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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Federico Ria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 09/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 08.01.2025
promossa da
, in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_1
Comini giusta mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in , Pt_1
Corso Trento e Trieste n. 60, presso lo studio;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alderico Di Giovanni e Angelo Controparte_1
Manzi, giusta mandato in atti, el. dom. in Gessopalena, Vico Calvario n. 4, presso lo studio di quest'ultimo;
Appellato ed appellante incidentale avverso l'ordinanza n. 4264/2023 depositata il 29/11/2023 dal Tribunale di Lanciano nel procedimento civile ex art. 702 bis c.p.c. n. 365/2021, avente ad oggetto risarcimento danni per responsabilità medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere, per i motivi tutti esposti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Ordinanza n. cron. 4264/2023 emanata dal Tribunale di
Lanciano in data 24-29/11/2023 all'esito del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n. 365/2021 R.G:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza ivi impugnata:
accertare e dichiarare che nel corso dell'intervento di prostatectomia radicale cui è stato sottoposto il sig. in data 19 luglio 2017 non si è verificata alcuna Controparte_1
lesione iatrogena;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza del nesso eziologico tra il richiamato intervento di prostatectomia e l'insorgenza della fistola uretro-rettale implicante anche la patologia diarroica lamentata dal sig. da attribuirsi a cause non Controparte_1
attribuibili al personale medico-sanitario intervenuto e, per l'effetto,
Part accertare e dichiarare che il personale medico-sanitario della appellante intervenuto nell'occasione ha agito nel rispetto delle Linee Guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e, per l'effetto,
accertare e dichiarare, in ogni caso, esclusa ogni responsabilità della
[...]
nella causazione dei danni lamentati dal sig. ; Controparte_2 Controparte_1
in via subordinata: accertare e dichiarare esclusa ogni responsabilità del personale medico-sanitario intervenuto nella fattispecie e, per l'effetto, della convenuta, CP_2
sul presupposto della accettazione da parte della paziente del rischio del verificarsi dell'evento lesivo nel corso dell'esame diagnostico in oggetto, ricompreso tra le pag. 2/24 complicanze scriminate nel consenso informato accettato dalla medesima;
condannare il sig. alla refusione, in favore della Controparte_1 Controparte_3
delle spese di giudizio e dei compensi professionali di Avvocato, oltre
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge, occorsi sia per il giudizio di primo grado che per il presente giudizio di appello;
in via subordinata: dichiarare la compensazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio sussistendone i presupposti ex art. 92 c.p.c.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: l'esperimento di una Consulenza medico-legale d'Ufficio avente ad oggetto l'effettiva sussistenza della lamentata lesione iatrogena e l'eventuale nesso eziologico tra la stessa e l'intervento di prostatectomia in oggetto;
prova per testimoni (in primis del chirurgo operatore dott. con riserva di indicare Per_1
specificamente le persone da interrogare ed i fatti sui quali riferire entro i termini di legge.”
Per parte appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de
L'Aquila adita: nel merito in via principale, respingere l'appello proposto dall' avverso Parte_2
l'ordinanza n. 4264/2023, resa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n.
365/2021 R.G. del Tribunale di Lanciano ed emessa in data 24.11.2023, poiché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto. Nel merito, ancora in via principale, in accoglimento del presente appello incidentale ed in parziale riforma dell'ordinanza n.
4264/2023 resa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 365/2021 R.G. del
Tribunale di Lanciano, previo il riconoscimento della sussistenza delle sofferenze soggettive interiori subite dal signor in conseguenza ed a seguito CP_1 dell'intervento chirurgico eseguito nel luglio 2017 presso l'O.C. di , non Pt_1
conglobabili al danno biologico ma da considerarsi come autonoma voce di danno, incrementare la quantificazione e liquidazione del danno ivi operata, tenendo conto di ogni possibile personalizzazione in via equitativa del danno, e per l'effetto condannare pag. 3/24 l' in persona del Parte_2
direttore generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor della maggior somma rispetto a quella liquidata in primo grado. Controparte_1
Con vittoria delle spese e competenze professionali della fase cautelare, del giudizio di primo grado e del presente grado, da liquidarsi sulla base delle previsioni del D.M.
147/2022, fascia di valore da € 52.001 a € 260.000.”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Lanciano così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 365 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - accoglie parzialmente la domanda del ricorrente e per l'effetto condanna la convenuta Controparte_1 [...]
in persona del direttore generale e legale Controparte_4
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di 41.629,00 euro, oltre interessi come in motivazione;
- condanna l' Controparte_4
a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che
[...]
si liquidano in complessivi 4.500,00 euro per compensi professionali, oltre esborsi per
406,50 euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna l' a rifondere alla parte attrice le Controparte_4
spese relative al procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. R.G. 120/20 che si liquidano in complessivi 1.800,00 euro per compensi professionali, oltre esborsi per 286,00 euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge, nonché in 2.000,00 euro per il compenso del nominato CTU”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , sulla scorta degli esiti dell'ATP Controparte_1 previamente espletato (R.G. n. 120/2020), conveniva in giudizio l'
[...]
Parte
(di seguito anche “ ), in persona del direttore Controparte_5
pag. 4/24 generale e legale rappresentante p.t., chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di 85.340,27 euro, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o equa, maggiorata degli interessi legali, dalla data del sinistro al saldo. A supporto della domanda proposta, parte ricorrente allegava di essere stato ricoverato presso l'Unità Operativa di Urologia dell'ospedale di dal 18 al 22 luglio 2017, Pt_1
in quanto affetto da carcinoma prostatico, e di essere stato perciò sottoposto ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale in data 19 luglio 2017.
Successivamente, in occasione del controllo effettuato in data 3 agosto 2017, veniva posizionato il catetere di Foley, essendo stata ravvisata una ritenzione urinaria acuta, poi rimosso al controllo del 7 agosto 2017, in occasione del quale era stata riscontrata la presenza di un linfocele sinistro, confermata in sede di ulteriore controllo dell'11 agosto
2017, quando fu sottoposto a drenaggio con esito positivo. Di seguito, eseguiti un ulteriore controllo clinico in data 9 gennaio 2018 nonché un'ecografia renale e vescicale in data 14 aprile 2018, nel predetto lasso di tempo il aveva notato la CP_1
comparsa di diarrea incoercibile, resistente a trattamenti. Dopo diversi mesi, segnati da diarrea acquosa con evacuazioni fino a 10-15 volte al giorno e dall'esecuzione di diversi accertamenti ed infruttuose terapie, il si era sottoposto, dapprima, in data 30 CP_1 ottobre 2018, a cistoscopia, all'esito della quale veniva segnalata la presenza di sospetta fistola uretro-rettale, e, successivamente, in data 9 novembre 2018, a cistografia retrograda, che confermava la presenza di un tramite fistoloso che origina in vicinanza dell'anastomosi vescico-uretrale estendendosi posteriormente sul versante destro per circa 3 cm. Rimasti senza esito positivo i successivi tentativi di chiusura della fistola, a mezzo sia di iniezione di colla sigillante sia di clips, il aveva continuato a CP_1 lamentare che la stessa, collegando la vescica all'ano, determinasse la persistenza di diarrea acquosa con continue evacuazioni, giorno e notte, implicando una situazione pesantemente invalidante, determinante un disturbo dell'adattamento e cronico, con ansia ed umore depresso misti, come già accertato in data 3 dicembre 2019 presso il
Centro di Salute Mentale di Tanto era da ricondurre, secondo la prospettazione CP_4 attorea, ad un'origine iatrogena in quanto ascrivibile al macroscopico errore del chirurgo che, intervenendo ad eradicare, giustamente, il K prostatico, con prostatectomia radicale, ha cagionato la lesione rettale che ha determinato la formazione pag. 5/24 della fistola. Il , in sede di ricorso, precisava che il controllo cistografico CP_1
eseguito in data 15.02.2019 ha evidenziato la presenza di ben 2 tramiti fistolosi, uno cieco ed altro in comunicazione con il retto che determina, purtroppo ancora oggi, i frequentissimi episodi di diarrea acquosa per 10-15 volte al giorno. Rimasto senza esito
Parte l'invito rivolto alla convenuta di risarcire il danno, il proponeva ricorso CP_1 per ATP sopra indicato e, in quella sede, il CTU, supportato dall'ausiliario chirurgo e urologo - alla cui relazione peritale in atti si rinvia - concludeva che il è CP_1 risultato affetto da: “fistola uretrorettale iatrogena in esito ad intervento di prostatectomia radicale per carcinoma prostatico (2017)”. La valutazione medico legale di detta fattispecie di danno alla persona viene così stimata: - incapacità temporanea assoluta e parziale: non determinabili;
- invalidità permanente (come danno biologico a causazione iatrogena) pari al VENTI PER CENTO. Non risultano spese mediche documentate. Non sono prevedibili spese future. “
Sulla scorta degli esiti dell'espletato ATP, il si determinava, quindi, alla CP_1
Parte proposizione della presente azione risarcitoria, con la richiesta di condanna della convenuta nei termini sopra indicati. Parte
2. Si costituiva in giudizio la ravvisando l'inidoneità degli esiti della disposta
CTU in sede di ATP a comprovare la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni lamentate dal ricorrente e la prestazione eseguita dal personale medico dell'ospedale di in occasione dell'intervento chirurgico di prostatectomia eseguito sulla Pt_1
persona del . Ciò, anche in considerazione della circostanza cha la comparsa CP_1
di fistole rettali è stata lamentata dal ricorrente a distanza di quasi un anno dall'intervento, evenienza in ogni caso più frequente nei pazienti con neoplasia prostatica avanzata, proprio come quella diagnostica al Mattoscio. Inoltre, la convenuta rilevava la diversa dislocazione del linfocele e della fistola, il primo descritto a carico della fossa iliaca TR con estensione anteriore (“al di sopra della sinfisi pubica”), quindi lontano dal retto, la seconda sempre descritta sul versante opposto, sul lato
Parte DESTRO dell'anastomosi. La evidenziava altresì che il risultava affetto CP_1
da diverticolosi del sigma, con segni di infiammazione e di interessamento iniziale del tessuto adiposo circostante, sicché è “più probabile che non” ipotizzare un evento infiammatorio intestinale alla base dell'insorgenza della fistola, l'infiammazione pag. 6/24 diverticolare avendo potuto erodere l'uretra o l'anastomosi uretro-vescicale, generando Parte una fistola. Segnatamente, la deduceva che un paziente sottoposto a prostatectomia radicale e con malattia diverticolare ha una predisposizione aumentata allo sviluppo di una fistola colon-uretrale date le alterazioni anatomiche che si instaurano durante i
Parte processi di cicatrizzazione successivi alla prostatectomia. In ogni caso, la contestava la quantificazione dei danni asseritamente subiti dal , in particolare CP_1 in punto di personalizzazione del danno”.
3.Espletata l'istruttoria (mediante riconvocazione del CTU al fine di fornire chiarimenti sull'elaborato tecnico redatto in sede di ATP e successivo supplemento di indagine), la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava congruo liquidare in favore del una complessiva somma di euro 41.629,00, a titolo di CP_1
danno biologico permanente, così come accertato dal CTU nella misura del 20%, con esclusione del danno morale e di ulteriori specifiche fattispecie di sofferenza quale pregiudizio patito dal stante la ritenuta genericità delle sue deduzioni circa CP_1
eventuali pregiudizi di natura psichiatrica sofferti.
Parte L'ordinanza è stata impugnata dalla (che ne ha chiesto la totale riforma) il
04.01.2024 per tre motivi che si andranno ad esaminare in seguito.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo Controparte_1
contestualmente appello incidentale per motivo che si va ad esaminare.
