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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3918 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertente
TRA
con sede in Capua alla via Appia Km 196,900, località “Camarelle Fuori Parte_1
Porta Roma”, Partita IVA: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in Caserta alla Piazza A. Gramsci n. 4 presso gli avv.ti Antonio Gravina (C.F. C.F._1
) e Rossella Gravina (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa, congiuntamente e
[...] CodiceFiscale_2
disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per notar del 25.09.2017. Persona_1
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_3
domiciliato in Portico di Caserta alla via Rovereto 2 presso l'avv. Antonio Nacca (CF: C.F._4
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta.
[...]
APPELLATO
E
nato a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliato CP_2 CodiceFiscale_5
in Napoli - Centro Direzionale alla Via G. Porzio n. 4, Isola E/5 presso l'avv. Maria Gatto (CF:
[...]
) da cui è rappresentato e difeso giusta procura depositata in atti il 02.11.2021. C.F._6
pagina 1 di 31 APPELLATO
E
(P. IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla via R. Bracco 15/A presso l'avv. Vincenzo Grimaldi da cui è
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
E
con sede legale in San Cesario (Mo) al Corso Libertà n. 53 (CF ), Parte_2 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta alla Piazza Vanvitelli,
Passaggio Pio IX n. 17 presso l'avv. Mario Iacone (CF: ) che la rappresenta e difende, CodiceFiscale_7
unitamente e disgiuntamente all'avv. Andrea Pellegrini (CF: ), giusta procura alle liti CodiceFiscale_8
prodotta in sede di costituzione telematica.
APPELLATA
E
- rappresentanza generale per l'Italia con sede in Milano alla via F. Russoli n. 5 (CF: Controparte_4
), già , in persona del procuratore speciale P.IVA_4 Controparte_5
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Monteoliveto n. 5 presso l'avv. Dario Martorano (CF: CP_6
) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di CodiceFiscale_9
costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente il 12.04.2024.
APPELLATA
E
(C.F. ), in qualità di società incorporante la Controparte_7 P.IVA_5 [...]
in persona del procuratore speciale elettivamente Controparte_8 Controparte_9
domiciliata in Napoli alla Via Cervantes n. 64 presso gli avv.ti Faustino Manfredonia (C.F. C.F._10
) e Claudio Manfredonia (C.F. ) da cui è rappresentata e difesa, anche
[...] CodiceFiscale_11
disgiuntamente tra loro, in virtù di procura alle liti prodotta in allegato alla comparsa di costituzione depositata telematicamente.
APPELLATA
pagina 2 di 31 E
(P. IV ), già corrente in Bologna alla Controparte_7 P.IVA_6 Controparte_10
Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentata e difesa dall'avv.
Lorenzo Mazzeo.
APPELLATA CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
E
, in persona Controparte_11
del Commissario Liquidatore pro tempore, con sede in Genova alla Piazza Piccapietra n. 73/1.
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Questa difesa, in ottemperanza al provvedimento emesso dal Presidente della Ottava
Sezione Civile del 20 settembre 2024, nel richiamare il contenuto dell'atto di appello e del ricorso per
riassunzione depositato il 1° febbraio 2024, riportandosi agli scritti difensivi e contestando tutto quanto ex
adverso dedotto dagli appellati, così conclude. Voglia l'adita Ecc.ma Corte così provvedere: 1) in rito,
dichiarare l'ammissibilità del proposto appello a norma degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; 2) nel merito accogliere
l'appello, riformando su capi e parti impugnati la sentenza n. 1999/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, I Sezione Civile…in data 9 luglio 2019 e pubblicata il 10 luglio 2019, notificata in pari data, a
definizione del giudizio contrassegnato col n. 4005/2008 R.G., per i motivi esposti in appello, modificando la
sentenza stessa e per l'effetto, previa la declaratoria di inesistenza di qualsiasi responsabilità, per mancanza di
prova, colpa e nesso di causalità tra i comportamenti della e quanto dedotto dal Parte_1
sig. , rigettare la domanda attorea, stante la inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e Controparte_1
manifesta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda stessa;
3) nel merito, subordinatamente, voglia
l'On.le Corte, alla luce delle contestazioni mosse all'elaborato peritale ed alle perizie poste a fondamento della
decisione adottata dal primo giudice ed impugnate, disporre ai sensi dell'art. 196 c.p.c. il rinnovo della C.T.U.,
se del caso mediante la nomina di un collegio peritale, perché, accertate le cause del contagio, venga
individuata la sussistenza o meno del nesso causale tra le condotte poste in essere dalla casa di cura
[...]
e il contagio stesso;
4) ancora in via gradata, nella denegata ipotesi che venisse accertata una Pt_1
responsabilità contrattuale dell'appellante nell'adempimento delle proprie prestazioni nei confronti del
pagina 3 di 31 paziente, ricondurre la stessa nella percentuale eventualmente determinata dalla nuova CTU o in quella
indicata del 5% con la quantificazione delle somme dovute in proporzione della stessa, anche in riferimento alla
I.T. e I.P., nei limiti ed in base ai criteri di cui al 4° comma dell'art. 7 della legge 8 marzo 2017 n. 24; 5) in tema
di spese, in accoglimento dell'appello ed in riforma del relativo capo della sentenza impugnata, si condanni
parte attrice, oggi appellata, al pagamento dei compensi e spese del doppio grado di giudizio in favore della
, oggi appellante, con compensazione delle spese fra essa società e le altre parti del giudizio Parte_1
chiamate in causa o comunque in via gradata in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui D.M. 55/2014,
non sussistendo i presupposti di cui all'art. 4 del citato D.M. di un'attività di particolare pregio o difficoltà o
per il numero e per la complessità delle questioni giuridiche trattate e con liquidazione sempre in rapporto alla
importanza dell'opera prestata. Si chiede che l'Ecc.ma Corte trattenga la causa in decisione con la concessione
dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER FIORE SALVATORE: “In ottemperanza al decreto adottato dall'adita Corte lo scrivente procuratore,
regolarmente costituito con fascicolo cartaceo, nell'interesse del proprio assistito, si riporta alla propria
comparsa di costituzione ed alle conclusioni come ivi formulate nonché a tutti gli atti e documenti depositati al
momento della costituzione in uno al fascicolo di parte di I grado e, contestando tutto quanto ex adverso
dedotto, conclude affinché l'adita Corte di Appello, in accoglimento delle proprie difese, eccezioni ed
argomentazioni, voglia così provvedere:
1 - rigettare l'appello come formulato in quanto inammissibile nonché
infondato in fatto e diritto per le ragioni come esposte in comparsa di costituzione e che qui si richiamano e per
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1999/2019 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. e qui
appellata;
2 - le spese seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore costituito. Chiede che la causa
venga assegnata in decisione con la concessione dei termini di legge. In ottemperanza all'invito formulato
dall'adita Corte si dà atto di aver già allegato in precedenza (e nuovamente anche alla comparsa di costituzione
nel giudizio riassunto) la propria comparsa di costituzione e risposta con allegata procura come depositata in
forma cartacea al momento della costituzione”.
PER RU NT: “Il patrocinio difensivo di , nel riportarsi a quanto già eccepito, Controparte_12
documentato, dedotto e concluso negli atti e nei verbali di udienza che precedono, contesta, per quanto di
ragione, ogni avversa argomentazione, allegazione ed istanza, chiedendo che la sentenza appellata trovi
integrale conferma, con condanna di parte appellante alla refusione di spese e compensi di questo grado di
pagina 4 di 31 giudizio, nella misura di cui alla allegata nota spese, ovvero, nella misura ritenuta congrua dalla Ecc.ma Corte
di Appello di Napoli, con espressa richiesta di attribuzione allo scrivente difensore anticipatario, per i motivi in
fatto e diritto già previamente articolati. Chiede, pertanto, che la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, reietta
ogni contraria istanza, voglia accogliere le esponende conclusioni. In via principale, a conferma della sentenza
di prime cure, n. 1999/2019, pubblicata il 10 luglio 2019, emessa dal Tribunale di Santa Maria C.V. - I Sezione
Civile, nel procedimento recante R.G. n. 4005/2008…nel merito ritenere infondati i motivi di gravame articolati
dalla difesa della , con integrale conferma della sentenza n. 1999/2019, emessa Parte_1
dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere…pubblicata il 10.07.2019, Rep. n. 2468/2019; per l'effetto,
condannare parte appellante, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , di spese e competenze di questo grado di giudizio, oltre al rimborso per spese Controparte_12
generali, IVA e CPA, come per legge, nella misura di cui all'allegata nota spese, prodotta in calce, ovvero nella
diversa misura ritenuta congrua dalla Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, con espressa richiesta di attribuzione
allo scrivente difensore per averne fatto anticipo. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, pur
parziale, dell'appello proposto dalla si chiede in ogni caso di disporre la Parte_1
condanna di parte appellante al pagamento di spese e competenze di lite, per le ragioni e nella misura di cui
sopra, a favore di , con attribuzione allo scrivente difensore per averne fatto anticipo, ovvero, CP_12 CP_12
di accogliere la domanda di garanzia e manleva proposta da avverso la Controparte_12 [...]
in persona del l.r.p.t., come azionata e reiterata ex art. 346 c.p.c. in fase di Parte_3
gravame, con condanna della stessa Compagnia, in favore dell'assicurato , al pagamento di Controparte_12
spese, diritti ed onorari, come contrattualmente dovuti ex polizza RC professionale azionata, nella misura di cui
alla allegata nota spese, ovvero nella misura ritenuta congrua dalla Ecc.ma Corte, con espressa richiesta di
attribuzione allo scrivente procuratore per averne fatto anticipo”.
