Sentenza 18 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di reati finanziari, la non applicabilità dell'esclusione della punibilità prevista dal cosiddetto condono fiscale di cui alla legge n. 289 del 2002, in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica, si determina anche soltanto con la conoscenza da parte del legale rappresentante della persona giuridica, non essendo necessaria la cd. doppia conoscenza formale in caso di incriminazione dei legali rappresentanti di società in relazione a reati ascrivibili alle società medesime.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/10/2006, n. 2896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2896 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 18/10/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1643
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 39228/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI GI, n. a Gallarate (Va) il 28/10/1952;
avverso la sentenza 06/06/2005 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. Izzo Gioacchino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 6.6,2005, confermava la sentenza 18.5.2004 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di CI GI, in concorso con il legale rappresentante della s.r.l. "Eurotexma", in ordine:
- a sei imputazioni di sottrazione di merci al pagamento dell'I.V.A. sull'importazione, consumate nel periodo compreso tra il 26.3.1998 ed il 3.6.1999 (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 292, in relaz. alla D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 1 e 70) - ad altrettante e corrispondenti imputazioni per avere reso falsamente dichiarazioni di essere esportatore abituale allo scopo di importare beni e servizi senza l'applicazione dell'I.V.A. sull'importazione (art. 483 c.p.);
- al reato di omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. per l'anno 1998, con accertata imposta evasa per L. 2.056.866.000 (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione tra tutti i reati e tra gli stessi e quelli già giudicati dalla medesima Corte di Appello con sentenza del 13.12.2000, lo aveva condannato alla pena di ulteriori mesi otto di reclusione (giungendo così alla pena complessiva di anni due), concedendo il beneficio della sospensione condizionale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il CI, il quale ha eccepito:
- erronea applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9 e 15, nonché del D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2 septies, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 212, in quanto la Corte di merito avrebbe incongruamente ritenuto che i reati contestati fossero esclusi dal "condono fiscale", ex L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, lett. c), poiché "non commessi per eseguire, occultare od ottenere il profitto in relazione ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000";
- illogicità della motivazione nella parte in cui è stata affermata la inapplicabilità dello stesso "condono fiscale", per essere già stata esercitata l'azione penale della quale il contribuente aveva avuto conoscenza. La Corte di merito, infatti, avrebbe incongruamente affermato che la "conoscenza formale" dell'esercizio dell'azione penale, da parte della società, non può che essere integrata dalla formale conoscenza di tale circostanza da parte del legate rappresentante della medesima persona giuridica, unico destinatario della richiesta di rinvio a giudizio e della sanzione penale. Esso ricorrente, in ogni caso, aveva presentato domanda di definizione ed aveva effettuato il pagamento della prima rata "qualche giorno prima del decreto di citazione a giudizio emesso nei suoi confronti a conclusione dell'udienza preliminare".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato perché infondato.
1. La L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, è testualmente formulato nel senso che: "Il perfezionamento della procedura prevista dai presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobligati, di ogni accertamento tributano;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5 e 10, nonché per i reati previsti dagli artt. 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491 bis e 492 c.p., nonché dagli artt. 2621, 2622 e 2623 c.c., quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria;
i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui alla presente legge, art. 14, comma 5, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività, anche detenute all'estero, secondo le modalità ivi previste. L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica", (La lett. c) è stata così modificata dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 bis, comma 1, lett. c), n. 7), convertito, con modificazioni,
dalla L. 21 febbraio 2003, n. 27. Le disposizioni di cui alla stessa lett. c), inoltre - a norma della D.L. 24 giugno 2003, n. 143, art.1, comma 2 septies, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2003, n. 212 - vanno intese nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere t reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate).
Alla stregua di tali disposizioni normative, pertanto, legittimamente la Corte di merito ha ritenuto che i reati contestati al CI ad eccezione di quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 per omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. per l'anno 1998, con accertata imposta evasa per L.
2.056.866.000 fossero esclusi dalla definizione automatica delle pendenze tributarie disciplinata dalla L. n. 289 del 2002. Ciò che è essenziale tener presente è che l'I.V.A., dovuta all'atto della importazione di beni nel territorio dello Stato è assolutamente diversa dall'I.V.A. interna e, pur non essendo un dazio doganale (si veda, in proposito, la sentenza 25.2.1988 resa nella causa n. 299/1986 della Corte di giustizia dell'Unione Europea), rientra pur sempre nella categoria dei "diritti doganali", intesi, nel loro complesso, come entrate derivanti dall'effettuazione di operazioni doganali in senso lato (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 34). Il tributo in questione, in particolare, deve annoverarsi tra i "diritti doganali di confine" (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art.34, comma 2), comprensivi altresì dei dazi doganali veri e propri,
dei prelievi e delle altre imposizioni alla importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci di importazione, dei diritti di monopolio, delle sovrimposte di confine e di ogni altra imposta o sovrimposta di consumo. I tributi anzidetti, e fra di essi l'I.V.A. all'importazione, caratterizzati dalla comune natura, presuppongono l'ingresso del bene nel territorio dello Stato e vanno assolti in dogana, sicché il legislatore razionalmente ha inteso prevedere (oltre ad un comune particolare procedimento per la risoluzione delle controversie mediante contestazione ed impugnazione dell'accertamento) un unico regime sanzionatorio penale, dal momento che, nei casi in cui l'I.V.A. all'importazione è dovuta, essa può essere elusa con le medesime attività elusive degli altri diritti doganali di confine (ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio).
