TRIB
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2652 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza del 5.12.2024, promossa
DA
( rappresentato e difeso dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
Garulli del Foro di Pesaro presso il cui studio sito a Pesaro via M. D'Azeglio 1 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce al ricorso
- attore -
CONTRO
pagina 1 di 17
dall'avv. Piero Novelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Tiziana Cucco sito a Fano via Risorgimento n. 6/a, in forza di procura generale alle liti rilasciata per atto notaio il 2 luglio 2019 rep. 89200 racc. Persona_1
25782
(c.f. ), con sede a Tavullia (PU), piazza G. Marconi 2/A, CP_2 P.IVA_2
contumace in giudizio
- convenuti -
In punto a: risarcimento danni.
Conclusioni
Per l'attore:
“piaccia al Tribunale, ritenuta la loro esclusiva responsabi-lità nella causazione
del sinistro, condannare i convenuti e , in CP_2 Controparte_3
solido, al risarcimento di tutti i danni arrecati all'attore, quantificati in complessi-vi
€ 32.671,45 (€ 40.865,00 danno biologico + € 5.459,95 spese ritenute congrue in
ATP n. 2410/19 RG + € 640,00 trasporto centro fisioterapico + € 156,50 biglietto
aereo non goduto, detratti € 14.450,00 per acconti corrisposti dalle compagnie)
pagina 2 di 17 oltre interessi legali e rivalutazione dal sinistro al soddisfo, o in quella minore o
maggiore somma ritenuta di giustizia con specifico riguardo alla
personalizzazione del danno non patrimoniale e al compenso per attività
stragiudiziale da liquidarsi eventualmente in via equitativa. Condannare altresì i
convenuti, in solido, al pagamento di spese e compensi del presente giudizio e
del previo procedi-mento di istruzione preventiva ex art. 696-bis, cpc, n. 2410/19
RG”.
Per Controparte_1
“Piaccia alla Autorità Adita – contrariis reiectiis – Nel merito rigettare la domanda
dell'attore così come compilata In rito ammettersi tutte le richieste istruttorie
formulate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc per le parti in cui non
sono state ammesse e non sono state espletate;
insiste nell'ammissione della
CTU volta a ricostruire cinematicamente l'incidente, le condotte dei conducenti ,
velocità, tempi di reazione e spazi di percorrenza e quanto altro necessario per
pervenire alla ricostruzione della dinamica dell'incidente . Si oppone
all'ammissione di tutte le richieste istruttorie avanzate da parte attrice attrice per
le ragioni in atti Con vittoria si spese e compenso del grado”.
pagina 3 di 17 Nessuno per CP_2
MOTIVAZIONE
1 - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 27.11.2020 Parte_1
esponeva che in data 24.4.2017, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo tg. DY60823, era venuto a collidere con l'autovettura tg. BN777BA, di proprietà di e condotta da tale , il quale, provenendo CP_4 Persona_2
da una “strada secondaria”, si era immesso nella “pubblica via” senza rispettare la precedenza;
che, a seguito dell'incidente, imputabile a colpa esclusiva del aveva riportato lesioni personali, già valutate in sede di accertamento Per_2
preventivo e di cui chiedeva l'integrale ristoro nella misura di €.47.527,41, incluse spese mediche, legali e di assistenza stragiudiziale, nonché danno da viaggio non goduto, dando atto d'aver ricevuto un acconto di €.14.200,00
dall'assicuratrice ed altro acconto di €.250,00 dal Controparte_1
proprio assicuratore. Domandava, quindi, che e CP_4 [...]
nelle qualità, fossero condannate in solido al pagamento Controparte_1
della somma indicata o di quella diversa di giustizia.
pagina 4 di 17 Disposta la comparizione delle parti, si costituiva Controparte_1
la quale eccepiva che ricorreva colpa concorrente dei conducenti, in
[...]
quanto il veva tenuto una velocità elevata e non osservato la destra;
che Pt_1
il danno era eccessivo. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda.
In contumacia della restante convenuta, previo mutamento di rito, era escusso un testimone.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 10.10.2024.
2 - Non è in contestazione la colpa del conducente dell'autovettura nella produzione dell'evento, solo opponendosi alla pretesa il concorso del motociclista e l'eccessività della richiesta.
