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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 516/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL CA, Presidente
CC NC, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3034/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Co Avv. Difensore_2, indirizzo_Difensore2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3594/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045582359 000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045582359 000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045582359 000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045582359 000 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160147161140 000 IRPEF-ALIQUOTE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160206474520 000 SPESE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170042924089 000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170214657485 000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180079130487 000 SPESE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190000452773 000 C.U. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187037949 000 C.U. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210104069392 000 C.U. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: All'Ill.mo Giudice adito si chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09720239045582359 000 per tutti i profili di irregolarità finora evidenziati;
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate Riscossione appellata chiede che la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Lazio adita voglia, in via definitiva e nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma n.3594/2024 e condannare in ogni caso l'appellante alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, contribuente raggiunto da una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia
Entrate-Riscossione (AGER) per 15 cartelle esattoriali rimaste inevase e mai regolarmente notificate con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 3594/2024 pubblicata il 14.3.2024, mai notificata, resa inter partes dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado Roma, Sez. 26, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto relativo alla fase della riscossione del complessivo debito erariale.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello, già di fatto esposti nel primo mezzo di impugnazione:
- NULLITA' DELLE CARTELLE PER SS NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI. MANCATA
PROVA, ciò sarebbe stato ingiustamente disatteso dal giudice di prime cure la valenza della proposta censura, laddove si afferma che “La doglianza relativa all'asserita inesistenza «dell'atto prodromico alla cartella» (rectius: alle cartelle)” doveva essere eventualmente avanzata in sede di impugnazione delle stesse;
sicché la stessa è da intendere ormai preclusa;
- SS NOTIFICA DELLE CARTELLE n. 09720200187037949000 e n. 09720160147161140000
POSTE A FONDAMENTO DELL'INTIMAZIONE OPPOSTA, mancando nel caso di specie la prova della ricezione della raccomandata informativa;
- INEFFICACIA DELLE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO QUALI PRESUNTI ATTI INTERRUTTIVI DELLA
PRESCRIZIONE, atteso che gli atti depositati in giudizio non sarebbero idonei a formare una prova certa della sussistenza di atti interruttivi idonei;
tale evenienza deriverebbe dal fatto che non sarebbe possibile effettuare alcun collegamento tra queste cartoline (che non riportano alcun numero riferito alle diverse cartelle in oggetto) e i titoli sottesi all'atto impugnato;
- . INIDONEITA' DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI QUALE ATTO
INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE, NOTIFICATO A MEZZO OPERATORE DI POSTA PRIVATA Società_1, PRIVO DI LICENZA AGCOM, mancando nel caso di specie, l'intermediazione di un ufficiale della riscossione o quanto meno l'espletamento della procedura di notifica in via esclusiva per il tramite del Servizio Postale Universale fornito da Banca_1 fino al 2026;
- INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI SOMME, SANZIONI ED INTERESSI PORTATI
DALLE CARTELLE, atteso che al momento della notifica dell'intimazione gravata, sarebbero ampiamente decorsi i termini di prescrizione quinquennale previsti per i singoli tributi;
e ciò avverrebbe per: la Cartella
n. 09720160206474520000 (anno 2006), mai ricevuta, prescritta in data 31.12.2016; la Cartella n.
09720170042924089000 (IRPEF anno 2005) mai ricevuta, prescritta in data 31.12.2015; la Cartella n.
09720180079130487000 (anno 2006), mai ricevuta, prescritta in data 31.12.2016; la Cartella n.
09720210104069392000 (anno 2006), mai ricevuta, prescritta in data 31.12.2016; la Cartella n.
09720160147161140000 (IRPEF 2006), mai ricevuta, prescritta in data 20.9.2021.
Con atto di controdeduzioni è stata eccepita l'inammissibilità e tardività della impugnazione in esame in quanto la piena regolarità degli atti di cui si discute sarebbe stata in precedenza già dimostrata non solo dalle cartelle regolarmente notificate, ma anche da due pregresse intimazioni di pagamento, nonché da un pignoramento presso terzi, antecedenti all'avviso impugnato e che nessuno dei predetti atti fu mai opposto. Sulla base di quanto documentato risulterebbe del tutto evidente che alcun termine di prescrizione possa dirsi maturato attesa la corretta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione posta a fondamento della sentenza gravata al fine di valutare se la stessa sia di per sé idonea a resistere alle doglianze prospettate dalla parte appellante.
Tale valutazione deve tener presente dell'oggetto del giudizio e della fase procedimentale in cui si vanno ad inserire i singoli atti gravati.
Come correttamente descritto in fatto dal giudice di prime cure, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720239045582359/000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale lo stesso veniva invitato a effettuare, entro 5 giorni, il pagamento degli importi che risultavano, tra l'altro, da otto cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria (segnatamente, le cartelle di pagamento, indicate dal ricorrente nel proprio ricorso: n. 09720160147161140000; n.
09720160206474520000; n. 09720170042924089000; n. 09720170214657485000; n.
09720180079130487000; n. 09720190000452773000; n. 09720200187037949000; n.
09720210104069392000), con l'avvertenza che, in difetto, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.
Alla luce di tali premesse in fatto, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la seconda doglianza constatando che l'AGER ha fornito la prova della notificazione delle cartelle relative ad i crediti tributari. In particolare lo stesso collegio ha precisato che la dedotta mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (con riferimento specifico ala notificazione della cartella n.
09720160147161140000) sarebbe del tutto irrilevante da un punto di vista procedurale poiché sarebbe comunque dimostrato agli atti che il contribuente ne ha avuto comunque conoscenza, senza alcuna contestazione nel merito della pretesa tributaria.
Altro dato documentale rilevante e preclusivo all'accoglimento del ricorso del contribuente sarebbe riferito alla circostanza del deposito da parte della resistente AGER della prova (producendo, in allegato al proprio atto di controdeduzioni, le relative relazioni di notificazione) di avere provveduto a notificare sia due precedenti intimazioni di pagamento (la n. 09720189099052907000 e la n. 09720199079219626000) sia un precedente atto di pignoramento presso terzi (il n. 09784201900000775001), atti che hanno interrotto il corso della prescrizione, impedendo che maturasse l'invocata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. In merito alla prospettazione della prescrizione invocata da parte appellante occorre rilevare che gli argomenti addotti non sono tutti rilevanti poiché sul punto assume valenza preclusiva, per le ragioni appresso indicate, della effettiva notifica delle cartelle di pagamento e la loro non impugnazione nei termini;
e ciò anche ai fini del computo dei termini e del relativo dies a quo.
Dalla documentazione depositata in giudizio si ricavano le seguenti circostanze procedurali:
1 - la cartella di pagamento n. 09720160147161140000 (relativa all'IRPEF 2006), risulta regolarmente notificata il 20.9.2016 in quanto la notifica a persona convivente (suocera) come da giurisprudenza costante della Cassazione e della sezione non presuppone per la sua regolarità l'invio della raccomandata CAD;
2 - la cartella di pagamento n. 0972016020647452000 (relativa a spese di giudizio 2006), risulta regolarmente notificata il 27.2.2017 al destinatario che firma;
3 - la cartella di pagamento n. n. 09720170042924089000 (relativa a IRPEF 2005), risulta regolarmente notificata il 6.11.2017 tramite ricezione dell'avviso per raccomandata CAD;
4 - la cartella di pagamento n. 09720170214657485000; (relativa a IRPEF 2014), risulta regolarmente notificata il 1.8.2018 tramite ricezione dell'avviso per raccomandata CAD;
5 - la cartella di pagamento n. 09720180079130487000 (relativa a spese di giudizio 2006), risulta regolarmente notificata il 27.11.2018 tramite ricezione dell'avviso per raccomandata CAD;
6 - la cartella di pagamento n. 09720190000452773000 (relativa a spese di giudizio 2016), risulta regolarmente notificata il 6.5.2019 tramite ricezione dell'avviso per raccomandata CAD;
7 - la cartella di pagamento n. 09720200187037949000 (relativa a spese di giudizio 2019), risulta regolarmente notificata il 31.3.2022 a persona di famiglia;
8 - la cartella di pagamento n. 09720210104069392000 (relativa a spese di giudizio 2006), risulta regolarmente notificata il 20.6.2022 al destinatario.