Il secondo periodo del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, comma 1, in materia di I.V.A. sui beni importati nel territorio dello Stato, dispone testualmente che "si applicano, per quanto concerne le controversie e le sornioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine".
L'interpretazione logica di tale disposizione normativa (tenuto anche conto del canone di ermeneusi lessicale secondo il quale le parole devono prendersi nella loro generalità) porta ad affermare che, nella specie, non si ha un mero rinvio "quoad poenam" susseguente alla formulazione di un particolare precetto, ma che il rimando alle "disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine", per quanto concerne le sanzioni, in assenza di una contestuale formulazione di comandi e divieti, non può non estendersi ad ogni elemento che incide sulle sanzioni stesse quale presupposto della conseguenza giuridica e si ricollega, dunque, alla palese "ratio legis" di operare in effetti un rinvio recettizio all'intero titolo 9 della L. 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale) successivamente trasfuso nel titolo 7^ D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle Disposizioni Legislative in Materia Doganale);
2. A fronte della statuizione anzidetta, solo in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 (omessa presentazione della dichiarazione I.V.A. per l'anno 1998) deve altresì rilevarsi l'infondatezza dell'ulteriore motivo di gravame riferito all'ultimo inciso della L. n. 289 del 2002, comma 10, lett. c) e dell'art. 9, secondo il quale l'esclusione della punibilità per i reati ivi previsti non si applica "in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica" previsione ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 155 del 12.4.2005, "in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore, una volta individuata una causa estintiva del reato, stabilire gli effetti ed i limiti temporali di essa, in relazione allo stato dell'azione penale". La disparità di fatto tra contribuenti, che pure può essere determinata a seconda del grado di celerità delle indagini, non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto ragionevolmente introdotta per impedire un cammodus discessus dalla responsabilità penate a quei contribuenti nei confronti dei quali siano già stati raccolti elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. Deve ricordarsi altresì che, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art.9, comma 14, le disposizioni di quell'articolo "non si applicano qualora:
4) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi della presente legge, artt. 15 e 16; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54, comma 5, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui al citato D.P.R. n. 600 del 1973, n. 54, art. 41 bis, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti;
b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera 1) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1".
(Le lettere b) e c) sono state sostituite dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis, comma 1, lett. c), nn. 9.1) e 9.2), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2003). Secondo la prospettazione del ricorrente - con riferimento alla previsione di cui alla lett. b) dell'art. 14 dianzi trascritto - la "formale conoscenza" dell'esercizio dell'azione penale, da parte della società interessata alta definizione automatica, non potrebbe essere integrata dalla conoscenza che di tale esercizio abbia avuto il solo rappresentante legale della persona giuridica (effettivo imputato).
La soggettività autonoma della società, rispetto alta persona fisica del suo rappresentante, renderebbe operativa la preclusione all'accesso al condono soltanto se la società sia stata destinataria in proprio di un atto formale che notifichi l'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti del suo rappresentante legale. L'assunto della necessità di una "doppia conoscenza formale" è già stato ritenuto infondato da questa Corte Suprema (vedi Cass., Sez. 3^, 7.2.2006, n. 4830), sul rilievo della "totale coincidenza nella stessa persona delle due figure di contribuente ed imputato" in ipotesi di incriminazione di legali rappresentanti di società in relazione a reati tributali ascrivibili alle società medesime. Questo Collegio ribadisce (nella consapevolezza di diverso orientamento espresso da una parte della dottrina) la sostanziale inscindibilità, nell'identica persona fisica dei rappresentante legale di una società, della veste di richiedente il condono per detta società da quella di fruitore del conseguente effetto estintivo penale.
Restano salvi, ovviamente, i profili di responsabilità civile dell'amministratore nei confronti della società nelle ipotesi in cui quegli abbia incongruamente deciso di non accedere alla definizione automatica, o vi abbia acceduto con colpevole ritardo, ovvero il reato tributario sia stato commesso nel suo esclusivo interesse ponentesi in conflitto con quello societario.
Nella vicenda in esame - ove non si pone alcuna questione m ordine al ravvisato concorso dell'imputato con il legale rappresentante della società, ne' viene contestata la conoscenza formate dell'esercizio dell'azione penale da parte dello stesso legale rappresentante quale persona fisica - risulta accertata la intervenuta presentazione (da parte dell'imputato in nome e per conto della s.r.l. "Eurotexma") della domanda di definizione automatica dopo la fissazione dell'udienza preliminare, cioè dopo l'esercizio, nei confronti del CI, dell'azione penale ai sensi dell'art. 416 c.p.p.. Non vi è, inoltre, alcuna dimostrazione della regolarità e completezza della complessa procedura prevista per la fruizione del beneficio ne' della sussistenza delle condizioni stabilite per l'ammissione al pagamento rateale.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2007