Versione
3 marzo 1966
3 marzo 1966
Art. 2.
Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformita' a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico della amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.
In conformita' di quanto previsto dall' articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.
Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.
Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge e' disposto in soprannumero da assorbire con la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore, primo segretario, primo archivista, commesso o qualifiche equiparate, nonche' con la cessazione dal servizio.
Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformita' a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico della amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.
In conformita' di quanto previsto dall' articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.
Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.
Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge e' disposto in soprannumero da assorbire con la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore, primo segretario, primo archivista, commesso o qualifiche equiparate, nonche' con la cessazione dal servizio.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 08/03/1982 n. 12 - Min. Finanze - Affari Generali e PersonaleMin. Finanze · 8 marzo 1982 · 7.813932
[…] 1979. Nei confronti dei medesimi impiegati trovano applicazione le disposizioni contenute nell\'art.2 della legge 4 febbraio 1966 n.32 e nell\'art.30 della legge 11 luglio 1980, n.312. I dipendenti in parola potranno, percio\', conseguire il collocamento nei
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Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2016, n. 12437Provvedimento: […] Il sesto comma prevedeva che l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo dovesse avvenire ai sensi del" l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e confermando lo stipendio iniziale livello di riferimento", con la precisazione che tuttavia, applicata tale riduzione, non sarebbe stato possibile "retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1 gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1^ luglio 1978 agli effetti economici". 10.5. […]Leggi di più...
- applicabilità·
- disciplina vigente al momento dell'assunzione·
- inquadramento di ex dipendente nato nei ruoli dell'amministrazione dello stato italiano·
- fattispecie·
- impiego pubblico·
- impiegati dello stato·
- ruoli