PER L'AZIENDA OSPEDALIERA : “Con provvedimento della Corte di Appello di CP_3
Napoli si disponeva la trattazione scritta dell'udienza fissata del 24/01/2025. Pertanto, per l'udienza del
24/01/2025, è presente l'avv. Vincenzo Grimaldi, per l' in persona del Controparte_3
legale rapp.te p.t. giusto mandato alle liti in atti. Ci si riporta integralmente a tutte le difese e censure esposte in
atti di causa nonché alla comparsa di costituzione e risposta a seguito della riassunzione del giudizio che nel
presente verbale si abbiano per riportate e trascritte. Dovranno rigettarsi, poiché infondate in fatto ed in diritto,
pagina 5 di 31 tutte le domande esposte in appello principale e, per quanto di ragione, negli avversi atti di controparte. Si
devono prudenzialmente censurare ancora una volta, anche nel presente verbale, tutte le eccezioni ex adverso
esposte dalle chiamate in causa compagnie assicurative in quanto tutte eccezioni pretestuose, sconfessate dai
documenti e infondate in fatto ed in diritto. Si impugna sin da ora, in ogni caso, qualunque avversa richiesta e
deduzione esposta a verbale di causa o nelle memorie cartacee. Si impugnano e contestano, cautelativamente,
tutte le eccezioni esposte dagli altri convenuti, per quanto di ragione, che dovranno in ogni caso essere disattese
e rigettate ove siano esposte a danno della . La istante difesa, nel riportarsi alle proprie conclusioni, CP_13
conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia: In via principale, rigettare l'appello principale e le
domande esposte contro l in quanto improponibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, CP_13
con vittoria di spese, diritti ed onorario, e per l'effetto confermare in tutte le sue ragioni la sentenza del
Tribunale di SMC Vetere n. 1999/2019. In linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento, anche
parziale, dell'appello principale che coinvolga in qualche modo responsabilità attribuibili all' CP_13
accertare la copertura assicurativa dei terzi così come citati in giudizio e dichiarare questi ultimi tenuti a
manlevare e garantire l' e per l'effetto condannarli al pagamento di quelle somme che Controparte_3
verranno eventualmente accertate e liquidate in corso di causa. Valutare in detto caso poi, ipotesi di
corresponsabilità delle convenute ed in ogni caso contenere la eventuale richiesta risarcitoria nei limiti e nella
misura del danno effettivamente patito e così come evidenziato dalle risultanze istruttorie. In ogni caso si
conclude come in atti riportandosi alle conclusioni esposte che si abbiano per riportate e trascritte nel presente
verbale. Si chiede il rigetto delle domande avverse e qualora la causa sia rimessa in decisione si chiede la
concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
PER LA S.P.A. ASSICURATRICE MILANESE: “La scrivente compagnia si riporta ai rilievi, deduzioni e
domande svolte in atti, da intendere qui trascritte. In vista dell'udienza del 24/1/2025 Parte_2
contesta le difese avversarie;
dichiara precisare le proprie conclusioni come nella nota di trattazione del
4/1/2024”.
PER HDI GLOBAL: “La Corte d'Appello ha fissato l'udienza del 24.01.2025 da svolgersi con le modalità
dettate dall'art. 127-ter c.p.c. sicché presenta le proprie note di trattazione scritta. Controparte_4 CP_4
si riporta a tutte le proprie difese, deduzioni, eccezioni, domande e conclusioni già presentate e rassegnate
[...]
nel corso del giudizio e chiede che la Corte d'Appello di Napoli voglia riservare la causa in decisione ai sensi
pagina 6 di 31 dell'art. 190 c.p.c.”.
PER LA QUALE SOCIETA' INCORPORANTE LA Controparte_7 Controparte_8
“La deducente impugna le avverse deduzioni e richieste rilevandone l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza e conclude perché la Corte, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta, rigetti
l'appello proposto dalla e le domande proposte dal Sig. nei confronti Parte_4 CP_1
dell' confermando nei confronti di quest'ultima la sentenza Controparte_14
impugnata. Subordinatamente e salvo gravame, nell'ipotesi di accoglimento e di riforma della stessa con la
condanna dell' verso la ed il Controparte_14 Parte_4
Sig. in tal caso dichiari inammissibile ed infondata la domanda di manleva che la stessa ha riproposto CP_1
nei confronti e, in via ancor più subordinata e salvo gravame, dichiari sussistente a suo carico l'obbligo solo di
manlevarla dalla condanna e nei limiti previsti dalla polizza rigettando ogni altra maggiore e/o diversa
domanda della medesima. Condanni chi di ragione a pagarle le spese del giudizio. Chiede riservarsi la causa in
decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 cpc”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 09.06.2008 ha riferito che, in data 18.09.06, si ricoverava presso la Controparte_1
di Capua per essere sottoposto ad un intervento di rimozione di un varicocele di Parte_1
secondo grado e che, dagli esami ematochimici praticatigli il 19.09.2006, risultava negativo al virus dell'HCV
con valori di transaminasi nella norma. Il 20.09.2006 gli veniva pertanto praticato intervento chirurgico in laparoscopia di “clippatura e sezione delle vene gonatiche bilateralmente”.
Ha ancora riferito l'istante di aver iniziato ad avvertire, dal giorno successivo all'intervento, dolori persistenti per cui, in data 22.09.2006, veniva sottoposto ad un esame ecografico addominale da cui emergeva la presenza nel piccolo bacino di un grosso coagulo e una discreta quantità di liquido libero.
Il dr. , che aveva già eseguito l'intervento laparoscopico, decideva a questo punto di CP_12
sottoporre l'istante ad una laparotomia esplorativa che evidenziava la presenza di un'emorragia in corso la quale veniva arrestata con successiva pratica di un'emotrasfusione.
Il , ristabilitosi, veniva quindi dimesso in data 29.09.2006 ma, una volta tornato a casa, iniziava ad CP_1
avvertire un malessere generale caratterizzato da debolezza fisica e febbre per cui, nei mesi di marzo e di maggio del 2007, praticava degli esami ematochimici venendo in tal modo a scoprire di essere positivo al virus pagina 7 di 31 dell'epatite C. A questo punto l'attore aveva consultato un medico di sua fiducia, il dr. , per CP_15
individuare le cause dell'infezione e questi stilava una relazione in cui affermava che l'insorgenza dell'epatopatia cronica da HVC era da porre in rapporto di causalità con le prestazioni sanitarie ricevute presso la con valutazione condivisa anche dal consulente tecnico Prof. Parte_1 Persona_2
nominato dal P.M. in seguito alla denuncia sporta dall'istante.
Tanto premesso ha convenuto innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere la Controparte_1 [...]
chiedendo al giudice adito di dichiararla responsabile dell'evento dannoso, per non aver Parte_1
adottato nell'esecuzione delle prestazioni medico-chirurgiche tutte le cautele necessarie ad evitare la propria infezione col virus dell'epatite C, e di condannarla al risarcimento dei danni di ordine biologico, morale e materiale a lui arrecati previo espletamento di c.t.u.
La , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda Parte_1
negando l'esistenza di nesso causale tra i trattamenti medico-chirurgici praticati all'attore e l'infezione virale.
In subordine la comparente ha dedotto che la responsabilità dell'evento dannoso era da ascrivere o al chirurgo che esegui l'intervento, ossia al dr. , o all' CP_2 Controparte_16
, che fornì le sacche di sangue da impiegare per le trasfusioni, ed ha quindi chiesto ed ottenuto il
[...]
differimento della prima udienza per chiamare in causa tali soggetti da condannare a tenerla indenne di quanto fosse condannata a pagare all'attore come risarcimento.
L' , in seguito alla notifica dell'atto di chiamata in causa, si è Controparte_3
costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che le sacche ematiche inviate a
[...]
erano risultate negative a tutti gli esami virali previsti dalla legge e che i donatori, sottoposti a nuovo Pt_1
prelievo in data 29.12.2008, risultavano tuttora negativi al virus dell'HCV.
Assumendo di essere assicurata contro i rischi di responsabilità civile correlati all'esercizio di attività
sanitaria presso la nonché, in regime di coassicurazione, con la HDI-Gerling, la e la CP_8 CP_11
la comparente ha inoltre chiesto ed ottenuto a sua volta un differimento della prima Controparte_10
udienza per poter chiamare in causa dette compagnie assicuratrici da cui essere tenuta indenne in caso di soccombenza.
CP_1 Si è costituito anche il dr. deducendo che nessuna responsabilità poteva essergli ascritta in quanto l'infezione da epatite C, se contratta durante il ricovero, era derivata o dalle sacche di sangue provenienti pagina 8 di 31 dall' , su cui egli non poteva effettuare alcun controllo preventivo, o da carenze Controparte_17
CP_1 della struttura sanitaria ospitante. Anche il dr. ha poi chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa la da cui essere tenuto indenne, in caso di soccombenza, in ragione della Parte_2
stipula con tale compagnia di una polizza a copertura dei rischi di responsabilità civile.
