Sentenza 8 aprile 2025
Decreto collegiale 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 08/04/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
del provvedimento ID nr. 1065509 del 3.02.2022 emesso dalla Questura di Milano, e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con il provvedimento testé richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato il Questore di Milano ha dichiarato irricevibile la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di lavoro subordinato presentata dal ricorrente, in quanto lo stesso ha fatto ingresso in Italia con un visto di ingresso per cure mediche di tipo C.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
All’udienza pubblica del 3.4.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In base a quanto previsto nell’art. 4 c. 4 del D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, “l'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto”.
Conseguentemente, per giurisprudenza pacifica, “deve sussistere la corrispondenza tra il visto di ingresso e il permesso rilasciato, secondo la generale previsione dell'art. 4 comma 4, D.Lgs n. 286/98” (T.A.R Milano, Lombardia, Sez. III, 1.2.2012, n. 356), che come detto, nel caso di specie non ha avuto luogo.
Malgrado il ricorrente, nell’unico articolato motivo, evidenzi come le cure mediche che hanno generato il visto di ingresso in Italia, erano state offerte in tutela del figlio, ciò è tuttavia irrilevante, mancando la predetta corrispondenza con il permesso di soggiorno, che come detto, è stato richiesto per motivi di lavoro.
Ulteriormente, non assume rilievo neppure il richiamo alle disposizioni di cui al D.L. 21.10.2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18.12.2020 n. 173, che ha inserito all’art. 6 del D.Lgs. n. 286/98, dopo il comma 1, un comma 1 bis, ai sensi del quale, sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i permessi di soggiorno rilasciati per diverse casistiche tra le quali, quella per cure mediche, presupponendo tale norma l’esistenza di un permesso di soggiorno, che come detto, nel caso di specie, era stato solo richiesto e non rilasciato.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti in considerazione delle peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.