Art. 51.
(Mezzi batteriologici o chimici).
L'impiego di mezzi batteriologici, di gas asfissianti, tossici o simili, come pure di liquidi, materie o procedimenti analoghi, e' vietato in conformita' delle disposizioni internazionali vigenti.
(Mezzi batteriologici o chimici).
L'impiego di mezzi batteriologici, di gas asfissianti, tossici o simili, come pure di liquidi, materie o procedimenti analoghi, e' vietato in conformita' delle disposizioni internazionali vigenti.