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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2025, n. 9327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9327 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10491/2023 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10491/2023 Ex art .127 bis cpc tra D Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1 CONVENUTO/I
***
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. RISPOLI ROSARIA e per il Parte_2 [...]
l'avv. CH PA Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 14,00 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10491/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BLEGI GIANNI Parte_2 P.IVA_1
UC e dell'avv. RISPOLI ROSARIA ( VIA FONTANA N. 5 20122 ; , C.F._1 CP_1
elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 presso il difensore avv. BLEGI GIANNI UC CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CH PA elettivamente domiciliato in VIALE PAPINIANO, 10 20123 presso il difensore avv. CP_1
CH PA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 14 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione del sito in , alla via Astico n. 13 D, al Parte_2 CP_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2321/2023, pubblicato in data 30.1.2023, regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Supercondominio sito in , alla via Astico n. 13 CP_1
Cont
, gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 18.040,59 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria a causa del mancato pagamento di una serie di spese condominiali deliberate in data
24.11.2022. Parte opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) - IN VIA PRELIMINARE: Sospendere la provvisoria esecuzione
del Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal Tribunale di Milano, giacché ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.. B) - NEL MERITO: 1) - Revocare e/o dichiarare comunque nullo e/o
illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal Tribunale di Milano
e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. 2) - Accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dal Astico Parte_2
n. 13 D opponente per i motivi di cui in narrativa all'opposto via Astico n. 13 BC D. Controparte_1
C) – IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di cui all'art. 183, sesto comma n. 1,2,3, c.p.c. D) IN
OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa e con relativa distrazione delle stesse in favore del pagina 3 di 14 sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada.
Si costituiva in giudizio il Supercondominio opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via
preliminare rigettare l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per carenza dei gravi motivi nel merito rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
accertata e dichiarata la pretesa creditoria del di euro 18.040,59, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 18.040,59, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. In via istruttoria con ogni e più
ampia riserva istruttoria. in ogni caso con vittoria di spese, compenso di causa”.
Alla prima udienza di comparizione del 19.6.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venivano disposta la mediazione tra le parti.
Esperita la mediazione con esito negativo all'udienza del 31.1.2024 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Depositate le memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., all'esito della udienza del 27.5.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
15.1.2025.
Nelle more, la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che con decreto n.
300/ 2025 differiva la causa dall'udienza del 15.1.2025 all'udienza 27.2.2025.
Parte opponente precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si riproduce integralmente: “A) - NEL MERITO: 1) – IN VIA PRINCIPALE: - Accertato e dichiarato che con l'approvazione della delibera del 5 ottobre 2023 il Supercondominio ha sostituito e/o revocato e/o posta nel nulla la delibera assembleare del 22 novembre 2022 in punto riparto spese condominiali “saldi attivi” relativi alle gestioni 2021/22
e 2022/23, dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare comunque nullo e/o illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal Tribunale di Milano. - Accertato e dichiarato che il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) è
stato emesso in mancanza dei presupposti ex artt. 633 e 664 c.p.c., dichiarare la nullità del Decreto
pagina 4 di 14 Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal Tribunale di Milano;
- Accertato e dichiarato che il ha proposto per la prima volta in sede di memoria ex art. 183,6 comma n. 2 c.p.c. la domanda Controparte_1
di condanna al pagamento dell'importo di € 18.040,59 a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.,
dichiarare che la suddetta domanda è tardiva e quindi inammissibile. - Accogliere l'opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal
Tribunale di Milano e, conseguentemente rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) – IN SUBORDINE: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per i motivi svolti al punto I (pagg. 6 e segg. dell'atto di citazione), Controparte_2
accertare e dichiarare, altresì, la nullità della delibera assembleare del Supercondominio del 22 novembre
2022, per i motivi svolti al punto II (pagg. 8 e segg. dell'atto di citazione) e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare comunque nullo e/o illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. 3) – IN ULTERIORE SUBORDINE: Accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dal opponente per i motivi di cui in narrativa Controparte_3 Parte_3
all'opposto Supercondominio di via Astico n. 13 BCD e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare comunque CP_1
nullo e/o illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal
Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. B) - IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa e con relativa distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Parte opposta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, come segue: “in via
preliminare rigettare l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per carenza dei gravi motivi nel merito rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
accertata e dichiarata la pretesa creditoria del di euro 18.040,59, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 18.040,59, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. In via istruttoria con ogni e più
ampia riserva istruttoria. in ogni caso con vittoria di spese, compenso di causa”.
pagina 5 di 14 Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusive. Depositate le note conclusive a cura di entrambe le parti, all'esito della discussione la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente si osserva che risulta essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 18.7.2023, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito si rileva quanto segue.
