Articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 293
Articolo 2
Versione
21 agosto 1998
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica lettone, fatto a Riga il 23 ottobre 1996.
Entrata in vigore il 21 agosto 1998