Con ordinanza del 24.04.2024 questa Corte rigettava istanza di inibitoria avanzata da parte appellante e fissava davanti al collegio l'udienza dell'08.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: erronea interpretazione e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie circa un punto decisivo della controversia.
pag. 7/24 Secondo l'appellante l'ordinanza avrebbe errato nella parte in cui ha riconosciuto, sulla scorta della CTU effettuata, sussistente il nesso di casualità tra la condotta negligente del personale medico ed il danno paventato dall'appellato. Parte In concreto, a detta della il Tribunale avrebbe omesso di valutare una circostanza in punto di fatto, non contestata dalla controparte e risultante dalla documentazione sanitaria in atti, afferente al fatto che il linfocele – ritenuto dal Ctu quale derivante da una presunta lesione iatrogena probabilmente verificatasi nel corso dell'intervento chirurgico (tesi avallata dal Giudice di prime cure) – è, in realtà, “sempre stato descritto a carico della fossa iliaca TR con estensione anteriore (al di sopra della “sinfisi pubica”) quindi lontano dal retto. Tale circostanza è stata ampiamente e precisamente evidenziata dal Ctp della (dott. , già nelle sue Osservazioni CP_2 Persona_2
alla Ctu svolta in sede di Atp e ulteriormente ribadite in sede di costituzione nel giudizio sommario, affermando che: “il linfocele è sempre stato descritto a carico della fossa iliaca TR con estensione anteriore (al di sopra della sinfisi pubica) quindi lontano dal retto. La fistola, invece, è sempre stata descritta sul versante opposto sul lato
DESTRO della anastomosi.”
Una raccolta sul lato sinistro e perlopiù con estensione anteriore, quindi, non poteva essere responsabile di una fistola che si sviluppa sul lato destro e posteriormente con il retto come si evince da tutti gli esami agli atti (TAC e colonscopie).
Sulla base di dette considerazioni era, quindi, da escludere la causa iatrogena intraoperatoria, per cui il Tribunale ha ignorato, senza alcuna motivazione, tale circostanza (la reale natura del linfocele e la sua diversa dislocazione rispetto alla fistola uretro-rettale dirimente nell'esclusione della sussistenza di una lesione iatrogena verificatasi nel corso dell'intervento chirurgico) ed ha omesso, quindi, l'accertamento, in virtù del criterio del “più probabile che non”, della reale fonte di causa della patologia lamentata dal paziente non attribuibile alla struttura sanitaria .
La censura richiama le osservazioni che già in sede di ATP il CTP dell'appellante ebbe a svolgere, ovvero le seguenti.
“Ciò, quindi, fa decadere l'ipotesi formulata dal CTU per cui “l 'urina si è raccolta nella pelvi e in parte si è fatta, nel tempo, strada nel retto”. Il linfocele è sempre stato descritto a carico della fossa iliaca sinistra con estensione anteriore (“al di sopra della pag. 8/24 sinfisi pubica”), quindi lontano dal retto. La fistola invece è sempre descritta sul versante opposto, sul lato destro dell'anastomosi. Questo dimostra che non c'è correlazione tra il linfocele e la comparsa della fistola. Una raccolta sul lato sinistro e perlopiù con estensione anteriore non può essere responsabile di una fistola che si sviluppa sul lato destro e posteriormente con il retto come si evince da tutti gli esami agli atti (TAC e colonscopie). Le cause delle fistole sono diverse: iatrogene, (dopo prostatectomia, dopo crioterapia o radioterapia, dopo chirurgia ano-rettale o manovre endoscopiche), dovute a traumi penetranti o a malattie infiammatorie intestinali
(Campbell, 2020). Sulla base delle precedenti considerazioni in questo specifico caso è da escludere la causa iatrogena intraoperatoria. Al contrario è “più probabile che non” possibile ipotizzare un evento infiammatorio intestinale alla base dell'insorgenza della fistola del Sig , visto che il paziente era affetto da malattia diverticolare come CP_1 documentato dalle colonscopie e dalle uro-TC. … In questo specifico caso è “più probabile che non” che l'infiammazione diverticolare, anche subclinica, abbia eroso l'uretra o l'anastomosi uretro-vescicale, generando una fistola. Si precisa, inoltre, che un paziente sottoposto a prostatectomia radicale e con malattia diverticolare ha una predisposizione aumentata allo sviluppo di una fistola colon-uretrale date le alterazioni anatomiche che si instaurano durante i processi di cicatrizzazione successivi alla prostatectomia, come avviene, allo stesso modo, nelle donne operate di isterectomia che vanno maggiormente incontro a fistole colon vaginali e colon-vescicali. In conclusione, sulla base della documentazione clinica fornita, delle evidenze riportate in letteratura e in applicazione dei criteri innanzi citati, si può concludere che contrariamente a quanto affermato nella bozza di C.T.U. in atti -non si rilevano gli estremi di malpractice nella gestione del paziente e si ritiene che i disturbi ovvero l'aggravamento ovvero le disfunzioni lamentate dal sig. non siano correlabili con nesso eziologico ad CP_1 una lesione iatrogena provocata dal chirurgo operatore nel corso dell'intervento chirurgico eseguito in data 19.7.17.”
A dette osservazioni il CTU, diversamente da quanto assunto in appello, ha replicato per ben tre volte.
In sede di ATP col ritenere che :” Per quanto attiene alla natura della raccolta - ritenuta un linfocele – in fossa iliaca sinistra una uro tac refertata in data 9.10.18, versata in atti e pag. 9/24 sotto riportata per completezza, documenta, negli urogrammi tardivi, una opacizzazione che evoca collegamento con la vescica;
nello stesso esame si rilevano bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia, tra la parete rettale e il collo vescicale di cui si ipotizza l'origine da tramite fistoloso, non rilevabile all'esame ma di fatto, e come noto, di seguito accertato. Trattasi quindi di reperti che appaiono confermare l'ipotesi del
CTU (e peraltro non solo del CTU, già durante ricovero presso la UOC
Gastroenterologia e endoscopia digestiva Università delle Marche del luglio 2019 il periziato veniva diagnosticato da fistola uretrorettale iatrogena). Per quanto infine attiene al ricondurre la fistola alla presenza di diverticoli va rilevato che, come nota pure il Collega detti si trovano a livello del sigma ovvero decisamente lontani Persona_2
dalla sede della fistola uretrorettale e pertanto appare impossibile che abbiano avuto rilevanza alcuna nel prodursi del detto tramite (peraltro anche l'articolo citato dal ovvero El- Haddad - International Journal of Surgery, 2018 si riferisce infatti a Pt_3
fistola sigmoidovescicale e non uretrorettale).”
Ciò sulla scorta delle seguenti premesse.
“Dalla Cartella Clinica risulta che l'atto operatorio è stato condotto senza particolari difficoltà e lo stesso decorso post-operatorio è stato privo di complicanze, il paziente è stato dimesso in data 22.07.2017 in terza giornata post-operatoria con il catetere vescicale che è stato rimosso alla visita di controllo il 31.07.2017. Il 03.08.2017 è stato posizionato nuovo catetere vescicale per ritenzione acuta di urine. Il 07.08.2017 viene tolto il catetere vescicale e si segnale linfocele al controllo ecografico eseguito dopo alcune ore. Il reperto di linfocele (versamento saccato dello scavo pelvico di “linfa”) sarà una costante di tutti gli accertamenti che verranno fatti in seguito, fino a quando in corso di esame TAC con contrasto si è visto che la raccolta assumeva il contrasto che viene eliminato con le urine e si è finalmente sospettato una fistola retto vescicale a giustificazione della diarrea cronica (15/20) scariche al giorno. La presenza della comunicazione retto-vescicale verrà accertata anche con esame cistografico ed endoscopico. Appare evidente che il tramite fistoloso vescico-rettale si è conclamato nel decorso operatorio, quando rimosso il catetere vescicale, l'anastomosi vescico-uretrale ha filtrato, per parziale deiescenza, e l'urina si è in parte raccolta nella pelvi, simulando un linfocele, e in parte si è fatta strada nel retto che verosimilmente era stato pag. 10/24 minimamente lesionato durante le manovre di scollamento della capsula prostatica dalla fascia di Denoviller che la separa dal retto. Tale condizione non può essere contemplata fra le complicanze dell'intervento di prostatectomia radicale;
infatti, non è menzionata nelle possibili complicanze nel consenso informato firmato dal paziente, ma è da considerare un danno iatrogeno provocato dal chirurgo che può aver avuto difficoltà a trovare un giusto piano di clivaggio per separare la prostata da retto, per aderenze post infiammatorie o neoplastiche, peraltro non segnalate in cartella clinica. E' da segnalare che la gestione del paziente che riferisce scariche acquose di feci (15/20) al giorno dopo un intervento di prostatectomia radicale, con emissione di aria dal pene, cistiti ricorrenti per presenza di batteri fecali nelle urine e con verosimile contrazione della diuresi, non
è stata delle migliori, è stata sottovalutata la sintomatologia riferita, attribuita a cause infettive, tanto che la diagnosi di fistola retto vescicale è stata fatta ben 14 mesi dopo l'intervento chirurgico in sede ospedaliera diversa da quella dove era stato operato”.
Sulla scorta di quanto ad ora cennato emergono elementi di valutazione che non pare possano essere revocati in dubbio: - il periziato presenta fistola uretrorettale iatrogena quale esito di intervento di prostatectomia radicale per carcinoma prostatico (2017) da ascriversi a imprudente/imperita condotta dell'operatore in assenza, peraltro, di documentati elementi che rendessero non prevenibile il suo determinarsi;
malgrado reiterati tentativi di riparazione la fistola permane con rilevanti disturbi per il periziato e la possibilità di riparazione del danno appare, anche considerando il tempo trascorso ed i cennati e non riusciti tentativi terapeutici, avere carattere di permanenza;
non è postulabile una temporanea inabilità essendosi il danno iatrogeno appalesato ab initio, anche se misconosciuto, nella attuale modalità espressiva;
il danno permanente – su cui si è lungamente discusso con i CCTTP intervenuti – è stimabile al 20%.”
Ed ancora, chiamato a chiarimenti nel corso del primo grado, l'ausiliario ha precisato che: “In sostanza il “linfocele” si manifestava sin quasi dalla immediatezza (ovviamente dopo la rimozione del catatere) ma sulla natura del linfocele si faceva chiarezza solo successivamente. Infatti, un uro tac refertata in data 9.10.18, versata in atti, documenta, negli urogrammi tardivi, una opacizzazione che evoca collegamento con la vescica;
nello stesso esame si rilevano bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia, tra la parete rettale e il collo vescicale di cui si ipotizza l'origine da tramite fistoloso, non pag. 11/24 rilevabile all'esame ma di fatto, e come noto, di seguito accertato. Trattasi quindi di reperti che appaiono confermare l'ipotesi del CTU (e peraltro non solo del CTU, già durante ricovero presso la UOC Gastroenterologia e endoscopia digestiva Università delle Marche del luglio 2019 il periziato veniva diagnosticato da “fistola uretrorettale iatrogena”). Per quanto infine attiene al ricondurre la fistola alla presenza di diverticoli va rilevato che detti si trovano a livello del sigma ovvero decisamente lontani dalla sede della fistola uretrorettale e pertanto appare impossibile che abbiano avuto rilevanza alcuna nel prodursi del detto tramite.”
Parte Persistendo le contestazioni da parte dalla il primo giudice chiese al CTU di fornire i seguenti chiarimenti:” tenuto conto delle circostanze del caso di specie, chiarisca il ravvisato nesso eziologico tra la prestazione chirurgica eseguita sul e la formazione della fistola implicante la patologia sofferta dal paziente, CP_1
anche in termini di probabilità e fornendo indicazioni circa gli elementi sulla scorta dei quali, in sede di ATP, si afferma che verosimilmente il retto del paziente era stato minimamente lesionato durante le manovre di scollamento della capsula prostatica dalla fascia di Denoviller che la separa dal retto;
in particolare, ai fini della valutazione che precede, il CTU, a fronte dell'intervento chirurgico effettuato sul , precisi le CP_1
modalità e la tempistica di formazione del linfocele e della fistole, tenendo conto della diversa sede delle predette formazioni e del lasso temporale intercorso tra l'esecuzione dell'intervento di prostatectomia radicale e l'insorgere della patologia sofferta dal ricorrente”.