L'opponente a fondamento della sua opposizione deduce in fatto:
- che in data 22.3.2017 i condomini dei suddetti stabili decidevano di procedere con la separazione del tra i due lotti oltre alle parti comuni, così costituendo tre differenti Condominii 1) il lotto BC, Parte_2
2) il lotto D e 3) il Supercondominio di via Astico n. 13 BCD;
- che fino a tale momento esisteva l'unico avente un unico codice Controparte_4
fiscale e un unico conto corrente nel quale confluivano sia i pagamenti relativi alle rate di gestione ordinaria delle scale BC – D, sia le somme richieste per la fruizione delle parti comuni ai due stabili;
- che l'uso di unico conto corrente avrebbe comportato che il nascituro divenisse Controparte_1
debitore nei confronti del in quanto le somme versate dai condomini per le rate della Controparte_2
gestione ordinaria del venivano utilizzate per il pagamento dei fornitori del;
CP_2 Controparte_1
- che la situazione debitoria del , ammontante complessivamente in euro 19.887,25, Controparte_1
veniva indicata in sede di passaggio di consegne (avvenuto il 21.6.2022) tra la Ferraro Amministrazioni
(precedente amministratore del e amministratore del ) e il nuovo Controparte_1 Controparte_2
amministratore ragioniere;
Controparte_5
- che tale situazione debitoria veniva tuttavia ignorata dal nuovo amministratore del Controparte_1
all'atto della presentazione del rendiconto consuntivo 2021/2022 approvato all'assemblea del
Supercondominio del 24.11.2022 unitamente al preventivo 2022/2023 ed ai relativi riparti;
- che all'assemblea del 14.12.2022 i condomini del lotto D, dopo aver contestato gli importi di cui al rendiconto e di cui al preventivo approvati dal Supercondominio, decidevano di sospendere il pagamento delle somme richieste fino a quando non vi sarebbe stato un incontro tra i due pagina 6 di 14 amministratori;
- che alla missiva trasmessa a mezzo pec in data 3.1.2023 con cui il precisava al Controparte_2
Supercondominio che nulla fosse dovuto poiché titolare di un credito di euro 3.091,77 seguiva la notifica del decreto ingiuntivo.
Sulla base di quanto esposto in fatto, il opponente eccepisce in diritto: Parte_2
- la propria carenza di legittimazione passiva atteso a) che il non è costituito Controparte_1
dall'opponente (privo di personalità giuridica) ma dai singoli condomini proprietari delle unità immobiliari ubicate nel e b) che di conseguenza la richiesta di pagamento delle spese Controparte_1
condominiali andava rivolta ai singoli condomini morosi;
- la nullità della delibera del 24.11.2022 di approvazione del rendiconto consuntivo 2021/2022, del preventivo 2022/2023 e dei relativi riparti in quanto documenti contabili che, non riportando né i singoli condomini proprietari delle parti comuni né la ripartizione delle spese in base ai millesimi di proprietà,
hanno disatteso l'obbligo di ripartire le spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino, comproprietario delle parti comuni;
- la conseguente mancanza dei presupposti della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito ingiunto;
- la esistenza di un contro credito di euro 3.091,77 vantato nei confronti del . Controparte_1
Il si difende rappresentando: Controparte_1
- la infondatezza della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva oltre che la inconferenza e la non pertinenza della giurisprudenza richiamata dall'opponente a fondamento della predetta eccezione;
- la infondatezza della eccezione di nullità della delibera del 24.11.2022 posto che l'eccezione,
diversamente da quanto verificatosi, andava sollevata dai singoli condomini non avendo il Condominio
opponente alcuna legittimazione attiva a contestare la delibera di approvazione del rendiconto, del preventivo e dei relativi riparti;
- la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto essendo lo stesso un decreto ingiuntivo richiesto per ottenere la restituzione da parte del delle somme che il Parte_2
pagina 7 di 14 ha trattenuto nelle concluse gestioni dopo averli incassati dai singoli condomini facenti parte Parte_2
del e non un decreto ingiuntivo richiesto per recuperare le somme non pagate dai Controparte_1
singoli condomini del;
Parte_4
- la inesistenza di alcun controcredito del opponente. Parte_2
Con le memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c., le parti hanno replicato alle rispettive eccezioni, insistendo nelle domande formulate con i propri atti introduttivi.
