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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 37/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 37/2019 r.g.a.c., riservata in decisione all'udienza del 17.12.2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 10.03.2025, vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 in calce dell'atto di appello, dall'Avv. Antonio di Vincenzo, unitamente al quali elettivamente domicilia in Napoli, in C.so San Giovanni a Teduccio 731/B;
- APPELLANTE -
CONTRO
(p.i.: ), in persona del legale rappresentante p.t., quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata ex art. 286 D.LGS. N. 209/2005 per la Regione Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada”, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, dall'avv. Letizio Galdi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Casoria, alla via Matteotti n. 96;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Nola n. 2742/2018 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 30.05.2018.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del
17.12.2024
Svolgimento del processo
1
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di conducente di un Parte_1
velocipede, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Nola, F.G.V.S. Controparte_1
al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni personali subite a causa del sinistro verificatosi in data 07.06.05, verso le ore 16.00 circa, in Acerra (NA), alla via Corso Italia, in relazione ad un investimento ad opera di un veicolo, rimasto non identificato.
1.1 Resistette alla domanda F.G.V.S. Controparte_1
1.2 Con sentenza n. 2742/2018 il Giudice di Pace di Nola rigettò la domanda, ritenendo alla luce della espletata istruttoria, non provata la dinamica prospettata in citazione, con compensazione delle spese di lite.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello , censurando la Parte_1
pronuncia di prime cure per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., stante la ritenuta erroneità dell'interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di pace che aveva deciso per il rigetto della domanda. Ha, quindi, insistito, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti, vinte le spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
3. Si è costituita in giudizio F.G.V.S., la quale ha insistito per il rigetto, con Controparte_1 conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice titolare del presente procedimento per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 29.06.2021 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo – all'udienza del 31.01.2023.
Indi, nel subentro dello scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022, con provvedimento del 13.11.2023 la causa è stata rinviata nuovamente (per periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) all'udienza del 17.12.2024 e ivi trattenuta in decisone con assegnazione dei termini 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dato atto che l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342
c.p.c., poiché dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato valutando inattendibile la prova orale raccolta, della quale l'appellante ha evidenziato la scorrettezza sulla scorta di una lettura alternativa dell'assetto probatorio in atti (cfr.
Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
2
2. Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.
2.1. Il Tribunale ritiene di dover condividere le conclusioni cui è giunto il giudice di pace, sebbene le stesse andranno qui integrate in punto motivazionale, in ordine alla insufficienza della prova fornita dall'odierno appellante a sostegno della propria domanda.
2.2. A parere di questo giudice, correttamente il primo giudicante ha ritenuto inattendibile il teste indotto in primo grado, , stante aspetti di contraddittorietà intriseci alla stessa Testimone_1
dichiarazione, in uno con la parziale discordanza con la rappresentazione offerta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio.
Quanto alla dinamica del sinistro, si osserva che, mentre l'attore deduceva di essere stato colpito “alla parte laterale sinistra” da un veicolo pirata “in fase di sorpasso” (cfr. pag. 2 atto di citazione), il teste riferiva di un impatto sulla “parte laterale sinistra”, avvenuto, tuttavia, nella fase di rientro dal sorpasso medesimo (cfr. dichiarazione teste: “nel rientrare urtava alla parte laterale sinistra la bicicletta condotta dal mio amico ” (cfr. verbale di udienza di primo grado del Parte_1
11.07.2017).
Appare singolare che, a fronte della difforme manovra di guida ascritta dal teste al conducente pirata, rispetto a quella esposta nello stringato atto di citazione, la ricostruzione dell'evoluzione del sinistro torna a coincidere con la versione attorea nella sola individuazione del punto d'urto, oltretutto riferito con estrema vaghezza, tanto nell'atto introduttivo quanto in sede di deposizione testimoniale, con un generico riferimento “alla parte laterale sinistra”; elemento, questo, di non trascurabile rilevanza ai fini di una compiuta ricostruzione della dinamica sinistrosa e, soprattutto, dell'accertamento del nesso causale tra lo scontro e i danni lamentati.
Peraltro, trattasi di una imprecisione che appare tanto più anomala se si considera che il Tes_1 dichiarava di trovarsi a “pochissimi metri” dalla bicicletta incidentata (cfr. verbale cit.) e, dunque, ad una distanza tale per cui si reputa improbabile che non sia stato in grado di cogliere con esattezza il punto d'impatto e conseguentemente riferire su tale aspetto.
Contribuisce, poi, a corroborare la valutazione di inattendibilità del teste escusso, la descrizione della condotta, in tesi, tenuta dall'ignoto investitore a seguito dell'impatto, rispetto alla quale, va rilevata l'iniziale difformità con il narrato attoreo e la successiva contraddizione in cui è incorso il teste.
Infatti, se da un lato l'attore/odierno appellante si limitava semplicemente a dedurre che l'investitore
“si allontanava repentinamente” (cfr. pag. 2 atto di citazione), dall'altro, il teste, in un primo momento dichiarava che l'autovettura, prima di fuggire, “accennava a fermarsi” (cfr. verbale cit.); successivamente, invece, omesso ogni riferimento a tale circostanza, riferiva che alcuno dei presenti
“riusciva a prendere il numero di targa perché scappava via velocemente”.
3
Orbene, la valutazione congiunta degli elementi che precedono, rende evidente, la scarsa attendibilità del teste escusso, atteso che la rappresentazione dell'evento sinistroso da esso offerta (per taluni aspetti più dettagliata di quella dedotta in citazione e per altri vaga e contradditoria) si discosta dalla versione fornita dal preteso danneggiato.
2.3. Passando adesso ad esaminare la censura mossa dall'appallante avverso la sentenza impugnata, per non aver il giudice di prime cure considerato l'espletata CTU medico-legale, giova chiarire che la consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal costituire mezzo istruttorio in senso proprio, ha la mera finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Trattasi, invero, di una valutazione compiuta mediante l'applicazione di regole scientifiche o tecniche, limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica del sinistro rappresentata dall'istante, la quale, tuttavia, non esonera affatto il preteso danneggiato dall'onere di provare l'evento lesivo e il nesso causale;
prova che, per tutto quanto innanzi esplicitato, è mancata nel caso de quo (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza n.
19631/2020).
3. Donde, non essendo emerse risultanze istruttorie che permettano di ritenere anche solo verosimile l'ipotesi di verificazione del fatto come prospettata dall'attore/odierno appellante, non può che essere riconfermata la statuizione di rigetto della spiegata domanda risarcitoria.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi
(in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta) previsti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), inclusa la fase istruttoria sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n.
14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”)
4.1. Tenuto conto del rigetto dell'appello, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, non può essere modificata la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. tra le tante Cass. 23340/2020).
4.2. Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013 costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n.
115/2002,
P.Q.M.
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Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , nella spiegata qualità, avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 2742/2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nella qualità spiegata in atti, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.278,00 (di cui euro 213,00 per la fase di studio ed introduttiva ed euro
426,00 per quella istruttoria e decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 14.03.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
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