Il CTU ebbe replicare, definitivamente, che” nessuna altra causa dimostrata, oltre a quella iatrogena, appare ricorrere nel caso;
che il linfocele - diagnosticato peraltro poco dopo l'intervento per cui è causa (che data al 19.7.17) ovvero il 7.8.17 - è alimentato, come strumentalmente dimostrato da TC refertata il 9.10.18, da collegamento con la vescica e che il ritardo nel manifestarsi della fistola (che peraltro si manifestò clinicamente, seppure misconosciuta, quantomeno da maggio 2018 visto certificato di
Pronto Soccorso Ospedale di 29.6.18 recante diagnosi “gastroenterite Pt_1 diarroica modesto linfocele da pregresso intervento di prostatectomia” con in anamnesi
“diarrea acquosa da circa 1 mese”) può spiegarsi con il fatto che verosimilmente il retto del paziente era stato minimamente lesionato durante le manovre di scollamento della pag. 12/24 capsula prostatica dalla fascia di Denovillier che la separa dal retto e solo con il passare del tempo ha dato luogo alla fistolizzazione, come peraltro appare confermato sul piano topografico dalla richiamata TC laddove si nota la presenza di “piccole bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia tra la parete rettale e il collo vescicale”.
Per tre volte, osserva questa Corte, il CTU, alle cui valutazioni il Tribunale si è attenuto, ha fatto espresso riferimento alla uro tac refertata in data 9.10.18 che documentò, negli urogrammi tardivi, una opacizzazione che evoca collegamento con la vescica, esame da cui si rilevano bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia, tra la parete rettale e il collo vescicale di cui si ipotizza l'origine da tramite fistoloso, non rilevabile all'esame ma di fatto, e come noto, di seguito accertato.
Già la UOC Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva dell'Università delle Marche, peraltro, nel luglio 2019 aveva diagnosticato la “fistola uretrorettale iatrogena”, per cui continuare a sostenere che “il linfocele è sempre stato descritto a carico della fossa iliaca sinistra con estensione anteriore (al di sopra della sinfisi pubica), quindi lontano dal retto, laddove la fistola, invece, è sempre stata descritta sul versante opposto, sul lato destro della anastomosi., per assumere come una raccolta sul lato sinistro e perlopiù con estensione anteriore non poteva essere responsabile di una fistola che si sviluppa sul lato destro e posteriormente con il retto” appare contestazione che non ha mai tenuto conto del fatto che gli esami agli atti , quale segnatamente, la TAC del 9.8.2018 ( ma la presenza della comunicazione retto-vescicale venne accertata anche con esame cistografico ed endoscopico) avevano evidenziato la presenza di piccole bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia tra la parete rettale e il collo vescicale e l' opacizzazione che evocava il collegamento con la vescica.
La censura, quindi, va respinta, dovendosi condividere la ritenuta sussistenza di nesso eziologico tra la prestazione chirurgica eseguita sul e la formazione della CP_1
fistola implicante la patologia invalidante.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: illogicità/incoerenza/vizio di motivazione/errata applicazione della regola iuris sull'accertamento del nesso eziologico tra la patologia sopravvenuta e l'intervento chirurgico – insussistenza probatoria della lamentata lesione iatrogena.
pag. 13/24 L'appellante fonda la propria doglianza sull'assunto per cui il Tribunale avrebbe erroneamente aderito alla tesi prospettata dal CTU, nonostante questi non abbia fornito risposta ai chiarimenti richiesti, altresì, omettendo ogni valutazione circa le contrarie valutazioni espresse dal CTP, che confutavano con quanto asseritamente sostenuto in termini di natura, origine e collocazione del linfocele e della sistola ed, in particolare, in ordine al lasso di tempo apprezzabile (circa 14 mesi) intercorso tra l'operazione chirurgica e la comparsa del linfocele, non avendo l'appellato prima di tale momento lamentato alcun sintomo.
Richiamato quanto sopra in merito alla collocazione del linfocele e della sistola, quanto al lasso di tempo l'appellante continua a riproporre le osservazioni del proprio CTP;
esse erano le seguenti: “Dopo 5 mesi dall'intervento, in data il 9/1/18, il paziente effettua una visita di controllo presso gli ambulatori di Urologia del P.O. di e Pt_1
viene sottoposto ad esplorazione rettale che documenta una loggia prostatica disabitata, come normalmente si presenta in un paziente operato di prostata. Sul referto della visita viene riportato che il paziente non riferisce “alcun disturbo urinario e si consiglia un controllo semestrale del PSA. Dopo altri 3 mesi, in data 14/4/18 il paziente esegue una ulteriore visita urologica di controllo con il Prof Anche in tale occasione il Per_1 paziente “non lamenta disturbi” ma viene prescritta una rivalutazione con analisi del
PSA ad 1 mese per un lieve aumento del PSA. Dopo altri 2 mesi, in data 29/6/2018, ben
11 mesi dopo l'intervento, il paziente si reca presso il P.S. di per dolore Pt_1
addominale riferendo, da circa 1 mese, diarrea profusa. Esegue visita chirurgica con esplorazione rettale che documenta “feci liquide in ampolla rettale” e viene prescritta una pancolonscopia e una TAC addome con MDC. La colonscopia viene eseguita il
9/7/18 presso il P.O. di . Il referto dell'esame evince: “Alcuni piccoli Pt_1 diverticoli senza segni di flogosi nel sigma, nella norma il restante tratto”. LA TAC con
MDC, eseguita in data 18/7/18 presso il P.O. di , evidenzia: “..in sede pelvica Pt_1
sinistra formazione ovalare a densità fluida di 7.5x4.7 cm circa. Essa non presenta significative modifiche dopo somministrazione di mdc…Il suddetto reperto è compatibile in prima ipotesi con linfocele. Regolare la vescica per morfologia e dimensioni, senza alterazioni parietali apprezzabili. Si segnala diverticolosi del sigma, con iniziale interessamento del tessuto adiposo circostante”. In data 30/10/18 esegue pag. 14/24 una cistoscopia flessibile che documenta, per la prima volta, una “fistola uretro-rettale ad ore 6”.
In base a dette valutazioni, quindi, “La fistola uretro-vescicale, DIAGNOSTICATA A
DISTANZA DI CIRCA 1 ANNO DALL'INTERVENTO, non può essere associata ad un danno iatrogeno durante la procedura chirurgica. La letteratura riporta un tasso di incidenza di lesioni rettali durante la prostatectomia radicale retropubica dall'1,5% al
2,2% ma si evince che le lesioni del retto nella maggior parte dei casi vengono rilevate già nel corso dell'intervento o, in minor parte, nell'immediato post-operatorio. Se fosse stata causata una ipotetica apertura iatrogena del retto, anche minima, questa si sarebbe manifestata clinicamente nell'immediato post-operatorio. Contrariamente a quanto ipotizzato nella relazione di consulenza tecnica preventiva medico legale, l'anastomosi vescico-uretrale non ha mai filtrato per parziale deiscenza e l'urina non si mai è raccolta nella pelvi, simulando un linfocele”.
Sarebbe, quindi, “più probabile che non” che l'infiammazione diverticolare, anche subclinica, abbia eroso l'uretra o l'anastomosi uretro-vescicale, generando una fistola. Si precisa, inoltre, che un paziente sottoposto a prostatectomia radicale e con malattia diverticolare ha una predisposizione aumentata allo sviluppo di una fistola colon- uretrale date le alterazioni anatomiche che si instaurano durante i processi di cicatrizzazione successivi alla prostatectomia, come avviene, allo stesso modo, nelle donne operate di isterectomia che vanno maggiormente incontro a fistole colon-vaginali e colonvescicali.”
Anche detta censura continua ad ignorare le repliche al riguardo svolte dal CTU, né si confronta col rilievo per cui “la gestione del paziente che riferisce scariche acquose di feci (15/20) al giorno dopo un intervento di prostatectomia radicale, con emissione di aria dal pene, cistiti ricorrenti per presenza di batteri fecali nelle urine e con verosimile contrazione della diuresi, non è stata delle migliori, è stata sottovalutata la sintomatologia riferita, attribuita a cause infettive, tanto che la diagnosi di fistola retto vescicale è stata fatta ben 14 mesi dopo l'intervento chirurgico in sede ospedaliera diversa da quella dove era stato operato”.
Vero è che il “linfocele” si manifestava sin quasi dalla immediatezza (ovviamente dopo la rimozione del catetere) ma sulla natura del linfocele si faceva chiarezza solo pag. 15/24 successivamente: il CTU ha replicato, senza smentita, che il linfocele - diagnosticato peraltro poco dopo l'intervento per cui è causa (che data al 19.7.17) ovvero il 7.8.17 - è alimentato, come strumentalmente dimostrato da TC refertata il 9.10.18, da collegamento con la vescica e che il ritardo nel manifestarsi della fistola (che peraltro si manifestò clinicamente, seppure misconosciuta, quantomeno da maggio 2018 visto certificato di Pronto Soccorso Ospedale di 29.6.18 recante diagnosi Pt_1
“gastroenterite diarroica modesto linfocele da pregresso intervento di prostatectomia” con in anamnesi “diarrea acquosa da circa 1 mese”) può spiegarsi con il fatto che verosimilmente il retto del paziente era stato minimamente lesionato durante le manovre di scollamento della capsula prostatica dalla fascia di Denovillier che la separa dal retto e solo con il passare del tempo ha dato luogo alla fistolizzazione, come peraltro appare confermato sul piano topografico dalla richiamata TC laddove si nota la presenza di
“piccole bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia tra la parete rettale e il collo vescicale”.
Ne deriva che la censura va respinta perché non passarono affatto 14 mesi tra l'operazione chirurgica e la comparsa del linfocele e l'appellato lamentò i sintomi, ossia la gastroenterite diarroica, quando si manifestarono, dato che in sede operatoria la lesione del retto fu minima e la fistola si verificò solo in seguito, né essa è stata causata dall'infiammazione diverticolare, in merito alla quale ( su ciò non vi è censura) il CTU,
e con esso il Tribunale, ha chiaramente escluso ogni incidenza causale col ritenere che
“Per quanto infine attiene al ricondurre la fistola alla presenza di diverticoli va rilevato che detti si trovano a livello del sigma ovvero decisamente lontani dalla sede della fistola uretrorettale e pertanto appare impossibile che abbiano avuto rilevanza alcuna nel prodursi del detto tramite.”
TERZO MOTIVO DI APPELLO: omessa valutazione circa la rilevanza dell'accettazione del consenso informato.
Con tale ultima doglianza l'appellante lamenta l'erroneo convincimento del primo giudice, il quale non avrebbe in alcun modo considerato la sottoscrizione del Mattoscio del Consenso Informato, all'interno del quale venivano elencate tutte le possibili complicanze intra e post-operatorie (tra cui vi rientravano “lesioni della parete del retto
pag. 16/24 e dei grossi vasi che devono essere riparati al momento”) a cui il paziente poteva, verosimilmente, essere soggetto.
Il Tribunale, al riguardo, ebbe a ritenere quanto segue.
“Al riguardo, è stato ulteriormente chiarito che il lemma "complicanza" - con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile - è di per sé irrilevante nel campo giuridico. Ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: - o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze" - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Ciò con l'ulteriore precisazione che i caratteri della non prevedibilità e della non evitabilità, con l'uso della ordinaria diligenza, della causa che ha reso impossibile l'adempimento del medico, affinché la stessa possa dirsi non imputabile, sono richiesti in alternativa, nel senso che resta non imputabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. anche la causa bensì prevedibile (come per definizione è la complicanza nota nella casistica e nella letteratura scientifica) ma tuttavia non evitabile se non mediante la rinuncia a priori all'intervento che pure, come nella specie, deve invece ritenersi necessario e correttamente prescritto ed eseguito (così Cass., sez. 6 - 3, 29 novembre
2022, n. 35024, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).”
