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Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13805/2017 R.G. proposto da DE RA VA, rappresentato e difeso dall'avv. NI DA e dall'avv. US Faberi, con domicilio eletto in Roma, alla Via Fabio Massimo n. 60. - RICORRENTE- contro RO IA E RO EF, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Siviero, Andrea Faresin e Giovanni Giustiniani, elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Tacito n. 23. -CONTRORICORRENTI- RICORRENTI INCIDENTALI- e CONSORZIO D'URBANIZZAZIONE PONTESELO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti US AN, EL AN e DO EL, con domicilio eletto in Roma, alla Via Caposile n. 10. - CONTRORICORRENTE- NE AN E AS LI. -INTIMATI- Civile Sent. Sez. 2 Num. 3301 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 03/02/2023 avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 538/2017, pubblicata in data 10.3.2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 14.9.2022 dal Consigliere US Fortunato. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto di quello principale. Uditi gli avv.ti. NI DA, DO EL e Giovanni Giustiniani. FATTI DI CAUSA 1. Il SO di urbanizzazione TE - costituito il 12 febbraio 1998 tra i proprietari dei terreni siti nel Comune di Isola Vicentina per l'urbanizzazione e la gestione delle aree delle singole porzioni individuali, in seguito ad approvazione, con delibera del Consiglio comunale del 31 luglio 1997, del piano particolareggiato denominato "TE" - ha evocato in giudizio RE De FR e EL NE dinanzi al Tribunale di Vicenza, esponendo che i convenuti, avendo aderito al SO, si erano obbligati a sostenere, in forza dell'atto costitutivo e secondo criteri di stretta proporzionalità con le quote di partecipazione o in base ai volumi edificabili, "tutti gli oneri derivanti dalla cessione di terreni per opere di urbanizzazione, gli atti per la ridistribuzione, le spese inerenti alle anticipazioni per lavori di urbanizzazione, depositi cauzionali ed opere di qualsivoglia genere eseguite per conto e nell'interesse del consorzio". Ha dedotto che il Presidente del consorzio - AN DE - aveva invitato tutti i consorziati a presentarsi il 30 luglio 1999 presso la sede sociale per sottoscrivere l'atto notarile di rettifica e ridistribuzione immobiliare secondo le previsioni del piano di riparcellazione approvato dall'assemblea consortile, ma che i convenuti si erano rifiutati di perfezionare la cessione, adducendo motivazioni pretestuose. 2 Ha chiesto di disporre il trasferimento degli immobili indicati in atti, con condanna al risarcimento del danno e al pagamento delle spese consortili. Il De FR si è opposto alla domanda, invocando un accordo intervenuto con il Presidente del SO, AN DE, che prevedeva una diversa e meno sfavorevole redistribuzione immobiliare rispetto a quella adottata con la delibera consortile. La causa è stata riunita alle opposizioni proposte dalla NE e dal De FR avverso i decreti ingiuntivi ottenuti dal SO per il pagamento dei costi di urbanizzazione e al giudizio instaurato dai consorziati BR AN e BR AN volto a far dichiarare l'avvenuto trasferimento della proprietà del mapp. 673 o ad ottenere l'emissione di una sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., producesse gli effetti del contratto non concluso, oltre al risarcimento dei danni o al riconoscimento di un indennizzo ex art. 2041 c.c.. Espletata c.t.u. e acquisita documentazione, con sentenza n. 1014/2011 il Tribunale di Vicenza ha respinto le opposizioni ai decreti ingiuntivi e ha pronunciato il trasferimento, in favore dei BR, della part. 673, condizionato al pagamento, da parte del SO, della somma di C. 66.682,99 a titolo di conguaglio. La sentenza è stata separatamente impugnata da EL NE e da RE De FR. AN e AN BR hanno proposto appello incidentale. All'esito, la Corte distrettuale di Venezia, disposta la riunione dei giudizi, ha confermato la pronuncia di primo grado, regolando le spese. Non sussisteva - secondo la pronuncia - alcuna relazione tra gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione, oggetto dei decreti ingiuntivi infondatamente opposti dagli ingiunti, e i conguagli riconosciuti ai singoli consorziati per effetto della redistribuzione delle porzioni edificabili disposta con la delibera consortile, né tantomeno i convenuti potevano sottrarsi all'obbligo di conferimento 3 invocando una più favorevole regolazione, poiché AN DE, sottoscrivendo un accordo con il De FR per una diversa perequazione immobiliare, non aveva speso la qualità di Presidente del consorzio, ma si era impegnato in proprio a versare gli oneri di urbanizzazione di un suolo diverso da quello trasferito ai BR, a condizione che il ricorrente avesse aderito alla delibera di redistribuzione, per cui, non avendo il De FR dato esecuzione al piano, l'accordo era stato posto nel nulla. Dichiarate non pertinenti le critiche alla decisione di primo grado nella parte in cui aveva respinto le richieste risarcitorie avanzate dai convenuti nei confronti del SO, la Corte di merito ha dichiarato inammissibili i motivi