Sulla base dei dati temporali riferiti alle singole cartelle di pagamento ed ai rispettivi crediti tributari l'invocata prescrizione, seppure già maturata alla data dell'invio della presupposta cartella di pagamento,
e ciò è riferibile ai casi di cui ai numeri 1, per i soli crediti riferiti a sanzioni ed interessi, 2, 3, 5 e 8 in ragione della stessa documentazione depositata dall'AGER non è più contestabile essendo decorsi i termini per l'impugnazione.
Infatti, la prova della regolarità delle presupposte cartelle di pagamento, rispetto alle quali il giudice adito si è potuto pronunciare, induce a ritenere del tutto condivisibile la non fondatezza del primo motivo di censura.
La doglianza relativa all'asserita inesistenza «dell'atto prodromico alla cartella» (rectius: alle cartelle) avrebbe infatti dovuto essere eventualmente avanzata in sede di impugnazione delle regolarmente notificate cartelle di pagamento, sicché essa è ormai preclusa.
Allo stesso modo risulta condivisibile la reiezione del quarto motivo di censura prospettato in primo grado, tra l'altro affatto contestata in appello.
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza consolidata, l'appello del contribuente è infondato, per irretrattabilità del credito per mancata impugnazione delle cartelle debitamente notificate. Allo scopo è sufficiente richiamare un pertinente precedente della Corte di Cassazione, Sez. Trib.,
Sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025.
Si ribadisce, altresì, che già nell'ordinanza n. 23099 depositata il 26 agosto 2024 della quinta sezione civile della Suprema Corte, si ribadiva di dare continuità alla giurisprudenza di Sezione (cfr. ad es. sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023) con riferimento ai termini di prescrizione dei crediti tributari secondo la quale “La stessa sentenza delle Sezioni Unite… (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n.
23397)… afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188;
Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI,
11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte.”.
Ebbene, il principio della "cristallizzazione dell'obbligazione” impone al contribuente di impugnare nei termini l'intimazione di pagamento (o la cartella di pagamento, atteso che diversamente quella pretesa tributaria si considera consolidata o, per usare il termine tecnico impiegato dalla Corte, "cristallizzata".
Questo principio è cruciale: significa che, una volta che la cartella presupposta diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi
(come la prescrizione) che si sono verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto.
La circostanza assume un valore assorbente e rilevante che induce a respingere la domanda.
Né a tal fine possono valere le doglianze relative all'inefficacia delle successive intimazioni di pagamento.
Secondo il giudice di prime cure, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha fornito la prova (producendo, in allegato al proprio atto di controdeduzioni, le relative relazioni di notificazione) di avere provveduto a notificare sia due precedenti intimazioni di pagamento (la n. 09720189099052907000 e la n.
09720199079219626000) sia un precedente atto di pignoramento presso terzi (il n.
09784201900000775001), atti che hanno interrotto il corso della prescrizione, impedendo che maturasse l'invocata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Dato del tutto incontroverso è quello della notificazione dell'intimazione di cui è merito (29 luglio 2023).
Ciò è sufficiente per ritenere che alla predetta data, computando il termine a quo nella notifica delle presupposte cartelle il termine decennale di prescrizione non si sarebbe affatto realizzato.
Allo stesso modo, risulta per tabulas l'assenza della decorrenza del termine prescrizionale breve quinquennale applicabile agli interessi e le sanzioni di cui si chiede la riscossione, attesa la applicabilità ai medesimi termini in itinere la disciplina emergenziale eccepita dalla parte resistente.
Al riguardo, è sufficiente osservare che i termini di prescrizione sono stati sospesi ex lege, inizialmente dal Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n.
27/2020 che ha disposto specifiche misure sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
Per tutte le ragioni sopra espresse l'appello va respinto poiché del tutto infondato.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l'appello del contribuente va respinto.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione che si liquidano in complessivi € 5.400,00, oltre oneri di legge (iva, cpa e rimborso forfettario del 15% spese generali).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
CA OL NC CC
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OL CA, Presidente
CC NC, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3034/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Co Avv. Difensore_2, indirizzo_Difensore2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3594/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 8 e pubblicata il 14/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045582359 000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045582359 000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045582359 000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239045582359 000 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160147161140 000 IRPEF-ALIQUOTE 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160206474520 000 SPESE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170042924089 000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170214657485 000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180079130487 000 SPESE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190000452773 000 C.U. 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200187037949 000 C.U. 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210104069392 000 C.U. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: All'Ill.mo Giudice adito si chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni riportate nel ricorso introduttivo e per l'effetto dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.