Unico elemento di riferimento per la ricostruzione della dinamica è il rapporto della polizia (doc. 1 attore), poiché l'unico testimone escusso non ha fornito alcuna circostanza, dichiarando di non avere ricordi del fatto.
Dai rilievi risulta che lo scontro (laterale) avvenne in prossimità dell'incrocio tra via degli Abeti, su cui procedeva il e via Furiassi. E' certo che il Pt_1
- come risulta dal rapporto di polizia e segnatamente dalla posizione dei Per_2
pagina 5 di 17 veicoli (v. doc. 1 attore) - immettendosi da un'area di parcheggio privata, con segnale di stop, su via degli Abeti, diretto verso via Furiassi, senza fermarsi al segnale di precedenza nel momento in cui sopraggiungeva il ciclomotore,
commise grave infrazione alle regole della circolazione. Singolarmente, egli si difende da tale addebito – nelle dichiarazioni rese alla polizia (v. rapporto) –
affermando d'aver proseguito l'immissione anche dopo aver percepito “un clacson suonare”, e dunque nonostante la percezione dell'imminente pericolo.
Mentre è chiaro che il comportamento del costituisce espressione Per_2
di colpa della massima gravità, essendo egli tenuto all'osservanza dell'obbligo di precedenza regolarmente segnalato ed a valutare la possibilità di manovra rispetto alla marcia dei veicoli aventi diritto di precedenza, la questione resta,
circoscritta all'esistenza di un eventuale elemento di colpa concorrente a carico del Pt_1
Al riguardo, non vi sono elementi indicativi di una velocità eccessiva del motociclo, ed anzi la modesta entità dei danni e, soprattutto, il fatto che il Pt_1
riuscì ad arrestare la moto senza farla cadere a terra – tanto che il veicolo rimase dopo l'urto “appoggiato all'auto” (v. rapporto) – sono circostanze indicative di una pagina 6 di 17 velocità moderata e consona ai luoghi, mentre il fatto che il come Per_2
dichiarato in sede di sommarie informazioni, ebbe ad occupare la via Degli Abeti
senza aver visto il ciclomotore in arrivo, e quindi senza motivo di esitazione,
dimostra per se stesso che l'ostacolo alla marcia del si presentò in Pt_1
maniera repentina. L'urto avvenne, infatti, non più avanti, ma proprio di fronte allo sbocco dell'area di parcheggio privato sulla via Degli Abeti, a meno di cinque metri dallo stop, come tratteggiato nel grafico dell'incidente.
E' evidente che la rapidità dell'attraversamento (pochi metri) fu tale da precludere al ogni margine di manovra (e ciò spiega anche l'assenza di Pt_1
tracce di frenata) che possa essere imputato come omissione indipendentemente dalla velocità.
Vano è quindi ricercare nella presunzione di uguale concorso un elemento di colpa concorrente nella produzione dell'evento causato solo ed inevitabilmente dalla avventata manovra del come colpa esclusiva, con l'effetto che i Per_2
convenuti devono risarcire l'intero danno.
3 – In merito al quantum, occorre esaminare le singole voci di danno, al fine di verificarne la fondatezza e procedere alla relativa liquidazione.
pagina 7 di 17 3.1 - Per quanto concerne il danno biologico, chiarito che si tratta di componente del danno non patrimoniale (cfr. Cass. sez. un. 2008 n. 26972), si rileva che il consulente d'ufficio ha accertato che l'attore, in conseguenza dell'incidente di cui è causa, ebbe a riportare lesioni consistenti in “politrauma in
incidente della strada con policontusioni/distorsioni (al rachide prossimale, spalla
dx, gomito dx, anca dx e gomito dx, ginocchio dx) con evidenze strumentali di
lesione meniscale + contusione ossea al ginocchio dx, lesione-disinserzione di
cercine e microfratture alla coxo/femorale dx, ematoma coscia dx”.