CP_1 La , costituendosi, ha aderito alla linea difensiva del formulando, in Parte_2
subordine, eccezioni relative all'operatività della garanzia per svariati motivi tra cui la caratterizzazione della polizza come vigente “a secondo rischio” e la violazione dell'art. 1892 c.c.
Si sono infine costituite tutte le compagnie assicuratrici chiamate in causa dall' Controparte_3
aderendo, a loro volta, alle difese della loro assicurata ed eccependo, in subordine, l'inoperatività
[...]
della garanzia, venendo in esame una polizza stipulata con clausola claims made, come pure il riparto del rischio tra le varie coassicuratrici secondo le percentuali indicate in contratto.
Nel prosieguo, essendo intervenuta la liquidazione coatta amministrativa della Controparte_11
il processo è stato interrotto per poi essere riassunto su iniziativa dell'attore. Si sono quindi
[...]
ricostituite tutte le parti innanzi indicate ad eccezione della l.c.a. che è rimasta contumace. CP_11
La causa, ammesse le prove orali richieste dalle parti ed espletata c.t.u. medico legale in persona dell'attore, è stata quindi decisa con sentenza pubblicata il 10.07.2019 e notificata in quello stello giorno, il cui dispositivo è il seguente: “Dichiara la contumacia della compagnia
[...]
; Accoglie la domanda attorea presentata nei confronti della Controparte_11 [...]
Rigetta le domande presentate nei confronti di e dell' Parte_1 CP_2 [...]
; Per l'effetto condanna la al pagamento, in favore Controparte_3 Parte_1
di , di € 59.199,71 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo;
Condanna la Controparte_1 Parte_1
al pagamento, in favore di , di € 450,00 per spese e € 10.343,00 per compensi oltre
[...] Controparte_1
IVA, CPA e spese generali se dovuti nella misura di legge;
Condanna la al Parte_1
pagamento, in favore di , di € 10.343,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali se dovuti CP_2
nella misura di legge, con attribuzione al procuratore, stante la dichiarazione di fattone anticipo;
Condanna la
al pagamento, in favore dell' , di € Parte_1 Controparte_3
10.343,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali se dovuti nella misura di legge;
Condanna la
[...]
al pagamento, in favore della di € 10.343,00 per compensi Parte_1 Controparte_8
pagina 9 di 31 oltre IVA, CPA e spese generali se dovuti nella misura di legge;
Condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di (già ) di € CP_4 Controparte_5
10.343,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali se dovuti nella misura di legge;
Condanna la
[...]
al pagamento, in favore di (già di € Parte_1 Controparte_18 Controparte_19
10.343,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali se dovuti nella misura di legge, con attribuzione al
procuratore costituito;
Condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
di € 3.972,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali se dovuti nella misura di legge;
Parte_2
Nulla per le spese in favore della parte contumace;
Pone definitivamente le spese di ctu in capo alla
[...]
. Parte_1
Tale decisione, per quanto di interesse, è stata così motivata: “In punto di merito deve prima di tutto
ritenersi provato, dagli atti depositati, nonché dalle prove orali raccolte, sia il ricovero dell'attore e gli
interventi svolti, quanto l'assenza dell'infezione prima dei medesimi e la sua insorgenza in fase successiva
Tanto lo si evince in particolar modo proprio dalla documentazione versata agli atti da parte attorea. Il
rapporto di base e gli interventi, d'altronde, non risultano contestati dalle controparti.
Tanto premesso, relativamente alla responsabilità della convenuta , deve Parte_1
tenersi ben presente che nel rapporto contrattuale di spedalità rientrano una serie di obblighi gravanti sulla
struttura, tra cui, si badi bene, anche un onere di protezione.
Orbene, la responsabilità della struttura sanitaria va inquadrata in quella contrattuale sul rilievo che
l'accettazione del paziente in ospedale comporta la conclusione di un contratto. Trattasi di autonomo ed atipico
contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità) al quale si applicano le regole
ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c., in combinato con la normativa sulla responsabilità per
fatto del dipendente ex art. 1228 c.c.
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente
danneggiato non solo per il fatto del personale medico dipendente, ma anche del personale ausiliario, nonché
della struttura stessa (insufficiente o inidonea organizzazione).
Ne deriva che sul paziente danneggiato grava la prova (oltre che del rapporto e dell'insorgenza della
patologia) del nesso di causalità, allegando il solo inadempimento, restando a carico della struttura provare
l'esatto adempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente.
pagina 10 di 31 L'ente, quindi, in virtù del contratto, deve fornire al paziente una prestazione articolata, definita di
assistenza sanitaria, che ingloba, oltre alla prestazione principale medica, anche gli obblighi di protezione
accessori.
Tanto premesso, deve ritenersi provato anche il nesso causale tra il ricovero e, quindi, l'attività
ospedaliera svolta e l'insorgere della malattia.
A dette conclusioni si può giungere analizzando le diverse perizie agli atti e, in particolar modo, quella
di cui alla disposta c.t.u nel presente giudizio. In quest'ultima il consulente, oltre a ricostruire gli eventi, svolge
un'accurata analisi di carattere specialistico. Evidenzia come le modalità di trasmissione del virus dell'epatite
C possono essere di diversa tipologia (parenterale apparente e inapparente;
trasmissione verticale;
trasmissione per via sessuale).
Chiarisce come la modalità più frequente di trasmissione sia da individuare nell'inadeguata
disinfezione degli strumenti previamente utilizzati su soggetti infetti. Relativamente al nesso causale, l'ausiliario
correttamente richiama il principio prettamente civilistico del “più probabile che non” a differenza di quello di
stampo penalistico dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Ebbene, in proposito il consulente tende a escludere il contagio parenterale apparente, con particolare
riferimento alla trasfusione di sangue operata sul paziente, in quanto il sangue donato e trasfuso era stato
testato e risultato immune da HCV.
Per quanto riguarda, invece, la trasmissione per via parenterale inapparente è significativo come il
perito abbia ben chiarito come, escludendo per ragioni sia logiche che temporali ulteriori fattori, “si deve
concludere che l'attribuzione del contagio alla permanenza presso la di Cura e gli interventi operatori Pt_1
(prima laparoscopica e poi laparotomica) che si sono succeduti, ben possono rappresentare con criterio di
elevata probabilità la causazione dell'evento dannoso”. In proposito lo stesso consulente richiama anche le
altre perizie svoltesi in sede penale che giungono a risultati similari sotto detto aspetto.
Per quanto riguarda queste ultime, si richiamino prima di tutto i risultati cui è pervenuto il Prof Per_2
nel Proc. n. 16328/07 RGNR in atti. Questi, escludendo che la complicanza emorragica sviluppatasi
[...]
possa trovare la sua genesi in imperizia, imprudenza, negligenza del chirurgo o in fenomeni di malasanità,
afferma espressamente che “è ampliamente possibile - sul piano cronologico - che l'epatite sia stata contratta
proprio in occasione dell'intervento” nonché che “l'ipotesi di gran lunga più attendibile e fondata sul piano
pagina 11 di 31 medico-legale è proprio quella che vede l'epatite contratta in occasione del ricovero” e che “le manovre
chirurgiche connesse agli interventi ed alle successive medicazioni appaiono come il momento di contagio di
gran lunga più probabile”.
Ancora, non possono sottacersi i risultati cui sono giunti i Proff. nella perizia per Controparte_20
l'ufficio G.I.P. in atti. Costoro, precisando che la modalità di trasmissione per via sessuale è molto rara,
affermano che “i fattori di rischio più frequenti per epatite acuta C sono interventi chirurgici, manovre
strumentali diagnostiche o terapeutiche e l'ospedalizzazione in generale”.
Chiariscono come “il signor presenta come fattore di rischio per infezione da HCV i due CP_1
interventi chirurgici del settembre 2006, data la negatività per anti-HCV in occasione dei suddetti interventi”
nonché che “uno dei due interventi chirurgici effettuati in data 20 e 22 settembre 2009 rappresenta nel caso
specifico la fonte dell'infezione acuta da HCV. Tuttavia non è possibile escludere anche che la stessa
ospedalizzazione (terapie infusionali, medicazioni, etc.) possa essere essa stessa la causa dell'infezione”.
I periti, in conclusione, in maniera precisa ipotizzano che “molto verosimilmente vi è nesso di causalità
tra l'epatite acuta da HCV sofferta dal signor nella primavera del 2007 e la ospedalizzazione Controparte_1
con i due interventi chirurgici del 20 (varicocele) e 22 (emoperitoneo) settembre del 2006 presso la
[...]
”. Il contenuto di detta ultima perizia, inoltre, è stato anche confermato in sede Controparte_21
testimoniale.
Orbene, in conclusione, in virtù proprio della circostanza che nel settore civilistico sussiste il principio,
in ambito causalistico, del “più probabile che non”, dalla convergenza dei risultati peritali si può ritenere
provato il nesso causale tra il ricovero (ospedalizzazione) e l'insorgere della malattia.
La , invece, dal canto suo, non ha dimostrato di essere stata adempiente Parte_1
relativamente agli obblighi su di essa gravanti, con particolare riferimento a quello di protezione richiamato.
Ne consegue, pertanto, che deve convenirsi per la sussistenza della responsabilità dell'ente convenuto
relativamente al danno patito (insorgenza della malattia per trasmissione del virus HCV) da . Controparte_1
Deve verificarsi, a questo punto, se, oltre alla , possa rinvenirsi una responsabilità negli Parte_1
eventi descritti anche in capo al chirurgo che ha agito negli interventi richiamati e all' , Controparte_3
entrambi chiamati in giudizio dalla a fini di manleva. Parte_1
Per quanto riguarda la posizione dell' , deve essere decisamente esclusa Controparte_3
pagina 12 di 31 ogni sua forma di responsabilità nella vicenda.