di gravame volti a contestare la possibilità di trasferire gli immobili originariamente in capo agli appellanti, evidenziando che l'impugnazione non si confrontava con quanto sostenuto dal Tribunale riguardo al fatto che il SO aveva il compito di provvedere alla suddivisione della volumetria complessiva tra i consorziati nel rispetto del principio di proporzionalità con la quota consortile, e che, in base all'atto costitutivo, l'assemblea poteva disporre delle singole proprietà in deroga delle norme sul condominio o sulla comunione. Era inammissibile anche il motivo di appello diretto a far valere la nullità della delibera di redistribuzione, non confrontandosi con le motivazioni della sentenza di primo grado, secondo cui il SO aveva il potere di disporre dei diritti individuali con decisioni a maggioranza, e che, in materia di delibere consortili, costituisce principio generale l'annullabilità dell'atto, mai richiesta dai convenuti. La Corte di merito ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto da AN e AN BR, con cui era stato chiesto di disporre il trasferimento dell'immobile senza la condizione del pagamento del conguaglio, sostenendo che gli acquirenti non avevano interesse a dolersi della pronuncia, dato che il SO si era dichiarato disponibile a pagare il dovuto, né avevano contestato 4 la decisione nel punto in cui aveva posto in rilievo che, in base alle previsioni dell'atto costitutivo, il SO era tenuto a concorrere nell'attuazione del piano, attingendo ai fondi disponibili. Era infine corretta la quantificazione del risarcimento del danno causato dal ritardo con cui i BR avevano ottenuto la disponibilità dei beni, poiché - secondo la Corte territoriale - dall'importo corrispondente all'incremento dei costi di costruzione doveva essere detratto l'ammontare degli interessi legali maturati sulle somme da utilizzare per la realizzazione delle opere, somme rimaste a lungo nella disponibilità dei BR. La cassazione della sentenza è chiesta da RE De FR con ricorso affidato a due motivi, cui resistono con controricorso il SO TE e AN DE. AN e AN BR hanno chiesto di cassare la sentenza con ricorso incidentale in due motivi cui RE De FR ha replicato con controricorso ex art. 371 c.p.c.. Con ordinanza interlocutoria n. 4934/2022, è stata ordinata la notifica del ricorso principale e di quello incidentale a Sonia NE, con rimessione della causa in pubblica udienza. RE De FR, AN e AN BR hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Deve darsi atto della regolare notifica del ricorso principale e di quello incidentale EL NE, in ottemperanza all'ordinanza interlocutoria n. 4934/2022. 2. Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione dell'art. 2932 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il De FR, non avendo espresso voto favorevole alla delibera consortile con cui era stata approvata la riparcellizzazione, non era obbligato a cedere parte del suolo AN e AN BR, né poteva rispondere dei danni per il ritardo nell'esecuzione del piano consortile. La delibera di redistribuzione era comunque invalida, dovendo essere approvata 5 con il consenso di tutti consorziati, in applicazione dell'art. 1108, comma terzo, c.c. dettato in tema di comunione. Il motivo è inammissibile. Secondo la Corte di merito, le contestazioni proposte in appello, vertenti sulle medesime questioni riproposte in questa sede di legittimità, non censuravano le motivazioni con cui il Tribunale aveva sottolineato che l'obbligo di trasferire gli immobili scaturiva dalle previsioni statutarie che rendevano obbligatorie per i singoli le decisioni dell'assemblea dei consorziati, competente anche all'adozione del piano di redistribuzione. La sentenza ha ricordato come, secondo il primo giudice, lo statuto conferisse al Presidente del SO il potere di stipulare tutti gli atti finalizzati al raggiungimento degli scopi consortili e all'assemblea la competenza ad adottare anche a maggioranza delibere idonee ad incidere sulla proprietà individuali. La contestata violazione del principio di stretta proporzionalità nella redistribuzione delle porzioni edificabili, lamentata dagli appellanti, poteva fondare solo un'azione di annullamento delle delibere, che tuttavia non era stata proposta nel rispetto dei termini di legge, non configurandosi una causa di nullità, rilevabile d'ufficio o deducibile senza limiti di tempo. Nessuna obiezione era stata - inoltre - formulata con l'atto di gravame in replica all'argomentazione con cui il Tribunale aveva ribadito la residuale applicabilità, in materia di consorzi, delle norme in tema di comunione o condominio. Già la prima decisione si era - in effetti - conformata all'insegnamento consolidato di questa Corte, per il quale nei consorzi di urbanizzazione, consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione od al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, la natura, affermabile di regola, di associazione non riconosciuta si coniuga con un forte profilo di realità. 6 Tali consorzi integrano figure atipiche disciplinate principalmente dallo statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione, anche riguardo ai quorum deliberativi delle assemblee (Cass. 18792/2021; Cass. 22957/2020; Cass. 25394/2019; Cass. 9568/2017; Cass. 7274/2012; Cass. 18560/2016; Cass. 10220/2010; Cass. 2877/2007). Sotto tale profilo, il Tribunale aveva posto in rilievo che l'assemblea si era limitata ad approvare il piano di redistribuzione, senza disporre alcun trasferimento;
