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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3910 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Tinagli e Rocco Maccarone, giusta procura a nuovo difensore in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] [...] e residente in [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mary Dominici, , giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice all'udienza cartolare del 27.11.2025 riservava al Collegio la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.11.2021, ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, , premesso che contraeva matrimonio in Parte_1
Sant'TA de' TI (BN) in data 30.07.2001 con e che dalla loro unione Controparte_1
Per_ nascevano (24.04.2003), (21.04.2006) e 10.07.2007), venuta meno Per_2 Per_3
la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, chiedeva al
Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla marito, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori,
l'assegnazione della casa coniugale in qualità di genitore collocatario dei minori, disciplina del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento mensile a carico del resistente per i tre figli di euro 900,00 complessivi, oltre spese straordinarie, ed un assegno di mantenimento in suo favore di euro 250,00 mensili.
A sostegno delle domande la ricorrente deduceva che aveva subito atti di violenza fisica e piscologica dal marito, che aveva intrapreso un percorso di sostegno terapeutico dopo l'interruzione di una gravidanza, che la convivenza tra le parti era cessata nel mese di novembre 2021 e che sussisteva una sperequazione economico/reddituale tra le parti.
Con memoria difensiva del 01.07.2022 si costituiva in giudizio il resistente che contestava le deduzioni di controparte, deduceva che la aveva ostacolato il Pt_1
rapporto dei figli con i nonni paterni, che i farmaci assunti dopo l'aborto spontaneo le avevano modificato il carattere e che aveva subito atti di aggressione, che le parti erano entrambe economicamente autonome e chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di mantenimento proposta dalla , un assegno di mantenimento a suo carico per Pt_1
2 i figli di euro 450,00 complessivi al mese, oltre spese straordinarie al 50% e aderiva alla richiesta di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale e di affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori.
All'udienza presidenziale del 12.07.22 il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione tra le parti personalmente comparse, adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori opportuni e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le difese delle parti depositavano le memorie integrative con le quali insistevano con le loro istanze e con le successive note d'udienza depositate la parte resistente chiedeva l'emissione di una sentenza sullo status.
Con Sentenza parziale n. 581/2023 pubblicata il 23.05.2023 veniva dichiarata la separazione persona dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore e assegnati i termini di cui all'art. 183 cpc.
I procuratori delle parti depositavano le suddette memorie e articolavano istanze istruttorie.
La causa veniva istruita mediante ascolto dei figli delle parti e Per_2 Per_3
prova per testi alle udienze tenutesi il 11.10.2023 e 25.10.2024.
Con istanza congiunta del 20.10.2025 i procuratori delle parti deducevano che i coniugi avevano raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle condizioni indicate, nonché il non luogo a provvedere sul ricorso di modifica dei provvedimenti nelle more depositato di cui al sub procedimento aperto.
Il Giudice, preso atto, disponeva la cartolarizzazione dell'udienza e in data
27.11.2025, lette le note depositate, riservava al Collegio la decisione.
Il Tribunale ritiene che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi dei coniugi e dei figli tenuto conto che i figli hanno ormai raggiunto la maggiore età.
3 Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la sentenza parziale emessa, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3910/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
A) la casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che vi abiterà con i Parte_1
figli maggiorenni fino al momento in cui questi ultimi non saranno economicamente autosufficienti;
B) il padre si impegna a versare alla madre per i figli, entro il 5 Controparte_1
di ogni mese, un contributo complessivo di € 800,00 per il mantenimento degli stessi, ancora non autosufficienti, così suddiviso: € 300,00 per € Per_3
Per_ 300,00 per;
€ 200,00 per . L'importo sarà adeguato secondo gli Per_4
indici ISTAT;
C) che l'assegno unico per i figli sarà riscosso integralmente – al 100%- dalla madre;
D) che le spese straordinarie relative ai figli saranno suddivise al 50% tra le parti,
secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, detrazioni fiscali come per legge.
E) Che la madre informerà costantemente il padre sul benessere, sugli studi e sull'attività lavorativa dei figli;
F) che è economicamente autosufficiente e provvederà in via Parte_1
autonoma al proprio mantenimento. nulla pretendere a titolo di mantenimento personale;
4 G) che deve dichiararsi l'estinzione del sub procedimento R.G. 3910- 1/2021 per rinuncia delle parti;
H) che le parti si impegnano a adottare comportamenti di reciproca correttezza e collaborazione per l'attuazione delle condizioni pattuite, con particolare attenzione all'interesse dei figli.