Ordunque, acclarata l'infondatezza del primo e del secondo motivo d'appello, venendosi alla terza doglianza prospettata dall'appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel disconoscere la sottoscrizione da parte dell'originario attore del
Consenso Informato, nel quale era ivi contenuta la complicanza specifica, correlata al momento intra e post-operatorio, cui il paziente poteva essere soggetto: “lesioni della parete del retto e dei grossi vasi che devono essere riparati al momento”, questa Corte ritiene di aderire a quanto correttamente statuito dalla sentenza censurata.
pag. 17/24 A tal proposito, proprio il CTU, nella valutazione globale del caso, motivando adeguatamente, nel rilevare che il paziente non veniva sottoposto ad accertamenti clinici pre-operatori funzionali a completare la stadiazione della neoplasia, come scintigrafia ossea, TAC, RNM, PET, una volta diagnosticato al una “neoplasia prostatica CP_1
molto estesa che interessa tutti i lobi della ghiandola, con un score Gleason compreso tra 8 e 9”, osservava l'importanza dei suddetti accertamenti “in caso di neoplasia avanzata, presente sui due lobi della prostata e con score elevato (8/9), al fine di stabilire la strategia terapeutica che non deve necessariamente essere l'opzione chirurgica con le note sequele, ma può considerare anche l'opzione radioterapica e/o ormonale, come suggerito dalle linee guida della e dell' , proprio nei casi CP_6 CP_7
di estensione di malattia e di elevato score (8/9) in pazienti ultrasettantenni con patologie associate”, così come è nella specie in relazione a . CP_1
In ogni caso, appare evidente che il modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente non contemplasse, tra le conseguenze operatorie e post-operatorie, la possibilità di formazione di fistole uretrorettali.
Ed invero nel modulo in parola era scritto che le complicanze intraoperatorie comprendessero “lesioni della parete del retto o dei grossi vasi che devono essere riparate al momento”, quindi lesioni del retto immediatamente riscontrate e riparabili, non lesioni del retto in seguito fistolizzate, nei confronti delle quali non vi era stata alcuna accettazione del rischio da parte dell'appellato.
Anche detta doglianza, quindi, va respinta e con essa l'appello principale.
APPELLO INCIDENTALE
MOTIVO DI APPELLO: Violazione degli artt. 1218, 2043 e 2059 c.c. – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno e/o al mancato riconoscimento del danno morale/sofferenza soggettiva psichica interiore.
L'impugnazione incidentale contiene due distinti profili di censura: il primo afferisce alla erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ricomprende il danno non patrimoniale pag. 18/24 (cd. patema d'animo), quale diretta conseguenza del danno subito, nell'alveo del danno patrimoniale cd. biologico, senza neppure prendere in considerazione le certificazioni allegate ad opera dell'appellato, il quale ha prontamente provveduto ad assolvere l'onere probatorio su di esso gravante, ai fini dell'aumento del risarcimento mediante il ricorso al sistema di incremento del danno, sino ad un massimo del 36% (per ulteriori euro 14.986,00) ovvero ricorrendo all'istituto della cd. personalizzazione del danno, considerate le circostanze emergenti nel caso concreto, come il fatto che l'appellato deve recarsi in bagno circa 20 volte al giorno ed è, perciò, costretto ad indossare il pannolone sino alla fine dei suoi giorni per totale irreversibilità della patologia da cui è affetto;
il secondo inerisce alla nullità del provvedimento censurato nella parte in cui, circa la condanna alla liquidazione delle spese di lite in capo all'odierno appellante, riconosce una parametrazione dei compensi in misura inferiore ai minimi tariffari, ivi contenuti nel D.M. 147/2022, sostitutivo del D.M. 55/2014.
Il Tribunale al riguardo ha opinato che: “.. posto che le patologie di natura psichica allegate dal ricorrente (di cui ai documenti n.25 e 35 allegati al ricorso) devono ritenersi attratte alla sopra indicata voce del danno biologico, si esclude che nel caso di specie, possa ritenersi integrata la voce del danno morale e di ulteriori specifiche fattispecie di sofferenza quale pregiudizio patito dal , stante l'estrema genericità delle CP_1
deduzioni attoree sul punto, non essendo state fornite circostanziate allegazioni e non avendo, peraltro fornito alcun elemento probatorio a supporto o articolato richieste istruttorie. Ne consegue un complessivo ammontare dei danni non patrimoniali in favore della parte attrice pari a 41.629,00 euro in valuta attuale, non dovendo dunque farsi luogo a rivalutazione”.
In concreto il deduce che il Tribunale ha quantificato a titolo risarcitorio – CP_1
applicando le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di
Milano (anno 2021) – la somma complessiva di 41.629,00 euro (pari a 20 punti percentuali di danno biologico, così come accertata dall'espletata CTU), ritenendo le sofferenze psichiche attratte al danno biologico scaturito dalla lesione subita, negando loro rilievo autonomo sotto il profilo del danno morale. Sennonché la detta quantificazione, così come operata dalla gravata ordinanza, a detta dell'impugnante appare incongrua, parziale ed incompleta poiché, pur riconoscendone la sussistenza ed pag. 19/24 omettendo qualsivoglia valutazione rispetto alla possibile personalizzazione, sottostima le sofferenze psichiche patite dal signor (tabellate secondo le predette tabelle CP_1
alla voce incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore), ampiamente documentate invece dalle certificazioni mediche in atti (doc.ti nn. 25 e 35 del fascicolo di 1° grado di parte ricorrente), sino a confonderle con il danno biologico (c.d. dinamico/relazionale), di fatto eliminandole dal quantum risarcitorio.
Sostiene, quindi, che la quantificazione complessiva del danno liquidabile secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano 2021, prescindendo da qualsivoglia aspetto di personalizzazione, avrebbe dovuto, quantomeno, computarsi come segue: 41.629 euro
(danno biologico dinamico/relazionale) + 14.986 euro (incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore pari al 36% per 20 punti di invalidità), per un totale euro
56.615,00 di danno complessivo liquidabile, da aumentare (nella misura percentuale massima fino ad un ulteriore 30%), in considerazione dei riflessi gravemente negativi a livello interiore e relazionale, dunque personalizzandolo.
Riguardo a tale profilo di appello incidentale, si osserva in primo luogo che vi erano tutti i presupposti per l'incremento da sofferenza soggettiva interiore, dato che il complessivo compendio probatorio (documentazione sanitaria e CTU) , diversamente da quanto opinato in prime cure, rendeva evidente non solo l'esistenza del danno biologico, inteso come lesione permanente, nell'accertata percentuale del 20%, all'integrità psico-fisica del in base ad accertamento medico-legale, lesione CP_1
che ha esplicato un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, ma anche il c.d. danno morale, inteso come danno da sofferenza soggettiva interiore, ossia un pregiudizio che pur non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, è rappresentato dalla sofferenza interiore (quale, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), che in concreto si è tradotta nelle patologie di natura psichica allegate e comprovate da due
Parte certificati del centro di salute mentale della di attestanti disturbo CP_4 dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso messi in relazione cronologica e causale con la fase successiva all'intervento del 19.7.2017, disturbo espressamente pag. 20/24 definito come “reattivo” alle limitazioni quotidiane invalidanti, tutt'ora presenti (si era nel 2021), subentrate dopo l'intervento.”
La stessa CTU aveva attestato che “nessuno dei tentativi di chiusura della fistola retto- vescicale ha dato esito favorevole, pertanto il sig. ha tuttora emissione di CP_1 urina dall'ano, per persistenza di fistola retto-vescicale, con frequenti evacuazioni
(10/15) die, incontinenza urinaria, emissione di aria dal pene, cistiti ricorrenti, deficit erettile.”
Trattasi, con tutta evidenza, di disturbo dell'adattamento causato dalla sofferenza interiore direttamente conseguente al danno biologico permanente e conseguente ad intervento chirurgico che ha costretto il a non poter più svolgere, in tutto o in CP_1
parte, normali attività quotidiane, evidentemente ostacolate dalla necessità di dover quantomeno evacuare da 15 a 20 volte al giorno.
Ciò comporta, in primo luogo, che il complessivo danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica andasse liquidato in euro 56.615, 00 in base alle tabelle applicate, quale risultante di 41.629 euro (danno biologico dinamico/relazionale), cui aggiungere
14.986 euro (incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore pari al 36%), per
20 punti di invalidità in soggetto di 74 anni all'epoca del fatto.
Ciò posto, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è
pag. 21/24 una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico con la c.d. personalizzazione.
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014).
Ne discende, pertanto, che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez.
3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Ciò posto, nella fattispecie che ne occupa dette circostanze specifiche appaiono sin troppo evidenti, tenuto conto delle risultanze emergenti dagli atti e di quanto riferito dal
CTU: l'appellante, a causa del sinistro occorso, si trova in una condizione invalidante tale da doversi recare in bagno circa 15/20 volte al giorno per emettere urina dall'ano, è costretto ad indossare il pannolone per il resto della propria vita (stante la presenza della fistola che consente l'espulsione dell'urina dal retto), emette, in più, aria dal pene.
pag. 22/24 Trattasi di conseguenze anche eccezionali e straordinarie, che rendono doveroso personalizzare il risarcimento nella misura del 30% (richiesta in appello) del danno biologico di 56.615, 00 euro, così pervenendosi alla somma complessiva di euro
73.599,50, da devalutare al 19.7.2017 per poi essere aumentata di interessi e rivalutazione annuali sino al 27.11.2023, data della ordinanza impugnata che ha creato debito di valuta, per poi essere incrementata da interessi sino al saldo.
Il primo profilo di appello incidentale, quindi, deve essere accolto e la gravata pronuncia riformata nei suddetti sensi.
Il secondo profilo di gravame attiene alla misura delle spese di lite, determinate in primo grado come segue.
“Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni, per un importo ricompreso tra i valori minimi ed i valori medi, tenuto conto del valore della controversia individuato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M., dunque con riguardo “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, nonché dell'effettiva attività processuale svolta, limitatasi, per quanto concerne la fase istruttoria, alla richiesta al CTU dell'integrazione dell'elaborato peritale già redatto e di Parte chiarimenti, nei termini sopra riportati. Devono altresì essere poste a carico della le spese di lite relative al procedimento di ATP n. R.G. n. 120/20 nei termini di cui in dispositivo, da prendere in considerazione nel presente giudizio di merito, in cui detto accertamento è stato acquisito ed utilizzato (sulle modalità di acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo cfr., tra le altre, Cass., sez. II, 5 aprile
2021, n. 6591), quali spese giudiziali”.
L'impugnante assume come errati gli importi, parametrati in primo grado allo scaglione del decisum, ossia da 26.001 a 52.000 euro, ma l'accoglimento della precedente doglianza, che ha portato ad un valore di 73.599,50 euro, impone di per sé la riforma in punto di spese.
Ne consegue che al la liquidazione dei compensi professionali deve essere CP_1
operata sulla base del D.M. 147/2022, fascia di valore da € 52.001 a € 260.000, e ciò per le spese sia della fase cautelare che per quelle del primo e del secondo grado.
Parte Questi gli importi che la va condannata a pagare a titolo di compensi.
pag. 23/24 Fase di accertamento tecnico preventivo (svoltasi nel 2020): euro 7962,00, oltre accessori di legge.
Giudizio di primo grado: euro 14.103,00, oltre accessori.
Appello: euro 12.154,00 oltre accessori (compenso di fase di trattazione dimezzato per la sua sinteticità) ed euro 382,50 per esborsi.