Per quanto qui di interesse si rileva che:
- parte opponente, con memoria n. 1, oltre a contestare quanto dedotto da controparte nel proprio atto introduttivo, ha dato che a) in data 13.7.2023 il Tribunale di Milano revocava la Parte_5
quale amministratore del Condominio avendo accertato che l'amministratore inseriva le spese del
[...]
nei rendiconti del , ripartendole in base ai millesimi e accreditando i Controparte_1 Parte_2
versamenti sul conto corrente condominiale, b) risulterebbe cessata la materia del contendere in quanto il Supercondominio all'assemblea del 5.10.2023 avrebbe ammesso di aver erroneamente chiesto al le spese condominiali, chiedendo il pagamento delle spese oggetto del decreto ingiuntivo Parte_2
ai singoli condomini del lotto D, così ponendo nel nulla la delibera del 24.11.2022 posta a fondamento della domanda monitoria e così di fatto ammettendo la fondatezza della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, c) che le spese condominiali oggetto del decreto ingiuntivo, confluite nella prima rata del preventivo 2023/2024 (avente scadenza il 15.10.2023), sono state interamente versate dai condomini del lotto D (cfr. doc. 20 e doc. 24 allegato alla memoria n. 2), d) il ha attivato l'azione monitoria illegittimamente sulla base dell'art. 63 disp. att. c.c. posto Controparte_1
che lo stesso prevede una norma che consente ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dei soli condomini morosi e non, come nel caso de quo, nei confronti di un
Condominio
- parte opposta, con memoria n. 2, ha insistito nella legittimità del decreto ingiuntivo, contestando la cessata materia del contendere e dando atto che a) il credito portato dal decreto ingiuntivo risulta ancora esistente in quanto l'importo versato dai Condomini avrebbe coperto non il credito portato dal Parte_6
decreto ingiuntivo opposto ma un secondo esborso (del medesimo importo) effettuato dal pagina 8 di 14 in favore dei propri fornitori a seguito dell'assemblea del 5.10.2023, b) l'eccezione Controparte_1
relativa alla illegittima applicazione dell'art. 63 disp att. c.c. oltre che infondata sarebbe tardiva e inammissibile, c) nella denegata ipotesi in cui l'eccezione dovesse ritenersi non tardiva e non infondata,
il Condominio dovrà essere condannato alla restituzione dell'importo ingiunto di euro 18.040,59 per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
- parte opponente, con memoria n. 3, ha rilevato una modifica delle domande di parte opposta,
introducendo la stessa con memoria n. 2 la domanda tardiva e inammissibile di condanna del alla restituzione dell'importo ingiunto per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Parte_2
Quanto alla dedotta cessazione della materia del contendere, parte opponente assume che con la delibera del
Supercondominio del 5.10.2023 l'assemblea approvando il riparto avrebbe ammesso di aver erroneamente chiesto al le spese condominiali, così ponendo nel nulla la delibera del 24.11.2022 posta a Parte_2
fondamento della domanda monitoria e così di fatto ammettendo la fondatezza della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento atteso non solo che la delibera del 5.10.2023 non ha statuito sul medesimo ordine del giorno della delibera del 24.11.2022 ma nemmeno vi è prova che della nuova delibera dell'assemblea del Supercondominio abbia emendato il vizio dedotto da parte opponente nel presente procedimento ( Cass. civ., sez. VI, 08/06/2020, n. 10847)
Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva si rileva quanto segue.
Come noto l'obbligo di pagamento dei contributi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile (Cass. 9 novembre 2009 n. 23686). In presenza di un supercondominio ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condomini di unità immobiliari o di edifici, in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del supercondominio può
ottenere un decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att.
c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a quest'ultimi. (Cass., sez. II, 16 gennaio 2023, n. 1141).
pagina 9 di 14 Orbene posto che parte opposta ha formulato domanda monitoria ex art 63 disp att c.c. come precisato nel decreto ingiuntivo opposto, sussiste la eccepita carenza di legittimazione passiva del opponente per Parte_2
la richiesta del pagamento di oneri condominiali dovuti invece dai singoli condomini del opponente. Parte_2
Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto .
Deve aggiungersi però che è pacifico che "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (Cass. sez. un. n.
7448 del 1993).
"L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere non solo con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio (Cass. n. 1184 del 2007; n. 13001 del 2006), ma anche sulle altre domande svolte in sede di costituzione.
De evidenziarsi infatti quanto affermato dalla Suprema Corte che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. (Cass 26727\24) Ed infatti (SSUU
12310\15)“La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o
entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la
domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che
per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento
dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista
pagina 10 di 14 dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in
domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”.
Tale principio ha, nella sostanza, spostato la ratio della norma dal perimetro formale a quello dell'interesse tutelabile, consentendo la modifica di tutti gli elementi identificativi della domanda originaria, con l'unico limite della stessa “vicenda sostanziale dedotta in giudizio” e ciò in virtù di una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità «a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale», limitando il «rischio di giudicati contrastanti» e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo”.
Nel caso in esame parte opposta ha concluso in sede di costituzione chiedendo :“accertata e dichiarata la pretesa creditoria del di euro 18.040,59, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 18.040,59, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo”
Tenuto con che “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda,
non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Cass
31306\23)”, ad una attenta lettura dell'atto di costituzione, il ha inteso chiedere ,sulla vicenda Controparte_1
posta in giudizio, la condanna del opponente al pagamento dell'importo di €.18040,59 non solo Parte_2
come indicato in via monitoria ai sensi dell'art. 63 dosp att cc ma in via alternativa la condanna alla restituzione di somme che il opponente ritiene abbia illegittimamente trattenuto: e ciò tenuto conto delle difese Parte_2
svolte in atti dall'opposto che ha dedotto di essere terzi creditore rispetto al opponente sul Parte_2
presupposto che quest'ultimo ha percepito i ratei dei condomini che avrebbero invece dovuto versare in seno alle casse del Supercondominio.
