Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 9113/2024 R.G., avente ad oggetto: Prestazione:
indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti COPPOLINO PAOLO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to MACCARRONE NICOLA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica,
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Nel merito, il ricorso è infondato, atteso che il C.T.U. nominato ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia cervicale lamentata nel corso del presente processo e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente fino al 2019.
Secondo il C.T.U., invero, “Trattasi invero di patologia non correlata direttamente alle
attività lavorative, ma piuttosto causata da fattori genetici, infezioni, stili di vita o esposizioni ambientali non legate al lavoro”.
Le conclusioni rese dal C.T.U. appaiono condivisibili in quanto frutto di un esame accurato della fattispecie, logicamente argomentate e prive di vizi logico-giuridici, e confermate anche a seguito delle controdeduzioni della parte.
Non sussiste peraltro alcuna contraddizione rispetto a quanto accertato dallo stesso CTU
in altra pregressa causa, poiché quest'ultima riguardava differente patologia
(lombosciatalgia).
Nel caso in esame, invece, il C.T.U. ha spiegato che “sulla scorta delle evidenze
scientifiche più aggiornate, non è possibile identificare la discopatia cervicale quale
malattia professionale non tabellata.
Trattasi difatti di comune patologia, causata prevalentemente da fattori genetici,
infezioni, stili di vita o esposizioni ambientali non legate al lavoro. I suddetti fattori di
natura individuale, genetica ed eredo-costituzionale, appaiono rivestire una importanza
perlopiù esclusiva sulla genesi della compromissione dei dischi intervertebrali della
colonna cervicale.
Sulla scorta dei dati scientifici e documentali in atti non si ritiene possibile ricondurre
l'affezione vertebrale con le caratteristiche anzidette come causalmente provocata dall'occupazione svolta dal ricorrente.
Il complesso patologico a carico della colonna vertebrale cervicale, a fronte della
storia lavorativa del soggetto, NON può dunque essere riconosciuto quale malattia
professionale, non rispondendo ai criteri medico-legali di accertamento che la sottendono”.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Giova peraltro rilevare che il ricorrente ha cessato l'attività lavorativa nel 2019, ma solo nel luglio del 2023 rilevava i primi sintomi della patologia cervicale.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese, stante la qualità delle parti e la complessità degli accertamenti, vanno compensate.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti e il C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094), mentre nei rapporti interni tra le medesime parti seguono la soccombenza ex art. 91 C.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA le spese processuali;
PONE le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto, nei rapporti tra le parti e il
C.T.U., a carico delle parti in solido (Cass., civ. sez. II 30 dicembre 2009 n,. 28094),
mentre nei rapporti interni tra le medesime a carico del soccombente, ex art. 91 C.p.c.
Così depositato, in Catania, lì 02/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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