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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott. Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in Appello iscritta al n. 1331/2022 R.G. avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattale
TRA
, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv.Iannone Parte_1 C.F._1
Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Botricello (CZ) alla via
Nazionale n. 292
Appellante
E
( P.IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Nicola Mortoro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro alla via
Madonna dei Cieli 6.
Appellata
NONCHE'
Controparte_2
Appellato contumace Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
28.3.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato il 30.03.2022, impugnava la Parte_2 sentenza n. 336/2022 R.G. 2261/2019- reda dal Giudice di Pace di Catanzaro, proponendo contestuale istanza di sospensiva, per ottenerne la riforma, con conferma delle conclusioni rassegnate in primo grado che si riportano testualmente: “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella produzione dell'occorso sinistro e, pertanto condannare i Controparte_2 convenuti in solido e , a risarcire i danni subiti dall'attore Controparte_2 Controparte_3
e quantificati in complessivi € 5.200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che emergerà in corso di causa. In tal caso si provvederà ad integrare il relativo contributo unificato, fermi i limiti di competenza. In subordine, per mero tuziorismo e comunque nella denegata ipotesi, non sperata e remota in cui il
Giudice del gravame non ritenesse condividere questi motivi e, conseguentemente riconosce nel comportamento della vittima un grado di partecipazione nella produzione lesivo, Voglia ai fini della determinazione esatta del risarcimento richiesto, perché patito, tenere conto dell'eventuale concorso di colpa del danneggiante valutabile ai sensi dell'art. 1227 cc e di conseguenza ridurlo secondo la gravità della colpa che verrà individuata e/o che sarà ritenuta di giustizia”(Cass. 24845/14).”
1 Parte attrice aveva convenuto nel suddetto giudizio gli odierni invocando la condanna al risarcimento danni occorsile a causa di un sinistro verificatosi in Botricello (CZ) allorquando l'attrice transitava nella via per Botricello Superiore e veniva attinta dall'autovettura Ford Mod. Focus tg. BY065SZ, di proprietà del coniuge . Controparte_2
Nello stesso procedimento giudiziario si era costituita la sola parte convenuta
[...]
mentre , regolarmente evocato in giudizio, era rimasto contumace ed CP_3 Controparte_2 in corso di causa, espletata l'istruttoria testimoniale e sentita la parte attrice, il Giudice di prime cure, ritenendo non raggiunta la prova della dinamica del fatto, aveva rigettato la richiesta di CTU
Medico legale perchè superflua. Il sinistro si verificava, infatti, all'interno di un vicolo antistante l'abitazione di proprietà dell'attrice quando la stessa, per come narrato nel rispettivo atto introduttivo, aveva appena lasciato l'abitacolo della vettura Ford Mod. Focus alla cui guida era rimasto e si Controparte_2 accingeva a prelevare le buste della spesa nella vettura.
In quel frangente, il coniuge aveva ripreso la marcia così finendo per schiacciarle il piede con la ruota posteriore, causandone la caduta e, a seguito di ciò, come refertato da pronto soccorso, una rottura pluriframmentata del calcagno.
Con la sentenza impugnata, rigettata la domanda proposta, veniva statuita la condanna dell'attrice al pagamento in favore dell' della somma di € 700,00 a titolo di Controparte_3 compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, avendo reputato il Giudice di prime cure che non avesse assolto all'onere di cui all'art. 2697 c.c. ed in ogni caso il luogo Parte_1 scenario del sinistro fosse un' area privata con conseguente inoperatività della polizza assicurativa. Con l'atto di appello proposto parte attrice sosteneva che la sentenza impugnata fosse ingiusta e andasse riformata in quanto, contrariamente a quanto valutato dal Giudice di prime cure, l'onere della prova era stato assolto da , perché l'incombente in questione è per Parte_1 legge disatteso solo quando dalle risultanze istruttorie acquisite al processo non siano evincibili i fatti costitutivi alla base della domanda. Ricorre nel caso di specie un difetto di motivazione ed un'errata valutazione da parte del Giudice delle risultanze istruttorie, nonché una violazione di legge in quanto il percorso logico giuridico compiuto dal Giudicante è assolutamente illegittimo ed infondato. Parte attrice ha pienamente provato la domanda e dall'istruttoria è emersa una dinamica del sinistro conforme a quella dalla stessa descritta.
