attività di agente effettivamente esercitata.
2. Gli agenti che abbiano riportato l'invalidità permanente di cui al comma precedente, in misura pari almeno a due terzi della capacità di lavoro e che abbiano almeno 5 anni coperti da contributi obbligatori di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidità calcolata come indicato nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.
3. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo diverso accertamento medico in relazione alla data di insorgenza dell'invalidità pensionabile “
L'art 7 al comma 5 statuisce poi che “
5. Gli obblighi derivanti alla nei confronti degli Parte_1 agenti sorgono dalla data di ricezione dei versamenti, purché non inferiori al minimale”.
E' poi intervenuto il nuovo regolamento del 2012 che all'art 8 ha ribadito che “ Gli obblighi della nei confronti degli agenti sorgono dal momento di ricezione dei contributi e Parte_1 limitatamente alle somme versate, purché non inferiori al minimale contributivo “ e all'art 19, nel riaffermare i requisiti per l'ottenimento della pensione di invalidità, ha fatto espresso riferimento al momento della presentazione della domanda (“ L'iscritto può chiedere la pensione di invalidità qualora concorrano le seguenti condizioni: a) abbia riportato un'invalidità a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'iscrizione alla Fondazione, almeno del
67% della capacità lavorativa nell'attività d'agente effettivamente esercitata;
b) abbia almeno cinque anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione”).
Proprio facendo leva su tale esplicita indicazione normativa, il ctu, nella sua risposta ai rilievi formulati dal ctp dell' (secondo cui la verifica del quinquennio avrebbe dovuto essere Pt_1
effettuata a ritroso dalla data del versamento effettuato il 15/3/2010) ha ritenuto la suddetta
“eccezione” inconducente, perché “non in linea con le indicazioni che troviamo nel regolamento oggi vigente, che serve a chiarire che il quinquennio di riferimento è quello antecedente Pt_1
la presentazione della domanda”.
Il ragionamento, poi fatto proprio dal giudice di prime cure, tuttavia non convince.
Tale norma, a giudizio di questa Corte, non ha invero quella portata interpretativa che il ctu le ha attribuito, limitandosi a esplicitare una condizione già implicitamente affermata anche dal regolamento precedente, ovvero che, nell'ordinario, il possesso del requisito contributivo- tre anni nel quinquennio - vada accertato alla data di presentazione della domanda.
Diversamente per il requisito sanitario ove entrambi i regolamenti prevedono invece la possibilità che lo stesso possa essere accertato anche successivamente alla presentazione della domanda, con correlativo spostamento della decorrenza alla data di insorgenza dell'invalidità (l'art 21 del regolamento del 2004 afferma che “ La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, salvo diverso accertamento medico in relazione alla data di insorgenza della invalidità pensionabile “ e, parimenti, l'art 18 del regolamento del 2012 ribadisce:
2. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. La decorrenza del trattamento pensionistico è posticipata al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell'invalidità quando, a seguito di accertamento medico, risulti che essa sia intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, sempreché alla data dell'insorgenza dell'invalidità sussistano i requisiti di cui alla lett. b) del precedente comma”).
Anzi, a ben vedere, l'ultimo inciso di tale comma, nel ricollegare la verifica del requisito contributivo del quinquennio alla data successiva dell'insorgenza dell'invalidità, costituisce semmai una indicazione, sul piano interpretativo, per sostenere, come preteso dall'appellante, che, anche in caso di versamenti contributivi successivi, l'accertamento del possesso del requisito contributivo debba essere effettuato, come per quello sanitario, a ritroso dalla nuova data qui coincidente con l'ultimo versamento.
Ma che il versamento contributivo effettuato nel marzo 2010, seppur per arrivare a completare il minimale del 2005, non possa retroagire, integrando a posteriori l'anzianità contributiva che non sussisteva al momento della domanda, trova indubbio fondamento nel principio generale proprio del sistema previdenziale dell' . Gli obblighi dell'Ente nei confronti degli agenti sorgono Pt_1
infatti solo alla data di ricezione dei versamenti, la cui materiale disponibilità condiziona l'erogazione delle prestazioni dovute, restando pure escluso che alle stesse si estenda il principio di automaticità stabilito dall'art. 2116 c.c. data la diversità del rapporto di agenzia rispetto a quello di lavoro subordinato. Ed allora, se il momento rilevante è quello del versamento, è evidentemente a tale data che bisogna riferirsi per verificare la sussistenza dell'anzianità contributiva (e non certo alla data della domanda ove il versamento mancava). Né, d'altra parte, si colgono riferimenti normativi nel regolamento che inducano, viceversa, a ritenere che il versamento di contributi, riferiti a periodi precedenti, possa operare retroattivamente ai fini della verifica dell'anzianità contributiva.
Un riscontro della correttezza di tale interpretazione la si rinviene, del resto, nei principi elaborati CP_ dalla Corte di Cassazione in tema di pensione di invalidità e inabilità richiamati dall'appellante.
Con la sentenza del 20/5/2014 n. 11057, la Suprema Corte, giudicando proprio in un caso di versamento tardivo di contributi necessari per raggiungere il numero minimo ai fini dell'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità e successivamente per la pensione di inabilità, ha richiamato il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18, come modificato dall'intervento della Corte costituzionale del 27 giugno 1989, n. 355, che ha dichiarato illegittimo il D.P.R. 27 aprile 1968,
n. 488, art. 18 nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario. Ha dunque affermato che “ L'intervento del Giudice delle leggi ha fatto sì che il requisito dei 156 contributi settimanali possa perfezionarsi anche successivamente, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario, volto a conseguire l'assegno di invalidità (cosiddetto quinquennio "scorrevole"), ma è pur sempre necessario il rispetto della concentrazione di detta contribuzione nell'arco di cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione, non essendovi spazio per l'applicazione di un quinquennio cosiddetto "dilatato". Ne deriva che il requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio può realizzarsi o con riferimento alla data della domanda amministrativa, o con riferimento ad una data posteriore, nella quale il requisito contributivo matura, con effetto sulla decorrenza della prestazione. Ma - precisa
- deve sempre trattarsi di 156 contributi settimanali versati nell'arco di cinque anni, sicché il quinquennio contributivo diviene "scorrevole", restando la contribuzione concentrata nei cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione (in tal senso, Cass., 24 maggio 2006, n. 12237, cui adde, Cass., 21 febbraio 2003, n. 2699; Cass., 23 giugno 2004 n. 11696; Cass., 11 aprile 1998
n. 3738).
L'accoglimento della prima doglianza, determinando il rigetto della pretesa, assorbe evidentemente gli altri motivi di gravame.
Quanto alle spese di lite, la particolarità della questione di diritto qui affrontata, la non scontata interpretazione della disciplina di riferimento e l'assenza di un orientamento specifico della
Cassazione giustificano la compensazione per il doppio grado e la ripartizione delle spese di ctu in egual misura tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 353/2023 pubblicata in data Parte_1
24/2/2023, così provvede: in accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso depositato il 6/4/2011 da . Persona_1
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e pone le spese di ctu espletate in primo grado a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuno.
Messina, 22/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. C. Zappalà dott. B. Catarsini