Dell'ultimo importo, stante la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, si dispone l'aumento di un terzo ex art. 4/8 DM 147/22.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla;
Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale di e per l'effetto, in riforma della Controparte_1
gravata ordinanza, condanna la convenuta Controparte_4
in persona del direttore generale e legale rappresentante p.t., al
[...]
pagamento, in favore del suddetto, della complessiva somma di euro 73.599,50, da devalutare al 19.7.2017 per poi essere aumentata di interessi e rivalutazione annuali sino al 27.11.2023, data della ordinanza impugnata che ha creato debito di valuta, per poi essere incrementata da interessi sino al saldo;
3) regola le spese di lite come in parte motiva, al netto degli esborsi già liquidati in primo grado;
4) dichiara che la parte appellante principale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 15.1.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore dott. Federico Ria - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 09/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 08.01.2025
promossa da
, in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Parte_1
Comini giusta mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in , Pt_1
Corso Trento e Trieste n. 60, presso lo studio;
Appellante
contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alderico Di Giovanni e Angelo Controparte_1
Manzi, giusta mandato in atti, el. dom. in Gessopalena, Vico Calvario n. 4, presso lo studio di quest'ultimo;
Appellato ed appellante incidentale avverso l'ordinanza n. 4264/2023 depositata il 29/11/2023 dal Tribunale di Lanciano nel procedimento civile ex art. 702 bis c.p.c. n. 365/2021, avente ad oggetto risarcimento danni per responsabilità medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, accogliere, per i motivi tutti esposti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Ordinanza n. cron. 4264/2023 emanata dal Tribunale di
Lanciano in data 24-29/11/2023 all'esito del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. rubricato al n. 365/2021 R.G:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza ivi impugnata:
accertare e dichiarare che nel corso dell'intervento di prostatectomia radicale cui è stato sottoposto il sig. in data 19 luglio 2017 non si è verificata alcuna Controparte_1
lesione iatrogena;
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza del nesso eziologico tra il richiamato intervento di prostatectomia e l'insorgenza della fistola uretro-rettale implicante anche la patologia diarroica lamentata dal sig. da attribuirsi a cause non Controparte_1
attribuibili al personale medico-sanitario intervenuto e, per l'effetto,
Part accertare e dichiarare che il personale medico-sanitario della appellante intervenuto nell'occasione ha agito nel rispetto delle Linee Guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e, per l'effetto,
accertare e dichiarare, in ogni caso, esclusa ogni responsabilità della
[...]
nella causazione dei danni lamentati dal sig. ; Controparte_2 Controparte_1
in via subordinata: accertare e dichiarare esclusa ogni responsabilità del personale medico-sanitario intervenuto nella fattispecie e, per l'effetto, della convenuta, CP_2
sul presupposto della accettazione da parte della paziente del rischio del verificarsi dell'evento lesivo nel corso dell'esame diagnostico in oggetto, ricompreso tra le pag. 2/24 complicanze scriminate nel consenso informato accettato dalla medesima;
condannare il sig. alla refusione, in favore della Controparte_1 Controparte_3
delle spese di giudizio e dei compensi professionali di Avvocato, oltre
[...]
i.v.a. e c.p.a. come per legge, occorsi sia per il giudizio di primo grado che per il presente giudizio di appello;
in via subordinata: dichiarare la compensazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio sussistendone i presupposti ex art. 92 c.p.c.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: l'esperimento di una Consulenza medico-legale d'Ufficio avente ad oggetto l'effettiva sussistenza della lamentata lesione iatrogena e l'eventuale nesso eziologico tra la stessa e l'intervento di prostatectomia in oggetto;
prova per testimoni (in primis del chirurgo operatore dott. con riserva di indicare Per_1
specificamente le persone da interrogare ed i fatti sui quali riferire entro i termini di legge.”
Per parte appellata e appellante incidentale: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de
L'Aquila adita: nel merito in via principale, respingere l'appello proposto dall' avverso Parte_2
l'ordinanza n. 4264/2023, resa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n.
365/2021 R.G. del Tribunale di Lanciano ed emessa in data 24.11.2023, poiché inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto. Nel merito, ancora in via principale, in accoglimento del presente appello incidentale ed in parziale riforma dell'ordinanza n.
4264/2023 resa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 365/2021 R.G. del
Tribunale di Lanciano, previo il riconoscimento della sussistenza delle sofferenze soggettive interiori subite dal signor in conseguenza ed a seguito CP_1 dell'intervento chirurgico eseguito nel luglio 2017 presso l'O.C. di , non Pt_1
conglobabili al danno biologico ma da considerarsi come autonoma voce di danno, incrementare la quantificazione e liquidazione del danno ivi operata, tenendo conto di ogni possibile personalizzazione in via equitativa del danno, e per l'effetto condannare pag. 3/24 l' in persona del Parte_2
direttore generale e legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del signor della maggior somma rispetto a quella liquidata in primo grado. Controparte_1
Con vittoria delle spese e competenze professionali della fase cautelare, del giudizio di primo grado e del presente grado, da liquidarsi sulla base delle previsioni del D.M.
147/2022, fascia di valore da € 52.001 a € 260.000.”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la ordinanza oggi impugnata il Tribunale di Lanciano così ebbe a decidere:
PQM
:
“Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 365 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: - accoglie parzialmente la domanda del ricorrente e per l'effetto condanna la convenuta Controparte_1 [...]
in persona del direttore generale e legale Controparte_4
rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di 41.629,00 euro, oltre interessi come in motivazione;
- condanna l' Controparte_4
a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio che
[...]
si liquidano in complessivi 4.500,00 euro per compensi professionali, oltre esborsi per
406,50 euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna l' a rifondere alla parte attrice le Controparte_4
spese relative al procedimento ex art. 696bis c.p.c. n. R.G. 120/20 che si liquidano in complessivi 1.800,00 euro per compensi professionali, oltre esborsi per 286,00 euro, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA, come per legge, nonché in 2.000,00 euro per il compenso del nominato CTU”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , sulla scorta degli esiti dell'ATP Controparte_1 previamente espletato (R.G. n. 120/2020), conveniva in giudizio l'
[...]
Parte
(di seguito anche “ ), in persona del direttore Controparte_5
pag. 4/24 generale e legale rappresentante p.t., chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di 85.340,27 euro, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o equa, maggiorata degli interessi legali, dalla data del sinistro al saldo. A supporto della domanda proposta, parte ricorrente allegava di essere stato ricoverato presso l'Unità Operativa di Urologia dell'ospedale di dal 18 al 22 luglio 2017, Pt_1
in quanto affetto da carcinoma prostatico, e di essere stato perciò sottoposto ad intervento chirurgico di prostatectomia radicale in data 19 luglio 2017.
Successivamente, in occasione del controllo effettuato in data 3 agosto 2017, veniva posizionato il catetere di Foley, essendo stata ravvisata una ritenzione urinaria acuta, poi rimosso al controllo del 7 agosto 2017, in occasione del quale era stata riscontrata la presenza di un linfocele sinistro, confermata in sede di ulteriore controllo dell'11 agosto
2017, quando fu sottoposto a drenaggio con esito positivo. Di seguito, eseguiti un ulteriore controllo clinico in data 9 gennaio 2018 nonché un'ecografia renale e vescicale in data 14 aprile 2018, nel predetto lasso di tempo il aveva notato la CP_1
comparsa di diarrea incoercibile, resistente a trattamenti. Dopo diversi mesi, segnati da diarrea acquosa con evacuazioni fino a 10-15 volte al giorno e dall'esecuzione di diversi accertamenti ed infruttuose terapie, il si era sottoposto, dapprima, in data 30 CP_1 ottobre 2018, a cistoscopia, all'esito della quale veniva segnalata la presenza di sospetta fistola uretro-rettale, e, successivamente, in data 9 novembre 2018, a cistografia retrograda, che confermava la presenza di un tramite fistoloso che origina in vicinanza dell'anastomosi vescico-uretrale estendendosi posteriormente sul versante destro per circa 3 cm. Rimasti senza esito positivo i successivi tentativi di chiusura della fistola, a mezzo sia di iniezione di colla sigillante sia di clips, il aveva continuato a CP_1 lamentare che la stessa, collegando la vescica all'ano, determinasse la persistenza di diarrea acquosa con continue evacuazioni, giorno e notte, implicando una situazione pesantemente invalidante, determinante un disturbo dell'adattamento e cronico, con ansia ed umore depresso misti, come già accertato in data 3 dicembre 2019 presso il
Centro di Salute Mentale di Tanto era da ricondurre, secondo la prospettazione CP_4 attorea, ad un'origine iatrogena in quanto ascrivibile al macroscopico errore del chirurgo che, intervenendo ad eradicare, giustamente, il K prostatico, con prostatectomia radicale, ha cagionato la lesione rettale che ha determinato la formazione pag. 5/24 della fistola. Il , in sede di ricorso, precisava che il controllo cistografico CP_1
eseguito in data 15.02.2019 ha evidenziato la presenza di ben 2 tramiti fistolosi, uno cieco ed altro in comunicazione con il retto che determina, purtroppo ancora oggi, i frequentissimi episodi di diarrea acquosa per 10-15 volte al giorno. Rimasto senza esito
Parte l'invito rivolto alla convenuta di risarcire il danno, il proponeva ricorso CP_1 per ATP sopra indicato e, in quella sede, il CTU, supportato dall'ausiliario chirurgo e urologo - alla cui relazione peritale in atti si rinvia - concludeva che il è CP_1 risultato affetto da: “fistola uretrorettale iatrogena in esito ad intervento di prostatectomia radicale per carcinoma prostatico (2017)”. La valutazione medico legale di detta fattispecie di danno alla persona viene così stimata: - incapacità temporanea assoluta e parziale: non determinabili;
- invalidità permanente (come danno biologico a causazione iatrogena) pari al VENTI PER CENTO. Non risultano spese mediche documentate. Non sono prevedibili spese future. “
Sulla scorta degli esiti dell'espletato ATP, il si determinava, quindi, alla CP_1
Parte proposizione della presente azione risarcitoria, con la richiesta di condanna della convenuta nei termini sopra indicati. Parte
2. Si costituiva in giudizio la ravvisando l'inidoneità degli esiti della disposta
CTU in sede di ATP a comprovare la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni lamentate dal ricorrente e la prestazione eseguita dal personale medico dell'ospedale di in occasione dell'intervento chirurgico di prostatectomia eseguito sulla Pt_1
persona del . Ciò, anche in considerazione della circostanza cha la comparsa CP_1
di fistole rettali è stata lamentata dal ricorrente a distanza di quasi un anno dall'intervento, evenienza in ogni caso più frequente nei pazienti con neoplasia prostatica avanzata, proprio come quella diagnostica al Mattoscio. Inoltre, la convenuta rilevava la diversa dislocazione del linfocele e della fistola, il primo descritto a carico della fossa iliaca TR con estensione anteriore (“al di sopra della sinfisi pubica”), quindi lontano dal retto, la seconda sempre descritta sul versante opposto, sul lato
Parte DESTRO dell'anastomosi. La evidenziava altresì che il risultava affetto CP_1
da diverticolosi del sigma, con segni di infiammazione e di interessamento iniziale del tessuto adiposo circostante, sicché è “più probabile che non” ipotizzare un evento infiammatorio intestinale alla base dell'insorgenza della fistola, l'infiammazione pag. 6/24 diverticolare avendo potuto erodere l'uretra o l'anastomosi uretro-vescicale, generando Parte una fistola. Segnatamente, la deduceva che un paziente sottoposto a prostatectomia radicale e con malattia diverticolare ha una predisposizione aumentata allo sviluppo di una fistola colon-uretrale date le alterazioni anatomiche che si instaurano durante i
Parte processi di cicatrizzazione successivi alla prostatectomia. In ogni caso, la contestava la quantificazione dei danni asseritamente subiti dal , in particolare CP_1 in punto di personalizzazione del danno”.
3.Espletata l'istruttoria (mediante riconvocazione del CTU al fine di fornire chiarimenti sull'elaborato tecnico redatto in sede di ATP e successivo supplemento di indagine), la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava congruo liquidare in favore del una complessiva somma di euro 41.629,00, a titolo di CP_1
danno biologico permanente, così come accertato dal CTU nella misura del 20%, con esclusione del danno morale e di ulteriori specifiche fattispecie di sofferenza quale pregiudizio patito dal stante la ritenuta genericità delle sue deduzioni circa CP_1
eventuali pregiudizi di natura psichiatrica sofferti.
Parte L'ordinanza è stata impugnata dalla (che ne ha chiesto la totale riforma) il
04.01.2024 per tre motivi che si andranno ad esaminare in seguito.
, costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo Controparte_1
contestualmente appello incidentale per motivo che si va ad esaminare.
