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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1576/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1576/2023 promossa da:
( in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Buffoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Buffoni ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Buffoni Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
ATTORI OPPONENTI contro
(in forma abbreviata Controparte_1
), (C.F. – P. IVA n. in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Manna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, giusta procura in atti;
e
(c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Dall'Asta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Brescia, giusta procura in atti
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI Cont Per gli opponenti: “in via preliminare rigettare l'eccezione di legittimazione passiva svolta da in quanto infondata;
dichiarare che la notifica della cartella esattoriale è invalida, sotto il profilo della nullità e/o inesistenza, in quanto proveniente da indirizzo non indicato nel registro IPA;
dichiarare che la cartella esattoriale oggetto della presente opposizione è invalida, sotto il profilo della nullità e/o inesistenza, in quanto proveniente da indirizzo non indicato nel registro IPA;
nel merito, previo ogni necessario accertamento: in primo luogo accogliere l'opposizione e dichiarare nulla o comunque annullare, dichiarare inefficace e/o illegittima la cartella opposta ed il relativo ruolo per violazione dell'art. 21 D.lgs 46/99, stante la carenza di titolo esecutivo nei confronti della società opponente così pagina 1 di 10 come dei soggetti indicati come obbligati in solido, in secondo luogo accogliere l'opposizione e dichiarare nulla o comunque annullare, dichiarare inefficace e/o illegittima la cartella opposta ed il relativo ruolo per insussistenza sia delle circostanze di fatto allegate dal finanziatore alla richiesta di accesso alla garanzia, sia per carenza di titolarità attiva del credito in capo a destinataria CP_5 della liquidazione della perdita, nonché per estraneità del credito oggetto di causa all'operazione descritta nell'avviso pubblicato sulla G.U. richiamata dalla ricorrente;
in terzo luogo dichiarare l'inesistenza, in capo ai soggetti indicati come debitori in solido di obblighi di pagamento delle somme che risultassero corrisposte per liquidazione della perdita, previo accoglimento delle eccezioni svolte in atti in relazione alla nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni azionate;
in quarto luogo dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni azionate (clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c.) e, quindi, dichiarare i fideiussori liberati dal vincolo per decadenza della banca garantita dal termine previsto dall'art. 1957 c.c. mandandoli assolti da ogni addebito a loro carico;
in quinto luogo in subordine, dichiarare l'invalidità, sotto il profilo della nullità e/o inesistenza, delle eventuali garanzie accessorie sulla somma già garantita dal Fondo ex L.662/96 e, quindi, dichiarare l'inesistenza, in capo ai soggetti indicati come debitori in solido di obblighi di pagamento delle somme che risultassero corrisposte al finanziatore principale per liquidazione della garanzia prestata. Con vittoria di spese.” Per l'opposta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e tesi disattesa, Pt_3
- IN VIA PRELIMINARE, per i motivi tutti indicati nella memoria depositata il 07.09.2023 nel proc.
R.G. 1576/2023 sub. 1, rigettare la richiesta di sospensione formulata dagli attori, stante la evidente insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, prescritti ex lege, per la concessione della sospensione dell'atto impositivo impugnato;
- sempre IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla domanda Pt_3 finalizzata ad accertare e dichiarare l'invalidità della notifica via PEC poiché asseritamente non proveniente da indirizzo risultante da pubblici registri;
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 05.10.2023 e nei successivi scritti difensivi depositati dalla scrivente difesa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio.” Per l'opposta “Il Tribunale di Novara, accerti la legittimità dell'operato esattoriale quanto alla CP_6 notificazione della cartella di pagamento n. 07320230003568000000, e dichiari il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle domande svolte dalla soc. Controparte_3
oltre che dai Sig.ri e con Parte_1 Parte_1 Parte_2 oggetto la legittimità dell'iscrizione ruolo e del merito della pretesa creditoria, di cui, in ogni caso, si chiede il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Spese ed onorari integralmente rifusi con distrazione in favore del sottoscritto difensore degli onorari non riscossi e delle spese anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su domande, istanza od eccezioni nuove eventualmente formulate.”
pagina 2 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 25/7/2023, Parte_1 Parte_1 e hanno proposto giudizio qualificato quale opposizione all'esecuzione, Parte_2 contestando il diritto di e di Controparte_7 Controparte_1
ad agire esecutivamente sulla base della cartella esattoriale n. 07320230003568000000,
[...] previa iscrizione delle somme sul ruolo n. n. 2023/001036. Nel proprio atto introduttivo, le parti opponenti hanno, in particolare, contestato: i) l'inesistenza di titolo esecutivo e la conseguente violazione dell'art. 21 D.Lgs. 46/99 in ragione della natura privatistica del credito azionato;
ii) l'invalidità della notifica della cartella proveniente da indirizzo non risultante dai pubblici registri;
iii) l'invalidità del precetto rappresentato dalla cartella.
Con comparsa depositata in data 5/10/2023, si è costituita in giudizio l'opposta , Pt_3 contestando la fondatezza dei motivi di opposizione avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa depositata in data 6/9/2023, si è costituita in giudizio che ha eccepito il proprio CP_6 difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria formulate dagli attori ed affermato la validità della notifica della cartella esattoriale. Nel merito, ha, dunque, richiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 13/12/2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per l'assunzione in decisione.
***
Ammissibilità dell'opposizione proposta da e . Parte_1 Parte_2
Prima di qualificare e valutare separatamente le contestazioni formulate dagli attori opponenti, è necessario valutare l'ammissibilità dell'opposizione dell'esecuzione promossa da e Parte_1 [...]
