Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
1535/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1535/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3816/2020 depositata in data 13.08.2020 in materia di risarcimento danni patrimoniali, vertente
TRA
, nato il [...] a [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...], C.F. Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla Via C.F._2
Raiola n. 41, presso lo studio dell'avv. Valentina Scibile, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
APPELLANTI
E con sede legale in Verona, alla Via Lungadige Cangrande Controparte_1
n. 16, in persona del procuratore dott. delegato alla rappresentanza e firma sociale Controparte_2 con atto del 9 aprile 2019 rep. n. 15593 racc. n. 8798 notaio P. IVA Persona_1
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Guglielmo Sanfelice n. 24, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Ilaria Giglio, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
APPELLATA
NONCHÉ in p.l.r.p.t., , residente in [...] Controparte_4
Pomigliano n. 1
APPELLATA CONTUMACE
E
, residente in [...] Controparte_5
APPELLATO CONTUMACE
1
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 26.03.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava dinanzi al Giudice di Pace di Torre Parte_1
Annunziata, la in persona del l.r.p.t. (società Controparte_6 incorporante la e , rispettivamente nelle qualità di Controparte_7 Controparte_5 impresa assicuratrice per la r.c.a. dell'autoveicolo Ford tg. ER853WP e proprietario dello stesso autoveicolo, al fine di sentire condannare i convenuti, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal proprio autoveicolo in data 27.04.2016, alle ore 09:00 circa, in Castellammare di Stabia alla via
Amato, allorquando, il conducente dell'auto Ford, all'atto di immettersi nella circolazione stradale dallo stallo di parcheggio posto alla destra di via Amato, non si avvedeva del motoveicolo Piaggio
Vespa 125 tg. AD 91306, di proprietà di e condotto per l'occasione da Parte_1 Parte_2
e lo urtava sul lato destro.
[...]
Per effetto dell'urto, il motoveicolo veniva dapprima sospinto verso il lato destro di un terzo veicolo parcheggiato sul lato sinistro di Via Amato, BMW tg. EN 312SS, per poi rovinare al suolo in uno al conducente. In conseguenza dell'evento, il motociclo Piaggio Vespa riportava danni diretti ed indiretti rispettivamente alla fiancata destra e sinistra, mentre riportava lesioni Parte_2 personali tali da dover recarsi al P.O. di Castellammare di Stabia dove gli veniva diagnosticato
“trauma distorsivo collo piede sx”, come da verbale di accettazione n. 2016/24048.
Nonostante l'invito alla stipula di una negoziazione assistita inoltrata all'impresa assicuratrice, i danni non venivano risarciti.
L'attore, quindi, iscriveva la causa a ruolo innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, la quale assumeva n. r.g. 8484/2017, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro de quo oltre sosta tecnica, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sinistro al soddisfo, da quantificarsi in corso di causa e comunque da contenersi nel limite di euro 1.100,00, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Alla prima udienza celebratasi in data 17.07.2017, l'attore chiedeva ed otteneva l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'effettivo proprietario del veicolo Ford, tg. ER 853WP, responsabile del sinistro, vale a dire la in persona del l.r.p.t., , Controparte_3 Controparte_4 considerato che per “mero errore materiale” aveva citato in giudizio quale presunto proprietario del veicolo danneggiante . Controparte_5
Si costituiva in giudizio l'impresa assicuratrice eccependo, in via preliminare: la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c.; l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 148, comma primo, d.lgs. n. 209/2005 nonché per la carenza
2 dell'espletamento della negoziazione obbligatoria;
il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 7, comma secondo, l. n. 187/1990, nonché nel merito, l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto. Dunque, concludeva per la declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità e/o nullità dell'appello; in subordine, per il rigetto nel merito della domanda attorea con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 20.04.2018, conducente del motoveicolo danneggiato, interveniva Parte_2 volontariamente in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta, al fine di chiedere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro, da quantificare nei limiti di euro 5.200,00.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione dei testi di parte attrice ed espletate c.t.u. medica e tecnica, con sentenza n. 3816/2020 depositata in data 13.08.2020, il giudice di pace rigettava la domanda dell'attore e dell'interventore ritenendole non sufficientemente provate sulla base delle risultanze istruttorie, con compensazione delle spese di lite tra le parti e ponendo le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Avverso detta sentenza, ed proponevano impugnazione lamentando Parte_1 Parte_2
l'errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, in violazione degli artt. 116