Dalle indicate lesioni sono derivati postumi permanenti, consistenti in
“sindrome algo/disfunzionale minore-minimamente sintomatica a carico di rachide
prossimale e arto superiore dx, algo/artro-disfunzione coxo/femorale dx + esito di
ematoma coscia dx, modesto algo/risentimento articolare ginocchio dx”,
quantificabili complessivamente nella misura del 12 per cento, nonché un'inabilità
temporanea totale di 30 giorni, parziale al 75 per cento di giorni 40, parziale al 50
per cento di 50 giorni, parziale al 25 per cento di giorni 80.
3.2 – Quanto al danno morale, che l'attore ha allegato con riferimento alle
“sofferenze fisiche e psichiche patite”, si rileva trattarsi di pregiudizio pagina 8 di 17 rappresentato dalla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, e come tale costituente danno distinto e diverso da quello derivante dall'incidenza del danno alla salute sulle dinamiche relazionali della persona (cfr. Cass. 2018 n. 7513; conformi Cass. 2018 n. 901; Cass. 2018
n. 20795; Cass. 2018 n. 23469).
Il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento, e ciò anche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato (cfr. Cass. 2018 n. 11269).
Nella specie, l'entità non modesta dei postumi permanenti – elemento che giustifica l'inferenza circa la sussistenza del danno morale (cfr. Cass. 2020 n.
25164) - nonché la particolare penosità delle cure (in degenza ospedaliera e con intervento chirurgico) costituiscono elementi coerenti e probanti della sussistenza del danno in questione, che va dunque risarcito.
3.3 - In merito ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudicante si attiene ai valori della tabella del tribunale di Milano (aggiornata al giugno 2024), in quanto assunti come valore "equo" in grado di garantire la parità
pagina 9 di 17 di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, e ciò anche in considerazione della revisione della tabella medesima alla luce dei principi enunciati dalla sezioni unite del 2008, con particolare riguardo alla inclusione nel danno biologico "di ogni conseguenza fisica e psichica per sua natura intrinseca" (cfr. in motivazione
Cass. 2015 n. 13982).
Considerato che dette tabelle prevedono l'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica delle voci di danno biologico (“dinamico-relazionale”) e di quello morale (cfr. Cass. 2020 n. 25164 in motivazione) si liquida, avuto riguardo all'età del danneggiato (39 anni), il danno non patrimoniale per l'invalidità permanente (12%), nella misura di €.35.482,00
Va, altresì, liquidato il danno da invalidità temporanea, comprensivo della componente di sofferenza interiore, in €.12.075,00 (€.115,00 x 30; €.86,25 x 40;
€.57,50 x 50; €.28,75 x 80).
Il danno non patrimoniale si liquida, dunque, complessivamente in
€.47.557,00, somma che, essendo espressa ai valori attuali, non è suscettibile di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 2000 n. 14930).
pagina 10 di 17 3.4 – Parte attrice domanda un'adeguata “personalizzazione” del risarcimento.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha da tempo affermato che la
"personalizzazione" del risarcimento del danno consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (segnatamente, le tabelle milanesi) può
essere incrementata solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), e non semplicemente perché abbiano inciso su aspetti dinamico relazionali, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod
plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
ai fini della personalizzazione del risarcimento non rileva, dunque, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma assume rilievo che una certa conseguenza sia straordinaria e non ordinaria,
pagina 11 di 17 perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente (cfr. Cass. 2018 n. 7513; Cass. 2018
n. 10912; Cass. 2018 n. 23469; Cass. 2018 n. 27482; Cass. 2019 n. 28988).
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcun elemento al fine di conseguire la personalizzazione del danno, deducendo la sussistenza di pregiudizi che sono già considerati nella liquidazione del danno non patrimoniale,
nella sua duplice componente, non consistendo in conseguenze eccezionali,
ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
La domanda sul punto va, dunque, disattesa.
3.5 – Parte attrice domanda, ancora, il risarcimento del danno patrimoniale derivante da spese mediche documentate, che, per epoca e prestazioni sono riferibili ai fatti di causa, nella misura di €.5.459,95 (v. doc. 6 attore;
relazione c.t.u.: €. 714,00 + €.3447,00 + €. 221,00 + €.189,00 + €.132,00 + €.25,00 +
€.9,95)
La somma indicata, oggetto di debito di valore, deve essere rivalutata in base agli indici ISTAT (per famiglie di operai ed impiegati) con decorrenza che,
per semplicità di calcolo e con spirito equitativo, si fissa dalla data dell'ultimo pagina 12 di 17 esborso (6.6.2019) sino alla presente sentenza. La somma ascende così ad
€.6.453,66.