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 2 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3910 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Tinagli e Rocco Maccarone, giusta procura a nuovo difensore in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] [...] e residente in [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mary Dominici, , giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il Giudice all'udienza cartolare del 27.11.2025 riservava al Collegio la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.11.2021, ritualmente notificato con il decreto di fissazione udienza, , premesso che contraeva matrimonio in Parte_1
Sant'TA de' TI (BN) in data 30.07.2001 con e che dalla loro unione Controparte_1
Per_ nascevano (24.04.2003), (21.04.2006) e 10.07.2007), venuta meno Per_2 Per_3
la comunione materiale e spirituale alla base del rapporto tra le parti, chiedeva al
Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla marito, disponendo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori,
l'assegnazione della casa coniugale in qualità di genitore collocatario dei minori, disciplina del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento mensile a carico del resistente per i tre figli di euro 900,00 complessivi, oltre spese straordinarie, ed un assegno di mantenimento in suo favore di euro 250,00 mensili.
A sostegno delle domande la ricorrente deduceva che aveva subito atti di violenza fisica e piscologica dal marito, che aveva intrapreso un percorso di sostegno terapeutico dopo l'interruzione di una gravidanza, che la convivenza tra le parti era cessata nel mese di novembre 2021 e che sussisteva una sperequazione economico/reddituale tra le parti.
Con memoria difensiva del 01.07.2022 si costituiva in giudizio il resistente che contestava le deduzioni di controparte, deduceva che la aveva ostacolato il Pt_1
rapporto dei figli con i nonni paterni, che i farmaci assunti dopo l'aborto spontaneo le avevano modificato il carattere e che aveva subito atti di aggressione, che le parti erano entrambe economicamente autonome e chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di mantenimento proposta dalla , un assegno di mantenimento a suo carico per Pt_1
2 i figli di euro 450,00 complessivi al mese, oltre spese straordinarie al 50% e aderiva alla richiesta di assegnazione alla ricorrente della casa coniugale e di affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori.
All'udienza presidenziale del 12.07.22 il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione tra le parti personalmente comparse, adottava con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori opportuni e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le difese delle parti depositavano le memorie integrative con le quali insistevano con le loro istanze e con le successive note d'udienza depositate la parte resistente chiedeva l'emissione di una sentenza sullo status.
Con Sentenza parziale n. 581/2023 pubblicata il 23.05.2023 veniva dichiarata la separazione persona dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice istruttore e assegnati i termini di cui all'art. 183 cpc.
I procuratori delle parti depositavano le suddette memorie e articolavano istanze istruttorie.
La causa veniva istruita mediante ascolto dei figli delle parti e Per_2 Per_3
prova per testi alle udienze tenutesi il 11.10.2023 e 25.10.2024.
Con istanza congiunta del 20.10.2025 i procuratori delle parti deducevano che i coniugi avevano raggiunto un accordo e chiedevano l'accoglimento delle condizioni indicate, nonché il non luogo a provvedere sul ricorso di modifica dei provvedimenti nelle more depositato di cui al sub procedimento aperto.
Il Giudice, preso atto, disponeva la cartolarizzazione dell'udienza e in data
27.11.2025, lette le note depositate, riservava al Collegio la decisione.
Il Tribunale ritiene che possano essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi dei coniugi e dei figli tenuto conto che i figli hanno ormai raggiunto la maggiore età.
3 Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, vista la sentenza parziale emessa, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3910/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone:
A) la casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che vi abiterà con i Parte_1
figli maggiorenni fino al momento in cui questi ultimi non saranno economicamente autosufficienti;
B) il padre si impegna a versare alla madre per i figli, entro il 5 Controparte_1
di ogni mese, un contributo complessivo di € 800,00 per il mantenimento degli stessi, ancora non autosufficienti, così suddiviso: € 300,00 per € Per_3
Per_ 300,00 per;
€ 200,00 per . L'importo sarà adeguato secondo gli Per_4
indici ISTAT;
C) che l'assegno unico per i figli sarà riscosso integralmente – al 100%- dalla madre;
D) che le spese straordinarie relative ai figli saranno suddivise al 50% tra le parti,
secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Civitavecchia, detrazioni fiscali come per legge.
E) Che la madre informerà costantemente il padre sul benessere, sugli studi e sull'attività lavorativa dei figli;
F) che è economicamente autosufficiente e provvederà in via Parte_1
autonoma al proprio mantenimento. nulla pretendere a titolo di mantenimento personale;
4 G) che deve dichiararsi l'estinzione del sub procedimento R.G. 3910- 1/2021 per rinuncia delle parti;
H) che le parti si impegnano a adottare comportamenti di reciproca correttezza e collaborazione per l'attuazione delle condizioni pattuite, con particolare attenzione all'interesse dei figli.
Spese di lite integralmente compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 2 dicembre 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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