Come si evince dagli atti di causa e, in particolar modo, dall'atto di costituzione e risposta con annessa
chiamata in causa, la ha ritenuto di dover coinvolgere nel presente giudizio anche Parte_1
l' in quanto fornitrice delle sacche di sangue utilizzate nella trasfusione di cui Controparte_3
all'intervento del 22.09.2006. Espressamente, infatti, nella richiesta di chiamata in causa dell'
[...]
questa è stata giustificata sulla scorta della circostanza che la medesima “fornì le sacche per le CP_3
trasfusioni di sangue”.
Ebbene, come si evince dagli atti e, in particolare, dalle richiamate perizie, deve escludersi che le
sacche fornite fossero portatrici di sangue infetto. Espressamente, infatti il CTU esclude che il Per_3
contagio possa essere avvenuto per via parenterale apparente “perché il sangue donato e trasfuso era stato
testato e risultato immune da HCV”.
Di particolare rilievo sul punto è anche la consulenza per l'ufficio G.I.P. redatta dai Proff. CP_20
, confermata in sede testimoniale. In maniera decisa i consulenti affermano che relativamente alle
[...]
sacche di sangue utilizzate per la trasfusione “il successivo ed ulteriore controllo dei donatori ha escluso questa
come via di trasmissione di HCV” e aggiungono che: “E' certo, invece, escludere le trasfusioni di emazie
concentrate come fonte di infezione visto che la valutazione effettuata dai NAS ha dimostrato che nessuno dei
due donatori fonte è risultato anti-HCV positivo nei mesi successivi”.
Ancora si consideri la perizia svolta dal Prof. . Questi, in maniera precisa e senza che vi siano Per_2
ragioni per poter dubitare dell'attendibilità, espressamente afferma che “è certo, invece, che il momento
dell'infezione va ricercato in una procedura diversa dalla trasfusione subita, posto che, come anticipatomi dal
personale dei NAS delegati dall'Ufficio per queste indagini, nessuna delle due persone che avevano donato il
sangue poi trasfuso al paziente è risultato positivo per l'epatite C, nemmeno ai successivi controlli effettuati a
distanza di molti mesi”. Il consulente, in proposito, conclude senza dubbi che il contagio “non è da porre in
relazione con le trasfusioni ricevute, considerato che i donatori sono tuttora negativi per questa patologia”.
In definitiva, quindi, la convergenza delle consulenze sul punto, dettata dall'analisi svolta dai NAS e dal
dato empirico che i donatori sono risultati, anche da controlli successivi, non affetti dalla patologia in esame,
deve portare a escludere che il contagio possa essere derivato dalla trasfusione di sangue e, quindi, dalle sacche
fornite dall' . Controparte_3
pagina 13 di 31 Nemmeno può ritenersi provata una forma di responsabilità in capo al chirurgo Russo. Sul punto
occorre svolgere una precisazione.
Come già anticipato si può avere una responsabilità della struttura verso il paziente danneggiato non
solo per il fatto del personale medico dipendente ma anche del personale ausiliario nonché della struttura
stessa…
Ebbene, quindi, tanto premesso, ferma la responsabilità della struttura in forza di quanto indicato, non
può ritenersi provato, invece, che l'evento infausto sia derivato da una condotta del chirurgo citato in giudizio.
Nello specifico, infatti, come si evince dai risultati peritali, se si può ritenere che il contagio è riferibile al
ricovero (e, dunque, all'ospedalizzazione) e all'inadempimento del generale obbligo di protezione gravante
sulla struttura, non è possibile, invece, né individuare la condotta specifica eventualmente riconducibile al
CP_1
né che effettivamente sia stato quest'ultimo a compiere l'attività imputabile.
In proposito rilevano proprio i risultati della CTU disposta. Se, infatti, l'ausiliario non esclude che il
contagio possa essere derivato da trasmissione per via parenterale inapparente, è anche vero che richiama
proprio i risultati cui erano già giunti i Proff. i quali, anche se hanno riconosciuto il nesso CP_20 CP_20
causale tra il ricovero nella Casa di Cura e la comparsa della malattia, allo stesso tempo non sono riusciti a
indicare quale specifica condotta possa essere quella effettivamente responsabile dell'infezione.
Sul punto, infatti, i Proff. e chiaramente affermano che “non è però possibile CP_20 CP_20
identificare quale delle numerose manovre invasive sicuramente subite dal periziando nel corso della suddetta
ospedalizzazione e dei due interventi sia stata quella effettivamente responsabile dell'infezione e non è possibile
nemmeno indicare un preciso atto o una precisa figura professionale tra le tante che sono sicuramente
intervenute sul giovane a cui attribuire l'addebito per l'infezione contratta e che, in astratto, potrebbe
ricondursi all'operato del chirurgo, del ferrista, dell'anestesista, degli infermieri che materialmente avevano
medicato il giovane, degli addetti alla sala operatoria o alla sterilizzazione del materiale chirurgico, etc.”...
Negli stessi termini anche la perizia del Prof. secondo cui “non è possibile nemmeno indicare Per_2
un preciso atto o una precisa figura professionale, tra le tante che sono sicuramente intervenute sul giovane, a
cui sollevare l'addebito per l'infezione contratta e che, in astratto, potrebbe ricondursi all'operato del chirurgo,
del ferrista, dell'anestesista, degli infermieri che materialmente avevano medicato il giovane, degli addetti alla
sala operatoria o alla sterilizzazione del materiale chirurgico”. Mentre, in altri termini, è possibile ritenere
pagina 14 di 31 sussistente la responsabilità della struttura per inadempimento del proprio obbligo di protezione, non può,
invece, sostenersi che materialmente l'infezione sia derivata dalla condotta del chirurgo (piuttosto che di altri
operatori).
In conclusione, pertanto, in virtù di quanto finora evidenziato, va accolta la domanda risarcitoria nei
confronti della mentre devono essere rigettate quelle presentate nei Controparte_21
confronti di e dell' . CP_2 Controparte_16
Poiché gli istituti assicurativi sono stati chiamati in giudizio da parte di e dell' CP_2 [...]
a titolo di garanzia, il mancato riconoscimento della responsabilità in capo ai Controparte_3
predetti comporta, quale conseguenza, anche in forza del principio della ragione più liquida, l'assorbimento
delle corrispondenti domande ed eccezioni.
Venendo al quantum risarcitorio devono prendersi in debita considerazione le conclusioni cui è giunto il
consulente nella redazione della c.t.u, relativamente alle quali non vi sono ragioni per poter dubitare
dell'attendibilità.
Ebbene, l'ausiliario è giunto a una valutazione di danno biologico permanente pari al 12% ritenendo,
poi, di condividere l'impostazione della CTP di parte in merito all'inabilità temporanea assoluta pari a 12
giorni, nonché quella parziale al 50% pari a 90 giorni. In merito all'ultima valutazione in tema di ITP
relativamente a giorni 445 il consulente si limita ad affermare che la percentuale è progressivamente
decrescente. Per ragioni di equità valutativa, in tal caso, è possibile considerare i suddetti giorni di ITP al 25%.
Ne consegue, tenuto conto dell'età del soggetto al momento del ricovero, una valutazione economica,
applicando le note Tabelle Milanesi, anche in ossequio alle conclusioni delle Sezioni Unite, pari a € 49.016,50.
Tenuto conto che non è stata fornita una prova specifica e dettagliata dell'eventuale patema d'animo sofferto,
ma inteso che dalle risultanze processuali e istruttorie è comunque possibile ritenere sussistente un minimo
pregiudizio anche di carattere interiore per le vicende vissute, si ritiene equo, sotto detto aspetto, procedere con
una minima personalizzazione e liquidare la somma complessiva di € 50.000,00.
Non si ritiene, invece, che sia possibile procedere a un'ulteriore quantificazione relativamente alle
ripercussioni sull'attività lavorativa anche in virtù della circostanza che lo stesso consulente, nella
determinazione della percentuale biologica, ha ritenuto che la medesima avesse un “pari riflesso sull'attività
lavorativa specifica”, con ciò lasciando intendere che nelle proprie stime ha già tenuto conto del riflesso
pagina 15 di 31 sull'attività lavorativa del ricostruito pregiudizio biologico Deve, invece, tenersi conto delle spese mediche
sostenute dalla parte che sono state quantificate come da fatture depositate pari a € 230,75.
Considerato che “nel caso di fatto illecito extracontrattuale, il danno subito dal danneggiato per la
ritardata liquidazione dell'equivalente monetario dev'essere risarcito mediante la corresponsione di una somma
di danaro via via rivalutata alla quale si cumulano gli interessi, a un tasso ritenuto equo dal giudice” (cfr.
SS.UU. 1712/1995), e che detto principio deve ritenersi applicabile ogniqualvolta vi sia una riconosciuta
pretesa risarcitoria con conseguente debito di valore, a prescindere dalla fonte aquiliana o da inadempimento
del danno, ne consegue la necessità di provvedere al calcolo di interessi, devalutazione e corrispondente
rivalutazione. Ne deriva che, pertanto, all'attualità deve essere riconosciuta a la somma Controparte_1
complessiva (comprensiva di spese mediche sostenute) di € 59.199,71, cui vanno aggiunti gli interessi legali
dalla sentenza al soddisfo...
