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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 4057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4057 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16031 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 2.4.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via del Boschetto n. 32, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Miriam Ghizzardi che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: richiesta differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.4.2024 premettendo di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze di , presso l'abitazione di questo in Roma via della Mendola 110 Controparte_1
1 come colf, dal 14.5.2023 al 4.12.23, data in cui veniva licenziata verbalmente, lamentava che il rapporto era stato regolarizzato solo il 30.5.23 mediante denunzia del 29.5.2023 come rapporto a tempo indeterminato, part time 25/h a settimana, in regime di non convivenza, nonostante ella avesse svolto le attività di pulizia e di riassetto della casa in regime di convivenza e con orario, tutti i giorni, dalle ore dalle ore 7.30 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 22.30 godendo del risposo ogni due settimane, dalle ore 12.30 del sabato sino alla domenica sera, riprendendo servizio il lunedì mattina;
che aveva lavorato nei mesi di luglio e agosto 2023 in Sardegna – località Golfo degli Aranci, presso l'abitazione del che le era stato pagato solo un acconto di euro 500,00 per il mese di CP_1
novembre e nulla per il mese di dicente, né per il t.f.r.; che aveva maturato differenze retributive per euro 2.600,58 come da conteggi in atti. Concludeva chiedendo di accertare il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, full time in regime di convivenza, dal 14 maggio 2023 fino al 4 dicembre 2023, con diritto all'inquadramento nel livello B del CCNL Lavoro Domestico e la condanna del convenuto al pagamento di euro 2.600,58, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nella contumacia del convenuto, ritualmente evocato in giudizio, veniva ammessa la prova orale per interpello e testi. All'udienza del 5.2.2025 la ricorrente, rappresentando l'esito negativo del tentativo di notifica del verbale ammissivo dell'interpello al contumace e della citazione testimoniale, dichiarava di rinunciare a parte della domanda e segnatamente alla retribuzione relativa al periodo non regolarizzato, nonché alla domanda relativa alle ferie, insistendo, invece, per l'accoglimento delle restanti conclusioni e, all'udienza del 2.4.2025 la causa veniva decisa con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito espressi.
Dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, non contraddette dalle ulteriori acquisizioni istruttorie (sulla possibilità nel rito del lavoro di fondare il convincimento del giudice anche solo sulle allegazioni del lavoratore subordinato in difetto di contrastanti elementi probatori v. Cass.
19.2.1990 n. 1205), nonché dalla documentazione in atti (cfr. denuncia rapporto lavoro domestico, doc. 1; mode. Elenco Movimenti Regione Lazio, doc. 2) risultano provati i fatti costitutivi della domanda: rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, durata (dal
30.5.2023 al 5.12.2023), mansioni (colf) e orario (part-time di 25 ore settimanali).
Invero dalla denuncia di cui al doc. 1 emerge la data di inizio del rapporto (30.5.2023), la sua natura subordinata e a tempo indeterminato e le mansioni di colf. Dal documento n.2, invece, emerge la data di fine del rapporto (5.12.2023).
2 Dalla documentazione in parola si ricava, poi, l'applicazione del CCNL di cat. al rapporto per cui
è causa.
La ricorrente, all'udienza del 5.2.2025 ha rinunciato a far valere la diversa e più lunga durata del rapporto, il maggiore orario di lavoro osservato rispetto a quello risultante dalla formale regolarizzazione, la sussistenza del rapporto di convivenza, nonché a fare valere la mancata fruizione delle ferie, conseguentemente limitando le proprie rivendicazioni economiche e rielaborando – su autorizzazione giudiziale - i conteggi del dovuto.
Alla ricorrente va dunque riconosciuto l'importo di euro 576,93 richiesto nei conteggi rielaborati e depositati il 14.3.2025 a titolo di retribuzione per le mensilità di novembre e dicembre (fino alla cessazione del rapporto) 2023, che sono state solo parzialmente corrisposte;
l'importo di euro 583,31 a titolo di ratei di tredicesima mensilità; l'importo di euro 580,52 a titolo di t.f.r..
Trattasi di voci la cui spettanza è, infatti, documentale.
Non può invece essere riconosciuto l'importo richiesto a titolo di indennità di vitto e alloggio tredicesima (euro 98,14), né a titolo di indennità di vitto e alloggio ferie (euro 98,12), atteso che esse spettano ai domestici in regime di convivenza, circostanza questa non provata all'esito dell'istruttoria documentale.