Il Giudice di primo grado ha, inoltre, escluso la risarcibilità dell'occorso in quanto il sinistro sarebbe avvenuto in area privata, così travisando quanto emerso dalle risultanze istruttorie oltre a misconoscere quanto statuito dalla normativa in materia di applicazione del codice della strada. L'art. 1 della Legge 990/69 ha equiparato alle “strade di uso pubblico”, anche le “aree di proprietà pubblica o privata” che siano aperte alla circolazione e quest'ultima circostanza è stata oggetto delle dichiarazioni rese in udienza dall'appellante.
La aveva specificato che il sinistro ebbe a verificarsi in un vialetto stretto e si Parte_1 rendesse necessario lo sgombero, dopo l'utilizzo, per non ostacolare il passaggio di altre autovetture, avendo il luogo dimensioni ridotte che non consentano la compresenza nel transito di più autovetture.
Non solo. Il suddetto vialetto è parte integrante di uno spazio ancora più ampio a cui si può accedere liberamente e quindi senza autorizzazione, poiché non delimitato da strutture che ne impediscano l'accesso, frangente che ne comprova l'apertura alla circolazione anche da parte di un'utenza diversa dai titolari dei diritti sulle aree medesime. Le suddette circostanze comprovano che l'area scenario del sinistro non sia privata, anche perché sempre dalle dichiarazioni dell'attrice è emerso che la stessa viva in un fabbricato di
2 proprietà del rispetto al quale il vialetto de quo è contiguo e sguarnito di eventuale CP_4 cancello e recinzione oltre ad essere aperto al transito. La fattispecie concreta si sussume in quella contemplata dall'art. 1 della Legge 990/69, pertanto allo stesso è applicabile il Codice della strada e conseguentemente la normativa in materia di copertura assicurativa.
Si tratta, invero, di un cortile condominiale a libero accesso per cui non vi è prova in atti che il luogo in oggetto sia dotato di sbarre o cancelli elettrici, anzi è emerso in corso di causa che ciascuno fosse libero di entrarvi e circolare. E' quindi da censurare la sentenza anche nella parte in cui ha statuito non vi fosse prova attorea idonea a dimostrare che si trattasse di una strada assimilabile a quella pubblica, mentre al contrario la stessa è stata pienamente data.
Il Giudice nella motivazione scrive inoltre che la avrebbe riferito che il vialetto Parte_1 appartenesse alla sua proprietà, circostanza mai affermata nell'interrogatorio reso dalla stessa, la quale ha unicamente dichiarato di abitare in un fabbricato concesso in locazione dal Comune.
Erronee sono anche le motivazioni del Giudice di prime cure sulla dinamica del sinistro dallo stesso giudicata incompatibile per come ricostruita dall'attrice che ha descritto di avere subito un urto con l'autovettura ad altezza gluteo perché in tal caso la stessa, a rigore di logica, sarebbe caduta al suolo nell'immediatezza e non avrebbe come nel caso di specie, riportato prima uno schiacciamento e dopo un caduta.
Al contrario ha dichiarato che nel frangente del sinistro stava prelevando Parte_1 dall'auto le buste della spesa e contestualmente il marito rimasto alla guida avesse effettuato una manovra di retromarcia così finendo per schiacciarle il piede sinistro tra la ruota posteriore ed il marciapiede, sospingendola nella caduta al suolo. La dinamica fornita dall'attrice è confortata dalla documentazione medica allegata che referta lesioni al piede sinistro ed un trauma lombare toracico destro.
Tali eventi sono stati anche confermati in sede di escussione del teste che in Testimone_1 occasione del sinistro era sopraggiunto per aiutare il suocero ad alzare da terra Controparte_2 la confermando la stessa si trovasse riversa a terra dietro l'autovettura impattante e Parte_1 lamentasse dolori al piede.
Il Giudice di prime cure, in spregio all'art. 116 c.p.c., non indica le fonti del suo convincimento e non valuta correttamente le risultanze istruttorie quali quella del teste Testimone_1 nonché l'interpello dell'attrice, ma si limita a fare proprie acriticamente le conclusioni della compagnia assicurativa convenuta.