Deve quindi ritenersi che sin dalla costituzione , il abbia svolto domanda ex art 2041 c.c.. Controparte_1
Con specifico riguardo poi alla domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.,per quanto sopra , la
Suprema Corte con SSUU 22404\2013 ha affermato che le domanda può essere proposta “in via subordinata,
con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di
pagina 11 di 14 adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi
di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata”.
Fermo quanto sopra e in relazione alla domanda di condanna ex art 2041 c.c. di parte opposta si rileva quanto segue.
Atteso che come noto “a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ. (Cass 29680\2023), nel caso in esame l'opponente mai ha contestato che le spese del Supercondominio, oggetto di monitorio, siano state contabilizzate nei rendiconti ordinari del opponente e ripartire tra i condomini in base ai millesimi ed incassate sul conto corrente Parte_2
bancario di quest'ultimo.
L'assunto è peraltro confermato con l'Ordinanza di revoca dell'amministratore del Tribunale Di Milano del
13.7.2023 in atti, non opposta quindi passata in giudicato anche ai fini sostanziali, ove si legge
…“L'amministratore ha pure confermato che le spese del vengono contabilizzate, pur a Controparte_1
seguito della costituzione, quattro anni fa, di condominii separati e del , nei rendiconti ordinari Controparte_1
del , ripartite tra i condomini in base ai millesimi ed incassate sul conto corrente Parte_2
bancario di quest'ultimo….sono senz'altro macroscopicamente illegittime, ed ingiustificabili, le allegate prassi di consentire ad alcuni condomini di versare le spese condominiali mediante assegni intestati all'amministratore,
sul suo conto corrente personale, come pure di inserire le spese del supercondominio nei rendiconti del condominio, ripartendole in base ai millesimi ed accreditando i versamenti sul conto corrente di quest'ultimo”
(Ordinanza Tribunale Milano rg.7304\23).
Come noto l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona pagina 12 di 14 diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. (Cass 29672\21)Sussistendo nel caos in esame entrambi i presupposti deve essere accolta la domanda di condanna del Parte_2
al pagamento in favore del della somma di euro
[...] Controparte_1
18.040,59, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione in punto illegittimità della delibera in esame per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
In merito alle spese e competenze del giudizio vanno valutati gli esiti del giudizio che comportano la legittimità
della opposizione in tema di carenza di legittimazione passiva , il rigetto di parte delle domande di parte attrice opponente , di revoca del decreto opposto e dell'accoglimento della domanda di ripetizione di somme a favore del Supercondominio.
Per quanto sopra rilevato e ritenuto, in applicazione del dettato degli artt.91 e 92 c.p.c., le competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno compensate per la metà tra le parti e la rimanente metà va posta a carico di parte opponente ed a favore dell'opposto.
Le stesse vanno determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda e sono liquidate, per tale sola parte, in dispositivo.
Sentenza esecutiva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede,
come in motivazione:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva del opponente in relazione alla azione ex art 63 disp Parte_2
att c.c. di cui la monitorio conseguentemente
- Revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2321/2023, pubblicato in data 30.1.2023
- accertata la sussistenza della pretesa creditoria del di euro Controparte_1
18.040,59, condanna il al pagamento in favore del Parte_2 [...]
della somma di euro 18.040,59, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo Controparte_1
effettivo
Condanna il opponente a corrispondere al la metà delle competenze di lite e di Parte_2 Controparte_1
pagina 13 di 14 procedura di mediazione che liquida, per tale sola parte, in €.2500,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Compensa tra le parti la rimanente metà delle competenze di lite e di mediazione.
Sentenza esecutiva
Milano 3.12.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
pagina 14 di 14
Controparte_1 CONVENUTO/I
***
Oggi 3 dicembre 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
l'avv. RISPOLI ROSARIA e per il Parte_2 [...]