l'obbligo di cessione delle porzioni edificabili discendeva direttamente dalle previsioni statutarie che impegnavano i singoli a conformarsi alle delibere, non venendo in considerazione l'art. 1108 c.c., in presenza di una diversa previsione dello statuto. Le aree interessate dalla convenzione di lottizzazione non erano state conferite in comunione al SO ed erano rimaste in titolarità degli originari titolari, tenuti - per l'appunto - a sottoscrivere gli atti di trasferimento in attuazione della delibera di redistribuzione, con l'unico obbligo del SO di versare i conguagli in forza della trilateralità dell'operazione concepita dalle parti. In definitiva, il ricorso non pone minimamente in discussione la correttezza della statuizione di inammissibilità dell'appello, che tuttavia integra un'autonoma ratio decidendi che la parte aveva l'onere di impugnare in modo specifico (Cass. 3612/2022; Cass. 29495/2020). Il suo passaggio in giudicato fa venir meno l'interesse ad invocare l'erroneità delle ulteriori statuizioni vertenti sul merito della controversia, non potendosi comunque giungere alla cassazione della sentenza (Cass. 2749/1995; Cass. 17605/2003; Cass. 9243/2004; Cass. 21514/2019). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1362 c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. 7 La Corte d'appello, nel respingere la richiesta di risarcimento del danno per violazione degli obblighi assunti con l'accordo con cui il Presidente del SO si era accollato gli oneri di urbanizzazione gravanti sul ricorrente, avrebbe violato i criteri di interpretazione contrattuale, poiché, discutendosi di obbligazioni consortili, l'atto non poteva che impegnare direttamente il SO. Il motivo è inammissibile. La censura trascura nuovamente che la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di gravame riguardante la richiesta di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi assunti dal DE con la scrittura menzionata in atti, non avendo il ricorrente sollevato in appello alcuna contestazione in replica all'affermazione del Tribunale secondo cui: a) l'atto impegnava personalmente il LE a far fronte di persona ai costi di urbanizzazione, non avendo speso la qualità di Presidente del SO e che comunque trattavasi di oneri di urbanizzazione relativi ad una porzione immobiliare diversa da quella che il De FR avrebbe dovuto conferire ai BR;
b) l'accordo era venuto meno poiché il De FR, pur essendosi impegnato in tal senso, non aveva ottemperato alla delibera di redistribuzione. Già sulla scorta di tale ultima conclusione - che il ricorso non si premura di contraddire - non occorreva più indagare se la scrittura impegnasse direttamente il SO: il De FR avrebbe dovuto aderire al piano di redistribuzione approvato dall'assemblea consortile e, non avendolo fatto, non poteva più pretendere di essere sollevato dagli oneri di urbanizzazione rispetto alla part. 265, né poteva agire verso il LE in proprio, sulla base di un impegno non più vincolante. Essendo la statuizione di inammissibilità del motivo di appello divenuta definitiva, non è ammissibile alcuno scrutinio delle questioni riguardanti la corretta interpretazione della volontà contrattuale contenuta nella scrittura. 8 3. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell'art. 2932 c.c.. Si assume che il trasferimento della porzione immobiliare disposta in favore dei BR non poteva essere condizionata al pagamento del conguaglio, non essendo quest'ultimo un corrispettivo in senso tecnico, ma l'oggetto di una prestazione diretta ad attuare lo scopo consortile. Erroneamente la pronuncia avrebbe negato che i BR avessero interesse ad appellare la decisione di primo grado, essendo indubbio il vantaggio di poter ottenere il trasferimento senza alcun condizionamento, avendo essi sottoposto a critiche - al contrario di quanto dichiarato dalla Corte d'appello -anche la supposta trilateralità del rapporto scaturito dalla delibera di redistribuzione. Il motivo non merita accoglimento. Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso incidentale tardivo, proposto dopo la scadenza del termine di 60 gg. dalla notifica della pronuncia di appello. Il ricorso principale poneva in dubbio la stessa possibilità di ottenere il trasferimento in attuazione della delibera di redistribuzione ed un sub eventuale accoglimento avrebbe influito sull'intera regolazione della res litigiosa. La proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva è - difatti - sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, se come nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, qualora accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita 9 nella decisione gravata (Cass. 14596/2020; Cass. 13651/2018; Cass. s.u. 24267/2007). 3.1. Ritiene questa Corte che, anche a voler ritenere sussistente l'interesse dei BR ad ottenere il trasferimento della proprietà senza la condizione del pagamento del conguaglio e a voler considerare rituale anche la contestazione in appello in ordine alla trilateralità dell'operazione di redistribuzione, la censura, che mira ad affermare che il trasferimento non poteva in alcun modo essere condizionato al pagamento del conguaglio (chiunque vi fosse obbligato), non meriti di essere condivisa. Le operazioni di redistribuzione traslative tra consorziati completano e definiscono il quadro dei rapporti che scaturiscono dalle disposizioni delle convenzioni urbanistiche dirette ad attuare le previsioni degli strumenti urbanistici, i quali spesso contemplano la realizzazione di opere di urbanizzazione previa cessione gratuita a favore del Comune delle aree private a ciò specificamente destinate, cessioni che vengono diversamente ad incidere sulle singole proprietà. Il conferimento al Comune può aver luogo in proporzioni diverse e può verificarsi che i singoli risultino, all'esito, titolari di lotti edificabili in misura proporzionalmente inferiore a quella originaria, derivando - dall'attuazione della convenzione - una situazione sperequata tra i diversi interessati cui occorre porre rimedio. Si rende in tal caso necessaria una redistribuzione delle singole superfici in modo da ripristinare il rapporto di proporzionalità tra le estensioni divenute edificabili, obiettivo che - nella prassi - è perseguito con strumenti variamente denominati (riordino, ricomposizione, redistribuzione), non essendo tuttavia prevista come indispensabile la costituzione di consorzi di urbanizzazione tra gli interessati. La convenzione può imporre ai singoli proprietari l'attribuzione al SO di porzioni individuali o semplicemente il conferimento in comunione tra gli interessati delle superfici interessate dalla 1 0 lottizzazione. Non di rado si provvede alla cessione al Comune dei soli beni funzionali alle opere di urbanizzazione, con esclusione delle estensioni residue. Anche qualora si proceda alla costituzione di un consorzio di urbanizzazione, la ricomposizione o redistribuzione perequativa può aver comunque luogo mediante cessioni dirette tra i proprietari. Nelle ipotesi in cui si faccia ricorso ad un unico negozio complesso, la dottrina ha posto in rilievo l'unicità funzionale del contratto e la stretta interdipendenza delle rispettive prestazioni, tanto da ravvisare - nelle operazioni di trasferimento - un immancabile profilo di onerosità, nonostante l'assenza di una vera e propria vicenda traslativa di una nuova ed ulteriore capacità edificatoria rispetto a quelle preesistente. In adesione a tali rilievi si è espressa la sezione tributaria di questa Corte, rimarcando che "neppure l'eventuale assenza di un corrispettivo pecuniario di queste operazioni di redistribuzione ne esclude l'onerosità, in considerazione della funzione restitutoria cui rispondono e, quindi, dell'esistenza di un rapporto almeno di compensazione tra l'assegnazione del lotto redistribuito e il maggior onere cui il proprietario lottizzante assegnatario era stato originariamente assoggettato" (cfr., Cass. 21981/2014, secondo cui, anche i mancanza di conguagli, la redistribuzione non dà luogo a permute non onerose;
"la finalità perequativa dell'atto di riordino rende conto della sua natura onerosa: il valore ad esse assegnato in sede di redistribuzione, eventualmente accompagnato da un conguaglio, ne rappresenta il prezzo di acquisto a fini fiscali a norma dell'art. 68 del D.P.R. 917/ 1986). I trasferimenti tra consorziati, anche se oggetto di negozi distinti, realizzano - quindi - la necessaria perequazione nei rapporti tra i proprietari coinvolti nell'attuazione della convenzione urbanistica, con lo scopo di riequilibrare la capacità edificatoria dei lotti mediante lo scambio di singole estensioni, portando ad equilibrio i vantaggi e i sacrifici ottenuti o sopportati, sia reciprocamente che nei confronti 11 dell'amministrazione, da ciascun proprieta io;
tale funzione ha un rilievo autonomo e prescinde dal fatto i proprietari si siano organizzati in consorzio, del quale solo indirettamente ed in via eventuale realizza gli scopi tipici. In tale contesto la previsione del conguaglio appare - ancor più specificamente - collegata all'operazione traslativa tra i proprietari, nel senso che, qualora ne sia previsto il pagamento, l'importo dovuto ha la funzione di remunerare il cedente, nell'ambito della complessiva regolazione, per il trasferimento di un diritto (o di un bene) avente un valore che eccede anche il vantaggio che colui che trasferisce abbia ottenuto in attuazione della convenzione (o che supera il sacrificio che l'acquirente abbia sostenuto in conseguenza della cessione gratuita delle aree in favore del Comune). In tal modo del tutto legittimamente il trasferimento attuativo del piano di redistribuzione può essere condizionato al versamento di un conguaglio ai sensi dell'art. 2932 c.c. (non rilevando che, nel caso concreto, fosse previsto l'impiego di fondi consortili). 4. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 1218, 1227, comma 1, 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito, nel liquidare il danno per la ritardata consegna degli immobili, abbia decurtato dal complessivo risarcimento causato dall'incremento dei costi di costruzione, un importo pari agli interessi legali che gli acquirenti avrebbero potuto trarre dalla disponibilità delle somme da impiegare per la realizzazione dei manufatti - costi calcolati peraltro in un importo del tutto sproporzionato - e ciò pur non essendovi prova che i BR avessero disponibilità del denaro, dovendo escludersi che tali vantaggi fossero conseguenza immediata e diretta del fatto generatore del danno in assenza di prova, che competeva ai danneggianti, che le somme disponibili fossero state impiegate in modo fruttifero. Il motivo è infondato. 12 La Corte di appello, nel sostenere che era onere dei BR dimostrare di aver disponibilità, anche mediante ricorso al credito, del denaro da utilizzare per realizzare i lavori, ha inteso porre in rilievo che il danno ricollegabile all'aumento dei costi presupponeva la prova che gli acquirenti del suolo fossero in condizione di dar corso alla realizzazione delle costruzioni non appena ottenuta la consegna delle aree, ossia di avere i mezzi economici per farvi fronte. Il possesso di liquidità sufficiente condizionava la stessa configurabilità in concreto del danno risarcibile, in mancanza del quale un eventuale incremento dei costi non poteva considerarsi conseguenza certa dell'inadempimento dell'obbligo di trasferire i suoli edificabili, piuttosto che dell'impossibilità pratica degli acquirenti di eseguire le opere. La prova - sul punto - competeva ai danneggiati (prova che, in effetti, già il Tribunale aveva ritenuto raggiunta). Era inoltre emerso che, a fronte di costi di costruzione pari ad C 261.295,20, solo C 4476,00 erano stati utilizzati dai BR per procurarsi altro alloggio (cfr. sentenza di appello, pag. 39). Quanto alla congruità degli importi detratti dall'ammontare complessivo del risarcimento, le argomentazioni dei ricorrenti risultano inficiate dall'errore di ritenere che non sarebbe stato possibile conseguire interessi pari ad C 61.000,00 mediante l'impiego, per nove anni, di C 100.000,00, trascurando che tale rendimento era rapportato all'intero costo di costruzione (ascendente ad C 261.295,20), ossia all'intero importo necessario per realizzare le opere (detratte le somme, oggettivamente contenute, impiegate per ottenere altra sistemazione abitativa), e all'interesse legale nel periodo di ritardo 2002-2011. Va pure escluso che la quantificazione del danno operata dal giudice di merito sia stata il frutto di una non corretta applicazione del criterio formale dell'onere della prova. La ravvisata disponibilità da parte dei danneggiati di somme da impiegare fruttuosamente e il conseguimento di un utile appaiono 13 oggetto un apprezzamento in fatto oltre che del ricorso ai poteri di liquidazione equitativa: l'affermazione della Corte secondo cui era onere dei ricorrenti ricercare un investimento che assicurasse almeno l'interesse legale, va correttamente inteso non nel senso di aver voluto riconoscere la percezione di un vantaggio a prescindere dalla prova dell'utilizzo fruttifero del denaro, quanto invece di aver ritenuto utilizzabile il saggio dell'interesse legale quale criterio di individuazione - in via equitativa - del rendimento minimo conseguibile, in assenza di prova di un risultato più vantaggioso ottenuto dagli acquirenti. La decisione è in definitiva conforme al principio - più volte enunciato da questa Corte - secondo cui la liquidazione del danno da inadempimento dell'obbligo di trasferire un bene deve essere compiuta avendo riguardo a tutte le conseguenze, attive o passive, determinate dall'inadempimento ed è quindi necessario tener conto dell'utilizzazione che l'acquirente abbia fatto del prezzo non versato (o - nella specie - delle somme che avrebbe impiegato una volta acquisita la disponibilità del bene, non essendo i BR gravati dall'obbligo di pagare conguagli), facendo riferimento, in difetto di prova, agli interessi conseguibili, ovvero del vantaggio economico derivante dalla mancata assunzione dei mutui, con i relativi oneri (Cass. 2599/1978; Cass. 894/1981; Cass. 792/1987; Cass. 2599/1978; Cass. 9485/1991). Per tali motivi sono respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese di legittimità nei rapporti tra le parti ricorrenti e con condanna in solido al pagamento delle spese sostenute dal SO, liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 14
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensa le spese processuali nei rapporti tra RE De FR e AN e AN BR, e condanna il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali al pagamento solidale delle spese di lite in favore del SO TE, pari ad C 200,00 per esborsi, ed C 5600,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 14.9.2022.
l'obbligo di cessione delle porzioni edificabili discendeva direttamente dalle previsioni statutarie che impegnavano i singoli a conformarsi alle delibere, non venendo in considerazione l'art. 1108 c.c., in presenza di una diversa previsione dello statuto. Le aree interessate dalla convenzione di lottizzazione non erano state conferite in comunione al SO ed erano rimaste in titolarità degli originari titolari, tenuti - per l'appunto - a sottoscrivere gli atti di trasferimento in attuazione della delibera di redistribuzione, con l'unico obbligo del SO di versare i conguagli in forza della trilateralità dell'operazione concepita dalle parti. In definitiva, il ricorso non pone minimamente in discussione la correttezza della statuizione di inammissibilità dell'appello, che tuttavia integra un'autonoma ratio decidendi che la parte aveva l'onere di impugnare in modo specifico (Cass. 3612/2022; Cass. 29495/2020). Il suo passaggio in giudicato fa venir meno l'interesse ad invocare l'erroneità delle ulteriori statuizioni vertenti sul merito della controversia, non potendosi comunque giungere alla cassazione della sentenza (Cass. 2749/1995; Cass. 17605/2003; Cass. 9243/2004; Cass. 21514/2019). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 1362 c.c., ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c.. 7 La Corte d'appello, nel respingere la richiesta di risarcimento del danno per violazione degli obblighi assunti con l'accordo con cui il Presidente del SO si era accollato gli oneri di urbanizzazione gravanti sul ricorrente, avrebbe violato i criteri di interpretazione contrattuale, poiché, discutendosi di obbligazioni consortili, l'atto non poteva che impegnare direttamente il SO. Il motivo è inammissibile. La censura trascura nuovamente che la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile il corrispondente motivo di gravame riguardante la richiesta di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi assunti dal DE con la scrittura menzionata in atti, non avendo il ricorrente sollevato in appello alcuna contestazione in replica all'affermazione del Tribunale secondo cui: a) l'atto impegnava personalmente il LE a far fronte di persona ai costi di urbanizzazione, non avendo speso la qualità di Presidente del SO e che comunque trattavasi di oneri di urbanizzazione relativi ad una porzione immobiliare diversa da quella che il De FR avrebbe dovuto conferire ai BR;
b) l'accordo era venuto meno poiché il De FR, pur essendosi impegnato in tal senso, non aveva ottemperato alla delibera di redistribuzione. Già sulla scorta di tale ultima conclusione - che il ricorso non si premura di contraddire - non occorreva più indagare se la scrittura impegnasse direttamente il SO: il De FR avrebbe dovuto aderire al piano di redistribuzione approvato dall'assemblea consortile e, non avendolo fatto, non poteva più pretendere di essere sollevato dagli oneri di urbanizzazione rispetto alla part. 265, né poteva agire verso il LE in proprio, sulla base di un impegno non più vincolante. Essendo la statuizione di inammissibilità del motivo di appello divenuta definitiva, non è ammissibile alcuno scrutinio delle questioni riguardanti la corretta interpretazione della volontà contrattuale contenuta nella scrittura. 8 3. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione dell'art. 2932 c.c.. Si assume che il trasferimento della porzione immobiliare disposta in favore dei BR non poteva essere condizionata al pagamento del conguaglio, non essendo quest'ultimo un corrispettivo in senso tecnico, ma l'oggetto di una prestazione diretta ad attuare lo scopo consortile. Erroneamente la pronuncia avrebbe negato che i BR avessero interesse ad appellare la decisione di primo grado, essendo indubbio il vantaggio di poter ottenere il trasferimento senza alcun condizionamento, avendo essi sottoposto a critiche - al contrario di quanto dichiarato dalla Corte d'appello -anche la supposta trilateralità del rapporto scaturito dalla delibera di redistribuzione. Il motivo non merita accoglimento. Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso incidentale tardivo, proposto dopo la scadenza del termine di 60 gg. dalla notifica della pronuncia di appello. Il ricorso principale poneva in dubbio la stessa possibilità di ottenere il trasferimento in attuazione della delibera di redistribuzione ed un sub eventuale accoglimento avrebbe influito sull'intera regolazione della res litigiosa. La proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva è - difatti - sempre ammissibile tutte le volte che quella principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza che l'impugnato, in mancanza dell'altrui gravame, avrebbe accettato e, conseguentemente, può essere proposta sia nei confronti del ricorrente principale, anche con riguardo ad un capo della sentenza diverso da quello investito dall'impugnazione principale, sia nelle forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro parti processuali diverse dall'impugnante principale, se come nel caso concreto, il gravame di uno qualsiasi dei litisconsorti, qualora accolto, comporterebbe un pregiudizio per l'impugnante incidentale tardivo poiché darebbe luogo ad una sua soccombenza totale o, comunque, più grave di quella stabilita 9 nella decisione gravata (Cass. 14596/2020; Cass. 13651/2018; Cass. s.u. 24267/2007). 