09720239045582359 000 per tutti i profili di irregolarità finora evidenziati;
Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate Riscossione appellata chiede che la Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Lazio adita voglia, in via definitiva e nel merito rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma n.3594/2024 e condannare in ogni caso l'appellante alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, contribuente raggiunto da una intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia
Entrate-Riscossione (AGER) per 15 cartelle esattoriali rimaste inevase e mai regolarmente notificate con il presente mezzo di gravame ha impugnato la sentenza n. 3594/2024 pubblicata il 14.3.2024, mai notificata, resa inter partes dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado Roma, Sez. 26, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento dell'atto relativo alla fase della riscossione del complessivo debito erariale.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello, già di fatto esposti nel primo mezzo di impugnazione:
- NULLITA' DELLE CARTELLE PER SS NOTIFICA DEGLI ATTI PRODROMICI. MANCATA
PROVA, ciò sarebbe stato ingiustamente disatteso dal giudice di prime cure la valenza della proposta censura, laddove si afferma che “La doglianza relativa all'asserita inesistenza «dell'atto prodromico alla cartella» (rectius: alle cartelle)” doveva essere eventualmente avanzata in sede di impugnazione delle stesse;
sicché la stessa è da intendere ormai preclusa;
- SS NOTIFICA DELLE CARTELLE n. 09720200187037949000 e n. 09720160147161140000
POSTE A FONDAMENTO DELL'INTIMAZIONE OPPOSTA, mancando nel caso di specie la prova della ricezione della raccomandata informativa;
- INEFFICACIA DELLE INTIMAZIONI DI PAGAMENTO QUALI PRESUNTI ATTI INTERRUTTIVI DELLA
PRESCRIZIONE, atteso che gli atti depositati in giudizio non sarebbero idonei a formare una prova certa della sussistenza di atti interruttivi idonei;
tale evenienza deriverebbe dal fatto che non sarebbe possibile effettuare alcun collegamento tra queste cartoline (che non riportano alcun numero riferito alle diverse cartelle in oggetto) e i titoli sottesi all'atto impugnato;
- . INIDONEITA' DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI PRESSO TERZI QUALE ATTO
INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE, NOTIFICATO A MEZZO OPERATORE DI POSTA PRIVATA Società_1, PRIVO DI LICENZA AGCOM, mancando nel caso di specie, l'intermediazione di un ufficiale della riscossione o quanto meno l'espletamento della procedura di notifica in via esclusiva per il tramite del Servizio Postale Universale fornito da Banca_1 fino al 2026;
- INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI SOMME, SANZIONI ED INTERESSI PORTATI
DALLE CARTELLE, atteso che al momento della notifica dell'intimazione gravata, sarebbero ampiamente decorsi i termini di prescrizione quinquennale previsti per i singoli tributi;
e ciò avverrebbe per: la Cartella
n. 09720160206474520000 (anno 2006), mai ricevuta, prescritta in data 31.12.2016; la Cartella n.
09720170042924089000 (IRPEF anno 2005) mai ricevuta, prescritta in data 31.12.2015; la Cartella n.
09720180079130487000 (anno 2006), mai ricevuta, prescritta in data 31.12.2016; la Cartella n.
09720210104069392000 (anno 2006), mai ricevuta, prescritta in data 31.12.2016; la Cartella n.
09720160147161140000 (IRPEF 2006), mai ricevuta, prescritta in data 20.9.2021.
Con atto di controdeduzioni è stata eccepita l'inammissibilità e tardività della impugnazione in esame in quanto la piena regolarità degli atti di cui si discute sarebbe stata in precedenza già dimostrata non solo dalle cartelle regolarmente notificate, ma anche da due pregresse intimazioni di pagamento, nonché da un pignoramento presso terzi, antecedenti all'avviso impugnato e che nessuno dei predetti atti fu mai opposto. Sulla base di quanto documentato risulterebbe del tutto evidente che alcun termine di prescrizione possa dirsi maturato attesa la corretta notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare la motivazione posta a fondamento della sentenza gravata al fine di valutare se la stessa sia di per sé idonea a resistere alle doglianze prospettate dalla parte appellante.
Tale valutazione deve tener presente dell'oggetto del giudizio e della fase procedimentale in cui si vanno ad inserire i singoli atti gravati.
