Articolo 6 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 maggio 1968
Art. 6.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1958-59, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria
dell'esercizio 1958-59 (articolo 1)......... L. 263.032.006.204 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 4)...... L. 412.148.049.608 Somme riscosse e non versate in tesoreria
(colonna s del riassunto generale).......... L. 231.422.909.321
--------------- Residui attivi al 30 giugno 1959... L. 906.602.965.133
Entrata in vigore il 14 maggio 1968