. Parte_2
Nell'ordinanza emessa in data 13/12/2023, il Giudice ha rilevato, testualmente, che “la cartella esattoriale opposta, notificata solo alla società e non anche agli obbligati in solido, ha intimato il pagamento della somma di euro 87.547,83 solo a e non anche Parte_1
a , nei confronti dei quali, allo stato, non è stato ancora dato avvio Parte_4 agli adempimenti propedeutici alla riscossione forzata del credito”. Le parti non hanno, in udienza o nei successivi atti difensivi, preso posizione su tale rilievo;
neppure risulta sopravvenuta in corso di causa la notifica di cartella esattoriale, di estratto di ruolo o di intimazione di pagamento agli opponenti e . Parte_1 Parte_2
Detta circostanza profila una carenza di interesse a promuovere giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 615 o 617 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. L'interesse ad agire viene definito quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. E' pacifico che l'assenza di interesse ad agire sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Diversamente, la sua esistenza può anche sopravvenire in pagina 3 di 10 corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per valutare la sussistenza, nel caso di specie, dell'interesse ad agire è opportuno chiarire la natura e l'ambito applicazione del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
L'art. 615 c.p.c. individua l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione nella contestazione del diritto a procedere esecutivamente, diritto che consiste nel complesso dei poteri processuali che consentono l'avvio e lo sviluppo del processo di esecuzione. A prescindere dalla qualificazione dell'azione (come costitutiva o di accertamento negativo), la domanda svolta nel giudizio di opposizione ha, dunque, un contenuto minimo, costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sulla base del titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva determinata e prescelta nel precetto. Il petitum
è, dunque, tipico, mentre la causa petendi è individuabile sulla base dei motivi di contestazione del diritto di procedere esecutivamente. L'art. 617 c.p.c. ha, invece, ad oggetto la legittimità dell'atto esecutivo impugnato e presuppone, dunque, il suo compimento.
Come affermato dalla Suprema Corte proprio in relazione all'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi “scopo dell'azione di mero accertamento è ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, cioè a dire nel senso dell'affermazione dell'esistenza dello stesso o della negazione dell'esistenza di quello altrui;
in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare;
diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare un'azione di mera iattanza che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 cod. proc. civ.) ha inteso escludere;
tanto comporta che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che tale attività abbia posto in essere;
” (in questi termini, in motivazione, Sentenza n. 24552 del 12/9/2024)
Per promuovere opposizione preventiva all'esecuzione, quindi, non è necessario che l'esecuzione sia stata avviata ma è quantomeno necessario che sia stata preannunciata attraverso il precetto (o, come nel caso di specie, attraverso la notifica della cartella, che contiene intimazione di pagamento.
Con memoria depositata in data 28/3/2024, le parti opponenti hanno prodotto prova dell'avvenuta notifica a e a di cartella di pagamento avente ad oggetto il Parte_1 Parte_2 pagamento del medesimo importo ingiunto alla società. L'interesse ad agire, pur sopravvenuto, deve, dunque, allo stato affermarsi, cosicché l'opposizione proposta dagli attori persone fisiche deve ritenersi ammissibile.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_6
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta da non è Controparte_3 fondata.
E' assorbente, al riguardo, il principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e
617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo
pagina 4 di 10 rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione” (Cass., n. 1053/2025; n. 3870/2024; n. 6204/2024; n. 25272 2024).
Ciò non toglie che, avendo l'opposizione all'esecuzione natura di giudizio di accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione, laddove l'esercizio di detta azione sia basato sull'insussistenza del diritto sostanziale azionato - perché mai insorto per difetto dei presupposti costitutivi o perché estintosi o modificatosi nelle more dell'avvio dell'esecuzione - l'attore opponente legittimamente chiami in giudizio anche il titolare del diritto, come avvenuto nel caso di specie, al fine di vedersi formato un giudicato formalmente e sostanzialmente allo stesso opponibile.
Entrambe le parti convenute, dunque, risultano legittimamente evocate nel presente giudizio, CP_6 quale agente della riscossione che ha formato la cartella sulla base della quale si procede ad esecuzione forzata (peraltro, l'attore ha proposto motivo che attiene alla idoneità del ruolo, su cui essa si basa, Contr quale titolo esecutivo) e quale titolare del credito da riscuotersi, di cui l'attore sostiene l'intervenuta estinzione, totale o, quantomeno, parziale.
La contestata inesistenza del titolo esecutivo eccepisce, in primo luogo, la carenza di titolo esecutivo e, dunque, la radicale assenza del Parte_1 fondamento dell'azione esecutiva. Sotto detto profilo, come già rilevato nell'ordinanza del 13/12/2023, l'opposizione è qualificabile come opposizione all'esecuzione.
Parte opponente rileva, in particolare, come la natura privatistica del rapporto fonte del credito avrebbe imposto al creditore di premunirsi un titolo esecutivo per poter agire in via esecutiva, non potendo, invece, procedersi all'esecuzione tramite ruolo.
Ai fini della decisione, è utile brevemente richiamare, per quanto di rilievo, la normativa che disciplina i crediti come quello di specie, con particolare riferimento alle norme dedicate al recupero coattivo.
Ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.06.2005, n. 18459 “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998 dispone, per quanto di interesse, che “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'art. 8 bis del D.L. 24. 1.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24. 3.2015, n. 33, analogamente a quanto previsto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998, dispone che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1996, n. 46, e successive modificazioni”.
pagina 5 di 10 Sulla base delle richiamate disposizioni, parte opponente sostiene che, a fronte della surrogazione legale prevista dall'art. 2 del DM 18459/2005, subentrerebbe in un rapporto avente natura Pt_5 privatistica (il contratto con cui viene erogato il finanziamento da parte all'istituto di credito all'impresa). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 46/1999, l'iscrizione a ruolo sarebbe possibile solo a fronte della previa costituzione di un titolo esecutivo.
Detta ricostruzione, come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare (vedi, sul punto, Sentenza
323/2023 e decreto del 23.7.2021) non appare condivisibile, tenuto conto: a) della natura pubblicistica della somma erogata dal Fondo di garanzia PMI;
b) del tenore testuale delle disposizioni richiamate.
Sotto il primo profilo, va evidenziato come la garanzia concessa nella specie da , quale Pt_5 gestore del Fondo di Garanzia, rientri fra gli interventi di sostegno al credito, tramite cui lo Stato interviene a favorire l'attività della piccola e media impresa, previsti dall'art. 2, co. 100 della l. n. 662/1996, secondo cui “nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il
BDM-MCC Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. Trattasi, dunque, di stanziamenti di denaro pubblico, effettuati dallo Stato tramite un fondo appositamente costituito, gestito tramite misure da adottarsi “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica” (cfr. art. 1 co. 1 del D.L. 21/06/2013, n. 69).