Come correttamente descritto in fatto dal giudice di prime cure, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720239045582359/000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale lo stesso veniva invitato a effettuare, entro 5 giorni, il pagamento degli importi che risultavano, tra l'altro, da otto cartelle di pagamento relative a crediti di natura tributaria (segnatamente, le cartelle di pagamento, indicate dal ricorrente nel proprio ricorso: n. 09720160147161140000; n.
09720160206474520000; n. 09720170042924089000; n. 09720170214657485000; n.
09720180079130487000; n. 09720190000452773000; n. 09720200187037949000; n.
09720210104069392000), con l'avvertenza che, in difetto, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.
Alla luce di tali premesse in fatto, il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la seconda doglianza constatando che l'AGER ha fornito la prova della notificazione delle cartelle relative ad i crediti tributari. In particolare lo stesso collegio ha precisato che la dedotta mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (con riferimento specifico ala notificazione della cartella n.
09720160147161140000) sarebbe del tutto irrilevante da un punto di vista procedurale poiché sarebbe comunque dimostrato agli atti che il contribuente ne ha avuto comunque conoscenza, senza alcuna contestazione nel merito della pretesa tributaria.
Altro dato documentale rilevante e preclusivo all'accoglimento del ricorso del contribuente sarebbe riferito alla circostanza del deposito da parte della resistente AGER della prova (producendo, in allegato al proprio atto di controdeduzioni, le relative relazioni di notificazione) di avere provveduto a notificare sia due precedenti intimazioni di pagamento (la n. 09720189099052907000 e la n. 09720199079219626000) sia un precedente atto di pignoramento presso terzi (il n. 09784201900000775001), atti che hanno interrotto il corso della prescrizione, impedendo che maturasse l'invocata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi. In merito alla prospettazione della prescrizione invocata da parte appellante occorre rilevare che gli argomenti addotti non sono tutti rilevanti poiché sul punto assume valenza preclusiva, per le ragioni appresso indicate, della effettiva notifica delle cartelle di pagamento e la loro non impugnazione nei termini;
e ciò anche ai fini del computo dei termini e del relativo dies a quo.
Dalla documentazione depositata in giudizio si ricavano le seguenti circostanze procedurali:
1 - la cartella di pagamento n. 09720160147161140000 (relativa all'IRPEF 2006), risulta regolarmente notificata il 20.9.2016 in quanto la notifica a persona convivente (suocera) come da giurisprudenza costante della Cassazione e della sezione non presuppone per la sua regolarità l'invio della raccomandata CAD;
2 - la cartella di pagamento n. 0972016020647452000 (relativa a spese di giudizio 2006), risulta regolarmente notificata il 27.2.2017 al destinatario che firma;
3 - la cartella di pagamento n. n. 09720170042924089000 (relativa a IRPEF 2005), risulta regolarmente notificata il 6.11.2017 tramite ricezione dell'avviso per raccomandata CAD;
4 - la cartella di pagamento n. 09720170214657485000; (relativa a IRPEF 2014), risulta regolarmente notificata il 1.8.2018 tramite ricezione dell'avviso per raccomandata CAD;
5 - la cartella di pagamento n. 09720180079130487000 (relativa a spese di giudizio 2006), risulta regolarmente notificata il 27.11.2018 tramite ricezione dell'avviso per raccomandata CAD;
6 - la cartella di pagamento n. 09720190000452773000 (relativa a spese di giudizio 2016), risulta regolarmente notificata il 6.5.2019 tramite ricezione dell'avviso per raccomandata CAD;
7 - la cartella di pagamento n. 09720200187037949000 (relativa a spese di giudizio 2019), risulta regolarmente notificata il 31.3.2022 a persona di famiglia;
8 - la cartella di pagamento n. 09720210104069392000 (relativa a spese di giudizio 2006), risulta regolarmente notificata il 20.6.2022 al destinatario.
Sulla base dei dati temporali riferiti alle singole cartelle di pagamento ed ai rispettivi crediti tributari l'invocata prescrizione, seppure già maturata alla data dell'invio della presupposta cartella di pagamento,
e ciò è riferibile ai casi di cui ai numeri 1, per i soli crediti riferiti a sanzioni ed interessi, 2, 3, 5 e 8 in ragione della stessa documentazione depositata dall'AGER non è più contestabile essendo decorsi i termini per l'impugnazione.