In difetto di prova incombente sul convenuto di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive qui specificate, alla ricorrente va riconosciuta la somma di euro 1.740,76 secondo il conteggio elaborato dalla ricorrente, della cui esattezza non vi sono ragioni di dubitare, somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla stregua degli artt. 429 terzo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dello scaglione di valore della controversia per le cause di lavoro (euro 1100/5200) e del minimo tariffario del compenso per le quattro fasi, essendovi stata un'istruttoria quantomeno documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso condanna la parte resistente al pagamento in favore di di euro 1.740,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla Parte_1
maturazione dei crediti sino al soddisfo;
3 - condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.313,00 oltre rimb. forf. al 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 16031 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa all'udienza del giorno 2.4.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, via del Boschetto n. 32, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Miriam Ghizzardi che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: richiesta differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.4.2024 premettendo di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze di , presso l'abitazione di questo in Roma via della Mendola 110 Controparte_1
1 come colf, dal 14.5.2023 al 4.12.23, data in cui veniva licenziata verbalmente, lamentava che il rapporto era stato regolarizzato solo il 30.5.23 mediante denunzia del 29.5.2023 come rapporto a tempo indeterminato, part time 25/h a settimana, in regime di non convivenza, nonostante ella avesse svolto le attività di pulizia e di riassetto della casa in regime di convivenza e con orario, tutti i giorni, dalle ore dalle ore 7.30 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 22.30 godendo del risposo ogni due settimane, dalle ore 12.30 del sabato sino alla domenica sera, riprendendo servizio il lunedì mattina;
che aveva lavorato nei mesi di luglio e agosto 2023 in Sardegna – località Golfo degli Aranci, presso l'abitazione del che le era stato pagato solo un acconto di euro 500,00 per il mese di CP_1
novembre e nulla per il mese di dicente, né per il t.f.r.; che aveva maturato differenze retributive per euro 2.600,58 come da conteggi in atti. Concludeva chiedendo di accertare il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, full time in regime di convivenza, dal 14 maggio 2023 fino al 4 dicembre 2023, con diritto all'inquadramento nel livello B del CCNL Lavoro Domestico e la condanna del convenuto al pagamento di euro 2.600,58, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Nella contumacia del convenuto, ritualmente evocato in giudizio, veniva ammessa la prova orale per interpello e testi. All'udienza del 5.2.2025 la ricorrente, rappresentando l'esito negativo del tentativo di notifica del verbale ammissivo dell'interpello al contumace e della citazione testimoniale, dichiarava di rinunciare a parte della domanda e segnatamente alla retribuzione relativa al periodo non regolarizzato, nonché alla domanda relativa alle ferie, insistendo, invece, per l'accoglimento delle restanti conclusioni e, all'udienza del 2.4.2025 la causa veniva decisa con la pubblica lettura della sentenza.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito espressi.
Dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, non contraddette dalle ulteriori acquisizioni istruttorie (sulla possibilità nel rito del lavoro di fondare il convincimento del giudice anche solo sulle allegazioni del lavoratore subordinato in difetto di contrastanti elementi probatori v. Cass.
19.2.1990 n. 1205), nonché dalla documentazione in atti (cfr. denuncia rapporto lavoro domestico, doc. 1; mode. Elenco Movimenti Regione Lazio, doc. 2) risultano provati i fatti costitutivi della domanda: rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, durata (dal
30.5.2023 al 5.12.2023), mansioni (colf) e orario (part-time di 25 ore settimanali).
Invero dalla denuncia di cui al doc. 1 emerge la data di inizio del rapporto (30.5.2023), la sua natura subordinata e a tempo indeterminato e le mansioni di colf. Dal documento n.2, invece, emerge la data di fine del rapporto (5.12.2023).
2 Dalla documentazione in parola si ricava, poi, l'applicazione del CCNL di cat. al rapporto per cui
è causa.
La ricorrente, all'udienza del 5.2.2025 ha rinunciato a far valere la diversa e più lunga durata del rapporto, il maggiore orario di lavoro osservato rispetto a quello risultante dalla formale regolarizzazione, la sussistenza del rapporto di convivenza, nonché a fare valere la mancata fruizione delle ferie, conseguentemente limitando le proprie rivendicazioni economiche e rielaborando – su autorizzazione giudiziale - i conteggi del dovuto.
Alla ricorrente va dunque riconosciuto l'importo di euro 576,93 richiesto nei conteggi rielaborati e depositati il 14.3.2025 a titolo di retribuzione per le mensilità di novembre e dicembre (fino alla cessazione del rapporto) 2023, che sono state solo parzialmente corrisposte;
l'importo di euro 583,31 a titolo di ratei di tredicesima mensilità; l'importo di euro 580,52 a titolo di t.f.r..
Trattasi di voci la cui spettanza è, infatti, documentale.
Non può invece essere riconosciuto l'importo richiesto a titolo di indennità di vitto e alloggio tredicesima (euro 98,14), né a titolo di indennità di vitto e alloggio ferie (euro 98,12), atteso che esse spettano ai domestici in regime di convivenza, circostanza questa non provata all'esito dell'istruttoria documentale.
In difetto di prova incombente sul convenuto di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni retributive qui specificate, alla ricorrente va riconosciuta la somma di euro 1.740,76 secondo il conteggio elaborato dalla ricorrente, della cui esattezza non vi sono ragioni di dubitare, somma che va maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali alla stregua degli artt. 429 terzo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dello scaglione di valore della controversia per le cause di lavoro (euro 1100/5200) e del minimo tariffario del compenso per le quattro fasi, essendovi stata un'istruttoria quantomeno documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso condanna la parte resistente al pagamento in favore di di euro 1.740,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla Parte_1
maturazione dei crediti sino al soddisfo;
3 - condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.313,00 oltre rimb. forf. al 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma 2.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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