Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di avvenuto decesso della parte nel corso del giudizio di primo grado e di partecipazione al giudizio di appello degli eredi, il ricorso per cassazione che, anziché essere indirizzato a questi ultimi, è diretto alla parte deceduta, è inammissibile perché si verifica un insanabile difetto della "vocatio in ius".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5656 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente -
Dott. Paolino DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LS IC, e per lui gli eredi SA LD, TO, LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende con mandato in calce al ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 64/96 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 21/02/96 r.q.n.634/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/99 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Civitavecchia del 11.10.93 il signor SA CO, titolare di pensione diretta integrata al minimo e dal gennaio 1991 anche di pensione di reversibilità, chiedeva la condanna dell'Inps all'integrazione al minimo su quest'ultima pensione fino al 30.9.83 e quindi, per il periodo successivo, alla cristallizzazione della prestazione nella stessa misura conseguita alla data del 30.9.93.
Costituitosi l'Inps, che si apponeva alla domanda, eccependo la decadenza dell'azione e la prescrizione il Pretore, con sentenza del 23.3.95, accoglieva sia la domanda diretta alla integrazione al minimo sia quella relativa alla cristallizzazione. Sull'appello dell'Inps, e costituitisi gli eredi di CO SA, deceduto nelle more, ossia SA TO, LD ed LE, la statuizione veniva confermata dal locale Tribunale con sentenza depositata il 21.2.96. Il Tribunale, per quanto ancora interessa, ritenuto preliminarmente inapplicabile "ratione temporis" il termine triennale di cui all'art. 4 del DL 384/92 conv. in L. 438/92, ed affermata l'applicazione di quella decennale di decadenza dell'azione giudiziaria , escludeva che si fosse verificata detta decadenza, giacché il ricorso amministrativo era stato proposta il 25.11.86 ed il ricorso al Pretore era stato presentato il 11.10.93.
Il Tribunale escludeva altresì che si fosse maturata la prescrizione.
Avverso detta sentenza propone ricorso l'Inps affidato ad un unico motivo.
Le controparti hanno depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 47 DPR 639/70 e dell'art. 6 DL 103/91, convertito in L.166/91,in relazione all'art. 360,nn. 3, e 5, c.p.c. e ripropone l'eccezione di decadenza dal diritto a chiedere l'integrazione al minimo sui ratei arretrati, essendo trascorso, al momento della domanda giudiziale, il termine decennale di cui alle disposizioni in epigrafe (il ricorso di primo grado era stato infatti depositato dopo l'entrata in vigore della L. 166/91). Premesso che ex art. 6 della L. 166/91 la decadenza ha carattere sostanziale e non procedimentale e determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi, premesso altresì che non era stato proposto ricorso amministrativo avverso l'originario provvedimento di liquidazione della pensione non integrata - ma che non per questo poteva essere applicata la seconda parte del primo comma dell'art. 6 (il termine di decadenza decorrerebbe dalla data di maturazione ai singoli ratei, spostandosi continuamente in avanti, bimestre per bimestre) -, in quanto il provvedimento di concessione della pensione è unico e non frazionato in distinti provvedimenti mensili, mentre sola la concreta erogabilità dei ratei si matura mensilmente, o l'Inps sostiene che la domanda tendente ad ottenere l'integrazione al minimo non si pone come autonoma e diversa da quella avente come oggetto la pensione originaria;
la connessione tra la domanda di pensione e quella di integrazione infatti è prevista dalla legge e, concessa l'una, deve essere concessa anche l'altra, qualora ne esistano i presupposti.
Il ricorso è inammissibile in quanto è stato diretto
contro
SA CO, soggetto deceduto il 19 marzo 1995 e quindi nel corso del giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza del 23 marzo 1995, ed infatti nel giudizio d'appello si erano costituiti gli eredi TO, LD ed LE.
L'inammissibilità discende dal fatto che l'impugnazione è state indirizzata contro una parte diversa da quella che aveva partecipato al giudizio d'appello e quindi sussiste un insanabile difetto della "vocatio in ius", (cfr. Cass. S.U. 11394 del 1996 e sez. lav. 1701 del 1996). Nulla per le spese, poiché le controparti si sono limitate a depositare la procura e non hanno svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Rama, il 16 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999