3.6 – Non costituiscono voce di danno, ma spese processuali soggette al relativo regime (art. 91 c.p.c.), quelle di consulenza tecnica d'ufficio (€.1.220,00),
di consulenza tecnica di parte (€.1.220,00) e legali (€.5.553,42).
3.7 – Riguardo, infine, alle spese di assistenza legale stragiudiziale,
trattandosi di danno emergente, la liquidazione dello stesso resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (cfr. Cass. sez. un. 2017 n.
16990).
L'attore sul punto non ha formulato, in ricorso, alcuna specifica deduzione riguardo all'attività svolta, né tanto meno sulla sua utilità ai fini di una pronta definizione del contenzioso, né ha dimostrato d'aver sostenuto gli esborsi in discorso (è allegata, sub 11, una “parcella” ed una fattura).
La domanda sul punto va, dunque, disattesa.
3.8 – Sono documentate e pertinenti le spese di trasporto sino al centro fisioterapico (v. doc. 12) in €.400,00, somma che, rivalutata in base agli indici pagina 13 di 17 ISTAT per famiglie di operai ed impiegati dall'ultimo esborso (4.7.2018), ascende ad €.473,60.
3.9 – Parimenti documentata è la spesa sostenuta per il viaggio areo,
prenotato per il 26.4.2017 e non usufruito a cagione del sinistro, nell'importo di
€.156,54, somma che, rivalutata in base agli indici ISTAT per famiglie di operai ed impiegati dalla data indicata, ascende ad €.187,53.
4 – In definitiva, tenuto conto che in data 5.12.2017 è stato pagato un acconto di €.250,00 (v. doc. 14 attore); che in data 11.5.2019 è stato corrisposto altro acconto di €.14.200,00 (v. doc. 4 attore); che, al fine di rendere omogenee le entità del risarcimento e degli acconti (cfr. Cass. 2016 n. 24539; Cass. 2023 n.
23927), le somme indicate devono essere rivalutate, in base agli indici ISTAT
(per famiglie di operai ed impiegati), con decorrenza dal pagamento alla data della presente sentenza, cosicché ascendono rispettivamente ad €.300,25 ed
€.16.784,40, ne consegue che la domanda va accolta per la somma residua di
€.37.587,14 (€.47.557,00 + €.6.453,66 + €.473,60 + €.187,53 - €.300,25 -
€.16.784,40).
pagina 14 di 17 Inammissibile è la richiesta di interessi proposta in conclusionale, e che non possono essere riconosciuti in difetto di specifica domanda (cfr. Cass. 2023
n. 25906; Cass. 2023 n. 4938)
6 – Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare e di consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza.
Non spettano le spese di consulenza di parte in difetto di prova del relativo pagamento (sono allegate solo fatture: v. doc. 9; cfr. sul punto Cass. 2022 n.
21402, secondo cui “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di
parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle
stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa,
dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a
dimostrare il pagamento”)
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro e così Parte_1 CP_4 Controparte_1
provvede:
pagina 15 di 17 1) dichiara che i danni riportati da in conseguenza dell'incidente per Parte_1
cui è causa sono imputabili a colpa esclusiva del conducente dell'autovettura di proprietà di CP_4
2) condanna, pertanto, ed in solido, a CP_4 Controparte_1
risarcire a i danni indicati mediante pagamento in favore dello Parte_1
stesso della somma di €.37.587,14; Parte_1
3) condanna ed in solido, a rifondere a CP_4 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano per il procedimento di Parte_2
accertamento tecnico preventivo in €.3.056,00 per compensi, €.406,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di merito, in €.7.616,00 per compensi,
€.572,67 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4) pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di ed CP_4
in quote uguali. Controparte_1
Così deciso a Pesaro in data 26.4.2025.
Il giudice pagina 16 di 17 dr. Fabrizio Melucci
pagina 17 di 17