In punto di spese, parte attorea, totalmente vincitrice, deve essere tenuta indenne delle spese legali
affrontate che devono ricadere sull'unica parte soccombente, ossia la , sulla quale Parte_1
gravano anche le spese di CTU. Per quanto riguarda le posizioni dei terzi chiamati in causa, sia direttamente
dalla che da parte di e dell' , in Parte_1 CP_2 Controparte_3
virtù del principio di causalità, deve tenersi conto che la loro partecipazione al presente giudizio è avvenuta per
scelta diretta o per conseguenza dell'attività processuale della stessa , sicché Parte_1
considerando che “in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la
domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato
la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non
abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (cfr. C. 2492/2016) e considerato che, per l'appunto,
la chiamata dei terzi è stata provocata (direttamente o indirettamente) dalla parte soccombente, è quest'ultima
che deve essere chiamata a sostenere le spese.
Deve tenersi conto anche del tenore della controversia che, per quanto indeterminabile, ha richiesto la
necessità di affrontare questioni peculiari e delicate, il che giustifica una valutazione di complessità media.
Vista, infine, la nota spese presentata dall' e tenuto conto del principio di Parte_2
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, non può liquidarsi alla medesima più di quanto indicato (e,
quindi, domandato) nella suddetta nota (… )”.
pagina 16 di 31 §§§§§§
Con atto notificato a mezzo PEC il 04 ed il 05.09.2019, la cui iscrizione a ruolo risale al 12.09.2019, la ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla in Parte_1
accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: “…previa la declaratoria di inesistenza di qualsiasi
responsabilità, per mancanza di prova, colpa e nesso di causalità tra i comportamenti della Parte_1
e quanto dedotto dal sig. rigettare la domanda attorea e dichiarare la
[...] Controparte_1
inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e manifesta infondatezza in fatto ed in diritto della domanda
stessa per le motivazioni innanzi indicate, richiamando le conclusioni di cui al giudizio di primo grado che
integralmente si richiamano;
nel merito, subordinatamente, voglia l'On.le Corte, alla luce delle contestazioni
mosse all'elaborato peritale ed alle perizie poste a fondamento della decisione adottata dal primo giudice ed
impugnate, disporre ai sensi dell'art. 196 c.p.c. il rinnovo della C.T.U., se del caso mediante la nomina di un
collegio peritale, perché, accertate le cause del contagio, venga individuata la sussistenza o meno del nesso
causale tra le condotte poste in essere dalla casa di cura e il contagio stesso;
ancora in via Parte_1
gradata, nella denegata ipotesi che venisse accertata una responsabilità contrattuale dell'appellante
nell'adempimento delle proprie prestazioni nei confronti del paziente, ricondurre la stessa nella percentuale
eventualmente accertata dalla nuova CTU o in quella indicata del 5% con la quantificazione delle somme
dovute in proporzione della stessa anche in riferimento alla I.T. e I.P. nei limiti ed in base ai criteri di cui al 4°
comma dell'art. 7 della legge 8 marzo 2017 n. 24; in tema di spese, anche in accoglimento dell'appello ed in
riforma del relativo capo della sentenza impugnata, si condanni parte attrice oggi appellata al pagamento dei
compensi e spese del doppio grado di giudizio in favore della oggi appellante, con Parte_1
compensazione delle spese fra essa società e le altre parti del giudizio chiamate in causa o comunque, in via
gradata, in relazione a quanto previsto dalle tabelle di cui D.M. 55/2014, non sussistendo i presupposti di cui
all'art. 4 del citato D.M. di un'attività di particolare pregio o difficoltà o per il numero e per la complessità
delle questioni giuridiche trattate, con liquidazione sempre in rapporto alla importanza dell'opera prestata”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2019 si è costituito Controparte_1
opponendosi alla richiesta di rinnovo della c.t.u., del tutto superflua alla luce delle risultanze delle tre consulenze già espletate, e chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese da attribuire al difensore antistatario.
In data 26.11.2019 si è costituta la chiedendo il rigetto dell'appello e Parte_2
pagina 17 di 31 richiamando, in caso di proposizione di eventuali appelli incidentali, le eccezioni e difese svolte in primo grado.
In data 28.11.2019 si è costituita l' chiedendo in via principale il Controparte_3
rigetto dell'appello e riproponendo, in subordine, la domanda di garanzia nei confronti dei suoi assicuratori.
Altrettanto ha fatto il dr. costituendosi in data 18.11.2019. CP_2
In data 19.12.2019, a mezzo dell'avv. Lorenzo Mazzeo, si sono ancora costituite la Controparte_7
(già e la (già
[...] Controparte_19 Controparte_4 Controparte_5
) che hanno chiesto il rigetto dell'appello con richiamo, in via subordinata e cautelativa, alle
[...]
difese svolte in primo grado in merito all'operatività della polizza.
In data 12.10.2021, a mezzo degli avv.ti Faustino e Claudio Manfredonia, si è infine costituita la
[...]
quale società incorporante la chiedendo il rigetto Controparte_7 Controparte_8
dell'appello e, per ogni evenienza, il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.
La causa, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni venendo poi interrotta, con ordinanza del 22.01.24, a seguito del decesso dell'avv. Lorenzo Mazzeo,
difensore costituito della e della ex CP_4 CP_19
La causa è stata quindi riassunta dall'appellante con ricorso ritualmente notificato a tutte le parti a mezzo
PEC. In sostituzione dell'avv. Lorenzo Mazzeo, per la si è costituito l'avv. Dario Martorano, Controparte_4
riportandosi alle difese già svolte.
La nuova udienza di precisazione delle conclusioni è stata poi sostituita con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata infine introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame la lamenta: “Violazione degli artt. 1218, 1228, 2697, Parte_1
1176 comma 2, 1173 e 2729 c.c. nonché degli artt. 40 e 41 c.p. e 116 c.p.c. Insussistenza della responsabilità
della struttura sanitaria. Insussistenza di prova del nesso di causalità e della colpa”.
Deduce in particolare l'appellante che il tribunale, rifacendosi al principio civilistico del “più probabile
che non”, ha erroneamente ritenuto di poter individuare una responsabilità della , che non emerge in Parte_1
alcun modo dagli atti, ricorrendo ad un espediente, rappresentato dal mancato assolvimento dell'obbligo di pagina 18 di 31 protezione del paziente nel corso del ricovero presso la struttura, al fine di individuare ad ogni costo un responsabile dell'infezione contratta dal . CP_1
Quest'ultimo, a giudizio dell'appellante, non avrebbe assolto l'onere probatorio da cui era gravato di dimostrare la verificazione del contagio durante il proprio ricovero a ed a causa dei trattamenti in Parte_1
quella sede ricevuti.
Basterebbe a tal riguardo considerare che il Prof. incaricato dal P.M. di svolgere un Persona_2
accertamento peritale a seguito della denuncia sporta dal , concludeva l'indagine affermando che le CP_1
manovre chirurgiche attuate durante gli interventi a cui il paziente è stato sottoposto e le successive medicazioni rappresentano il momento “più probabile” di contagio del periziato, senza tuttavia riuscire ad individuare il singolo atto o la precisa figura professionale a cui addebitare l'infezione, per cui quella formulata costituiva una mera ipotesi.
In contrario non varrebbe rilevare che per l'accertamento del nesso causale in sede civile non vale la regola penalistica della “prova oltre il ragionevole dubbio”, ma il diverso principio della “preponderanza
dell'evidenza o del più probabile che non”, in quanto anche per il raggiungimento di una valida prova presuntiva civile occorre che gli indizi acquisiti presentino i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza con impossibilità di ricorrere a elementi probatori fittizi e solo apparenti nonché a criteri di accertamento non dotati di adeguata persuasività. Siffatta regola basilare, esulante dalla specificità del contesto penale, non sarebbe stata seguita dal giudice di prime cure il quale, con motivazione contraddittoria, da un lato ha affermato che non è
possibile stabilire a chi va addebitata la responsabilità dell'infezione contratta dal , escludendo perciò la CP_1
responsabilità del chirurgo, e dall'altro ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria per inadempimento dell'obbligo di protezione del paziente senza tuttavia indicare rispetto a cosa o a chi il paziente dovesse essere protetto.
A rendere ancor più immotivata la decisione varrebbe poi il rilievo che lo stesso c.t.u. nominato in sede civile, ossia il dr. a pag. 13 dell'elaborato ha affermato: “in tema di correttezza, nulla può Per_3
argomentarsi tecnicamente sulla sterilizzazione dei ferri operatori ora per allora. Qualche semplice deduzione
indiretta potrebbe ricavarsi dall'esame di quanto accaduto ai pazienti ricoverati nella casa di cura e che negli
stessi giorni vennero ivi operati o medicati”.
La richiamata regola basilare veniva invece applicata in sede penale tant'è che il Pubblico Ministero, non pagina 19 di 31 essendo emerse dalla disposta perizia certezze di ordine scientifico, si risolveva a chiedere l'archiviazione del procedimento al GIP il quale, sebbene i Prof. e da lui nominati avessero affermato che i fattori CP_20 CP_20
di rischio più frequenti dell'epatite C erano da individuare nelle manovre chirurgiche, nelle procedure diagnostiche o terapeutiche e nell'ospedalizzazione in generale, aveva rigettato l'opposizione all'archiviazione osservando che la causa statisticamente più frequente di infezione è costituita dalla trasfusione di sangue o di emoderivati, ossia da un fattore nella fattispecie escluso senza ombra di dubbio.
Il tribunale, facendosi trarre in inganno dagli errati ragionamenti con cui i periti nominati tanto in sede civile quanto in sede penale avevano individuato negli interventi praticati presso la Casa di Cura la causa più
probabile dell'infezione, aveva invece deciso altrimenti non considerando che, una volta esclusa la causa statisticamente più ricorrente (emotrasfusione), il contagio virale poteva essere avvenuto anche attraverso tatuaggi, agopuntura, interventi odontoiatrici o, più in generale, attraverso tutti gli oggetti di uso domestico che possono provocare ferite anche lievi come forbici, rasoi, tagliaunghie, etc.
Il giudice di primo grado, richiamando le risultanze peritali nella propria motivazione, non aveva inoltre tenuto conto del fatto che gli ausiliari avevano omesso di considerare che per l'HCV esiste un periodo “finestra”,
decorrente tra l'episodio infettivo e la comparsa degli anticorpi i quali possono formarsi ed essere rilevati dalla quarta alla ventiquattresima settimana dal contagio (1-6 mesi).
Ciò comporta che dal test per la ricerca dell'anticorpo effettuato durante il periodo “finestra” ben potrebbe risultare un falso negativo. Nel caso in esame non potrebbe pertanto escludersi che la negatività allo screening dell'epatite C, eseguito in fase preoperatoria, fosse un falso negativo e che il paziente fosse già entrato in contatto con il virus nelle settimane/mesi precedenti il ricovero.
Il , all'epoca ventiseienne, potrebbe infine aver contratto il virus anche per via sessuale dal momento CP_1
che lo stesso attore, nel corso delle indagini peritali, aveva dichiarato di fare sesso non protetto. Anche tale dichiarazione, avente valore evidentemente confessorio e perciò una valenza probatoria privilegiata,
inspiegabilmente non era stata valorizzata sia dal c.t.u. che dal giudice ad onta del fatto che la trasmissione sessuale è rara tra partners monogami mentre altrettanto non può dirsi per i soggetti che hanno rapporti intimi con più persone.
Di converso la negatività dei donatori di sangue, il normale impiego da parte della struttura di presidi monouso nel praticare prelievi, iniezioni, medicazioni, etc. e l'assenza di altri contagi da HCV subiti nello stesso pagina 20 di 31 arco temporale da altri pazienti della clinica avrebbero dovuto indurre a ritenere pienamente provato l'adempimento dei propri obblighi da parte della struttura sanitaria.
Da ciò la richiesta di rigetto della domanda previo rinnovo delle indagini peritali, se del caso affidate ad un collegio medico, per accertare le cause del contagio e l'esistenza o meno di nesso causale tra l'infezione e la condotta tenuta dalla . Parte_1
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. Correttamente il giudice di primo grado è infatti partito dalla pacifica qualificazione del rapporto giuridico che si instaura per effetto del ricovero di un paziente presso una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito come contratto di spedalità, da altri come contratto di assistenza sanitaria) al quale vanno applicate le regole ordinarie in tema di inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c.
A tale inquadramento, come chiarito dalla Cassazione anche a Sezioni Unite, “consegue l'apertura a
forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei
singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili
all'ente” (cfr. così Cass. S.U. n. 577/2008 in motivazione).
In virtù di tale contratto, prosegue la richiamata sentenza enunciando dei principi d'allora in poi seguiti unanimamente in giurisprudenza, “la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata,
definita genericamente di assistenza sanitaria, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale
medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori”.
Dalla qualificazione del rapporto in termini contrattuali deriva, infine, che sul paziente danneggiato grava l'onere di provare (oltre al ricovero e all'insorgenza della patologia) l'esistenza del nesso causale, limitandosi ad allegare l'inadempimento avversario, mentre spetta alla struttura provare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni con la precisazione che può aversi una responsabilità della clinica verso il paziente non solo per fatto del personale medico dipendente ma anche del personale ausiliario o della struttura stessa (insufficienti misure igieniche, carenze organizzative o di personale, mancanza dei presidi necessari a fronteggiare eventuali emergenze, etc.).
Orbene, nella fattispecie in esame correttamente il tribunale ha ritenuto che attraverso la documentazione in atti e le prove espletate sia stata fornita prova anche del nesso causale essendo state acquisite svariate pagina 21 di 31 consulenze tecniche, disposte sia nel procedimento penale che in quello civile, le quali sono tutte giunte alla stessa conclusione e cioè che risulta altamente probabile, o meglio “più probabile che non”, che l'infezione virale per cui è controversia sia stata contratta dal durante il ricovero presso la appellante. CP_1 Parte_1
Siffatte conclusioni devono invero essere condivise anche da questa Corte in quanto la giurisprudenza in tema di nesso causale afferma che esso va ritenuto esistente non solo quando il danno possa considerarsi conseguenza certa della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica e non di una mera possibilità astratta (cfr. ad es. cass.
n. 23059/2009, cass. n. 14759/2007).
Detto standard di certezza probabilistica, deve poi applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi sul fatto, tra loro incompatibili o contraddittorie, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente ossia quella che riceve,
comparativamente, il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili (cfr. così cass. n. 10285/2009).
Alla stregua di tali principi occorre senz'altro ritenere che l'attuale appellato ha assolto il proprio onere probatorio di dimostrare l'esistenza di nesso causale tra il ricovero e l'insorgenza dell'infezione virale. È stato infatti dimostrato per tabulas, attraverso gli esami ematochimici eseguiti dalla stessa nella fase Parte_1
preoperatoria, che al momento del ricovero il non era affetto da HCV. CP_1
Al contrario la deduzione secondo cui l'appellato poteva all'atto del ricovero trovarsi nel cd. “periodo
finestra”, con la conseguenza che detti esami diedero luogo ad un “falso negativo”, rappresenta una semplice congettura.
Ben tre consulenze, di cui due espletate in sede penale e una in sede civile, hanno poi ritenuto altamente probabile che il abbia contratto l'infezione nel corso del ricovero presso la Casa di Cura appellante sulla CP_1
base di argomentazioni scientifiche fondate su dati di fatto e non su mere illazioni del tutto indimostrate.
Il Prof. dopo aver spiegato che il virus dell'HCV può trasmettersi o per via parenterale Per_3
apparente (attraverso sangue infetto) o per via parenterale inapparente (penetrazione di materiali infetti attraverso tagli di cute o mucose), ha infatti chiarito che l'inadeguata disinfezione degli strumenti medicali rappresenta allo stato attuale la modalità più frequente di trasmissione del virus.
Dovendo escludere la modalità del contagio parenterale apparente, in quanto il sangue donato e trasfuso pagina 22 di 31 era stato testato risultando immune dal virus, il consulente è quindi passato ad analizzare le abitudini di vita del osservando che egli non è tossicodipendente, non presenta tatuaggi, ha un unico piercing a dimora CP_1
dall'anno 2001, e dunque da epoca di gran lunga anteriore al ricovero a , si rade con lamette Parte_1
monouso e pratica personalmente il manicure ed il pedicure sulla propria persona. Sono state pertanto escluse tali potenziali cause di contagio diverse dall'uso di dispositivi medico-chirurgici.
Quanto poi alla possibilità di trasmissione sessuale del virus, il c.t.u., dopo aver indicato nelle “abitudini
di vita” che il periziato “non sempre ricorre a protezione condomica”, ha chiarito che “in letteratura questo
tipo di trasmissione è molto inferiore a quello che si verifica per l'HBV e per l'HIV”.
Anche in tal caso va poi rimarcato che, mentre l'impiego di bisturi, di altro strumentario chirurgico e di aghi per endovena nel corso del ricovero del 2006 rappresenta un dato certo, l'astratta possibilità che il CP_1
abbia avuto poco prima di quel ricovero o poco dopo un rapporto sessuale non protetto con una persona infetta rappresenta una mera congettura con conseguente impossibilità di attribuire valore confessorio alla generica dichiarazione del periziato di non ricorrere sempre nei rapporti intimi a protezione condomica.
Considerazioni del tutto analoghe sono state svolte dal Prof. specialista in malattie Persona_4
infettive, e dal dr. , specialista in chirurgia generale, nella perizia svolta su incarico del GIP dove Persona_5
si legge: “…con l'introduzione del test per anti-HCV obbligatorio per tutte le sacche di sangue l'incidenza di
epatite post-trasfusionale da HCV si è ridotta al di sotto dell'1% (1 su 200.000 unità di sangue)…Pertanto oggi
il rischio trasfusionale per HCV è considerato irrisorio…Dopo il 1990, pertanto, l'epatite acuta da HCV è stata
appannaggio prevalentemente di soggetti tossicodipendenti per l'utilizzo promiscuo di siringhe contaminate.
L'attività di profilassi dei Servizi per le Tossicodipendenze (SerT) svolta negli anni '90 in seguito all'epidemia
da HIV ha, però, permesso di ridurre i casi di epatite acuta da HCV nei tossicodipendenti, tanto che oggi solo
circa il 40% delle epatiti acute C sintomatiche presenta come fattore di rischio la tossicodipendenza. Gli studi
della letteratura internazionale concordano nell'affermare che la trasmissione sessuale di HCV è possibile
soprattutto nelle unioni coniugali di lungo tempo, ma molto rara e molto meno efficiente di quella da HBV o
HCV. Infatti e collaboratori hanno evidenziato che il tasso di infezione da HCV in coppie di sposi Pt_5
discordanti per anti-HCV si correla con la durata del matrimonio: non si registra infatti trasmissione di
infezione nei primi dieci anni di matrimonio, mentre la possibilità di trasmissione aumenta considerevolmente
con le decadi successive di matrimonio…Pertanto oggi, in Italia e nei paesi industrializzati, i fattori di rischio
pagina 23 di 31 più frequenti per epatite acuta C sono interventi chirurgici, manovre strumentali diagnostiche o terapeutiche e
l'ospedalizzazione in genere…
Nel caso specifico il signor presenta come fattore di rischio per infezione da HCV i due interventi CP_1
chirurgici del settembre 2006, data la negatività per anti-HCV in occasione dei suddetti interventi. In occasione
del secondo intervento sono state fatte anche due sacche di sangue, ma il successivo ed ulteriore controllo dei
donatori ha escluso questa come via di trasmissione di HCV…Un'accurata anamnesi ci permette di escludere
categoricamente per il periziando la tossicodipendenza, altra chirurgia, piercing e tatuaggi Controparte_1
come fattori di rischio per la trasmissione di infezione da HCV nell'autunno del 2006. Pertanto, la valutazione
epidemiologica, la tempistica della presentazione clinica, biochimica e sierologica ci permettono di ipotizzare
che, molto verosimilmente, vi è nesso di causalità tra l'epatite acuta da HCV sofferta dal signor Controparte_1
nella primavera del 2007 e la ospedalizzazione con i due interventi chirurgici del 20 (varicocele) e 22
emoperitoneo) settembre del 2006 presso la di Capua”. Parte_1
A identiche conclusioni è ancora giunto il Prof. ossia il perito nominato dalla Procura, il Persona_2
quale ha affermato che “è ampiamente possibile, sul piano cronologico, che l'epatite sia stata contratta proprio
in occasione dell'intervento” soggiungendo che: l'ipotesi di gran lunga più attendibile e fondata sul piano
medico-legale è proprio quella che vede l'epatite contratta in occasione del ricovero”.
Il Prof. analizzando i vari criteri scientifici per la ricostruzione del nesso causale, ha infine Per_3
dato atto che risulta soddisfatto il criterio cronologico osservando: “Dopo l'esposizione a virus il periodo di
incubazione è assai variabile, andando dai 15 giorni sino ai 150-180 giorni. L'epatite C inizia improvvisamente
con gli stessi sintomi dell'influenza…stanchezza, febbricola, mal di testa, mal di gola, perdita di appetito,
nausea, vomito…Nel caso della patologia presentata dal Fiore è certamente presente la sintomatologia
rappresentata da stanchezza, astenia e fiacchezza…La comparsa di detta sintomatologia appare coeva con i
periodi di incubazione noti”. Anche il criterio sintomatologico è stato dunque soddisfatto come pure quello di esclusione di altri momenti eziologici.
In contrario non vale osservare che tanto il perito nominato dal P.M. quanto i due specialisti indicati dal
GIP hanno affermato: “Non è però possibile identificare quale delle numerose manovre invasive subite dal
periziato nel corso della suddetta ospedalizzazione e dei due interventi sia stata quella effettivamente
responsabile dell'infezione e non è possibile nemmeno indicare un preciso atto o una precisa figura
pagina 24 di 31 professionale tra le tante che sono sicuramente intervenute sul giovane a cui attribuire l'addebito per l'infezione
contratta e che, in astratto, potrebbe ricondursi all'operato del chirurgo, del ferrista, dell'anestesista, degli
infermieri che materialmente avranno medicato il giovane, degli addetti alla sala operatoria o alla
sterilizzazione del materiale chirurgico, etc.”.
, ai sensi dell'art. 1228 c.c., è infatti responsabile dell'operato di tutte le figure professionali Parte_1
di cui si è avvalsa per rendere la prestazione e che sono state indicata dai consulenti come possibili fonti di veicolazione dell'infezione.
Di conseguenza, per andare esente da responsabilità civile, era onere dell'appellante dimostrare la corretta condotta di tutto il proprio personale sanitario intervenuto con finalità curative sul Fiore come pure il proprio adempimento, discendente dalla redazione di rigorosi protocolli di sanificazione e sterilizzazione della struttura e della strumentazione medica, nonché dalla vigilanza sulla loro osservanza da parte di tutto il proprio personale,
risultando indifferente stabilire se sia stato il ferrista, piuttosto che l'infermiere o l'anestesista, a non attenervisi.
Allo stesso modo è indifferente che il procedimento penale sia stato archiviato dal momento che, in tale ambito, vigono tutt'altri principi.
La regola cardine contenuta nell'art. 27 della Costituzione, secondo cui “La responsabilità penale è
personale”, comporta infatti la necessaria archiviazione di un procedimento a fronte dell'impossibilità di individuare un preciso atto ed un preciso soggetto a cui riconnettere, in termini di causalità, l'infezione virale contratta dal Fiore mentre, in ambito civilistico, è sufficiente che venga accertato, secondo la regola del “più
probabile che non”, il nesso di causalità tra il danno e l'esercizio delle incombenze affidate agli ausiliari di cui si avvale il debitore per l'affermazione della responsabilità di quest'ultimo.
Contrariamente a quanto dedotto a pag. 17 dell'atto di appello non è infine sintomatica di un difetto motivazionale della sentenza la mancata considerazione, ai fini del rigetto della domanda, dell'affermazione del
Prof. secondo cui: “In tema di correttezza, nulla può argomentarsi tecnicamente sulla sterilizzazione Per_3
dei ferri operatori con un giudizio ora per allora. Qualche semplice deduzione indiretta potrebbe riceversi
dall'esame di quanto accaduto ai pazienti ricoverati nella Casa di Cura e che negli stessi giorni vennero ivi
operati o medicati”. Dimentica, infatti, l'appellante di riportare la frase conclusiva di tale ragionamento dell'ausiliare il quale afferma: “Queste informazioni non risultano allo stato degli atti”. Ancora una volta è
dunque ad aver omesso di fornire una prova, anche solo indiretta, del suo esatto adempimento Parte_1
pagina 25 di 31 dimostrando che, nei giorni del ricovero, non vi erano nella propria struttura pazienti positivi al virus dell'HCV
che possano, per il tramite delle cure somministrate anche a loro senza le adeguate cautele, aver contagiato il e che nessun altro paziente, tranne l'appellato, si è ammalato di epatite C in seguito alla sua degenza. CP_1
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame lamenta l'eccessiva valutazione del danno biologico di Parte_1
natura permanente nella misura del 12% che il tribunale ha operato, attenendosi alle conclusioni del c.t.u., e che ha condotto alla liquidazione del risarcimento in € 50.000,00 sulla base delle tabelle di Milano.
Detta invalidità del 12%, a giudizio dell'appellante, sarebbe assolutamente sovrastimata in quanto il , CP_1
per i suoi dati laboristici e strumentali, va fatto rientrare nella classe “epatopatia allo stadio I, con range 5-
10%”. Nell'ambito di tale classe i parametri che consentono il riconoscimento della percentuale massima del
10% sono poi rappresentati dalla positività dell'HCV-RNA e dall'associazione di crioglobulinemia, fattori entrambi assenti nel caso del che è da considerarsi allo stato guarito. Il danno alla salute, nel caso in CP_1
esame, non potrebbe pertanto superare la misura del 5%.
Anche il calcolo dell'ITT e dell'ITP sarebbe poi opinabile dal momento che al , avendo presentato CP_1
solo astenia ed episodi febbrili, non potrebbe essere riconosciuta anche un'inabilità temporanea totale ma solo l'inabilità temporanea per il periodo in cui si è sottoposto a terapia farmacologica con interferone come riportato nel libretto terapeutico dell . Controparte_3
La riduzione della percentuale di invalidità al 5% comporterebbe, infine, la necessità di liquidare tanto il danno biologico permanente quanto quello temporaneo non già in base alle tabelle di Milano ma utilizzando gli importi previsti per le micropermanenti dal Codice delle Assicurazioni private di cui al D. lgs. n. 209/2005 come stabilito dall'art. 7 co. 4 della L. 08.03.2017 n. 24.
§§§§§§
Anche tale motivo deve essere rigettato perché infondato. Non soltanto il c.t.u. nominato in sede civile,
Prof. ma anche i due periti nominati dal GIP hanno infatti riferito che: “L'epatite cronica Persona_6
attiva HCV correlata, determinata dagli interventi di varicocele e di emoperitoneo nel settembre del 2006, ha
determinato postumi permanenti in situazione anatomo-clinica stabilizzata e pertanto irreversibile con un danno
biologico menomativo dell'integrità psico-fisica del Signor pari al 12% (dodici per cento), come Controparte_1
indicato dalle Tabelle delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente del testo “Guida alla
pagina 26 di 31 Valutazione Medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente” di Per_7 Persona_8
(Giuffrè Editore, Milano, 1995). Anche l'indagine penale risulta peraltro essere stata svolta dopo la Persona_9
CP_ prolungata sottoposizione del a terapia con interferone pegilato e Ribavirina che, fortunatamente, ha comportato “una persistente negativizzazione dell'HCV-RNA plasmatico ed una normalizzazione delle
transaminasi”. Tenuto conto del fatto che ben tre consulenti d'ufficio, nominati in sedi diverse, sono giunti alle
Par stesse conclusioni, e della genericità delle allegazioni svolte in merito alla non riconoscibilità dell' , non si ravvisano pertanto ragioni giustificative dell'invocata rinnovazione delle indagini peritali.
§§§§§§
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante contesta, infine, il capo della sentenza di primo grado con cui sono state regolamentate le spese di giudizio deducendo che se la condanna alle spese in favore dell'attore può ritenersi giustificata dal principio di soccombenza, le spese liquidate ai terzi chiamati in causa andavano compensate dal momento che la loro partecipazione al giudizio tendeva a dimostrare la correttezza dell'operato della struttura sanitaria con l'esclusione di ogni responsabilità di quest'ultima relativamente al contagio da epatite C contratto dal durante il ricovero a causa delle sacche ematiche fornite dall' CP_1 [...]
e della mancanza di diligenza del chirurgo. CP_3
La condanna di al rimborso delle spese anche in favore dei terzi chiamati in causa Parte_1
CP_1 dall' e dal Dott. risulterebbe poi oltremodo ingiusta e immotivata Controparte_3
tenuto conto che, con tale criterio, il giudice ha finito col penalizzare l'odierna appellante per delle scelte difensive operate da altre parti processuali.
Viene infine contestata l'entità dei compensi liquidati a ciascuna delle parti costituite, tranne la
[...]
, nell'uguale misura di € 10.343,00 che è stata effettuata senza una specifica motivazione Parte_2
e con riconoscimento di una somma la quale non trova giustificazione nel valore della controversia e nei parametri di cui al D.M. all'epoca vigente.
Ciò in quanto lo scaglione tariffario applicabile era quello relativo alle cause innanzi al tribunale di valore fino a € 52.000,00 che, sommando le varie voci, conduce al riconoscimento dell'importo di € 7.254,00.
§§§§§§
Il motivo, solo in parte fondato, va accolto per quanto di effettiva ragione. è infatti risultata Parte_1
soccombente non soltanto nei confronti dell'attore ma anche nei confronti dell' Controparte_3
pagina 27 di 31 e del dr. essendo stata rigettata anche la domanda con cui l'attuale appellante ha CP_3 CP_2
chiesto di essere tenuta indenne da tali soggetti rispetto a quanto fosse condannata a pagare in favore dell'attore a titolo di risarcimento danni.
CP_1
Quanto poi alle compagnie assicuratrici chiamate in causa dall' e dal , il Controparte_3
tribunale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui le spese sostenute dal terzo chiamato in giudizio a titolo di garanzia impropria sono legittimamente poste a carico della parte che,
rimasta soccombente, ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione giustificazione nel principio di causalità che governa la regolamentazione delle spese processuali (così, ex multis,
cass. n. 6757/2000, cass. n. 4958/2007, cass. n. 23552/2011, cass. n. 2492/2016, etc.).
A giusta ragione l'appellante deduce, invece, che lo scaglione tariffario applicabile nella fattispecie in esame era quello previsto dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause innanzi al Tribunale di valore compreso tra €
26.000,00 ed € 52.000,00 posto che il giudice solo sommando alla sorta capitale già rivalutata di € 50.230,75 gli interessi legali che sono maturati dal momento del fatto all'adozione della sentenza impugnata è pervenuto alla liquidazione in favore dell'attore di un risarcimento complessivo di € 59.199,71.
In più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha infatti ribadito che, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte soccombente, la regola posta dall'art. 6 della tariffa professionale, secondo la quale, nelle cause per pagamento di somme o liquidazione di danni, in parziale deroga al principio della determinazione del valore della controversia sulla base della domanda (art. 10 c.p.c.), si deve aver riguardo alla somma in concreto attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata, se maggiore, va interpretata nel senso che la somma da considerare è quella riconosciuta come spettante in riferimento al momento della domanda medesima con la conseguenza che non sono computabili la rivalutazione, gli interessi, le spese ed i danni successivi alla proposizione della domanda giudiziale in primo grado. Ciò in quanto la ratio della norma in questione è quella di evitare che il soccombente debba sopportare un ingiusto aumento dell'importo da rifondere alla parte vincitrice (così cass. n. 2274/2005 e n. 3463/2010).
In contrario non varrebbe osservare che dette pronunce di legittimità sono riferite all'art. 6 della tariffa forense approvata con D.M. 08.04.2004 dal momento che l'art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, vigente all'epoca di adozione della pronunzia impugnata, con norma di identico tenore stabilisce che “Nei giudizi per pagamento di
somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che
pagina 28 di 31 a quella domandata”.
Ciò premesso occorre evidenziare come i compensi medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause innanzi al tribunale, a cui il giudice di primo grado ha inteso riferirsi affermando che la controversia è “di
complessità media”, è effettivamente di € 7.254,00 (€ 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase istruttoria e € 2.747,00 per la fase decisionale.
Il motivo è infine generico nella parte in cui ci si duole del riconoscimento del medesimo importo in favore di tutte le parti in lite, tranne della che aveva presentato una nota spese alla Parte_2
quale ci si è attenuti per non emettere una pronuncia viziata da ultrapetizione, senza tuttavia chiarire quali erano le somme a ciascuno liquidabili, i corretti criteri da seguire e le ragioni per le quali le somme avrebbero dovuto essere differenziate.
In parziale riforma della sentenza impugnata l'importo da liquidare a titolo di spese va dunque ridotto a €
7.254,00 oltre accessori.
Anche le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia che vede confermato l'obbligo risarcitorio della ed il suo obbligo di rifondere le spese Parte_1
processuali a tutte le parti costituite, devono infine gravare sull'appellante occorrendo operare una valutazione globale dell'esito della lite e della soccombenza non limitato ai singoli gradi in cui il processo si è articolato (cfr.
ex multis cass. n. 9064/2018).
Per quanto attiene, infine, allo scaglione tariffario da utilizzare per la liquidazione, occorre considerare che la non ha impugnato il capo di pronunzia con cui è stata rigettata la domanda di malleva da lei Parte_1
proposta contro l' ed il dr. . Controparte_3 CP_2
Nei confronti di dette parti e dei loro assicuratori, tranne la , il valore della Parte_2
controversia va pertanto individuato in € 10.343,00, ossia nell'importo liquidato in loro favore dal tribunale a titolo di spese, avendo l'appellante affermato che esse andavano compensate.
Lo scaglione tariffario applicabile è dunque quello previsto dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause innanzi alla Corte di appello di valore fino a € 26.000,00 mentre, per quel che concerne la Parte_2
occorre aver riguardo al precedente scaglione, relativo alle cause di valore fino a € 5.200,00, essendo
[...]
pari a € 3.972,00 l'importo liquidato in favore di detta parte dal tribunale e che, a giudizio dell'appellante,
avrebbe dovuto essere compensato. Gli onorari da riconoscere sono poi quelli minimi previsti dai suddetti pagina 29 di 31 scaglioni tariffari in quanto la controversia, nei confronti di dette parti, ha avuto ad oggetto una sola semplice questione (la debenza e l'ammontare delle spese di primo grado).
Per quel che concerne la posizione di lo scaglione tariffario da applicare anche in appello è Controparte_1
invece quello relativo alle cause di valore fino a € 52.000,00, vertendo il gravame sull'accoglimento della domanda risarcitoria da lui proposta contro la , con riconoscimento dei compensi medi previsti dal Parte_1
suddetto scaglione tariffario. Alla liquidazione, in base ai criteri sin qui indicati, si provvede come da dispositivo con adozione dei richiesti provvedimenti di distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 1999/2019 pubblicata il
10.07.2019, così provvede:
1) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute da Parte_1
che si liquidano in € 450,00 per esborsi vivi e nel minor importo di € 7.254,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
2) Condanna la al rimborso delle spese di primo grado sostenute da Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% CP_2
dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Maria Gatto.
3) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute Parte_1
dall' che si liquidano in 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_3
forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
4) Condanna la al rimborso delle spese di primo grado sostenute dalla Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle Controparte_8
spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
5) Condanna la al rimborso delle spese di primo grado sostenute da Parte_1 CP_4
che si liquidano in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura
[...]
pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
6) Condanna la al rimborso delle spese di primo grado sostenute dalla Parte_1 [...]
(già che si liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfettario CP_7 Controparte_19
pagina 30 di 31 delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, con distrazione della somma in favore dell'avv. Lorenzo Mazzeo.
7) Rigetta sotto ogni altro profilo l'appello proposto dalla . Parte_1
8) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da Parte_1
che si liquidano in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari Controparte_1
al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Antonio Nacca.
9) Condanna la al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute da Parte_1
che si liquidano in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari CP_2
al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Maria Gatto.
10) Condanna la al rimborso delle spese di appello sostenute dall' Parte_1 [...]
che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Controparte_3
delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
11) Condanna la al rimborso delle spese di appello sostenute dalla Parte_1 [...]
che si liquidano in € 1.458,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle Parte_2
spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
12) Condanna la al rimborso delle spese di appello sostenute dalla Parte_1 [...]
(già che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre CP_7 Controparte_8
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
13) Condanna la al rimborso delle spese di appello sostenute dalla Parte_1 CP_4
che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura
[...]
pari al 15% dei compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 24.04.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_22
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