Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
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n. 1560 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1560 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. DEL PRETE ANGELICA presso cui elettivamente domicilia in Mugnano (NA) alla via della Bastiglia
10,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. SANTORO MARIA presso cui elettivamente domicilia in Marano di Napoli (NA), al C.so Italia, 59 P.co
“Le Palme”,
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RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto:“voglia dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita paterno conferma delle statuizioni presidenziali. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento delle 2 minori, venga determinato in € 800 oltre il 70% delle spese straordinarie.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre delle loro figlie, ( Per_1
nata il [...], nata il [...] e nata il Per_2 Persona_3
09.02.2016), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente;
affidarsi le figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e regime di visita padre-figlie; porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento delle figlie minori pari ad €.600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della ricorrente pari ad €.600,00.
Si costituiva il resistente chiedendo adottarsi provvedimenti.
All'udienza del 25.03.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava le minori ad entrambi
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i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
disponeva che il padre potesse vedere le figlie minori previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze dei minori, due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle 17,00 alle 19,30, nonché a settimane alterne dal sabato mattina ore 10 ovvero dall'uscita da scuola alla domenica ore 19,30; nonché ad anni alterni l'intera giornata del 24 e 25 dicembre ovvero del 31 dicembre e di
Capodanno; ed inoltre il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis ad anni alterni;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro il
30 giugno;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €. 100,00 a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra ; poneva a Parte_1
carico del resistente l'assegno mensile di €1.100,00 a titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie minori oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli del
2018.
Quindi rimetteva le parti davanti al Giudice istruttore. Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione.
• Sulla domanda di separazione personale con addebito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la
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perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del
12.09.2011).
A giudizio del Collegio la domanda de qua ha trovato adeguato sostegno probatorio e pertanto va accolta.
Ed invero ha dedotto a carico del marito la violazione degli Parte_1
obblighi di assistenza materiale e morale con l'abbandono della casa coniugale una prima volta nel mese di febbraio del 2007 a seguito del quale chiese la separazione giudiziale con addebito alla CP_1
moglie, per poi riconciliarsi in pendenza di tale giudizio, tant'è che in data
08.10.2007 nasceva la loro secondogenita Tuttavia, pur avendo Per_2
ristabilito una regolare convivenza materiale, nel marzo 2020 il resistente abbandonava definitivamente la casa coniugale per intraprendere una relazione extraconiugale durata fino al mese di luglio 2021 con la sig.ra
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per poi iniziare una convivenza stabile con la sig.ra Parte_2
, attualmente in attesa del loro figlio. Parte_3
Dal canto suo, ha attribuito l'insorgenza della crisi CP_1
coniugale ad una pluralità di comportamenti della ricorrente: per ragioni di incompatibilità di carattere ed incomprensioni di varia natura, per non aver mai adempiuto agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del marito, trascurandolo completamente, costringendolo a recarsi a casa della madre e ad allontanarsi dalla casa coniugale dapprima nel febbraio del 2007 e poi definitivamente nel marzo del 2020.
Pertanto, la circostanza dell'abbandono non è stata contestata dal resistente che non ha mai contestato di aver abbandonato la casa coniugale pur deducendo che fosse dovuto alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza per il comportamento della moglie.
Orbene la condotta del resistente integra senz'altro una grave violazione dei doveri coniugali di coabitazione, di assistenza morale e materiale.
Quanto all'abbandono soccorre l'orientamento della Suprema Corte ( cfr. tra le altre. I n. 17056 del 3.08.2007) secondo il quale:” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità
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della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”. Come precisato dalla Cassazione civile, nella sentenza n.
10823 del 25/05/2016, “l'infedeltà- così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione- viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143 c.c., comma 2): così da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. E' quindi la premessa, secondo l'id quod plerunque accidit, dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151 c.c., comma 1). Non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie"- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di un isolato e remoto episodio d'infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenere presuntivamente superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza. Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime- secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit. Spetterà, quindi, all'autore della
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violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse. In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n. 2059). Tale riparto dell'onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale
(art. 2697 c.c.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova;
laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia d dell'adulterio (o dell'omissione di assistenza, o dell'interruzione della coabitazione)”. Alla stregua di tali condivisi principi giurisprudenziali, il Collegio ritiene provata la domanda di addebito della ricorrente avendo provato l'abbandono del marito, e non avendo il resistente provato che il suo comportamento sia dipeso da comportamenti contrari ai doveri coniugali della moglie nè che la sua condotta sia intervenuta in un momento in cui l'intollerabilità della convivenza si era già verificata.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c., con addebito esclusivo al resistente.
• Sull'affido delle tre figlie
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne la prima figlia della coppia ( , ogni istanza e/o provvedimento in ordine Per_1
all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
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Inoltre, non si è proceduto all'audizione delle minori per l'età delle stesse e per la richiesta di conferma dei provvedimenti esistenti, attesa altresì la mancanza di deduzione di profili controversi.
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi delle due minori ( e , non essendoci contrasto tra le parti, va Per_2 Persona_3
disposto l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare le minori, ritiene il
Tribunale che vada adottato il calendario concordato in sede di udienza presidenziale, in particolare il padre potrà vedere le figlie minori, previo accordo con la madre e tenuto conto delle esigenze dei minori, due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle 17,00 alle 19,30 , nonché a settimane alterne dal sabato mattina ore 10 ovvero dall'uscita da scuola alla domenica ore 19,30; nonché ad anni alterni l'intera giornata del 24 e 25 dicembre ovvero del 31 dicembre e di Capodanno;
ed inoltre il giorno di
Pasqua o Lunedì in Albis ad anni alterni;
e 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con la madre entro il 30 giugno.
• Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie.
Va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il Giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una
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determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza
Cassazione civile sez. I, 14/08/2020).
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n.
12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
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E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani"
(Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
La Suprema Corte ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n.
10207).
A ciò si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare esclude l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa
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sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n.
24498).
Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse.
Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine,
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vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr. Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost..
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa
(Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un
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certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana,
e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali
(artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze.
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un
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percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita.
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro.
Anzi, deve ritenersi che tale dovere sussista, vuoi ex ante, sin dagli esordi del corso di studi, che il figlio ha l'onere di ponderare in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative;
vuoi ex post,
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quando esso si atteggia quale dovere di ricercare qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione sia necessario.
Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice un proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti
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costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio
2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001,
n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una
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sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Orbene ritiene il Collegio che applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, considerato che e sono ancora minori, in Per_2 Persona_3
particolare quest'ultima è soggetta a problematiche di salute di natura cardiaca e considerata la giovane età (20 anni) di deve presumersi Per_1
che la stessa ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, la stessa possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica.
Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento. Tenuto conto del rapporto di convivenza delle figlie con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento delle figlie.
Tanto premesso, quanto alla capacità economica del resistente, lo stesso si è dichiarato, in sede di udienza presidenziale, imprenditore titolare di parcheggio di sua proprietà ubicato a Napoli alla via Buonomo n.43, dal
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quale percepisce €.3.000,00 mensili lordi, possiede inoltre due immobili di proprietà e uno di questi è concesso in locazione con un canone di €.600,00 mensili, e si è dichiarato favorevole a versare non più di €.1.100,00 mensili per il mantenimento delle figlie;
tuttavia, in sede di istruttoria ha dedotto un peggioramento della propria condizione economica senza tuttavia allegare alcuna documentazione reddituale, fiscale e patrimoniale. La ricorrente invece deduce di essere casalinga, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di percepire il reddito di cittadinanza nella misura di €.350,00 mensili, allegando certificazione dell'Agenzia dell'Entrate per l'anno 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022 dalla quale emerge un reddito pari ad €.1.920,00,
€.320,00, €.1.104,00, €. 1.104,00, €.10.783,52.
Orbene, tenuto conto che non è stato documentato né il reddito annuale del resistente, né il peggioramento della sua condizione economica, considerate le esigenze di vita delle figlie, ed anche di salute ( nata Per_2
con una malformazione al piede sinistro e con patologia Persona_3
cardiaca), ritiene il Collegio di determinare un assegno a carico del resistente di €. 1.100,00 mensili a titolo di mantenimento delle tre figlie. Detta somma andrà corrisposta a , entro e non oltre, il giorno 5 di Parte_1
ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici
Istat. Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere, nella misura del 50%, a le spese Parte_1
straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Napoli e COA.
• Sull'assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo
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Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre: Cassazione civile sez.
I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938; Cassazione Civile,
Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005:
Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n. 9915 del 24 aprile
2007). Va rimarcato come sia pacifico, nella giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post- coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa – non
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vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n.
18287 del 11/07/2018, a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del 2017, ed i principi di diritto con essa enunciati. L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun
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coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza. Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia. “In tema di effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro”. (Cass. 28/04/2006, n. 9878)
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico,
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lo facciano nella medesima misura. In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass.
Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche”. Inoltre, in relazione all'onere probatorio a carico del richiedente l'assegno di mantenimento, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n.
17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010; Cass. Civ. Sez. VI del
13.02.2015 n. 2961).
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Orbene, posti tali principi, risulta provata la differenza tra le condizioni economiche delle parti sulla base delle dichiarazioni dei redditi già esaminate, non avendo la sig.ra mai svolto attività lavorativa ed Pt_1
essendosi dedicata sempre alla cura della famiglia e delle figlie, circostanza peraltro non contestata dal resistente, mentre il sig. deduce la sua CP_1
ridotta capacità lavorativa, ma non prova la propria diversa condizione economica e reddituale, avendo mostrato scarsa collaborazione nella ricostruzione trasparente della propria reale capacità economica. Pertanto, tenuto conto del tenore di vita mantenuto durante la convivenza dai coniugi, essendo stato dimostrato e mai contestato che la ricorrente non svolge né ha mai svolto attività lavorativa e tenuto conto, altresì, del rilevante contributo dato dalla stessa alla formazione del patrimonio familiare, dal quale sono nate tre figlie, ritiene il collegio di accogliere la domanda di assegno di mantenimento per la moglie e di determinare tale assegno nella somma mensile di € 300,00 (trecento/00), così come già previsto dall'ordinanza presidenziale, da corrispondere alla stessa entro e non oltre il 5 di ogni mese.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. affida le due figlie minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina gli incontri padre- figlie nei termini di cui in parte motiva;
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3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, CP_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento delle tre figlie, la somma mensile di euro (millecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, CP_1
nella misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Napoli del 2018;
5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, CP_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
6. compensa le spese di lite;
7. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quarto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 22, parte II, s. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22/11/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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