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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine 1453/2024
R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Beniamino Defina Parte_1 C.F._1
e Antonio Valenzano
e
Di Santo Evenio (c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Beniamino Defina C.F._2
e Antonio Valenzano
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 14.03.2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 24.03.1979 in Santeramo in Colle
(BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santeramo in Colle al n. 39, parte II, serie A, anno 1979; dalla loro unione nascevano, in Santeramo in Colle, i figli: il 28.08.1979 e il Per_1 Persona_2
26.11.1983; rilevato che nella nuova convenzione di separazione consensuale del 06.12.2024, sostitutiva del ricorso introduttivo, sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi ed in particolare, la pattuizione circa i trasferimenti immobiliari in favore della sig.ra ivi meglio Parte_1 specificati;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare. DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nella nuova convenzione di separazione consensuale del
06.12.2024, sostitutiva del ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata a Santeramo in [...] il [...] Parte_1
e Di Santo Evenio nato a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 24.03.1979 in Santeramo in Colle (BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Santeramo in Colle al n. 39, parte II, serie A, anno 1979 alle condizioni, ed in particolare quelle riguardanti i trasferimenti immobiliari, indicate nella nuova convenzione di separazione consensuale del
06.12.2024, sostitutiva del ricorso introduttivo nel procedimento iscritto al n. r.g. vg 1453/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 25.02.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo