Art. 2.
Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformita' a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico della amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.
In conformita' di quanto previsto dall' articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.
Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.
Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge e' disposto in soprannumero da assorbire con la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore, primo segretario, primo archivista, commesso o qualifiche equiparate, nonche' con la cessazione dal servizio.
Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformita' a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico della amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.
In conformita' di quanto previsto dall' articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.
Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.
Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge e' disposto in soprannumero da assorbire con la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore, primo segretario, primo archivista, commesso o qualifiche equiparate, nonche' con la cessazione dal servizio.