Infatti, la prova della regolarità delle presupposte cartelle di pagamento, rispetto alle quali il giudice adito si è potuto pronunciare, induce a ritenere del tutto condivisibile la non fondatezza del primo motivo di censura.
La doglianza relativa all'asserita inesistenza «dell'atto prodromico alla cartella» (rectius: alle cartelle) avrebbe infatti dovuto essere eventualmente avanzata in sede di impugnazione delle regolarmente notificate cartelle di pagamento, sicché essa è ormai preclusa.
Allo stesso modo risulta condivisibile la reiezione del quarto motivo di censura prospettato in primo grado, tra l'altro affatto contestata in appello.
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza consolidata, l'appello del contribuente è infondato, per irretrattabilità del credito per mancata impugnazione delle cartelle debitamente notificate. Allo scopo è sufficiente richiamare un pertinente precedente della Corte di Cassazione, Sez. Trib.,
Sentenza n. 6436 del 11 marzo 2025.
Si ribadisce, altresì, che già nell'ordinanza n. 23099 depositata il 26 agosto 2024 della quinta sezione civile della Suprema Corte, si ribadiva di dare continuità alla giurisprudenza di Sezione (cfr. ad es. sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023) con riferimento ai termini di prescrizione dei crediti tributari secondo la quale “La stessa sentenza delle Sezioni Unite… (Cass., Sez. U., 17 novembre 2016, n.
23397)… afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, termine che ove non assoggettato a prescrizione breve, rimane quello prescrizionale ordinario (Cass., Sez. VI, 16 dicembre 2020, n. 28846; Cass., Sez. V, 27 novembre 2020, n. 27188;
Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24278; Cass., Sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., Sez. VI,
11 dicembre 2019, n. 32308; Cass., Sez. V, 9 febbraio 2007, n. 2941), secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte.”.
Ebbene, il principio della "cristallizzazione dell'obbligazione” impone al contribuente di impugnare nei termini l'intimazione di pagamento (o la cartella di pagamento, atteso che diversamente quella pretesa tributaria si considera consolidata o, per usare il termine tecnico impiegato dalla Corte, "cristallizzata".
Questo principio è cruciale: significa che, una volta che la cartella presupposta diventa definitiva per mancata impugnazione, non si possono più sollevare contestazioni relative a vizi o a eventi estintivi
(come la prescrizione) che si sono verificati prima o contestualmente alla notifica di quell'atto.
La circostanza assume un valore assorbente e rilevante che induce a respingere la domanda.
Né a tal fine possono valere le doglianze relative all'inefficacia delle successive intimazioni di pagamento.
Secondo il giudice di prime cure, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha fornito la prova (producendo, in allegato al proprio atto di controdeduzioni, le relative relazioni di notificazione) di avere provveduto a notificare sia due precedenti intimazioni di pagamento (la n. 09720189099052907000 e la n.
09720199079219626000) sia un precedente atto di pignoramento presso terzi (il n.
09784201900000775001), atti che hanno interrotto il corso della prescrizione, impedendo che maturasse l'invocata prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Dato del tutto incontroverso è quello della notificazione dell'intimazione di cui è merito (29 luglio 2023).
Ciò è sufficiente per ritenere che alla predetta data, computando il termine a quo nella notifica delle presupposte cartelle il termine decennale di prescrizione non si sarebbe affatto realizzato.
Allo stesso modo, risulta per tabulas l'assenza della decorrenza del termine prescrizionale breve quinquennale applicabile agli interessi e le sanzioni di cui si chiede la riscossione, attesa la applicabilità ai medesimi termini in itinere la disciplina emergenziale eccepita dalla parte resistente.
Al riguardo, è sufficiente osservare che i termini di prescrizione sono stati sospesi ex lege, inizialmente dal Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito in legge, con modifiche, dalla L. n.
27/2020 che ha disposto specifiche misure sulla sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
Per tutte le ragioni sopra espresse l'appello va respinto poiché del tutto infondato.
Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
l'appello del contribuente va respinto.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate-
Riscossione che si liquidano in complessivi € 5.400,00, oltre oneri di legge (iva, cpa e rimborso forfettario del 15% spese generali).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
CA OL NC CC