c.p.c., 2697 c.c. e 145 C.d.S., segnatamente, laddove il giudice di prime cure considerava non provata la dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni testimoniali valutate come inattendibili ed ometteva la valutazione delle c.t.u. espletate in corso di giudizio. Pertanto, chiedeva, in riforma della impugnata sentenza, di accogliere le domande risarcitorie spiegate con condanna degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge ed attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la in persona del l.r.p.t., eccependo, Controparte_8 in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c., l'improponibilità,
l'improcedibilità ed inammissibilità dell'appello ex art. 347 e 165 c.p.c. oltre che, nel merito,
l'infondatezza della pretesa risarcitoria. Dunque, chiedeva in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità e/o nullità dell'appello; in subordine e nel merito, rigettarsi l'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente la sentenza impugnata con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e in attuazione del decreto n. 301/2024 del 16.09.2024 veniva riassegnata alla scrivente. Assegnato alla compagnia appellata termine per regolarizzare la costituzione in giudizio, la medesima deduceva che per mero errore non erano stati trascritti, all'atto della costituzione in giudizio, i regolari estremi corrispondenti alla procura alle liti rilasciata dalla in persona del Controparte_9
3 procuratore dott. ; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata il 27.03.2025 in Controparte_2 sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.03.2025, la causa veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, in via preliminare, va evidenziato che la compagnia appellata sin dalla costituzione in giudizio ha allegato la procura rilasciata dalla società in persona del procuratore dott. CP_2
delegato alla rappresentanza e firma sociale con atto del 9 aprile 2019 rep. n. 15593 racc. n.
[...]
8798 notaio;
pertanto, non sussiste alcun difetto di rappresentanza. Persona_1
Ciò detto, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 co. 1 c.p.c..
Si osserva che il termine per la costituzione dell'attore, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone (come nella specie), è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello; tale adempimento, ove entro tale termine l'attore non sia ancora rientrato in possesso dell'originale dell'atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina") (cfr. Cass., sez. un., 18/05/2011, n.
10864). Inoltre, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine per la costituzione dell'appellante, ai sensi dell'art. 347 cod. proc. civ., in relazione all'art. 165 cod. proc. civ., decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione (Cass. 20/04/2010, n. 9329; Cass.
26/02/2008, n. 4996; Cass. 21/05/2007, n. 11783; Cass. 11/05/2007, n. 10837). Si evidenzia, inoltre, che, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio avente ad oggetto una questione eminentemente di diritto, essa non obbliga il giudice a stimolare il contraddittorio sulla stessa ex art. 101, comma 2,
c.p.c. (analogamente, “il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto
l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327
c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione” cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.11.2022, n.
32527).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, la prima notifica è quella effettuata nei confronti della compagnia la quale risulta effettuata a mezzo pec presso il difensore costituito Controparte_6 in primo grado e si è perfezionata in data 22.02.2021 (mentre la notifica eseguita a mezzo posta nei
4 confronti di si è perfezionata in data 23.02.2021 e rispetto a quella eseguita nei Controparte_5 confronti di nella qualità di legale rappresentante di risulta barrata Controparte_4 CP_3 la casella dell'irreperibilità del destinatario). Ne consegue che la causa non è stata tempestivamente iscritta a ruolo, avendo l'appellante a ciò provveduto in data 19.03.2021 e, quindi, oltre 10 giorni dalla prima notificazione dell'atto di appello perfezionatasi in data 22.02.2021. Parte appellante era, infatti, onerata di costituirsi entro la data del 4.03.2021, termine perentorio calcolato con decorrenza dalla prima notifica perfezionatasi in data 22.02.2021, mentre si è costituita solo in data 19.03.2021.
L'improcedibilità dell'appello per tardiva costituzione dell'appellante, si pone come pronuncia preclusiva di ogni accertamento nel merito, in ragione dell'insanabile vizio relativo al sorgere del rapporto processuale e travolge completamente il mezzo d'impugnazione (Cass. 5 ottobre 2006 n.
21434). Quanto precede, dunque, assorbe la trattazione dei motivi di gravame.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata nelle differenti fasi, tra i valori minimi e medi.
Il rigetto dell'appello, inoltre, alla luce del disposto di cui all'art. 13 del d.pr. 115/2002, importa l'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e conclusione così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 3816/2020, depositata in data 13.08.2020;
2) condanna ed al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_8
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 1.064,00 per compensi
[...] professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge;
3) nulla per le spese nei rapporti con le parti appellate contumaci;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 d.pr. 115/2002.
Torre Annunziata, 23.06.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Coletti
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