Sebbene con riferimento al riconoscimento del privilegio di cui all'art. 8 bis, la Suprema Corte ha più volte affermato la natura pubblicistica delle erogazioni del Fondo anche laddove concretizzatesi mediante la prestazione di garanzia ed ha, altresì, escluso che detta conclusione possa essere messa in dubbio dalla previsione della surrogazione del Fondo nella posizione dell'obbligato principale. Sul punto, la Cassazione ha più precisamente affermato che “l'art. 2 comma 4 D.M. 20 giugno 2005 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare.” In tale prospettiva, si è osservato che, essendo il senso della surroga quello di dar vita ad uno strumento idoneo ad apportare al solvens dei "vantaggi" e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso, ne consegue che il richiamo all'art. 1203 cod. civ. non potrebbe mai far "cadere" un diritto proprio del solvens, solo perché estraneo alla posizione del creditore accipiens” (n. 14915/19; n. 30621/2019; n. 6085/2020).
Con particolare riferimento alla qualificazione del credito vantato da quale credito di Pt_5 natura pubblicistica, si è espressa altresì la Corte d'Appello di Torino, la quale ha sostenuto che, con particolare riguardo alla modalità di recupero coattivo della somma “la fattispecie da prendere in considerazione non è la posizione del finanziatore nei cui diritti si surroga il Fondo di Garanzia, bensì la posizione del Fondo stesso, con tutte le prerogative ad esso riconosciute dalla legge”, in quanto “è del tutto irrilevante che il garante agisca, nel riscuotere il proprio credito, in surroga del finanziatore principale, in quanto le peculiari modalità di esecuzione cui questi può ricorrere discendono direttamente dalla speciale natura e del Fondo e della garanzia da quest'ultimo prestata ” (cfr. Corte Appello Torino 1.6.2022 n. 597).
Da ultimo, dette conclusioni risultano confermate da un recente arresto della Suprema Corte. Con
Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023 (ed in senso conforme con Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024), la Cassazione ha, infatti, affermato il seguente principio di diritto “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di BDM-MCC Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche
pagina 6 di 10 alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”.
Sotto il profilo testuale, poi, non può sottacersi come l'art. 8bis del D.L. 24. 1.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24. 3.2015, n. 33, abbia richiamato unicamente l'art. 17 del d.lgs. n. 46/99 e non l'art. 21; il richiamo, limitato ad un'unica disposizione, lascia intendere che il legislatore abbia inteso stabilire che la riscossione delle somme in questione avvenga in ogni caso mediante ruolo.
Quanto sin qui affermato consente di escludere la necessità per di ottenere un titolo Pt_3 esecutivo e di affermare la legittimità del recupero coattivo tramite ruolo.
La contestazione di parte opponente, dunque, non risulta fondata.
La contestata invalidità della notifica della cartella di pagamento.
Parte opponente contesta la legittimità della notifica della cartella di pagamento rilevando come la stessa sia stata effettuata tramite indirizzo PEC non rinvenibile in pubblici registri.
Come già rilevato nell'ordinanza del 13/12/2023, sotto questo profilo, l'opposizione può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, di cui deve affermarsi la tempestività (notifica della cartella in data 29/6/2023; notifica dell'atto di citazione in data 19/7/2023).
Nel merito, la contestazione è infondata.
Con pronunce ormai univoche sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto “ (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
In ogni caso, anche a voler diversamente ragionare, la notifica potrebbe, al più, ritenersi nulla e non inesistente. E', tuttavia, principio pacifico quello per cui la nullità della notifica dell'atto di precetto (e del titolo esecutivo) risulta comunque sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. laddove venga proposta opposizione. L'invalidità della notifica risulterebbe, dunque, in ogni caso sanata.
Anche detta contestazione, dunque, non può ritenersi fondata.
L'ammissibilità delle contestazioni relative al merito della pretesa di parte opposta.
Le parti attrici hanno, poi, formulato ulteriori contestazioni relative al merito della pretesa dell'opposta, in parte nell'interesse di tutti gli opponenti ed in parte nell'interesse dei fideiussori.
Nella memoria difensiva depositata nel subprocedimento volto alla trattazione dell'istanza di sospensione e nelle successive memorie depositate, le parti opponenti hanno altresì contestato: a) il perfezionamento del contratto di mutuo (in tesi avversa) concesso tramite affidamento in conto corrente;
b) l'erogazione delle somme (sub specie di messa a disposizione di fondi) necessaria al perfezionamento del mutuo in ragione della sua natura di contratto reale;
c) la liquidazione della (presunta) perdita, posto che la contabile di pagamento prodotta dall'avversaria attesta, per contro, il versamento eseguito ad un soggetto diverso dal finanziatore (specificamente a , anziché CP_5 Contr Unicredit); d) l'inapplicabilità della fideiussione specifica - prodotta da a sostegno della richiesta contro gli obbligati in solido - in quanto riferita ad un finanziamento concesso da Cofidi diverso da quello oggetto di causa;
e) la nullità, ex artt. ex artt 1343 e 1418 cc., di entrambe le fideiussioni Contr prodotte da a sostegno della richiesta contro gli obbligati in solido, essendo il loro importo superiore ai limiti fissati dalla tabella allegata al DM 23/09/2005 per la richiesta di garanzie accessorie pagina 7 di 10 sulla parte di mutuo eccedente quella già garantita dal Fondo;
f) la liberazione dei debitori per decadenza del creditore dal termine di cui all'art. 1957 c.c. applicabile ex art. 1419 c.c. in ragione della nullità della clausola di deroga contenuta nel modello impiegato per l'acquisizione della garanzia fideiussoria in periodo successivo all'accertamento operato con provvedimento AGCM 55/2005
(prodotto in atti).
Parte opposta ha eccepito l'inammissibilità di dette contestazioni, in quanto idonee a costituire mutatio libelli e, dunque, ad introdurre domande nuove.
Le censure promosse sub. a) e b) sono, in effetti, inammissibili.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato (da ultimo con Ord. 9966/2022, ma, precedentemente, con Cass. 1328/2011; Cass. 11265/2014; Cass. 22484/2014) che, poiché ciascuna contestazione introduce una diversa causa petendi, non è possibile nel corso del giudizio di opposizione prospettare nuove contestazioni, poiché, diversamente opinando, si giungerebbe ad ammettere la proponibilità di domande nuove inammissibili.
Ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., peraltro, “le parti, a pena di decadenza con memorie integrative possono almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”
Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi che le nuove contestazioni promosse siano conseguenti alle produzioni avverse. La cartella di pagamento, infatti, reca espressamente la seguente dicitura
“INVITO AL PAGAMENTO 10335-981908 DEL 14/12/2022 GARANZIA LIQUIDATA L. 662/9 6 Contr COMUNICAZIONE SURROGA PER GARANZIA SULLA POS. N. 981908”. CP_8
La comunicazione del 14/12/2022 è stata regolarmente trasmessa agli opponenti. La circostanza non solo non risulta contestata, ma emerge dalla documentazione depositata da , da cui risulta CP_1 trasmessa sia alla società che agli opponenti persone fisiche. Nella stessa, ha indicato gli CP_1 estremi della delibera di ammissione alla garanzia, richiesta, tra l'altro, dalla stessa società il 22/5/2019.
Gli opponenti, dunque, avrebbero ben potuto e dovuto formulare le contestazioni dedotte con la memoria difensiva autorizzata sopra riportate sub. a) e b) sin dall'atto di citazione.
Al contrario, le censure sub. c), d) ed e) devono ritenersi ammissibili, poiché evidentemente formulate in replica alla documentazione prodotta da parte opposta, di cui gli opponenti non potevano avere conoscenza. Ad esse va aggiunta la contestazione relativa al divieto di richiesta e rilascio della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.
4.4. del DM 20/6/2005.
Le stesse verranno di seguito considerate secondo l'ordine logico giuridico di trattazione.
La carenza di prova dell'avvenuta erogazione della somma al soggetto finanziatore.
Sul punto, risulta opportuna una precisazione. Ciò che gli opponenti contestano non è tanto l'avvenuta erogazione della somma sulla base della documentazione prodotta, ma la circostanza per cui detto versamento risulta disposto ad un soggetto diverso dal finanziatore. Sulla base della documentazione prodotta, dunque, deve ritenersi non contestata l'erogazione di euro 87.850,00 ad sulla base CP_5 della garanzia deliberata da . CP_1
Ciò chiarito, la prova dell'avvenuta erogazione da parte di risulta necessaria al fine di CP_1 ritenere prodotto l'effetto di surroga legale previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.06.2005, n. 18459, infatti, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a pagina 8 di 10 perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”. E', dunque, necessario che il pagamento al soggetto richiedente venga effettuato perché
l'effetto legale operi. Naturalmente, è ammissibile anche il pagamento al successore a titolo particolare.
Parte opposta ha prodotto Gazzetta Ufficiale Parte Seconda, n. 52, anno 163 del 5/5/2022 asseritamente recante l'avviso di cessione del credito da Unicredit ad del credito oggetto di cessione. CP_5
La Gazzetta Ufficiale reca il seguente avviso: “La società (il “Cessionario”) comunica Controparte_5 che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, ha acquistato pro soluto da con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A – 20154 Milano, Italia, Controparte_9
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , capitale P.IVA_5 sociale Euro 21.220.169.840,48 i.v., iscritta al n. 2008.1 dell'Albo dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'Articolo 64 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (il “Cedente”), in forza di un contratto di ces sione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data
3 maggio 2022, tutti i crediti (per capi tale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e ogni altro accessorio) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 28 febbraio 2022 e i cui debitori sono stati clas sificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto e la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito. Unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto al Cessionario anche gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei debitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 24 luglio 2014 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione. Tale lista è pubblicata sul seguente sito internet del Cedente https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Parte opponente ha contestato l'inclusione del proprio debito tra quelli ceduti, tenuto conto che: a) non si tratta di un finanziamento;
b) i debitori non risultano classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”); c) nell'indisponibilità della lista dei crediti ceduti non è possibile accertare l'inclusione della posizione . Pt_1
Parte opposta ha, invece, affermato l'inclusione del predetto credito tra quelli ceduti, evidenziando che trattasi di finanziamento stipulato nel periodo di riferimento.
Deve, tuttavia, osservarsi che l'oggetto della cessione è individuato con l'indicazione di due circostanze, non previste in via alternativa. A fronte delle contestazioni di parte opposta relative alla sussistenza della condizione sub. b) parte opposta nulla ha replicato, né ha provato l'intervenuta segnalazione alla Centrale Rischi o la sussistenza dei presupposti per il passaggio a sofferenza. Neppure ha fornito la lista dei rapporti ceduti.
Non può, dunque, dirsi raggiunta la prova dell'intervenuto pagamento al soggetto garantito da parte di
, che costituisce presupposto per la surroga legale. Ne deriva l'impossibilità di affermare CP_1 il diritto di procedere ad esecuzione da parte dell'opposta.
pagina 9 di 10 Sotto questo profilo, dunque, l'opposizione può trovare accoglimento. Non si procede, dunque, alla valutazione delle ulteriori contestazioni, poiché trattasi di profilo assorbente per affermare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione.
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico delle parti opposte nella misura liquidata in dispositivo. Queste devono essere quantificate sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022, atteso che lo stesso trova applicazione in relazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore. Lo scaglione di valore dev'essere determinato avendo riguardo al valore del credito per cui si procede. Si ritiene di dover liquidare secondo i parametri minimi la fase istruttoria, tenuto conto della mancata assunzione di mezzi istruttori.
L'importo dev'essere liquidato unitariamente, con aumento previsto dall'art. 4, comma 2, trattandosi di parte con la medesima posizione processuale. L'aumento dev'essere disposto nella misura del 60%
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata delle parti opposte sulla base della cartella azionata;
b) condanna e Controparte_1
in solido tra loro a versare alle parti CP_3 Controparte_7 opponenti le spese di lite, che liquida in euro 8.123,20, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, Iva e CPA sull'imponibile.