Con ordinanza del 24.04.2024 questa Corte rigettava istanza di inibitoria avanzata da parte appellante e fissava davanti al collegio l'udienza dell'08.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione. A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: erronea interpretazione e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie circa un punto decisivo della controversia.
pag. 7/24 Secondo l'appellante l'ordinanza avrebbe errato nella parte in cui ha riconosciuto, sulla scorta della CTU effettuata, sussistente il nesso di casualità tra la condotta negligente del personale medico ed il danno paventato dall'appellato. Parte In concreto, a detta della il Tribunale avrebbe omesso di valutare una circostanza in punto di fatto, non contestata dalla controparte e risultante dalla documentazione sanitaria in atti, afferente al fatto che il linfocele – ritenuto dal Ctu quale derivante da una presunta lesione iatrogena probabilmente verificatasi nel corso dell'intervento chirurgico (tesi avallata dal Giudice di prime cure) – è, in realtà, “sempre stato descritto a carico della fossa iliaca TR con estensione anteriore (al di sopra della “sinfisi pubica”) quindi lontano dal retto. Tale circostanza è stata ampiamente e precisamente evidenziata dal Ctp della (dott. , già nelle sue Osservazioni CP_2 Persona_2
alla Ctu svolta in sede di Atp e ulteriormente ribadite in sede di costituzione nel giudizio sommario, affermando che: “il linfocele è sempre stato descritto a carico della fossa iliaca TR con estensione anteriore (al di sopra della sinfisi pubica) quindi lontano dal retto. La fistola, invece, è sempre stata descritta sul versante opposto sul lato
DESTRO della anastomosi.”
Una raccolta sul lato sinistro e perlopiù con estensione anteriore, quindi, non poteva essere responsabile di una fistola che si sviluppa sul lato destro e posteriormente con il retto come si evince da tutti gli esami agli atti (TAC e colonscopie).
Sulla base di dette considerazioni era, quindi, da escludere la causa iatrogena intraoperatoria, per cui il Tribunale ha ignorato, senza alcuna motivazione, tale circostanza (la reale natura del linfocele e la sua diversa dislocazione rispetto alla fistola uretro-rettale dirimente nell'esclusione della sussistenza di una lesione iatrogena verificatasi nel corso dell'intervento chirurgico) ed ha omesso, quindi, l'accertamento, in virtù del criterio del “più probabile che non”, della reale fonte di causa della patologia lamentata dal paziente non attribuibile alla struttura sanitaria .
La censura richiama le osservazioni che già in sede di ATP il CTP dell'appellante ebbe a svolgere, ovvero le seguenti.
“Ciò, quindi, fa decadere l'ipotesi formulata dal CTU per cui “l 'urina si è raccolta nella pelvi e in parte si è fatta, nel tempo, strada nel retto”. Il linfocele è sempre stato descritto a carico della fossa iliaca sinistra con estensione anteriore (“al di sopra della pag. 8/24 sinfisi pubica”), quindi lontano dal retto. La fistola invece è sempre descritta sul versante opposto, sul lato destro dell'anastomosi. Questo dimostra che non c'è correlazione tra il linfocele e la comparsa della fistola. Una raccolta sul lato sinistro e perlopiù con estensione anteriore non può essere responsabile di una fistola che si sviluppa sul lato destro e posteriormente con il retto come si evince da tutti gli esami agli atti (TAC e colonscopie). Le cause delle fistole sono diverse: iatrogene, (dopo prostatectomia, dopo crioterapia o radioterapia, dopo chirurgia ano-rettale o manovre endoscopiche), dovute a traumi penetranti o a malattie infiammatorie intestinali
(Campbell, 2020). Sulla base delle precedenti considerazioni in questo specifico caso è da escludere la causa iatrogena intraoperatoria. Al contrario è “più probabile che non” possibile ipotizzare un evento infiammatorio intestinale alla base dell'insorgenza della fistola del Sig , visto che il paziente era affetto da malattia diverticolare come CP_1 documentato dalle colonscopie e dalle uro-TC. … In questo specifico caso è “più probabile che non” che l'infiammazione diverticolare, anche subclinica, abbia eroso l'uretra o l'anastomosi uretro-vescicale, generando una fistola. Si precisa, inoltre, che un paziente sottoposto a prostatectomia radicale e con malattia diverticolare ha una predisposizione aumentata allo sviluppo di una fistola colon-uretrale date le alterazioni anatomiche che si instaurano durante i processi di cicatrizzazione successivi alla prostatectomia, come avviene, allo stesso modo, nelle donne operate di isterectomia che vanno maggiormente incontro a fistole colon vaginali e colon-vescicali. In conclusione, sulla base della documentazione clinica fornita, delle evidenze riportate in letteratura e in applicazione dei criteri innanzi citati, si può concludere che contrariamente a quanto affermato nella bozza di C.T.U. in atti -non si rilevano gli estremi di malpractice nella gestione del paziente e si ritiene che i disturbi ovvero l'aggravamento ovvero le disfunzioni lamentate dal sig. non siano correlabili con nesso eziologico ad CP_1 una lesione iatrogena provocata dal chirurgo operatore nel corso dell'intervento chirurgico eseguito in data 19.7.17.”
A dette osservazioni il CTU, diversamente da quanto assunto in appello, ha replicato per ben tre volte.
In sede di ATP col ritenere che :” Per quanto attiene alla natura della raccolta - ritenuta un linfocele – in fossa iliaca sinistra una uro tac refertata in data 9.10.18, versata in atti e pag. 9/24 sotto riportata per completezza, documenta, negli urogrammi tardivi, una opacizzazione che evoca collegamento con la vescica;
nello stesso esame si rilevano bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia, tra la parete rettale e il collo vescicale di cui si ipotizza l'origine da tramite fistoloso, non rilevabile all'esame ma di fatto, e come noto, di seguito accertato. Trattasi quindi di reperti che appaiono confermare l'ipotesi del
CTU (e peraltro non solo del CTU, già durante ricovero presso la UOC
Gastroenterologia e endoscopia digestiva Università delle Marche del luglio 2019 il periziato veniva diagnosticato da fistola uretrorettale iatrogena). Per quanto infine attiene al ricondurre la fistola alla presenza di diverticoli va rilevato che, come nota pure il Collega detti si trovano a livello del sigma ovvero decisamente lontani Persona_2
dalla sede della fistola uretrorettale e pertanto appare impossibile che abbiano avuto rilevanza alcuna nel prodursi del detto tramite (peraltro anche l'articolo citato dal ovvero El- Haddad - International Journal of Surgery, 2018 si riferisce infatti a Pt_3
fistola sigmoidovescicale e non uretrorettale).”
Ciò sulla scorta delle seguenti premesse.
“Dalla Cartella Clinica risulta che l'atto operatorio è stato condotto senza particolari difficoltà e lo stesso decorso post-operatorio è stato privo di complicanze, il paziente è stato dimesso in data 22.07.2017 in terza giornata post-operatoria con il catetere vescicale che è stato rimosso alla visita di controllo il 31.07.2017. Il 03.08.2017 è stato posizionato nuovo catetere vescicale per ritenzione acuta di urine. Il 07.08.2017 viene tolto il catetere vescicale e si segnale linfocele al controllo ecografico eseguito dopo alcune ore. Il reperto di linfocele (versamento saccato dello scavo pelvico di “linfa”) sarà una costante di tutti gli accertamenti che verranno fatti in seguito, fino a quando in corso di esame TAC con contrasto si è visto che la raccolta assumeva il contrasto che viene eliminato con le urine e si è finalmente sospettato una fistola retto vescicale a giustificazione della diarrea cronica (15/20) scariche al giorno. La presenza della comunicazione retto-vescicale verrà accertata anche con esame cistografico ed endoscopico. Appare evidente che il tramite fistoloso vescico-rettale si è conclamato nel decorso operatorio, quando rimosso il catetere vescicale, l'anastomosi vescico-uretrale ha filtrato, per parziale deiescenza, e l'urina si è in parte raccolta nella pelvi, simulando un linfocele, e in parte si è fatta strada nel retto che verosimilmente era stato pag. 10/24 minimamente lesionato durante le manovre di scollamento della capsula prostatica dalla fascia di Denoviller che la separa dal retto. Tale condizione non può essere contemplata fra le complicanze dell'intervento di prostatectomia radicale;
infatti, non è menzionata nelle possibili complicanze nel consenso informato firmato dal paziente, ma è da considerare un danno iatrogeno provocato dal chirurgo che può aver avuto difficoltà a trovare un giusto piano di clivaggio per separare la prostata da retto, per aderenze post infiammatorie o neoplastiche, peraltro non segnalate in cartella clinica. E' da segnalare che la gestione del paziente che riferisce scariche acquose di feci (15/20) al giorno dopo un intervento di prostatectomia radicale, con emissione di aria dal pene, cistiti ricorrenti per presenza di batteri fecali nelle urine e con verosimile contrazione della diuresi, non
è stata delle migliori, è stata sottovalutata la sintomatologia riferita, attribuita a cause infettive, tanto che la diagnosi di fistola retto vescicale è stata fatta ben 14 mesi dopo l'intervento chirurgico in sede ospedaliera diversa da quella dove era stato operato”.
Sulla scorta di quanto ad ora cennato emergono elementi di valutazione che non pare possano essere revocati in dubbio: - il periziato presenta fistola uretrorettale iatrogena quale esito di intervento di prostatectomia radicale per carcinoma prostatico (2017) da ascriversi a imprudente/imperita condotta dell'operatore in assenza, peraltro, di documentati elementi che rendessero non prevenibile il suo determinarsi;
malgrado reiterati tentativi di riparazione la fistola permane con rilevanti disturbi per il periziato e la possibilità di riparazione del danno appare, anche considerando il tempo trascorso ed i cennati e non riusciti tentativi terapeutici, avere carattere di permanenza;
non è postulabile una temporanea inabilità essendosi il danno iatrogeno appalesato ab initio, anche se misconosciuto, nella attuale modalità espressiva;
il danno permanente – su cui si è lungamente discusso con i CCTTP intervenuti – è stimabile al 20%.”
Ed ancora, chiamato a chiarimenti nel corso del primo grado, l'ausiliario ha precisato che: “In sostanza il “linfocele” si manifestava sin quasi dalla immediatezza (ovviamente dopo la rimozione del catatere) ma sulla natura del linfocele si faceva chiarezza solo successivamente. Infatti, un uro tac refertata in data 9.10.18, versata in atti, documenta, negli urogrammi tardivi, una opacizzazione che evoca collegamento con la vescica;
nello stesso esame si rilevano bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia, tra la parete rettale e il collo vescicale di cui si ipotizza l'origine da tramite fistoloso, non pag. 11/24 rilevabile all'esame ma di fatto, e come noto, di seguito accertato. Trattasi quindi di reperti che appaiono confermare l'ipotesi del CTU (e peraltro non solo del CTU, già durante ricovero presso la UOC Gastroenterologia e endoscopia digestiva Università delle Marche del luglio 2019 il periziato veniva diagnosticato da “fistola uretrorettale iatrogena”). Per quanto infine attiene al ricondurre la fistola alla presenza di diverticoli va rilevato che detti si trovano a livello del sigma ovvero decisamente lontani dalla sede della fistola uretrorettale e pertanto appare impossibile che abbiano avuto rilevanza alcuna nel prodursi del detto tramite.”
Parte Persistendo le contestazioni da parte dalla il primo giudice chiese al CTU di fornire i seguenti chiarimenti:” tenuto conto delle circostanze del caso di specie, chiarisca il ravvisato nesso eziologico tra la prestazione chirurgica eseguita sul e la formazione della fistola implicante la patologia sofferta dal paziente, CP_1
anche in termini di probabilità e fornendo indicazioni circa gli elementi sulla scorta dei quali, in sede di ATP, si afferma che verosimilmente il retto del paziente era stato minimamente lesionato durante le manovre di scollamento della capsula prostatica dalla fascia di Denoviller che la separa dal retto;
in particolare, ai fini della valutazione che precede, il CTU, a fronte dell'intervento chirurgico effettuato sul , precisi le CP_1
modalità e la tempistica di formazione del linfocele e della fistole, tenendo conto della diversa sede delle predette formazioni e del lasso temporale intercorso tra l'esecuzione dell'intervento di prostatectomia radicale e l'insorgere della patologia sofferta dal ricorrente”.