l'avv. CH PA Controparte_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 14,00 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10491/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BLEGI GIANNI Parte_2 P.IVA_1
UC e dell'avv. RISPOLI ROSARIA ( VIA FONTANA N. 5 20122 ; , C.F._1 CP_1
elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 5 20122 presso il difensore avv. BLEGI GIANNI UC CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CH PA elettivamente domiciliato in VIALE PAPINIANO, 10 20123 presso il difensore avv. CP_1
CH PA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 14 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione del sito in , alla via Astico n. 13 D, al Parte_2 CP_1
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2321/2023, pubblicato in data 30.1.2023, regolarmente notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del Supercondominio sito in , alla via Astico n. 13 CP_1
Cont
, gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 18.040,59 oltre agli interessi legali e alle spese della procedura monitoria a causa del mancato pagamento di una serie di spese condominiali deliberate in data
24.11.2022. Parte opponente contestando la debenza della somma ingiunta, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) - IN VIA PRELIMINARE: Sospendere la provvisoria esecuzione
del Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal Tribunale di Milano, giacché ricorrono i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.. B) - NEL MERITO: 1) - Revocare e/o dichiarare comunque nullo e/o
illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal Tribunale di Milano
e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. 2) - Accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dal Astico Parte_2
n. 13 D opponente per i motivi di cui in narrativa all'opposto via Astico n. 13 BC D. Controparte_1
C) – IN VIA ISTRUTTORIA: Con ogni più ampia riserva di cui all'art. 183, sesto comma n. 1,2,3, c.p.c. D) IN
OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa e con relativa distrazione delle stesse in favore del pagina 3 di 14 sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada.
Si costituiva in giudizio il Supercondominio opposto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via
preliminare rigettare l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per carenza dei gravi motivi nel merito rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
accertata e dichiarata la pretesa creditoria del di euro 18.040,59, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 18.040,59, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. In via istruttoria con ogni e più
ampia riserva istruttoria. in ogni caso con vittoria di spese, compenso di causa”.
Alla prima udienza di comparizione del 19.6.2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, venivano disposta la mediazione tra le parti.
Esperita la mediazione con esito negativo all'udienza del 31.1.2024 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Depositate le memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c., all'esito della udienza del 27.5.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
15.1.2025.
Nelle more, la causa veniva definitivamente assegnata alla dott.ssa Sabrina Bocconcello che con decreto n.
300/ 2025 differiva la causa dall'udienza del 15.1.2025 all'udienza 27.2.2025.
Parte opponente precisava le conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si riproduce integralmente: “A) - NEL MERITO: 1) – IN VIA PRINCIPALE: - Accertato e dichiarato che con l'approvazione della delibera del 5 ottobre 2023 il Supercondominio ha sostituito e/o revocato e/o posta nel nulla la delibera assembleare del 22 novembre 2022 in punto riparto spese condominiali “saldi attivi” relativi alle gestioni 2021/22
e 2022/23, dichiarare la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare comunque nullo e/o illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal Tribunale di Milano. - Accertato e dichiarato che il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) è
stato emesso in mancanza dei presupposti ex artt. 633 e 664 c.p.c., dichiarare la nullità del Decreto
pagina 4 di 14 Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal Tribunale di Milano;
- Accertato e dichiarato che il ha proposto per la prima volta in sede di memoria ex art. 183,6 comma n. 2 c.p.c. la domanda Controparte_1
di condanna al pagamento dell'importo di € 18.040,59 a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.,
dichiarare che la suddetta domanda è tardiva e quindi inammissibile. - Accogliere l'opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal
Tribunale di Milano e, conseguentemente rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto. 2) – IN SUBORDINE: Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del per i motivi svolti al punto I (pagg. 6 e segg. dell'atto di citazione), Controparte_2
accertare e dichiarare, altresì, la nullità della delibera assembleare del Supercondominio del 22 novembre
2022, per i motivi svolti al punto II (pagg. 8 e segg. dell'atto di citazione) e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare comunque nullo e/o illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. 3) – IN ULTERIORE SUBORDINE: Accertare e dichiarare, in ogni caso, che nulla è dovuto dal opponente per i motivi di cui in narrativa Controparte_3 Parte_3
all'opposto Supercondominio di via Astico n. 13 BCD e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare comunque CP_1
nullo e/o illegittimo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 2321/2023 (di ruolo 2264/2023) emesso dal
Tribunale di Milano e, per l'effetto, rigettare le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. B) - IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di causa e con relativa distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Parte opposta precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, come segue: “in via
preliminare rigettare l'avversaria istanza di sospensione della provvisoria esecuzione per carenza dei gravi motivi nel merito rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
accertata e dichiarata la pretesa creditoria del di euro 18.040,59, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 18.040,59, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. In via istruttoria con ogni e più
ampia riserva istruttoria. in ogni caso con vittoria di spese, compenso di causa”.
pagina 5 di 14 Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusive. Depositate le note conclusive a cura di entrambe le parti, all'esito della discussione la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Preliminarmente si osserva che risulta essere stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 18.7.2023, e che quindi la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito si rileva quanto segue.
