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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2054/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n.v.g. 2054/2025 promossa da:
Parte_1
parte adottante nei confronti di
Controparte_1
parte adottanda
entrambe le parti con il patrocinio dell'avv. REGALDO MONICA in forza di procura speciale in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 24/03/2025
Per il PM: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/01/2025, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di Controparte_1
.
[...] Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito di Controparte_1 alcuni soggiorni di ospitalità durante le festività estive e natalizie, aveva instaurato con
[...]
, un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che Controparte_1 ella desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 24/03/2025 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Nell'udienza di cui sopra parte ricorrente dava atto, altresì, di essere in stato di vedovanza e di non avere prole.
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo ella nata il [...] e l'adottanda nata il [...] è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo l'adottante dichiarato di non avere figli e risultando, altresì, deceduti i genitori della stessa (cfr. verbale di udienza del 24/03/2025).
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere disposta l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia
l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, sicché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata in Controparte_1
Ucraina il 21/02/2001, da parte di nata a [...], il [...]; Parte_1
DISPONE che l'adottanda assuma il cognome Controparte_1 dell'adottante e lo aggiunga al proprio;
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone di dr. Alberto Tetamo Presidente dr.ssa Chantal Dameglio Giudice Rel. dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n.v.g. 2054/2025 promossa da:
Parte_1
parte adottante nei confronti di
Controparte_1
parte adottanda
entrambe le parti con il patrocinio dell'avv. REGALDO MONICA in forza di procura speciale in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente ad oggetto: adozione di persona maggiore età.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale d'udienza del 24/03/2025
Per il PM: nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/01/2025, adiva il Tribunale di Torino al fine Parte_1 di ottenere, esperiti i necessari adempimenti, la sentenza di adozione di Controparte_1
.
[...] Parte ricorrente esponeva che, ricorrendo tutte le condizioni previste dalla legge, era sua intenzione adottare;
riferiva, in particolare, che a seguito di Controparte_1 alcuni soggiorni di ospitalità durante le festività estive e natalizie, aveva instaurato con
[...]
, un rapporto di natura filiale che si era consolidato nel tempo e che Controparte_1 ella desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
Il Giudice Relatore fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e dell'adottanda nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 24/03/2025 celebrata avanti al GOP delegato dal Giudice Relatore, parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione. Nell'udienza di cui sopra parte ricorrente dava atto, altresì, di essere in stato di vedovanza e di non avere prole.
Il Giudice Relatore, preso atto di quanto sopra, si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M.
***
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni Parte_1 stabilita come età minima per procedere all'adozione; essendo ella nata il [...] e l'adottanda nata il [...] è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione e cioè tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., avendo l'adottante dichiarato di non avere figli e risultando, altresì, deceduti i genitori della stessa (cfr. verbale di udienza del 24/03/2025).
Il P.M. nulla ha opposto al ricorso.
L'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche a requisiti di convenienza economica per l'adottanda stessa.
In punto cognome, ritiene il Collegio che possa essere disposta l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda.
Con la recente sentenza n. 135/2023, la Corte Costituzionale ha difatti chiarito che “l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia
l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante” evidenziando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico […] risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Con la medesima pronuncia, il Giudice delle Legge ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Orbene, nel caso di specie, sia l'adottante sia l'adottanda si sono espressi a favore dell'aggiunta del cognome dell'adottante a quello originario dell'adottanda, sicché nulla osta all'accoglimento di tale soluzione, consentita alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzione.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura e l'esito della causa.
P.Q.M.
DISPONE farsi luogo all'adozione di , nata in Controparte_1
Ucraina il 21/02/2001, da parte di nata a [...], il [...]; Parte_1
DISPONE che l'adottanda assuma il cognome Controparte_1 dell'adottante e lo aggiunga al proprio;
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e le comunicazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 16.5.2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo