Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 10505/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10505/2018 promossa da:
rapp.to e difeso dall'avv. Gennaro Cicala, presso il cui studio elett.te domicilia in Parte_1
Caserta, alla Via Sant'Antonio da Padova n. 84
-attore- nei confronti di
(CF , in persona del suo legale rapp. p.t., sig. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rapp.to e difeso dall'avv. Cioffi, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, alla via Roma
[...]
11, Parco Europa
-convenuto-
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 28.01.2025
pagina 1 di 6
Con atto di citazione, regolarmente notificato, parte attrice agiva in giudizio nei confronti della società
al fine di ottenere il risarcimento danni per occupazione illegittima del terreno CP_1 Controparte_1
di sua proprietà, danni consistenti nel mancato uso del bene, nella mancata vendita e nelle spese per il ripristino dello status quo ante.
Si costituiva la società convenuta eccependo il difetto di legittimazione passiva, il difetto di legittimazione attiva, la prescrizione della domanda risarcitoria e contestando, nel merito, la sua fondatezza.
La causa, istruita documentalemnte e attraverso l'escussione dei testi, all'udienza del 28.01.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, appare fondata l'eccezione di tardività della costituzione di parte convenuta, tenuto conto che, per giurisprudenza pacifica, i rinvii d'ufficio dell'udienza, disposti dall'art. 168 bis, comma
4, c.p.c., non modificano questo termine, per cui il rinvio d'ufficio non comporta la riapertura del termine per la costituzione, la cui tempestività deve essere valutata in relazione alla data originaria dell'udienza e non a quella rinviata. Pertanto, considerato che parte conventa si è costituita con comparsa depositata in data 18.11.2019, mentre la data di comparizione indicata in citazione era il
12.03.2019, è evidente come la costituzione sia tardiva.
Dalla tardività della costituzione, deriva la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, trattandosi di un'eccezione di parte, non rilevabile d'ufficio e quindi rientrante nelle decadenze di cui all'art. 167 II comma cpc.
Nel merito la domanda va rigettata.
pagina 2 di 6 Innanzitutto, si ritiene opportuno sintetizzare i termini della vicenda fattuale: , con il Parte_1
presente giudizio, ha di fatto esteso nei confronti della la domanda di Controparte_1
risarcimento danni che aveva avanzato nei confronti di in proprio e n.q. di legale CP_3
rapp.te della nonché di e di in separato Parte_2 Controparte_4 CP_5
Pt_ giudizio (RG 9081/2016). Nel giudizio richiamato, lo aveva dedotto di aver stipulato, in data
15/4/2000, con il sig. , un preliminare per la vendita di un terreno, sito in San Controparte_4
Clemente, alla via Bersaglio, riportato in catasto al foglio 54 particella 2000 e che contestualmente gliene aveva trasferito il possesso. Deduceva, inoltre, che successivamente, con sentenza nr. 659/2005 del Tribunale di Caserta, veniva dichiarata la risoluzione del detto contratto per inadempimento del sig.
, con condanna dello stesso alla perdita della caparra oltre alle spese di lite. Tale Controparte_4 sentenza veniva appellata dal sig. e l'appello veniva deciso con sentenza della Corte di Appello CP_4
di Napoli nr. 3137/20211, che dichiarava risolto consensualmente il contratto preliminare e compensava le spese tra le parti, condannando il sig. alla restituzione del terreno nello status CP_4
Pt_ quo ante. Il sig. iniziava una procedura di esecuzione per consegna e rilascio in danno del sig.
R.E. 2038/2012, in pendenza della quale subentravano trattative con la sig.ra Controparte_4
e la sig. le quali risultavano essere le effettive detentrici del terreno, nel cui interesse CP_3 CP_5 erano state realizzate le opere abusive, riscontrate sul fondo dello Zito al momento dell'accesso da parte dell'Ufficiale giudiziario.
Nel corso della procedura esecutiva, venivano sottoscritte dallo Zito due scritture private: la prima con Pt_ lo , datata 21.11.2012, con cui lo rinunciava alla restituzione della caparra e CP_4 CP_4
rinunciava al ripristino del fondo, accettandone la consegna nello stato in cui si trovava ed una successiva, datata 28.01.2013, con la sig.ra e con la sig.ra che, continuando a CP_3 CP_5
possedere il terreno che di fatto già possedevano, si impegnavano ad acquistare tale terreno ed, a tal fine, si obbligavano a stipulare un preliminare di vendita entro il 28.02.2013 alle condizioni previste nella scrittura, assumendosi altresì l'obbligo della restituzione del terreno con ripristino in caso di inadempimento.
Il preliminare suddetto veniva stipulato, dalla sola , in data 30.01.2013 al prezzo di euro CP_3
72.000,00, ma la signora non pagava nessuna delle rate, introducendo diversi giudizi e solo CP_3
Pt_ dopo diverse diatribe, in data 26.04.2016, il sig. rientrava nel possesso del terreno, decidendo di agire per il risarcimento dei danni, individuati nella mancata disponibilità del bene, nel mancato fitto, nella mancata vendita e nelle spese necessarie per la bonifica del terreno.
Tale azione veniva estesa, con il presente giudizio, anche nei confronti della società CP_1
sul presupposto che anche la stessa avesse occupato ed utilizzato il terreno de quo.