L'opponente a fondamento della sua opposizione deduce in fatto:
- che in data 22.3.2017 i condomini dei suddetti stabili decidevano di procedere con la separazione del tra i due lotti oltre alle parti comuni, così costituendo tre differenti Condominii 1) il lotto BC, Parte_2
2) il lotto D e 3) il Supercondominio di via Astico n. 13 BCD;
- che fino a tale momento esisteva l'unico avente un unico codice Controparte_4
fiscale e un unico conto corrente nel quale confluivano sia i pagamenti relativi alle rate di gestione ordinaria delle scale BC – D, sia le somme richieste per la fruizione delle parti comuni ai due stabili;
- che l'uso di unico conto corrente avrebbe comportato che il nascituro divenisse Controparte_1
debitore nei confronti del in quanto le somme versate dai condomini per le rate della Controparte_2
gestione ordinaria del venivano utilizzate per il pagamento dei fornitori del;
CP_2 Controparte_1
- che la situazione debitoria del , ammontante complessivamente in euro 19.887,25, Controparte_1
veniva indicata in sede di passaggio di consegne (avvenuto il 21.6.2022) tra la Ferraro Amministrazioni
(precedente amministratore del e amministratore del ) e il nuovo Controparte_1 Controparte_2
amministratore ragioniere;
Controparte_5
- che tale situazione debitoria veniva tuttavia ignorata dal nuovo amministratore del Controparte_1
all'atto della presentazione del rendiconto consuntivo 2021/2022 approvato all'assemblea del
Supercondominio del 24.11.2022 unitamente al preventivo 2022/2023 ed ai relativi riparti;
- che all'assemblea del 14.12.2022 i condomini del lotto D, dopo aver contestato gli importi di cui al rendiconto e di cui al preventivo approvati dal Supercondominio, decidevano di sospendere il pagamento delle somme richieste fino a quando non vi sarebbe stato un incontro tra i due pagina 6 di 14 amministratori;
- che alla missiva trasmessa a mezzo pec in data 3.1.2023 con cui il precisava al Controparte_2
Supercondominio che nulla fosse dovuto poiché titolare di un credito di euro 3.091,77 seguiva la notifica del decreto ingiuntivo.
Sulla base di quanto esposto in fatto, il opponente eccepisce in diritto: Parte_2
- la propria carenza di legittimazione passiva atteso a) che il non è costituito Controparte_1
dall'opponente (privo di personalità giuridica) ma dai singoli condomini proprietari delle unità immobiliari ubicate nel e b) che di conseguenza la richiesta di pagamento delle spese Controparte_1
condominiali andava rivolta ai singoli condomini morosi;
- la nullità della delibera del 24.11.2022 di approvazione del rendiconto consuntivo 2021/2022, del preventivo 2022/2023 e dei relativi riparti in quanto documenti contabili che, non riportando né i singoli condomini proprietari delle parti comuni né la ripartizione delle spese in base ai millesimi di proprietà,
hanno disatteso l'obbligo di ripartire le spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino, comproprietario delle parti comuni;
- la conseguente mancanza dei presupposti della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito ingiunto;
- la esistenza di un contro credito di euro 3.091,77 vantato nei confronti del . Controparte_1
Il si difende rappresentando: Controparte_1
- la infondatezza della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva oltre che la inconferenza e la non pertinenza della giurisprudenza richiamata dall'opponente a fondamento della predetta eccezione;
- la infondatezza della eccezione di nullità della delibera del 24.11.2022 posto che l'eccezione,
diversamente da quanto verificatosi, andava sollevata dai singoli condomini non avendo il Condominio
opponente alcuna legittimazione attiva a contestare la delibera di approvazione del rendiconto, del preventivo e dei relativi riparti;
- la fondatezza del decreto ingiuntivo opposto essendo lo stesso un decreto ingiuntivo richiesto per ottenere la restituzione da parte del delle somme che il Parte_2
pagina 7 di 14 ha trattenuto nelle concluse gestioni dopo averli incassati dai singoli condomini facenti parte Parte_2
del e non un decreto ingiuntivo richiesto per recuperare le somme non pagate dai Controparte_1
singoli condomini del;
Parte_4
- la inesistenza di alcun controcredito del opponente. Parte_2
Con le memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c., le parti hanno replicato alle rispettive eccezioni, insistendo nelle domande formulate con i propri atti introduttivi.
Per quanto qui di interesse si rileva che:
- parte opponente, con memoria n. 1, oltre a contestare quanto dedotto da controparte nel proprio atto introduttivo, ha dato che a) in data 13.7.2023 il Tribunale di Milano revocava la Parte_5
quale amministratore del Condominio avendo accertato che l'amministratore inseriva le spese del
[...]
nei rendiconti del , ripartendole in base ai millesimi e accreditando i Controparte_1 Parte_2
versamenti sul conto corrente condominiale, b) risulterebbe cessata la materia del contendere in quanto il Supercondominio all'assemblea del 5.10.2023 avrebbe ammesso di aver erroneamente chiesto al le spese condominiali, chiedendo il pagamento delle spese oggetto del decreto ingiuntivo Parte_2
ai singoli condomini del lotto D, così ponendo nel nulla la delibera del 24.11.2022 posta a fondamento della domanda monitoria e così di fatto ammettendo la fondatezza della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, c) che le spese condominiali oggetto del decreto ingiuntivo, confluite nella prima rata del preventivo 2023/2024 (avente scadenza il 15.10.2023), sono state interamente versate dai condomini del lotto D (cfr. doc. 20 e doc. 24 allegato alla memoria n. 2), d) il ha attivato l'azione monitoria illegittimamente sulla base dell'art. 63 disp. att. c.c. posto Controparte_1
che lo stesso prevede una norma che consente ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dei soli condomini morosi e non, come nel caso de quo, nei confronti di un
Condominio
- parte opposta, con memoria n. 2, ha insistito nella legittimità del decreto ingiuntivo, contestando la cessata materia del contendere e dando atto che a) il credito portato dal decreto ingiuntivo risulta ancora esistente in quanto l'importo versato dai Condomini avrebbe coperto non il credito portato dal Parte_6
decreto ingiuntivo opposto ma un secondo esborso (del medesimo importo) effettuato dal pagina 8 di 14 in favore dei propri fornitori a seguito dell'assemblea del 5.10.2023, b) l'eccezione Controparte_1
relativa alla illegittima applicazione dell'art. 63 disp att. c.c. oltre che infondata sarebbe tardiva e inammissibile, c) nella denegata ipotesi in cui l'eccezione dovesse ritenersi non tardiva e non infondata,
il Condominio dovrà essere condannato alla restituzione dell'importo ingiunto di euro 18.040,59 per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.;
- parte opponente, con memoria n. 3, ha rilevato una modifica delle domande di parte opposta,
introducendo la stessa con memoria n. 2 la domanda tardiva e inammissibile di condanna del alla restituzione dell'importo ingiunto per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. Parte_2
Quanto alla dedotta cessazione della materia del contendere, parte opponente assume che con la delibera del
Supercondominio del 5.10.2023 l'assemblea approvando il riparto avrebbe ammesso di aver erroneamente chiesto al le spese condominiali, così ponendo nel nulla la delibera del 24.11.2022 posta a Parte_2
fondamento della domanda monitoria e così di fatto ammettendo la fondatezza della eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento atteso non solo che la delibera del 5.10.2023 non ha statuito sul medesimo ordine del giorno della delibera del 24.11.2022 ma nemmeno vi è prova che della nuova delibera dell'assemblea del Supercondominio abbia emendato il vizio dedotto da parte opponente nel presente procedimento ( Cass. civ., sez. VI, 08/06/2020, n. 10847)
Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva si rileva quanto segue.
Come noto l'obbligo di pagamento dei contributi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile (Cass. 9 novembre 2009 n. 23686). In presenza di un supercondominio ciascun condomino è obbligato a contribuire alle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni e per la prestazione dei servizi comuni a più condomini di unità immobiliari o di edifici, in misura proporzionale al valore millesimale della proprietà del singolo partecipante, sicché l'amministratore del supercondominio può
ottenere un decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att.
c.c., unicamente nei confronti di ciascun partecipante, mentre è esclusa un'azione diretta nei confronti dell'amministratore del singolo condominio in rappresentanza dei rispettivi condomini per il complessivo importo spettante a quest'ultimi. (Cass., sez. II, 16 gennaio 2023, n. 1141).
pagina 9 di 14 Orbene posto che parte opposta ha formulato domanda monitoria ex art 63 disp att c.c. come precisato nel decreto ingiuntivo opposto, sussiste la eccepita carenza di legittimazione passiva del opponente per Parte_2
la richiesta del pagamento di oneri condominiali dovuti invece dai singoli condomini del opponente. Parte_2
Consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto .
Deve aggiungersi però che è pacifico che "Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (Cass. sez. un. n.
7448 del 1993).
"L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere non solo con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio (Cass. n. 1184 del 2007; n. 13001 del 2006), ma anche sulle altre domande svolte in sede di costituzione.
De evidenziarsi infatti quanto affermato dalla Suprema Corte che “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'opposto nella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta in via monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. (Cass 26727\24) Ed infatti (SSUU
12310\15)“La modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o
entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), sempre che la
domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che
per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento
dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista
pagina 10 di 14 dall'art. 183 c.p.c., della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto in
domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”.
Tale principio ha, nella sostanza, spostato la ratio della norma dal perimetro formale a quello dell'interesse tutelabile, consentendo la modifica di tutti gli elementi identificativi della domanda originaria, con l'unico limite della stessa “vicenda sostanziale dedotta in giudizio” e ciò in virtù di una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità «a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale», limitando il «rischio di giudicati contrastanti» e garantendo l'effettività della tutela rispetto al formalismo”.