Altro punto censurabile della sentenza è quello in cui il Giudice ritiene improbabile che la frattura del calcagno si sia verificata a causa della dinamica descritta ovvero in mancanza di altre lesioni, tale valutazione però non è sufficiente per escludere il nesso causale che, al contrario, emerge da quanto riferito dal teste e dalla documentazione medica prodotta. Testimone_1
Tra l'altro nel considerare che, in conseguenza della dinamica ricostruita da parte attrice dovesse derivare in capo alla stessa una lesione più grave, il Giudice non considera che al momento del sinistro la stessa fosse atta a prelevare dall'abitacolo le buste della spesa che avrebbero potuto ammortizzare l'urto. Il Giudicante ha inoltre rigettato l'istanza di CTU medica reiterata da parte attrice anche nella fase conclusiva del giudizio di primo grado, senza motivare il diniego, anzi non dando motivazione alcuna.
Per tutti i vizi logico giuridici di motivazione e violazioni di legge la sentenza deve essere dunque riformata.
regolarmente evocato in giudizio rimaneva contumace. Controparte_2
3 In data 09.06.2022 si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_1 sosteneva la correttezza della sentenza impugnata sotto il profilo logico e giuridico facendo rilevare che l'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa fosse stata pacifica ed incontestata tra le parti. In ogni caso nel giudizio di primo grado è emersa la natura privata dell'area del sinistro essendo lo stesso verificatosi nel vialetto antistante l'abitazione di parte attrice , tra l'altro trattavasi di area non aperta al pubblico transito e, recintata rispetto alla strada pubblica, con l'apposizione di un cancello come da documentazione fotografica prodotta in atti. La dinamica narrata da parte attrice non ha trovato conforto nell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado avendo il teste sentito reso testimonianze generiche oltre ad essere sopraggiunto sul luogo dell'occorso ad incidente consumato. La documentazione medica prodotta dall'attrice referta una frattura al calcagno che il più delle volte è conseguenza di una caduta dall'alto verso il tallone come evidenziato dal medico fiduciario della compagnia convenuta in sede di visita medico legale stragiudiziale.
Se il sinistro si fosse realmente verificato conformemente a quanto descritto da parte attrice, trattandosi di caduta al suolo, la stessa avrebbe istintivamente puntellato le mani a terra per attutire il colpo, così facendo avrebbe riportato delle escoriazioni invece assenti nel caso di specie.
Altrettanto priva di fondamento giuridico è la doglianza di parte appellante per non avere il Giudice di prime cure accolto la domanda di CTU medico legale, quest'ultimo infatti non ritenendo provata la dinamica dalle risultanze istruttorie ha correttamente ritenuto superfluo appurare l'entità delle lesioni riportate dalla così scegliendo di non aumentare inutilmente le spese di Parte_1 giudizio. Concludeva quindi con la domanda di rigetto della sospensiva nonché dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata.
Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta, sciolta la riserva all'udienza del 28.03.23 con rigetto dell'istanza di sospensiva mancando agli atti l'allegazione dei requisiti della stessa: l'udienza del 28.03.2025, fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., era sostituita da note di trattazione scritta e all'esito la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello proposto è infondato e va rigettato in quanto infondato in fatto e diritto, in quanto l'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, conformemente a quanto statuito con la sentenza n. 336/22 del Giudice di Pace di Catanzaro non ha consentito la formazione di una prova idonea alla compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro. Alla luce dell'art. 2697 c.c., chiunque attivi il giudizio ai fini del riconoscimento di un diritto deve provarne i fatti costitutivi, e quindi tutti gli elementi o requisiti per legge necessari a fondarlo. Nel caso di specie, il teste , sentito all'udienza del 17.06.2021, ha Testimone_2 dichiarato di non essere stato spettatore del sinistro, ma di essere intervenuto successivamente quando la suocera si trovava già riversa a terra, dietro l'autovettura di proprietà del coniuge che nell'occasione aveva coadiuvato per prestare soccorso alla sollevandola da terra. Parte_1
La versione di parte appellante non ha quindi trovato conforto nell'unica testimonianza resa oltre ad essere stata censurabile sotto il profilo logico per avere indicato una dinamica di collisione con l'autovettura poco compatibile con le conseguenze immediate dello stesso. Dando per assodata la versione dell'appellante, il coniuge nell'intraprendere la manovra di retromarcia mentre la stessa prelevava le buste della spesa dall'abitacolo della vettura, l'avrebbe impattata ad altezza gluteo schiacciandole il piede sinistro e sospingendola a terra.
4 Di fatto però l'impatto sopra descritto, come correttamente asserito dal Giudice di prime Cure, avrebbe dovuto causare nell'immediatezza la caduta e non procurare la stessa solo dopo lo schiacciamento.
inverosimilmente riportava la sola frattura del calcagno in assenza di altra Parte_1 lesione, circostanza che rende poco credibile la versione data dalla stessa dell'accaduto. Non avendo l'attrice fornito alcuna prova dello stesso evento storico e del nesso eziologico, visto che l'unico teste escusso sulle modalità di verificazione del sinistro nulla ha potuto riferire sulla dinamica in contestazione, oltre a non essersi nemmeno costituito il responsabile civile che avrebbe potuto riferire dell'occorso, la richiesta di CTU medica è stata correttamente valutata dal Giudice di prime Cure del tutto ultronea e non è stata ammessa
Non solo. Se anche il sinistro narrato da parte attrice si fosse verificato con le modalità indicate lo stesso non sarebbe stato risarcibile per essersi verificato in area privata nella quale la garanzia assicurativa è inoperante. E tale circostanza è dirimente.
Dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da all'udienza del Parte_1
21.09.20, nel procedimento di primo grado n. 2261/19 del Giudice di Pace di Catanzaro, si evinceva infatti che il vicolo sito in Botricello (CZ) e scenario del sinistro fosse un'area privata. L'odierna appellante confermava in tale occasione che la foto allegata al fascicolo di parte convenuta che le veniva sottoposta in visione ritraesse il luogo dell'occorso, ovvero un vicolo cieco delimitato da un lato con una rete metallica e dall'altro con un marciapiede limitrofo all'abitazione di proprietà della . E che la zona non fosse nè aperta al passaggio pubblico né che Parte_1 consentisse l'attraversamento per condurre ad atro sbocco appare evidente.
La stessa dichiarante asseriva si trattasse del vialetto antistante la sua abitazione pur asserendo che la recinzione in foto si riferisse a fabbricato diverso rispetto a quello di sua proprietà, ma senza offrire una diversa indicazione dei luoghi del sinistro .
Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto,
l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada.
Affinché una strada privata possa essere considerata ad uso pubblico non basta che essa possa servire da collegamento con una via pubblica e sia adibita al transito di persone diverse dal proprietario, ma è anche necessario che la strada sia posta al servizio di una collettività indeterminata di cittadini portatori di un interesse generale: non è, quindi, da considerare ad uso pubblico una strada che sia utilizzata prevalentemente dagli abitanti dei comparti edilizi che su essa prospettino, sia priva di marciapiedi e, pertanto, non si presenti destinata alla circolazione dei pedoni come richiede, invece, l'art. 2 del c.d.s. allorché definisce il concetto di strada;
che sia a vicolo cieco e, dunque, per essa non possa valere il principio della presunzione di uso pubblico che opera solo qualora il tratto di strada colleghi due strade pubbliche. (T. A. R. Venezia Veneto sez.
II, 24 gennaio 2008 n. 169).
Nel caso di specie dalle stesse dichiarazioni di parte attrice si evince che si tratti di un vicolo cieco ( all'udienza del 21.9.2020 riferiva “posso riferire che il vicoletto è un vicoletto morto senza via di uscita”) che di per sé esclude un collegamento con due strade pubbliche, tanto che dalla nozione più ampia di strade private adibite ad uso pubblico sono state escluse anche aree come quelle dei cortili scolastici in quanto oggetto di circolazione limitata.(Cass. sent. n. 9496/2000).
Dunque, deve ritenersi non operante, nel caso di specie, l'assicurazione invocata. L'appello proposto va dunque rigettato e governate le spese di lite. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i., tenuto conto dello scaglione di riferimento e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo (individuato in quello per le cause di valore ricompreso nello scaglione tra € 1101,00 ad € 5200,00 in ragione della bassa complessità della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 336/22 resa nel giudizio n. Parte_1
2261/19 R.G. del Giudice di Pace di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta l' appello proposto;
- Condanna al pagamento della somma di euro 1.701,00 a titolo di spese Parte_1 legali oltre IVA CPA e accessori di legge in favore dell' Controparte_3
- Nulla per le spese tra e , avendo questi mancato di Parte_1 Controparte_2 costituirsi.
- in considerazione dell'esito del presente giudizio, l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 all'art. 13, comma 1-quater, del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Catanzaro, il 28.03.2025
Dott. Adele Ferraro
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