Novara, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Veronica Zanin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1576/2023 promossa da:
( in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Buffoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Buffoni ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Buffoni Parte_2 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Novara, giusta procura in atti;
ATTORI OPPONENTI contro
(in forma abbreviata Controparte_1
), (C.F. – P. IVA n. in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Manna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, giusta procura in atti;
e
(c.f. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_4 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Dall'Asta ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Brescia, giusta procura in atti
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI Cont Per gli opponenti: “in via preliminare rigettare l'eccezione di legittimazione passiva svolta da in quanto infondata;
dichiarare che la notifica della cartella esattoriale è invalida, sotto il profilo della nullità e/o inesistenza, in quanto proveniente da indirizzo non indicato nel registro IPA;
dichiarare che la cartella esattoriale oggetto della presente opposizione è invalida, sotto il profilo della nullità e/o inesistenza, in quanto proveniente da indirizzo non indicato nel registro IPA;
nel merito, previo ogni necessario accertamento: in primo luogo accogliere l'opposizione e dichiarare nulla o comunque annullare, dichiarare inefficace e/o illegittima la cartella opposta ed il relativo ruolo per violazione dell'art. 21 D.lgs 46/99, stante la carenza di titolo esecutivo nei confronti della società opponente così pagina 1 di 10 come dei soggetti indicati come obbligati in solido, in secondo luogo accogliere l'opposizione e dichiarare nulla o comunque annullare, dichiarare inefficace e/o illegittima la cartella opposta ed il relativo ruolo per insussistenza sia delle circostanze di fatto allegate dal finanziatore alla richiesta di accesso alla garanzia, sia per carenza di titolarità attiva del credito in capo a destinataria CP_5 della liquidazione della perdita, nonché per estraneità del credito oggetto di causa all'operazione descritta nell'avviso pubblicato sulla G.U. richiamata dalla ricorrente;
in terzo luogo dichiarare l'inesistenza, in capo ai soggetti indicati come debitori in solido di obblighi di pagamento delle somme che risultassero corrisposte per liquidazione della perdita, previo accoglimento delle eccezioni svolte in atti in relazione alla nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni azionate;
in quarto luogo dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 6 delle fideiussioni azionate (clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c.) e, quindi, dichiarare i fideiussori liberati dal vincolo per decadenza della banca garantita dal termine previsto dall'art. 1957 c.c. mandandoli assolti da ogni addebito a loro carico;
in quinto luogo in subordine, dichiarare l'invalidità, sotto il profilo della nullità e/o inesistenza, delle eventuali garanzie accessorie sulla somma già garantita dal Fondo ex L.662/96 e, quindi, dichiarare l'inesistenza, in capo ai soggetti indicati come debitori in solido di obblighi di pagamento delle somme che risultassero corrisposte al finanziatore principale per liquidazione della garanzia prestata. Con vittoria di spese.” Per l'opposta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e tesi disattesa, Pt_3
- IN VIA PRELIMINARE, per i motivi tutti indicati nella memoria depositata il 07.09.2023 nel proc.
R.G. 1576/2023 sub. 1, rigettare la richiesta di sospensione formulata dagli attori, stante la evidente insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, prescritti ex lege, per la concessione della sospensione dell'atto impositivo impugnato;
- sempre IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in relazione alla domanda Pt_3 finalizzata ad accertare e dichiarare l'invalidità della notifica via PEC poiché asseritamente non proveniente da indirizzo risultante da pubblici registri;
- NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 05.10.2023 e nei successivi scritti difensivi depositati dalla scrivente difesa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio.” Per l'opposta “Il Tribunale di Novara, accerti la legittimità dell'operato esattoriale quanto alla CP_6 notificazione della cartella di pagamento n. 07320230003568000000, e dichiari il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle domande svolte dalla soc. Controparte_3
oltre che dai Sig.ri e con Parte_1 Parte_1 Parte_2 oggetto la legittimità dell'iscrizione ruolo e del merito della pretesa creditoria, di cui, in ogni caso, si chiede il rigetto, con ogni conseguenza di legge. Spese ed onorari integralmente rifusi con distrazione in favore del sottoscritto difensore degli onorari non riscossi e delle spese anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su domande, istanza od eccezioni nuove eventualmente formulate.”
pagina 2 di 10
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione depositato in data 25/7/2023, Parte_1 Parte_1 e hanno proposto giudizio qualificato quale opposizione all'esecuzione, Parte_2 contestando il diritto di e di Controparte_7 Controparte_1
ad agire esecutivamente sulla base della cartella esattoriale n. 07320230003568000000,
[...] previa iscrizione delle somme sul ruolo n. n. 2023/001036. Nel proprio atto introduttivo, le parti opponenti hanno, in particolare, contestato: i) l'inesistenza di titolo esecutivo e la conseguente violazione dell'art. 21 D.Lgs. 46/99 in ragione della natura privatistica del credito azionato;
ii) l'invalidità della notifica della cartella proveniente da indirizzo non risultante dai pubblici registri;
iii) l'invalidità del precetto rappresentato dalla cartella.
Con comparsa depositata in data 5/10/2023, si è costituita in giudizio l'opposta , Pt_3 contestando la fondatezza dei motivi di opposizione avversaria e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con comparsa depositata in data 6/9/2023, si è costituita in giudizio che ha eccepito il proprio CP_6 difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative al merito della pretesa creditoria formulate dagli attori ed affermato la validità della notifica della cartella esattoriale. Nel merito, ha, dunque, richiesto il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 13/12/2023 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per l'assunzione in decisione.
***
Ammissibilità dell'opposizione proposta da e . Parte_1 Parte_2
Prima di qualificare e valutare separatamente le contestazioni formulate dagli attori opponenti, è necessario valutare l'ammissibilità dell'opposizione dell'esecuzione promossa da e Parte_1 [...]
. Parte_2
Nell'ordinanza emessa in data 13/12/2023, il Giudice ha rilevato, testualmente, che “la cartella esattoriale opposta, notificata solo alla società e non anche agli obbligati in solido, ha intimato il pagamento della somma di euro 87.547,83 solo a e non anche Parte_1
a , nei confronti dei quali, allo stato, non è stato ancora dato avvio Parte_4 agli adempimenti propedeutici alla riscossione forzata del credito”. Le parti non hanno, in udienza o nei successivi atti difensivi, preso posizione su tale rilievo;
neppure risulta sopravvenuta in corso di causa la notifica di cartella esattoriale, di estratto di ruolo o di intimazione di pagamento agli opponenti e . Parte_1 Parte_2
Detta circostanza profila una carenza di interesse a promuovere giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione o agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 615 o 617 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. L'interesse ad agire viene definito quale interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l'azione. E' pacifico che l'assenza di interesse ad agire sia rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale. Diversamente, la sua esistenza può anche sopravvenire in pagina 3 di 10 corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per valutare la sussistenza, nel caso di specie, dell'interesse ad agire è opportuno chiarire la natura e l'ambito applicazione del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione e agli atti esecutivi.
L'art. 615 c.p.c. individua l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione nella contestazione del diritto a procedere esecutivamente, diritto che consiste nel complesso dei poteri processuali che consentono l'avvio e lo sviluppo del processo di esecuzione. A prescindere dalla qualificazione dell'azione (come costitutiva o di accertamento negativo), la domanda svolta nel giudizio di opposizione ha, dunque, un contenuto minimo, costituito dall'accertamento dell'insussistenza attuale del diritto di procedere sulla base del titolo e con la direzione oggettiva e soggettiva determinata e prescelta nel precetto. Il petitum
è, dunque, tipico, mentre la causa petendi è individuabile sulla base dei motivi di contestazione del diritto di procedere esecutivamente. L'art. 617 c.p.c. ha, invece, ad oggetto la legittimità dell'atto esecutivo impugnato e presuppone, dunque, il suo compimento.
Come affermato dalla Suprema Corte proprio in relazione all'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi “scopo dell'azione di mero accertamento è ripristinare la certezza giuridica su un diritto, in chiave positiva o negativa, cioè a dire nel senso dell'affermazione dell'esistenza dello stesso o della negazione dell'esistenza di quello altrui;
in ossequio all'idea della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto in confronto del titolare del diritto, idoneo ad arrecare quel pregiudizio consistente nello stato di incertezza determinatosi che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare;
diversamente opinando, l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente preventivo, sarebbe cioè diretta a prevenire ogni - astratto, futuro ed eventuale - dubbio sulla esistenza di un diritto, finendo con il configurare un'azione di mera iattanza che proprio la positiva previsione dell'interesse ad agire quale condizione dell'azione (art. 100 cod. proc. civ.) ha inteso escludere;
tanto comporta che condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo è rappresentata dall'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che tale attività abbia posto in essere;
” (in questi termini, in motivazione, Sentenza n. 24552 del 12/9/2024)
Per promuovere opposizione preventiva all'esecuzione, quindi, non è necessario che l'esecuzione sia stata avviata ma è quantomeno necessario che sia stata preannunciata attraverso il precetto (o, come nel caso di specie, attraverso la notifica della cartella, che contiene intimazione di pagamento.
Con memoria depositata in data 28/3/2024, le parti opponenti hanno prodotto prova dell'avvenuta notifica a e a di cartella di pagamento avente ad oggetto il Parte_1 Parte_2 pagamento del medesimo importo ingiunto alla società. L'interesse ad agire, pur sopravvenuto, deve, dunque, allo stato affermarsi, cosicché l'opposizione proposta dagli attori persone fisiche deve ritenersi ammissibile.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva di CP_6
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta da non è Controparte_3 fondata.
E' assorbente, al riguardo, il principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e
617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo
pagina 4 di 10 rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione” (Cass., n. 1053/2025; n. 3870/2024; n. 6204/2024; n. 25272 2024).
Ciò non toglie che, avendo l'opposizione all'esecuzione natura di giudizio di accertamento negativo del diritto a procedere ad esecuzione, laddove l'esercizio di detta azione sia basato sull'insussistenza del diritto sostanziale azionato - perché mai insorto per difetto dei presupposti costitutivi o perché estintosi o modificatosi nelle more dell'avvio dell'esecuzione - l'attore opponente legittimamente chiami in giudizio anche il titolare del diritto, come avvenuto nel caso di specie, al fine di vedersi formato un giudicato formalmente e sostanzialmente allo stesso opponibile.
Entrambe le parti convenute, dunque, risultano legittimamente evocate nel presente giudizio, CP_6 quale agente della riscossione che ha formato la cartella sulla base della quale si procede ad esecuzione forzata (peraltro, l'attore ha proposto motivo che attiene alla idoneità del ruolo, su cui essa si basa, Contr quale titolo esecutivo) e quale titolare del credito da riscuotersi, di cui l'attore sostiene l'intervenuta estinzione, totale o, quantomeno, parziale.
La contestata inesistenza del titolo esecutivo eccepisce, in primo luogo, la carenza di titolo esecutivo e, dunque, la radicale assenza del Parte_1 fondamento dell'azione esecutiva. Sotto detto profilo, come già rilevato nell'ordinanza del 13/12/2023, l'opposizione è qualificabile come opposizione all'esecuzione.
Parte opponente rileva, in particolare, come la natura privatistica del rapporto fonte del credito avrebbe imposto al creditore di premunirsi un titolo esecutivo per poter agire in via esecutiva, non potendo, invece, procedersi all'esecuzione tramite ruolo.
Ai fini della decisione, è utile brevemente richiamare, per quanto di rilievo, la normativa che disciplina i crediti come quello di specie, con particolare riferimento alle norme dedicate al recupero coattivo.
Ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.06.2005, n. 18459 “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
L'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998 dispone, per quanto di interesse, che “al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'art. 8 bis del D.L. 24. 1.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24. 3.2015, n. 33, analogamente a quanto previsto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998, dispone che “al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1996, n. 46, e successive modificazioni”.
pagina 5 di 10 Sulla base delle richiamate disposizioni, parte opponente sostiene che, a fronte della surrogazione legale prevista dall'art. 2 del DM 18459/2005, subentrerebbe in un rapporto avente natura Pt_5 privatistica (il contratto con cui viene erogato il finanziamento da parte all'istituto di credito all'impresa). Conseguentemente, ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 46/1999, l'iscrizione a ruolo sarebbe possibile solo a fronte della previa costituzione di un titolo esecutivo.
Detta ricostruzione, come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare (vedi, sul punto, Sentenza
323/2023 e decreto del 23.7.2021) non appare condivisibile, tenuto conto: a) della natura pubblicistica della somma erogata dal Fondo di garanzia PMI;
b) del tenore testuale delle disposizioni richiamate.
Sotto il primo profilo, va evidenziato come la garanzia concessa nella specie da , quale Pt_5 gestore del Fondo di Garanzia, rientri fra gli interventi di sostegno al credito, tramite cui lo Stato interviene a favorire l'attività della piccola e media impresa, previsti dall'art. 2, co. 100 della l. n. 662/1996, secondo cui “nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il
BDM-MCC Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. Trattasi, dunque, di stanziamenti di denaro pubblico, effettuati dallo Stato tramite un fondo appositamente costituito, gestito tramite misure da adottarsi “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica” (cfr. art. 1 co. 1 del D.L. 21/06/2013, n. 69).
