Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 636/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 636/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta dell'11.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. BONZANI LUCIANO ( ) CORSO C.F._2
UMBERTO I 68 80058 TORRE ANNUNZIATA, dal quale è rappresentato e difeso;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA TRIESTE 202 84018 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. D'ANIELLO FILOMENA
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._4
RESISTENTE
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni: Come in atti.
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La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 22.7.2008.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei tre anni anteriori alla proposizione della domanda.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti di natura economica, il ricorrente ha chiesto non doversi corrispondere l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, in considerazione dell'attitudine lavorativa della medesima.
Parte resistente ha chiesto aumentarsi l'assegno in suo favore e quello in favore delle figlie, in considerazione delle aumentate esigenze di quest'ultime.
Secondo l'orientamento più recente della S.C., dal quale il Collegio non intende discostarsi, “In materia di divorzio, sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo - perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo - compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale. In definitiva, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento
Pagina 2 di 4 dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa,
o non può procurarseli per ragioni oggettive (cfr Cass. 20/04/2023, n.10702).
Nella fattispecie in esame, tenuto conto delle allegazioni delle parti, l'assegno divorzile svolge una funzione assistenziale, atteso che la resistente non ha mezzi sufficienti per il suo sostentamento.
Invero, quest'ultima, in ragione dell'età (quasi sessantenne), delle condizioni di salute della figlia e delle attuali condizioni di mercato del lavoro si trova Persona_1 nell'incapacità di migliorare la propria posizione reddituale.
Quanto alla quantificazione dell'assegno divorzile, tenuto conto delle condizioni economico- patrimoniali delle parti (cfr. documentazione fiscale- reddituale depositata dal ricorrente), l'assenza di prove in ordine all'attuale svolgimento di attività lavorativa (anche sommersa), da parte della resistente, il Tribunale ritiene congruo porre a carico di Pt_1
la somma di euro 100,00 a titolo di mantenimento dell'ex coniuge, oltre
[...]
rivalutazione annuale ISTAT.
Quanto alle figlie e , divenuti maggiorenni nel corso del giudizio ma Per_1 Per_2
non ancora economicamente autosufficienti, la mancata acquisizione di elementi probatori tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale impone di confermare il provvedimento di mantenimento in loro favore nella misura di euro 200,00 ciascuno, oltre rivalutazione Istat.
Tenuto conto dell'esito della lite, del comportamento processuale delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. Pt_1
nato a [...] il [...] e la sig.ra nata a
[...] Controparte_1
Pompei il 4.4.1966, in Pompei il 4.4.1991 e trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del medesimo Comune;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pompei per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
Pagina 3 di 4 3) pone a carico di la somma mensile di euro 100,00, a titolo di Parte_1
assegno divorzile in favore di entro il 5 di ogni mese ed Controparte_1
automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1
somma mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e . Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, Per_1 Per_2
secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08/04/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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