[...]
pagina 3 di 6 Così sintetizzati i fatti, si osserva che, per quanto riguarda i danni rappresentati dalle spese di bonifica, per ripristinare lo status quo ante del terreno oggetto di causa, non vi è alcuna prova che le modifiche al terreno, che hanno reso necessario gli interventi di bonifica, siano state realizzate dalla società convenuta, anzi, i documenti in atti dimostrerebbero l'estraneità della rispetto alle modifiche CP_1
de quibus, infatti, in base alla sentenza, passata in giudicato, della Corte di Appello di Napoli n.
3137/2011, l'onere del ripristino è stato posto a carico del promissario acquirente del terreno, ossia a carico del sig. . CP_4
Per quanto riguarda invece i danni da mancata disponibilità del terreno, non vi è prova che la società convenuta abbia utilizzato il terreno de quo.
Al riguardo, anche volendo ritenere non attendibili le dichiarazioni rese dai testi escussi, si osserva che non era onere del convenuto dimostrare il non utilizzo del terreno, ma era onere dell'attrice dimostrare Pt_ il contrario, onere che non si ritiene assolto. Secondo il sig. , l'occupazione e l'utilizzo del terreno in contestazione, da parte della società convenuta, troverebbe riscontro nelle stesse azioni giudiziarie attivate dalla e, in particolare, nel ricorso ex art 700 cpc con cui, secondo parte attrice, la stessa CP_1
società convenuta darebbe atto di aver occupato ed utilizzato il terreno di proprietà attorea.
In realtà, da un'attenta lettura del ricorso cautelare richiamato, si evince che, il terreno a cui fa Pt_ riferimento la nel riconoscerne l'utilizzo, non coincide con il fondo di proprietà dello ed CP_1
oggetto del presente giudizio (part.lla 2000 F. 54) e già occupato dalla bensì con Parte_2
una parte del terreno attiguo alla particella 99 F. 54, di proprietà della ovvero di una parte CP_1
della particella 360 F. 54, di proprietà della famiglia (oggi , residuata a Persona_1 Persona_2
seguito dello sdoppiamento della particella 360, espropriata per consentire la costruzione del campo da
Pt_3
In ogni caso, anche se si fosse ritenuto provato l'utilizzo del terreno oggetto di causa da parte della tale circostanza non avrebbe potuto costituire, per il proprietario, un danno per il suo mancato CP_1
Pt_ utilizzo, tenuto conto che comunque lo non avrebbe potuto disporre del terreno, essendo lo stesso detenuto legittimamente dallo prima, come accertato dalla Corte di appello con la sentenza CP_4
precedentemente richiamata, in riferimento al periodo dal 15.04.2000 (immissione in possesso del terreno da parte dello ) al 21.11.2012 (consegna del terreno da parte dello con reciproche CP_4 CP_4
rinunce) e dalla dopo, in riferimento al periodo dal 28.01.2013 al 26.04.2016 (il possesso della CP_3
trovava legittimazione nella scrittura privata del 28.01.2013 e nel successivo preliminare del CP_3
30.01.2013).
Per le ragioni esposte la domanda va rigettata.
pagina 4 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad € 260.000,00)
e dell'attività espletata.
Appare meritevole di accoglimento la richiesta, avanzata da parte conventa, di condanna del soccombente per responsabilità aggravata ex art. 96 comma III comma cpc, ma non anche quella di cui al I comma.
In merito alla richiesta di risarcimento ex art. 91 I comma cpc, seppur si ritenga che , Parte_1
decidendo di agire nei confronti della società convenuta, dopo aver azionato identica domanda di risarcimento nei confronti di altri soggetti ( , e CP_3 Parte_2 Controparte_4
), abbia agito con colpa grave, in quanto lo stesso attore, nell'introdurre il giudizio RG CP_5
9081/2016, ha rappresentato di aver immesso nel possesso del terreno, sulla base di un preliminare di vendita, il sig. e di aver poi accertato che gli effettivi detentori fossero , CP_4 CP_3 [...]
e con cui, tra l'altro, aveva preso accordi (cfr. scrittura privata del Parte_2 CP_5
28/1/2013) in relazione alle spese di ripristino del terreno, senza mai far riferimento alla società
[...]
dimostrando di essere consapevole dell'estraneità della convenuta, tuttavia non vi è Controparte_1
prova del danno cagionato. Secondo la giurisprudenza di legittimità <L'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art.
96, primo comma, cod. proc. civ., postula oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza>> (Cass. sez. L, Sent. n. 6637 del 02/06/1992). Inoltre, <<La domanda di risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato>> (Cass. Sez. U, Ord. n. 7583 del 20/04/2004).
Con riferimento, invece alla responsabilità aggravata ex art. 96 III comma cpc, l'applicabilità della norma prescinde dall'effettiva causazione di un danno da parte del soggetto risultato completamente soccombente nel processo. Ciò precisato, si ritiene di poter liquidare equitativamente la somma di €
3.500,00.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.
PQM
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore di delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 14.103,00 oltre 15 % di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione;
- condanna altresì al risarcimento, in favore di ex art. 96 Parte_1 Controparte_1
III comma cpc, della complessiva somma di € 3.500,00 nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00
S.M.C.V., 05/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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