3.1. Ritiene questa Corte che, anche a voler ritenere sussistente l'interesse dei BR ad ottenere il trasferimento della proprietà senza la condizione del pagamento del conguaglio e a voler considerare rituale anche la contestazione in appello in ordine alla trilateralità dell'operazione di redistribuzione, la censura, che mira ad affermare che il trasferimento non poteva in alcun modo essere condizionato al pagamento del conguaglio (chiunque vi fosse obbligato), non meriti di essere condivisa. Le operazioni di redistribuzione traslative tra consorziati completano e definiscono il quadro dei rapporti che scaturiscono dalle disposizioni delle convenzioni urbanistiche dirette ad attuare le previsioni degli strumenti urbanistici, i quali spesso contemplano la realizzazione di opere di urbanizzazione previa cessione gratuita a favore del Comune delle aree private a ciò specificamente destinate, cessioni che vengono diversamente ad incidere sulle singole proprietà. Il conferimento al Comune può aver luogo in proporzioni diverse e può verificarsi che i singoli risultino, all'esito, titolari di lotti edificabili in misura proporzionalmente inferiore a quella originaria, derivando - dall'attuazione della convenzione - una situazione sperequata tra i diversi interessati cui occorre porre rimedio. Si rende in tal caso necessaria una redistribuzione delle singole superfici in modo da ripristinare il rapporto di proporzionalità tra le estensioni divenute edificabili, obiettivo che - nella prassi - è perseguito con strumenti variamente denominati (riordino, ricomposizione, redistribuzione), non essendo tuttavia prevista come indispensabile la costituzione di consorzi di urbanizzazione tra gli interessati. La convenzione può imporre ai singoli proprietari l'attribuzione al SO di porzioni individuali o semplicemente il conferimento in comunione tra gli interessati delle superfici interessate dalla 1 0 lottizzazione. Non di rado si provvede alla cessione al Comune dei soli beni funzionali alle opere di urbanizzazione, con esclusione delle estensioni residue. Anche qualora si proceda alla costituzione di un consorzio di urbanizzazione, la ricomposizione o redistribuzione perequativa può aver comunque luogo mediante cessioni dirette tra i proprietari. Nelle ipotesi in cui si faccia ricorso ad un unico negozio complesso, la dottrina ha posto in rilievo l'unicità funzionale del contratto e la stretta interdipendenza delle rispettive prestazioni, tanto da ravvisare - nelle operazioni di trasferimento - un immancabile profilo di onerosità, nonostante l'assenza di una vera e propria vicenda traslativa di una nuova ed ulteriore capacità edificatoria rispetto a quelle preesistente. In adesione a tali rilievi si è espressa la sezione tributaria di questa Corte, rimarcando che "neppure l'eventuale assenza di un corrispettivo pecuniario di queste operazioni di redistribuzione ne esclude l'onerosità, in considerazione della funzione restitutoria cui rispondono e, quindi, dell'esistenza di un rapporto almeno di compensazione tra l'assegnazione del lotto redistribuito e il maggior onere cui il proprietario lottizzante assegnatario era stato originariamente assoggettato" (cfr., Cass. 21981/2014, secondo cui, anche i mancanza di conguagli, la redistribuzione non dà luogo a permute non onerose;
"la finalità perequativa dell'atto di riordino rende conto della sua natura onerosa: il valore ad esse assegnato in sede di redistribuzione, eventualmente accompagnato da un conguaglio, ne rappresenta il prezzo di acquisto a fini fiscali a norma dell'art. 68 del D.P.R. 917/ 1986). I trasferimenti tra consorziati, anche se oggetto di negozi distinti, realizzano - quindi - la necessaria perequazione nei rapporti tra i proprietari coinvolti nell'attuazione della convenzione urbanistica, con lo scopo di riequilibrare la capacità edificatoria dei lotti mediante lo scambio di singole estensioni, portando ad equilibrio i vantaggi e i sacrifici ottenuti o sopportati, sia reciprocamente che nei confronti 11 dell'amministrazione, da ciascun proprieta io;
tale funzione ha un rilievo autonomo e prescinde dal fatto i proprietari si siano organizzati in consorzio, del quale solo indirettamente ed in via eventuale realizza gli scopi tipici. In tale contesto la previsione del conguaglio appare - ancor più specificamente - collegata all'operazione traslativa tra i proprietari, nel senso che, qualora ne sia previsto il pagamento, l'importo dovuto ha la funzione di remunerare il cedente, nell'ambito della complessiva regolazione, per il trasferimento di un diritto (o di un bene) avente un valore che eccede anche il vantaggio che colui che trasferisce abbia ottenuto in attuazione della convenzione (o che supera il sacrificio che l'acquirente abbia sostenuto in conseguenza della cessione gratuita delle aree in favore del Comune). In tal modo del tutto legittimamente il trasferimento attuativo del piano di redistribuzione può essere condizionato al versamento di un conguaglio ai sensi dell'art. 2932 c.c. (non rilevando che, nel caso concreto, fosse previsto l'impiego di fondi consortili). 4. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 1218, 1227, comma 1, 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito, nel liquidare il danno per la ritardata consegna degli immobili, abbia decurtato dal complessivo risarcimento causato dall'incremento dei costi di costruzione, un importo pari agli interessi legali che gli acquirenti avrebbero potuto trarre dalla disponibilità delle somme da impiegare per la realizzazione dei manufatti - costi calcolati peraltro in un importo del tutto sproporzionato - e ciò pur non essendovi prova che i BR avessero disponibilità del denaro, dovendo escludersi che tali vantaggi fossero conseguenza immediata e diretta del fatto generatore del danno in assenza di prova, che competeva ai danneggianti, che le somme disponibili fossero state impiegate in modo fruttifero. Il motivo è infondato. 12 La Corte di appello, nel sostenere che era onere dei BR dimostrare di aver disponibilità, anche mediante ricorso al credito, del denaro da utilizzare per realizzare i lavori, ha inteso porre in rilievo che il danno ricollegabile all'aumento dei costi presupponeva la prova che gli acquirenti del suolo fossero in condizione di dar corso alla realizzazione delle costruzioni non appena ottenuta la consegna delle aree, ossia di avere i mezzi economici per farvi fronte. Il possesso di liquidità sufficiente condizionava la stessa configurabilità in concreto del danno risarcibile, in mancanza del quale un eventuale incremento dei costi non poteva considerarsi conseguenza certa dell'inadempimento dell'obbligo di trasferire i suoli edificabili, piuttosto che dell'impossibilità pratica degli acquirenti di eseguire le opere. La prova - sul punto - competeva ai danneggiati (prova che, in effetti, già il Tribunale aveva ritenuto raggiunta). Era inoltre emerso che, a fronte di costi di costruzione pari ad C 261.295,20, solo C 4476,00 erano stati utilizzati dai BR per procurarsi altro alloggio (cfr. sentenza di appello, pag. 39). Quanto alla congruità degli importi detratti dall'ammontare complessivo del risarcimento, le argomentazioni dei ricorrenti risultano inficiate dall'errore di ritenere che non sarebbe stato possibile conseguire interessi pari ad C 61.000,00 mediante l'impiego, per nove anni, di C 100.000,00, trascurando che tale rendimento era rapportato all'intero costo di costruzione (ascendente ad C 261.295,20), ossia all'intero importo necessario per realizzare le opere (detratte le somme, oggettivamente contenute, impiegate per ottenere altra sistemazione abitativa), e all'interesse legale nel periodo di ritardo 2002-2011. Va pure escluso che la quantificazione del danno operata dal giudice di merito sia stata il frutto di una non corretta applicazione del criterio formale dell'onere della prova. La ravvisata disponibilità da parte dei danneggiati di somme da impiegare fruttuosamente e il conseguimento di un utile appaiono 13 oggetto un apprezzamento in fatto oltre che del ricorso ai poteri di liquidazione equitativa: l'affermazione della Corte secondo cui era onere dei ricorrenti ricercare un investimento che assicurasse almeno l'interesse legale, va correttamente inteso non nel senso di aver voluto riconoscere la percezione di un vantaggio a prescindere dalla prova dell'utilizzo fruttifero del denaro, quanto invece di aver ritenuto utilizzabile il saggio dell'interesse legale quale criterio di individuazione - in via equitativa - del rendimento minimo conseguibile, in assenza di prova di un risultato più vantaggioso ottenuto dagli acquirenti. La decisione è in definitiva conforme al principio - più volte enunciato da questa Corte - secondo cui la liquidazione del danno da inadempimento dell'obbligo di trasferire un bene deve essere compiuta avendo riguardo a tutte le conseguenze, attive o passive, determinate dall'inadempimento ed è quindi necessario tener conto dell'utilizzazione che l'acquirente abbia fatto del prezzo non versato (o - nella specie - delle somme che avrebbe impiegato una volta acquisita la disponibilità del bene, non essendo i BR gravati dall'obbligo di pagare conguagli), facendo riferimento, in difetto di prova, agli interessi conseguibili, ovvero del vantaggio economico derivante dalla mancata assunzione dei mutui, con i relativi oneri (Cass. 2599/1978; Cass. 894/1981; Cass. 792/1987; Cass. 2599/1978; Cass. 9485/1991). Per tali motivi sono respinti sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese di legittimità nei rapporti tra le parti ricorrenti e con condanna in solido al pagamento delle spese sostenute dal SO, liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quelli incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 14
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensa le spese processuali nei rapporti tra RE De FR e AN e AN BR, e condanna il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali al pagamento solidale delle spese di lite in favore del SO TE, pari ad C 200,00 per esborsi, ed C 5600,00 per compensi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 14.9.2022.