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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 243/2025 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, e Controparte_2
Controparte_3
(C.F. in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-
[...] P.IVA_2 tempore;
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Antonia Cassalia in servizio presso il
[...]
Controparte_4
che elegge domicilio presso la
[...] sede del predetto in C.so d'Augusto n. 231 Controparte_3 CP_3
OPPONENTE contro
( C.F. ) rappresentata e difesa CP_5 C.F._1 dall'avv. Matteo Urbinati del Foro di CP_3
( ed elettivamente domiciliata presso il Email_1 suo Studio sito a in Via Aponia n. 36 CP_3
OPPOSTA
Avente ad oggetto
OPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
MOTIVAZIONE L'opposizione proposta dalle Amministrazioni Scolastiche avverso il Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 1\2025 del valore di € 2.000,00 emesso dal G.L. in SEDE in data 03\01\2025 con il quale è stata eccepita la non spettanza del beneficio della Controparte_6
per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 (in
[...] cui la docente è stata destinataria di contratti di supplenza CP_5 breve e saltuaria) pari complessivamente a € 1.000,00 appare meritevole di accoglimento per quanto di ragione .
In punto di diritto va premesso che la normativa che esclude i docenti a tempo determinato dal beneficio della
[...]
è stata Controparte_6 ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 1842 della Sezione VII in data 16\03\2022 , dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la Ordinanza della Sezione VI in data 18\05\2022 emessa nell'ambito della causa C-450/2021 e dall'art. 15 del Decreto Legge n. 69 del 13\06\2023 ( convertito dalla Legge 10\08\2023 n. 103 ) che sotto il titolo
“ Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843 ” ha esteso l'applicabilità della “…Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015 n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile…” ;
Va qui ulteriormente richiamata la sentenza della Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione n. 29961 del 27\10\2023 che in sede di rinvio pregiudiziale ex art. art. 363-bis cpc ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nel merito va detto che in sede di memoria difensiva di costituzione la parte opposta ha contestato genericamente la tesi delle amministrazioni scolastiche che appare fondata sulle obiettive risultanze del foglio matricolare della docente e sui principi di diritto affermati dalla Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. art. 363-bis cpc nei quali si fa esclusivo riferimento alle docenze conferite per incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività di didattiche ovverosia fino al 30 giugno .
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque revocato e , per l'effetto , va dichiarato il diritto della docente a beneficiare della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le sole annualità 2022/2023 e 2024/2025, e così per complessivi €uro 1.000,00 con conseguente condanna del Controparte_1 all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione al docente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione .
Quanto alla sorte delle spese processuali , va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645
c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento .
Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio ( Cass. Civ.
Sezione VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057 – 01 ; conforme Sez. III n.
9587 del 12\05\2015 Rv. 635269-01 )
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
Nel caso di specie stante la reciproca parziale soccombenza , le spese di lite di compensano integralmente fra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta dal
[...]
con ricorso depositato il giorno 29\01\2025, Controparte_1 disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_5
1) Accoglie l'opposizione e , rilevata la non debenza delle annualità 2020/2021 e 2021/2022 e accertato il diritto della docente a beneficiare della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per le residue annualità 2022/2023 e
2024/2025 , revoca il Decreto Ingiuntivo opposto e condanna le Amministrazioni
Scolastiche opponenti ad adempiere in forma specifica alla erogazione della
“Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” per un valore corrispondente a quello perduto pari nella specie a Euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione .
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 20\05\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'