Il CTU ebbe replicare, definitivamente, che” nessuna altra causa dimostrata, oltre a quella iatrogena, appare ricorrere nel caso;
che il linfocele - diagnosticato peraltro poco dopo l'intervento per cui è causa (che data al 19.7.17) ovvero il 7.8.17 - è alimentato, come strumentalmente dimostrato da TC refertata il 9.10.18, da collegamento con la vescica e che il ritardo nel manifestarsi della fistola (che peraltro si manifestò clinicamente, seppure misconosciuta, quantomeno da maggio 2018 visto certificato di
Pronto Soccorso Ospedale di 29.6.18 recante diagnosi “gastroenterite Pt_1 diarroica modesto linfocele da pregresso intervento di prostatectomia” con in anamnesi
“diarrea acquosa da circa 1 mese”) può spiegarsi con il fatto che verosimilmente il retto del paziente era stato minimamente lesionato durante le manovre di scollamento della pag. 12/24 capsula prostatica dalla fascia di Denovillier che la separa dal retto e solo con il passare del tempo ha dato luogo alla fistolizzazione, come peraltro appare confermato sul piano topografico dalla richiamata TC laddove si nota la presenza di “piccole bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia tra la parete rettale e il collo vescicale”.
Per tre volte, osserva questa Corte, il CTU, alle cui valutazioni il Tribunale si è attenuto, ha fatto espresso riferimento alla uro tac refertata in data 9.10.18 che documentò, negli urogrammi tardivi, una opacizzazione che evoca collegamento con la vescica, esame da cui si rilevano bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia, tra la parete rettale e il collo vescicale di cui si ipotizza l'origine da tramite fistoloso, non rilevabile all'esame ma di fatto, e come noto, di seguito accertato.
Già la UOC Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva dell'Università delle Marche, peraltro, nel luglio 2019 aveva diagnosticato la “fistola uretrorettale iatrogena”, per cui continuare a sostenere che “il linfocele è sempre stato descritto a carico della fossa iliaca sinistra con estensione anteriore (al di sopra della sinfisi pubica), quindi lontano dal retto, laddove la fistola, invece, è sempre stata descritta sul versante opposto, sul lato destro della anastomosi., per assumere come una raccolta sul lato sinistro e perlopiù con estensione anteriore non poteva essere responsabile di una fistola che si sviluppa sul lato destro e posteriormente con il retto” appare contestazione che non ha mai tenuto conto del fatto che gli esami agli atti , quale segnatamente, la TAC del 9.8.2018 ( ma la presenza della comunicazione retto-vescicale venne accertata anche con esame cistografico ed endoscopico) avevano evidenziato la presenza di piccole bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia tra la parete rettale e il collo vescicale e l' opacizzazione che evocava il collegamento con la vescica.
La censura, quindi, va respinta, dovendosi condividere la ritenuta sussistenza di nesso eziologico tra la prestazione chirurgica eseguita sul e la formazione della CP_1
fistola implicante la patologia invalidante.
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: illogicità/incoerenza/vizio di motivazione/errata applicazione della regola iuris sull'accertamento del nesso eziologico tra la patologia sopravvenuta e l'intervento chirurgico – insussistenza probatoria della lamentata lesione iatrogena.
pag. 13/24 L'appellante fonda la propria doglianza sull'assunto per cui il Tribunale avrebbe erroneamente aderito alla tesi prospettata dal CTU, nonostante questi non abbia fornito risposta ai chiarimenti richiesti, altresì, omettendo ogni valutazione circa le contrarie valutazioni espresse dal CTP, che confutavano con quanto asseritamente sostenuto in termini di natura, origine e collocazione del linfocele e della sistola ed, in particolare, in ordine al lasso di tempo apprezzabile (circa 14 mesi) intercorso tra l'operazione chirurgica e la comparsa del linfocele, non avendo l'appellato prima di tale momento lamentato alcun sintomo.
Richiamato quanto sopra in merito alla collocazione del linfocele e della sistola, quanto al lasso di tempo l'appellante continua a riproporre le osservazioni del proprio CTP;
esse erano le seguenti: “Dopo 5 mesi dall'intervento, in data il 9/1/18, il paziente effettua una visita di controllo presso gli ambulatori di Urologia del P.O. di e Pt_1
viene sottoposto ad esplorazione rettale che documenta una loggia prostatica disabitata, come normalmente si presenta in un paziente operato di prostata. Sul referto della visita viene riportato che il paziente non riferisce “alcun disturbo urinario e si consiglia un controllo semestrale del PSA. Dopo altri 3 mesi, in data 14/4/18 il paziente esegue una ulteriore visita urologica di controllo con il Prof Anche in tale occasione il Per_1 paziente “non lamenta disturbi” ma viene prescritta una rivalutazione con analisi del
PSA ad 1 mese per un lieve aumento del PSA. Dopo altri 2 mesi, in data 29/6/2018, ben
11 mesi dopo l'intervento, il paziente si reca presso il P.S. di per dolore Pt_1
addominale riferendo, da circa 1 mese, diarrea profusa. Esegue visita chirurgica con esplorazione rettale che documenta “feci liquide in ampolla rettale” e viene prescritta una pancolonscopia e una TAC addome con MDC. La colonscopia viene eseguita il
9/7/18 presso il P.O. di . Il referto dell'esame evince: “Alcuni piccoli Pt_1 diverticoli senza segni di flogosi nel sigma, nella norma il restante tratto”. LA TAC con
MDC, eseguita in data 18/7/18 presso il P.O. di , evidenzia: “..in sede pelvica Pt_1
sinistra formazione ovalare a densità fluida di 7.5x4.7 cm circa. Essa non presenta significative modifiche dopo somministrazione di mdc…Il suddetto reperto è compatibile in prima ipotesi con linfocele. Regolare la vescica per morfologia e dimensioni, senza alterazioni parietali apprezzabili. Si segnala diverticolosi del sigma, con iniziale interessamento del tessuto adiposo circostante”. In data 30/10/18 esegue pag. 14/24 una cistoscopia flessibile che documenta, per la prima volta, una “fistola uretro-rettale ad ore 6”.
In base a dette valutazioni, quindi, “La fistola uretro-vescicale, DIAGNOSTICATA A
DISTANZA DI CIRCA 1 ANNO DALL'INTERVENTO, non può essere associata ad un danno iatrogeno durante la procedura chirurgica. La letteratura riporta un tasso di incidenza di lesioni rettali durante la prostatectomia radicale retropubica dall'1,5% al
2,2% ma si evince che le lesioni del retto nella maggior parte dei casi vengono rilevate già nel corso dell'intervento o, in minor parte, nell'immediato post-operatorio. Se fosse stata causata una ipotetica apertura iatrogena del retto, anche minima, questa si sarebbe manifestata clinicamente nell'immediato post-operatorio. Contrariamente a quanto ipotizzato nella relazione di consulenza tecnica preventiva medico legale, l'anastomosi vescico-uretrale non ha mai filtrato per parziale deiscenza e l'urina non si mai è raccolta nella pelvi, simulando un linfocele”.
Sarebbe, quindi, “più probabile che non” che l'infiammazione diverticolare, anche subclinica, abbia eroso l'uretra o l'anastomosi uretro-vescicale, generando una fistola. Si precisa, inoltre, che un paziente sottoposto a prostatectomia radicale e con malattia diverticolare ha una predisposizione aumentata allo sviluppo di una fistola colon- uretrale date le alterazioni anatomiche che si instaurano durante i processi di cicatrizzazione successivi alla prostatectomia, come avviene, allo stesso modo, nelle donne operate di isterectomia che vanno maggiormente incontro a fistole colon-vaginali e colonvescicali.”
Anche detta censura continua ad ignorare le repliche al riguardo svolte dal CTU, né si confronta col rilievo per cui “la gestione del paziente che riferisce scariche acquose di feci (15/20) al giorno dopo un intervento di prostatectomia radicale, con emissione di aria dal pene, cistiti ricorrenti per presenza di batteri fecali nelle urine e con verosimile contrazione della diuresi, non è stata delle migliori, è stata sottovalutata la sintomatologia riferita, attribuita a cause infettive, tanto che la diagnosi di fistola retto vescicale è stata fatta ben 14 mesi dopo l'intervento chirurgico in sede ospedaliera diversa da quella dove era stato operato”.
Vero è che il “linfocele” si manifestava sin quasi dalla immediatezza (ovviamente dopo la rimozione del catetere) ma sulla natura del linfocele si faceva chiarezza solo pag. 15/24 successivamente: il CTU ha replicato, senza smentita, che il linfocele - diagnosticato peraltro poco dopo l'intervento per cui è causa (che data al 19.7.17) ovvero il 7.8.17 - è alimentato, come strumentalmente dimostrato da TC refertata il 9.10.18, da collegamento con la vescica e che il ritardo nel manifestarsi della fistola (che peraltro si manifestò clinicamente, seppure misconosciuta, quantomeno da maggio 2018 visto certificato di Pronto Soccorso Ospedale di 29.6.18 recante diagnosi Pt_1
“gastroenterite diarroica modesto linfocele da pregresso intervento di prostatectomia” con in anamnesi “diarrea acquosa da circa 1 mese”) può spiegarsi con il fatto che verosimilmente il retto del paziente era stato minimamente lesionato durante le manovre di scollamento della capsula prostatica dalla fascia di Denovillier che la separa dal retto e solo con il passare del tempo ha dato luogo alla fistolizzazione, come peraltro appare confermato sul piano topografico dalla richiamata TC laddove si nota la presenza di
“piccole bolle aeree nella sede della pregressa prostatectomia tra la parete rettale e il collo vescicale”.
Ne deriva che la censura va respinta perché non passarono affatto 14 mesi tra l'operazione chirurgica e la comparsa del linfocele e l'appellato lamentò i sintomi, ossia la gastroenterite diarroica, quando si manifestarono, dato che in sede operatoria la lesione del retto fu minima e la fistola si verificò solo in seguito, né essa è stata causata dall'infiammazione diverticolare, in merito alla quale ( su ciò non vi è censura) il CTU,
e con esso il Tribunale, ha chiaramente escluso ogni incidenza causale col ritenere che
“Per quanto infine attiene al ricondurre la fistola alla presenza di diverticoli va rilevato che detti si trovano a livello del sigma ovvero decisamente lontani dalla sede della fistola uretrorettale e pertanto appare impossibile che abbiano avuto rilevanza alcuna nel prodursi del detto tramite.”
TERZO MOTIVO DI APPELLO: omessa valutazione circa la rilevanza dell'accettazione del consenso informato.
Con tale ultima doglianza l'appellante lamenta l'erroneo convincimento del primo giudice, il quale non avrebbe in alcun modo considerato la sottoscrizione del Mattoscio del Consenso Informato, all'interno del quale venivano elencate tutte le possibili complicanze intra e post-operatorie (tra cui vi rientravano “lesioni della parete del retto
pag. 16/24 e dei grossi vasi che devono essere riparati al momento”) a cui il paziente poteva, verosimilmente, essere soggetto.
Il Tribunale, al riguardo, ebbe a ritenere quanto segue.
“Al riguardo, è stato ulteriormente chiarito che il lemma "complicanza" - con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile - è di per sé irrilevante nel campo giuridico. Ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: - o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze" - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
Ciò con l'ulteriore precisazione che i caratteri della non prevedibilità e della non evitabilità, con l'uso della ordinaria diligenza, della causa che ha reso impossibile l'adempimento del medico, affinché la stessa possa dirsi non imputabile, sono richiesti in alternativa, nel senso che resta non imputabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c. anche la causa bensì prevedibile (come per definizione è la complicanza nota nella casistica e nella letteratura scientifica) ma tuttavia non evitabile se non mediante la rinuncia a priori all'intervento che pure, come nella specie, deve invece ritenersi necessario e correttamente prescritto ed eseguito (così Cass., sez. 6 - 3, 29 novembre
2022, n. 35024, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).”