Nel caso in esame parte opposta ha concluso in sede di costituzione chiedendo :“accertata e dichiarata la pretesa creditoria del di euro 18.040,59, condannare il Controparte_1
al pagamento in favore del Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 18.040,59, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo”
Tenuto con che “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda,
non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (Cass
31306\23)”, ad una attenta lettura dell'atto di costituzione, il ha inteso chiedere ,sulla vicenda Controparte_1
posta in giudizio, la condanna del opponente al pagamento dell'importo di €.18040,59 non solo Parte_2
come indicato in via monitoria ai sensi dell'art. 63 dosp att cc ma in via alternativa la condanna alla restituzione di somme che il opponente ritiene abbia illegittimamente trattenuto: e ciò tenuto conto delle difese Parte_2
svolte in atti dall'opposto che ha dedotto di essere terzi creditore rispetto al opponente sul Parte_2
presupposto che quest'ultimo ha percepito i ratei dei condomini che avrebbero invece dovuto versare in seno alle casse del Supercondominio.
Deve quindi ritenersi che sin dalla costituzione , il abbia svolto domanda ex art 2041 c.c.. Controparte_1
Con specifico riguardo poi alla domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.,per quanto sopra , la
Suprema Corte con SSUU 22404\2013 ha affermato che le domanda può essere proposta “in via subordinata,
con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di
pagina 11 di 14 adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi
di domanda comunque connessa a quella inizialmente formulata”.
Fermo quanto sopra e in relazione alla domanda di condanna ex art 2041 c.c. di parte opposta si rileva quanto segue.
Atteso che come noto “a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha l'onere, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ. (Cass 29680\2023), nel caso in esame l'opponente mai ha contestato che le spese del Supercondominio, oggetto di monitorio, siano state contabilizzate nei rendiconti ordinari del opponente e ripartire tra i condomini in base ai millesimi ed incassate sul conto corrente Parte_2
bancario di quest'ultimo.
L'assunto è peraltro confermato con l'Ordinanza di revoca dell'amministratore del Tribunale Di Milano del
13.7.2023 in atti, non opposta quindi passata in giudicato anche ai fini sostanziali, ove si legge
…“L'amministratore ha pure confermato che le spese del vengono contabilizzate, pur a Controparte_1
seguito della costituzione, quattro anni fa, di condominii separati e del , nei rendiconti ordinari Controparte_1
del , ripartite tra i condomini in base ai millesimi ed incassate sul conto corrente Parte_2
bancario di quest'ultimo….sono senz'altro macroscopicamente illegittime, ed ingiustificabili, le allegate prassi di consentire ad alcuni condomini di versare le spese condominiali mediante assegni intestati all'amministratore,
sul suo conto corrente personale, come pure di inserire le spese del supercondominio nei rendiconti del condominio, ripartendole in base ai millesimi ed accreditando i versamenti sul conto corrente di quest'ultimo”
(Ordinanza Tribunale Milano rg.7304\23).
Come noto l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse e in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. "indiretto", nei quali l'arricchimento è realizzato da persona pagina 12 di 14 diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. (Cass 29672\21)Sussistendo nel caos in esame entrambi i presupposti deve essere accolta la domanda di condanna del Parte_2
al pagamento in favore del della somma di euro
[...] Controparte_1
18.040,59, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Con assorbimento di ogni altra domanda ed eccezione in punto illegittimità della delibera in esame per il principio della ragione più liquida (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).
In merito alle spese e competenze del giudizio vanno valutati gli esiti del giudizio che comportano la legittimità
della opposizione in tema di carenza di legittimazione passiva , il rigetto di parte delle domande di parte attrice opponente , di revoca del decreto opposto e dell'accoglimento della domanda di ripetizione di somme a favore del Supercondominio.
Per quanto sopra rilevato e ritenuto, in applicazione del dettato degli artt.91 e 92 c.p.c., le competenze del presente giudizio e della procedura di mediazione vanno compensate per la metà tra le parti e la rimanente metà va posta a carico di parte opponente ed a favore dell'opposto.
Le stesse vanno determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda e sono liquidate, per tale sola parte, in dispositivo.
Sentenza esecutiva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede,
come in motivazione:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva del opponente in relazione alla azione ex art 63 disp Parte_2
att c.c. di cui la monitorio conseguentemente
- Revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2321/2023, pubblicato in data 30.1.2023
- accertata la sussistenza della pretesa creditoria del di euro Controparte_1
18.040,59, condanna il al pagamento in favore del Parte_2 [...]
della somma di euro 18.040,59, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo Controparte_1
effettivo
Condanna il opponente a corrispondere al la metà delle competenze di lite e di Parte_2 Controparte_1
pagina 13 di 14 procedura di mediazione che liquida, per tale sola parte, in €.2500,00 per compensi, oltre alle spese generali in misura pari al 15 % dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Compensa tra le parti la rimanente metà delle competenze di lite e di mediazione.
Sentenza esecutiva
Milano 3.12.2025
Il Giudice
dott. Sabrina Bocconcello
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