Sebbene con riferimento al riconoscimento del privilegio di cui all'art. 8 bis, la Suprema Corte ha più volte affermato la natura pubblicistica delle erogazioni del Fondo anche laddove concretizzatesi mediante la prestazione di garanzia ed ha, altresì, escluso che detta conclusione possa essere messa in dubbio dalla previsione della surrogazione del Fondo nella posizione dell'obbligato principale. Sul punto, la Cassazione ha più precisamente affermato che “l'art. 2 comma 4 D.M. 20 giugno 2005 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare.” In tale prospettiva, si è osservato che, essendo il senso della surroga quello di dar vita ad uno strumento idoneo ad apportare al solvens dei "vantaggi" e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso, ne consegue che il richiamo all'art. 1203 cod. civ. non potrebbe mai far "cadere" un diritto proprio del solvens, solo perché estraneo alla posizione del creditore accipiens” (n. 14915/19; n. 30621/2019; n. 6085/2020).
Con particolare riferimento alla qualificazione del credito vantato da quale credito di Pt_5 natura pubblicistica, si è espressa altresì la Corte d'Appello di Torino, la quale ha sostenuto che, con particolare riguardo alla modalità di recupero coattivo della somma “la fattispecie da prendere in considerazione non è la posizione del finanziatore nei cui diritti si surroga il Fondo di Garanzia, bensì la posizione del Fondo stesso, con tutte le prerogative ad esso riconosciute dalla legge”, in quanto “è del tutto irrilevante che il garante agisca, nel riscuotere il proprio credito, in surroga del finanziatore principale, in quanto le peculiari modalità di esecuzione cui questi può ricorrere discendono direttamente dalla speciale natura e del Fondo e della garanzia da quest'ultimo prestata ” (cfr. Corte Appello Torino 1.6.2022 n. 597).
Da ultimo, dette conclusioni risultano confermate da un recente arresto della Suprema Corte. Con
Ordinanza n. 1005 del 16/01/2023 (ed in senso conforme con Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024), la Cassazione ha, infatti, affermato il seguente principio di diritto “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di BDM-MCC Centrale determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche
pagina 6 di 10 alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”.
Sotto il profilo testuale, poi, non può sottacersi come l'art. 8bis del D.L. 24. 1.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24. 3.2015, n. 33, abbia richiamato unicamente l'art. 17 del d.lgs. n. 46/99 e non l'art. 21; il richiamo, limitato ad un'unica disposizione, lascia intendere che il legislatore abbia inteso stabilire che la riscossione delle somme in questione avvenga in ogni caso mediante ruolo.
Quanto sin qui affermato consente di escludere la necessità per di ottenere un titolo Pt_3 esecutivo e di affermare la legittimità del recupero coattivo tramite ruolo.
La contestazione di parte opponente, dunque, non risulta fondata.
La contestata invalidità della notifica della cartella di pagamento.
Parte opponente contesta la legittimità della notifica della cartella di pagamento rilevando come la stessa sia stata effettuata tramite indirizzo PEC non rinvenibile in pubblici registri.
Come già rilevato nell'ordinanza del 13/12/2023, sotto questo profilo, l'opposizione può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, di cui deve affermarsi la tempestività (notifica della cartella in data 29/6/2023; notifica dell'atto di citazione in data 19/7/2023).
Nel merito, la contestazione è infondata.
Con pronunce ormai univoche sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire che “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto “ (Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022).
In ogni caso, anche a voler diversamente ragionare, la notifica potrebbe, al più, ritenersi nulla e non inesistente. E', tuttavia, principio pacifico quello per cui la nullità della notifica dell'atto di precetto (e del titolo esecutivo) risulta comunque sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. laddove venga proposta opposizione. L'invalidità della notifica risulterebbe, dunque, in ogni caso sanata.
Anche detta contestazione, dunque, non può ritenersi fondata.
L'ammissibilità delle contestazioni relative al merito della pretesa di parte opposta.
Le parti attrici hanno, poi, formulato ulteriori contestazioni relative al merito della pretesa dell'opposta, in parte nell'interesse di tutti gli opponenti ed in parte nell'interesse dei fideiussori.
Nella memoria difensiva depositata nel subprocedimento volto alla trattazione dell'istanza di sospensione e nelle successive memorie depositate, le parti opponenti hanno altresì contestato: a) il perfezionamento del contratto di mutuo (in tesi avversa) concesso tramite affidamento in conto corrente;
b) l'erogazione delle somme (sub specie di messa a disposizione di fondi) necessaria al perfezionamento del mutuo in ragione della sua natura di contratto reale;
c) la liquidazione della (presunta) perdita, posto che la contabile di pagamento prodotta dall'avversaria attesta, per contro, il versamento eseguito ad un soggetto diverso dal finanziatore (specificamente a , anziché CP_5 Contr Unicredit); d) l'inapplicabilità della fideiussione specifica - prodotta da a sostegno della richiesta contro gli obbligati in solido - in quanto riferita ad un finanziamento concesso da Cofidi diverso da quello oggetto di causa;
e) la nullità, ex artt. ex artt 1343 e 1418 cc., di entrambe le fideiussioni Contr prodotte da a sostegno della richiesta contro gli obbligati in solido, essendo il loro importo superiore ai limiti fissati dalla tabella allegata al DM 23/09/2005 per la richiesta di garanzie accessorie pagina 7 di 10 sulla parte di mutuo eccedente quella già garantita dal Fondo;
f) la liberazione dei debitori per decadenza del creditore dal termine di cui all'art. 1957 c.c. applicabile ex art. 1419 c.c. in ragione della nullità della clausola di deroga contenuta nel modello impiegato per l'acquisizione della garanzia fideiussoria in periodo successivo all'accertamento operato con provvedimento AGCM 55/2005
(prodotto in atti).
Parte opposta ha eccepito l'inammissibilità di dette contestazioni, in quanto idonee a costituire mutatio libelli e, dunque, ad introdurre domande nuove.
Le censure promosse sub. a) e b) sono, in effetti, inammissibili.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato (da ultimo con Ord. 9966/2022, ma, precedentemente, con Cass. 1328/2011; Cass. 11265/2014; Cass. 22484/2014) che, poiché ciascuna contestazione introduce una diversa causa petendi, non è possibile nel corso del giudizio di opposizione prospettare nuove contestazioni, poiché, diversamente opinando, si giungerebbe ad ammettere la proponibilità di domande nuove inammissibili.
Ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., peraltro, “le parti, a pena di decadenza con memorie integrative possono almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”
Nel caso di specie, tuttavia, non può ritenersi che le nuove contestazioni promosse siano conseguenti alle produzioni avverse. La cartella di pagamento, infatti, reca espressamente la seguente dicitura
“INVITO AL PAGAMENTO 10335-981908 DEL 14/12/2022 GARANZIA LIQUIDATA L. 662/9 6 Contr COMUNICAZIONE SURROGA PER GARANZIA SULLA POS. N. 981908”. CP_8
La comunicazione del 14/12/2022 è stata regolarmente trasmessa agli opponenti. La circostanza non solo non risulta contestata, ma emerge dalla documentazione depositata da , da cui risulta CP_1 trasmessa sia alla società che agli opponenti persone fisiche. Nella stessa, ha indicato gli CP_1 estremi della delibera di ammissione alla garanzia, richiesta, tra l'altro, dalla stessa società il 22/5/2019.
Gli opponenti, dunque, avrebbero ben potuto e dovuto formulare le contestazioni dedotte con la memoria difensiva autorizzata sopra riportate sub. a) e b) sin dall'atto di citazione.
Al contrario, le censure sub. c), d) ed e) devono ritenersi ammissibili, poiché evidentemente formulate in replica alla documentazione prodotta da parte opposta, di cui gli opponenti non potevano avere conoscenza. Ad esse va aggiunta la contestazione relativa al divieto di richiesta e rilascio della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.
4.4. del DM 20/6/2005.
Le stesse verranno di seguito considerate secondo l'ordine logico giuridico di trattazione.
La carenza di prova dell'avvenuta erogazione della somma al soggetto finanziatore.
Sul punto, risulta opportuna una precisazione. Ciò che gli opponenti contestano non è tanto l'avvenuta erogazione della somma sulla base della documentazione prodotta, ma la circostanza per cui detto versamento risulta disposto ad un soggetto diverso dal finanziatore. Sulla base della documentazione prodotta, dunque, deve ritenersi non contestata l'erogazione di euro 87.850,00 ad sulla base CP_5 della garanzia deliberata da . CP_1
Ciò chiarito, la prova dell'avvenuta erogazione da parte di risulta necessaria al fine di CP_1 ritenere prodotto l'effetto di surroga legale previsto dalla legge. Ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.06.2005, n. 18459, infatti, “in caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a pagina 8 di 10 perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate”. E', dunque, necessario che il pagamento al soggetto richiedente venga effettuato perché
l'effetto legale operi. Naturalmente, è ammissibile anche il pagamento al successore a titolo particolare.
Parte opposta ha prodotto Gazzetta Ufficiale Parte Seconda, n. 52, anno 163 del 5/5/2022 asseritamente recante l'avviso di cessione del credito da Unicredit ad del credito oggetto di cessione. CP_5
La Gazzetta Ufficiale reca il seguente avviso: “La società (il “Cessionario”) comunica Controparte_5 che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, ha acquistato pro soluto da con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3 – Tower A – 20154 Milano, Italia, Controparte_9
C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , capitale P.IVA_5 sociale Euro 21.220.169.840,48 i.v., iscritta al n. 2008.1 dell'Albo dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'Articolo 64 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (il “Cedente”), in forza di un contratto di ces sione di crediti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, concluso in data
3 maggio 2022, tutti i crediti (per capi tale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e ogni altro accessorio) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o giuridiche nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 28 febbraio 2022 e i cui debitori sono stati clas sificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il numero di codice identificativo del debitore, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto e la descrizione del rapporto da cui deriva il Credito. Unitamente ai Crediti, il Cedente ha ceduto al Cessionario anche gli strumenti finanziari partecipativi derivanti dalla conversione parziale di uno dei Crediti, emessi da uno dei debitori ceduti, sottoscritti dal Cedente il 24 luglio 2014 e di proprietà dello stesso alla data di sottoscrizione del contratto di cessione. Tale lista è pubblicata sul seguente sito internet del Cedente https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del Cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Parte opponente ha contestato l'inclusione del proprio debito tra quelli ceduti, tenuto conto che: a) non si tratta di un finanziamento;
b) i debitori non risultano classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”); c) nell'indisponibilità della lista dei crediti ceduti non è possibile accertare l'inclusione della posizione . Pt_1
Parte opposta ha, invece, affermato l'inclusione del predetto credito tra quelli ceduti, evidenziando che trattasi di finanziamento stipulato nel periodo di riferimento.
Deve, tuttavia, osservarsi che l'oggetto della cessione è individuato con l'indicazione di due circostanze, non previste in via alternativa. A fronte delle contestazioni di parte opposta relative alla sussistenza della condizione sub. b) parte opposta nulla ha replicato, né ha provato l'intervenuta segnalazione alla Centrale Rischi o la sussistenza dei presupposti per il passaggio a sofferenza. Neppure ha fornito la lista dei rapporti ceduti.
Non può, dunque, dirsi raggiunta la prova dell'intervenuto pagamento al soggetto garantito da parte di
, che costituisce presupposto per la surroga legale. Ne deriva l'impossibilità di affermare CP_1 il diritto di procedere ad esecuzione da parte dell'opposta.
pagina 9 di 10 Sotto questo profilo, dunque, l'opposizione può trovare accoglimento. Non si procede, dunque, alla valutazione delle ulteriori contestazioni, poiché trattasi di profilo assorbente per affermare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione.
Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e devono, dunque, essere poste a carico delle parti opposte nella misura liquidata in dispositivo. Queste devono essere quantificate sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022, atteso che lo stesso trova applicazione in relazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla data della sua entrata in vigore. Lo scaglione di valore dev'essere determinato avendo riguardo al valore del credito per cui si procede. Si ritiene di dover liquidare secondo i parametri minimi la fase istruttoria, tenuto conto della mancata assunzione di mezzi istruttori.
L'importo dev'essere liquidato unitariamente, con aumento previsto dall'art. 4, comma 2, trattandosi di parte con la medesima posizione processuale. L'aumento dev'essere disposto nella misura del 60%
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata delle parti opposte sulla base della cartella azionata;
b) condanna e Controparte_1
in solido tra loro a versare alle parti CP_3 Controparte_7 opponenti le spese di lite, che liquida in euro 8.123,20, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, Iva e CPA sull'imponibile.
Novara, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Veronica Zanin
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