Ordunque, acclarata l'infondatezza del primo e del secondo motivo d'appello, venendosi alla terza doglianza prospettata dall'appellante, secondo cui il primo giudice avrebbe errato nel disconoscere la sottoscrizione da parte dell'originario attore del
Consenso Informato, nel quale era ivi contenuta la complicanza specifica, correlata al momento intra e post-operatorio, cui il paziente poteva essere soggetto: “lesioni della parete del retto e dei grossi vasi che devono essere riparati al momento”, questa Corte ritiene di aderire a quanto correttamente statuito dalla sentenza censurata.
pag. 17/24 A tal proposito, proprio il CTU, nella valutazione globale del caso, motivando adeguatamente, nel rilevare che il paziente non veniva sottoposto ad accertamenti clinici pre-operatori funzionali a completare la stadiazione della neoplasia, come scintigrafia ossea, TAC, RNM, PET, una volta diagnosticato al una “neoplasia prostatica CP_1
molto estesa che interessa tutti i lobi della ghiandola, con un score Gleason compreso tra 8 e 9”, osservava l'importanza dei suddetti accertamenti “in caso di neoplasia avanzata, presente sui due lobi della prostata e con score elevato (8/9), al fine di stabilire la strategia terapeutica che non deve necessariamente essere l'opzione chirurgica con le note sequele, ma può considerare anche l'opzione radioterapica e/o ormonale, come suggerito dalle linee guida della e dell' , proprio nei casi CP_6 CP_7
di estensione di malattia e di elevato score (8/9) in pazienti ultrasettantenni con patologie associate”, così come è nella specie in relazione a . CP_1
In ogni caso, appare evidente che il modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente non contemplasse, tra le conseguenze operatorie e post-operatorie, la possibilità di formazione di fistole uretrorettali.
Ed invero nel modulo in parola era scritto che le complicanze intraoperatorie comprendessero “lesioni della parete del retto o dei grossi vasi che devono essere riparate al momento”, quindi lesioni del retto immediatamente riscontrate e riparabili, non lesioni del retto in seguito fistolizzate, nei confronti delle quali non vi era stata alcuna accettazione del rischio da parte dell'appellato.
Anche detta doglianza, quindi, va respinta e con essa l'appello principale.
APPELLO INCIDENTALE
MOTIVO DI APPELLO: Violazione degli artt. 1218, 2043 e 2059 c.c. – Erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione al mancato riconoscimento della personalizzazione del danno e/o al mancato riconoscimento del danno morale/sofferenza soggettiva psichica interiore.
L'impugnazione incidentale contiene due distinti profili di censura: il primo afferisce alla erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ricomprende il danno non patrimoniale pag. 18/24 (cd. patema d'animo), quale diretta conseguenza del danno subito, nell'alveo del danno patrimoniale cd. biologico, senza neppure prendere in considerazione le certificazioni allegate ad opera dell'appellato, il quale ha prontamente provveduto ad assolvere l'onere probatorio su di esso gravante, ai fini dell'aumento del risarcimento mediante il ricorso al sistema di incremento del danno, sino ad un massimo del 36% (per ulteriori euro 14.986,00) ovvero ricorrendo all'istituto della cd. personalizzazione del danno, considerate le circostanze emergenti nel caso concreto, come il fatto che l'appellato deve recarsi in bagno circa 20 volte al giorno ed è, perciò, costretto ad indossare il pannolone sino alla fine dei suoi giorni per totale irreversibilità della patologia da cui è affetto;
il secondo inerisce alla nullità del provvedimento censurato nella parte in cui, circa la condanna alla liquidazione delle spese di lite in capo all'odierno appellante, riconosce una parametrazione dei compensi in misura inferiore ai minimi tariffari, ivi contenuti nel D.M. 147/2022, sostitutivo del D.M. 55/2014.
Il Tribunale al riguardo ha opinato che: “.. posto che le patologie di natura psichica allegate dal ricorrente (di cui ai documenti n.25 e 35 allegati al ricorso) devono ritenersi attratte alla sopra indicata voce del danno biologico, si esclude che nel caso di specie, possa ritenersi integrata la voce del danno morale e di ulteriori specifiche fattispecie di sofferenza quale pregiudizio patito dal , stante l'estrema genericità delle CP_1
deduzioni attoree sul punto, non essendo state fornite circostanziate allegazioni e non avendo, peraltro fornito alcun elemento probatorio a supporto o articolato richieste istruttorie. Ne consegue un complessivo ammontare dei danni non patrimoniali in favore della parte attrice pari a 41.629,00 euro in valuta attuale, non dovendo dunque farsi luogo a rivalutazione”.
In concreto il deduce che il Tribunale ha quantificato a titolo risarcitorio – CP_1
applicando le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di
Milano (anno 2021) – la somma complessiva di 41.629,00 euro (pari a 20 punti percentuali di danno biologico, così come accertata dall'espletata CTU), ritenendo le sofferenze psichiche attratte al danno biologico scaturito dalla lesione subita, negando loro rilievo autonomo sotto il profilo del danno morale. Sennonché la detta quantificazione, così come operata dalla gravata ordinanza, a detta dell'impugnante appare incongrua, parziale ed incompleta poiché, pur riconoscendone la sussistenza ed pag. 19/24 omettendo qualsivoglia valutazione rispetto alla possibile personalizzazione, sottostima le sofferenze psichiche patite dal signor (tabellate secondo le predette tabelle CP_1
alla voce incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore), ampiamente documentate invece dalle certificazioni mediche in atti (doc.ti nn. 25 e 35 del fascicolo di 1° grado di parte ricorrente), sino a confonderle con il danno biologico (c.d. dinamico/relazionale), di fatto eliminandole dal quantum risarcitorio.
Sostiene, quindi, che la quantificazione complessiva del danno liquidabile secondo le
Tabelle del Tribunale di Milano 2021, prescindendo da qualsivoglia aspetto di personalizzazione, avrebbe dovuto, quantomeno, computarsi come segue: 41.629 euro
(danno biologico dinamico/relazionale) + 14.986 euro (incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore pari al 36% per 20 punti di invalidità), per un totale euro
56.615,00 di danno complessivo liquidabile, da aumentare (nella misura percentuale massima fino ad un ulteriore 30%), in considerazione dei riflessi gravemente negativi a livello interiore e relazionale, dunque personalizzandolo.
Riguardo a tale profilo di appello incidentale, si osserva in primo luogo che vi erano tutti i presupposti per l'incremento da sofferenza soggettiva interiore, dato che il complessivo compendio probatorio (documentazione sanitaria e CTU) , diversamente da quanto opinato in prime cure, rendeva evidente non solo l'esistenza del danno biologico, inteso come lesione permanente, nell'accertata percentuale del 20%, all'integrità psico-fisica del in base ad accertamento medico-legale, lesione CP_1
che ha esplicato un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, ma anche il c.d. danno morale, inteso come danno da sofferenza soggettiva interiore, ossia un pregiudizio che pur non avente base organica ed estraneo alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, è rappresentato dalla sofferenza interiore (quale, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione), che in concreto si è tradotta nelle patologie di natura psichica allegate e comprovate da due
Parte certificati del centro di salute mentale della di attestanti disturbo CP_4 dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso messi in relazione cronologica e causale con la fase successiva all'intervento del 19.7.2017, disturbo espressamente pag. 20/24 definito come “reattivo” alle limitazioni quotidiane invalidanti, tutt'ora presenti (si era nel 2021), subentrate dopo l'intervento.”
La stessa CTU aveva attestato che “nessuno dei tentativi di chiusura della fistola retto- vescicale ha dato esito favorevole, pertanto il sig. ha tuttora emissione di CP_1 urina dall'ano, per persistenza di fistola retto-vescicale, con frequenti evacuazioni
(10/15) die, incontinenza urinaria, emissione di aria dal pene, cistiti ricorrenti, deficit erettile.”
Trattasi, con tutta evidenza, di disturbo dell'adattamento causato dalla sofferenza interiore direttamente conseguente al danno biologico permanente e conseguente ad intervento chirurgico che ha costretto il a non poter più svolgere, in tutto o in CP_1
parte, normali attività quotidiane, evidentemente ostacolate dalla necessità di dover quantomeno evacuare da 15 a 20 volte al giorno.
Ciò comporta, in primo luogo, che il complessivo danno permanente da lesioni alla integrità psico-fisica andasse liquidato in euro 56.615, 00 in base alle tabelle applicate, quale risultante di 41.629 euro (danno biologico dinamico/relazionale), cui aggiungere
14.986 euro (incremento per danno da sofferenza soggettiva interiore pari al 36%), per
20 punti di invalidità in soggetto di 74 anni all'epoca del fatto.
Ciò posto, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è
pag. 21/24 una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico con la c.d. personalizzazione.
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma ciò, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014).
Ne discende, pertanto, che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez.
3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Ciò posto, nella fattispecie che ne occupa dette circostanze specifiche appaiono sin troppo evidenti, tenuto conto delle risultanze emergenti dagli atti e di quanto riferito dal
CTU: l'appellante, a causa del sinistro occorso, si trova in una condizione invalidante tale da doversi recare in bagno circa 15/20 volte al giorno per emettere urina dall'ano, è costretto ad indossare il pannolone per il resto della propria vita (stante la presenza della fistola che consente l'espulsione dell'urina dal retto), emette, in più, aria dal pene.
pag. 22/24 Trattasi di conseguenze anche eccezionali e straordinarie, che rendono doveroso personalizzare il risarcimento nella misura del 30% (richiesta in appello) del danno biologico di 56.615, 00 euro, così pervenendosi alla somma complessiva di euro
73.599,50, da devalutare al 19.7.2017 per poi essere aumentata di interessi e rivalutazione annuali sino al 27.11.2023, data della ordinanza impugnata che ha creato debito di valuta, per poi essere incrementata da interessi sino al saldo.
Il primo profilo di appello incidentale, quindi, deve essere accolto e la gravata pronuncia riformata nei suddetti sensi.
Il secondo profilo di gravame attiene alla misura delle spese di lite, determinate in primo grado come segue.
“Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni, per un importo ricompreso tra i valori minimi ed i valori medi, tenuto conto del valore della controversia individuato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M., dunque con riguardo “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”, nonché dell'effettiva attività processuale svolta, limitatasi, per quanto concerne la fase istruttoria, alla richiesta al CTU dell'integrazione dell'elaborato peritale già redatto e di Parte chiarimenti, nei termini sopra riportati. Devono altresì essere poste a carico della le spese di lite relative al procedimento di ATP n. R.G. n. 120/20 nei termini di cui in dispositivo, da prendere in considerazione nel presente giudizio di merito, in cui detto accertamento è stato acquisito ed utilizzato (sulle modalità di acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo cfr., tra le altre, Cass., sez. II, 5 aprile
2021, n. 6591), quali spese giudiziali”.
L'impugnante assume come errati gli importi, parametrati in primo grado allo scaglione del decisum, ossia da 26.001 a 52.000 euro, ma l'accoglimento della precedente doglianza, che ha portato ad un valore di 73.599,50 euro, impone di per sé la riforma in punto di spese.
Ne consegue che al la liquidazione dei compensi professionali deve essere CP_1
operata sulla base del D.M. 147/2022, fascia di valore da € 52.001 a € 260.000, e ciò per le spese sia della fase cautelare che per quelle del primo e del secondo grado.
Parte Questi gli importi che la va condannata a pagare a titolo di compensi.
pag. 23/24 Fase di accertamento tecnico preventivo (svoltasi nel 2020): euro 7962,00, oltre accessori di legge.
Giudizio di primo grado: euro 14.103,00, oltre accessori.
Appello: euro 12.154,00 oltre accessori (compenso di fase di trattazione dimezzato per la sua sinteticità) ed euro 382,50 per esborsi.
Dell'ultimo importo, stante la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, si dispone l'aumento di un terzo ex art. 4/8 DM 147/22.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto dalla;
Parte_1
2) accoglie l'appello incidentale di e per l'effetto, in riforma della Controparte_1
gravata ordinanza, condanna la convenuta Controparte_4
in persona del direttore generale e legale rappresentante p.t., al
[...]
pagamento, in favore del suddetto, della complessiva somma di euro 73.599,50, da devalutare al 19.7.2017 per poi essere aumentata di interessi e rivalutazione annuali sino al 27.11.2023, data della ordinanza impugnata che ha creato debito di valuta, per poi essere incrementata da interessi sino al saldo;
3) regola le spese di lite come in parte motiva, al netto degli esborsi già liquidati in primo grado;
4) dichiara che la parte appellante principale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 15.1.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
pag. 24/24