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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Nella seguente composizione collegiale:
Dott. Emmanuele Agostini - Presidente
Dott. Alfonso Scibona - Giudice rel.
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 26/2024 r.g. promosso da
(P. IVA , con sede legale a Milano (MO) via Foro Buonaparte n. 12, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Trento in via Grazioli n.
24 nonché presso l'indirizzo PEC rappresentata e difesa Email_1 dall'Avv. Laura Segantini, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a CP_1 P.IVA_2
Crotone, via Molo Porto Vecchio s.n.c., elettivamente domiciliata a Crotone in via Visconte Frontera
n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Nicoletta, giusta procura in atti;
RESISTENTE
******
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da Parte_1 nei confronti di n data 10.09.2024; CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che la società creditrice istante vanta un credito pari ad € 27.970,90; rilevato che, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 49 comma 5 del D. Lgs. n.14 del 2019, assume rilievo il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria; ritenuto quindi integrato il suddetto requisito alla luce dell'entità – pari ad € 181.433,17 – dei crediti insoluti vantati nei confronti della società resistente, tra le altre, dall'INPS, dall'INAIL, dalla
Capitaneria di Porto di Crotone e dall'Amministrazione Finanziaria - Direzione Provinciale di
Crotone (cfr. cartelle/avvisi depositati in data 23.09.2024); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
C.C.I.I., atteso che:
- in continuità con l'orientamento giurisprudenziale radicatosi sotto il regime della legge fallimentare, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità grava sul debitore, atteso che l'originario art. 1 comma 2 L.F., anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal D. Lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento al fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali;
dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. sul tema, Cass. Civ., sez. I, 23.03.2018 n. 7372; Corte d'Appello Brescia, sentenza del 28.08.2023 n. 1306);
- nella specie, la resistente non ha compiutamente assolto tale onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del C.C.I.I., considerato, ad esempio, che dai bilanci di esercizio allegati alla relativa comparsa costitutiva emergono “ricavi delle vendite e delle prestazioni“ pari ad € 637.141,00 alla data del 31.12.2021, ad € 597.614,00 alla data del 31.12.2022 e ad € 466.193,00 alla data del 31.12.2023, con conseguente costante superamento della soglia prevista dal n. 2 della disposizione testé citata;
rilevato che, avuto riguardo al presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 C.C.I.I., detto stato si identifica con una condizione di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle
2 esigenze di impresa (prima fra tutte le estinzione dei debiti) nonché nell'impossibilita di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. Civ., sez. I,
11.03.2019 n. 6978); ritenuto che l'accesso a forme di definizione agevolata - nella specie, peraltro, limitata solo a taluni debiti INPS di importo pari ad € 23.228,23 - lungi dall'escludere, avvalora la ricorrenza del presupposto dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, con l'ulteriore precisazione che la mera adesione a tali modalità di estinzione postergata del debito non implica immediata liberazione del debitore (cfr. Corte di Appello Bologna 17.10.2023: «La mera adesione alla c.d. rottamazione quater, senza che sia intervenuto l'intero pagamento del dovuto, non produce effetti novativi rispetto all'originario debito tributario: ne discende che in sede di valutazione della sussistenza del requisito dimensionale dell'esposizione debitoria per l'apertura della liquidazione giudiziale occorre tenere in considerazione
l'ammontare del debito nella misura originaria e non già nel minor importo della definizione agevolata»). considerato che, pertanto, si può desumere lo stato di insolvenza sulla base di plurimi indici anche non in concorso tra loro, tra cui le perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la consistente situazione debitoria, l'inesistenza di disponibilità liquide, l'inadempimento di debiti pecuniari anche di modesto importo;
ritenuto che, nel caso di specie, deve ritenersi ricorrente lo stato di insolvenza desumibile:
- dal decreto ingiuntivo n. 4759/2024 concesso dal Tribunale di Milano in data 04.04.2024 per l'importo pari ad € 24.848,91, oltre interessi e spese, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il successivo 12.07.2024;
- dal vano tentativo perseguito dalla società creditrice di ottenere il soddisfacimento coattivo del proprio credito mediante un pignoramento mobiliare, rivelatosi tuttavia infruttuoso come da verbale in atti redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 30.08.2024 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo);
- dall'ingente entità dell'esposizione debitoria maturata nei confronti di vari Enti ed
Amministrazioni Pubbliche, ammontante ad un importo superiore ad € 180.000,00 (cfr. cartelle/avvisi depositati in data 21.11.2024);
- dall'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, considerato che il predetto importo non potrà essere estinto facendo ricorso a mezzo ordinari di pagamento tenuto conto degli utili dell'attività di impresa, che alla data del 31.12.2023 ammontavano solo ad € 42.681,00;
rilevato che e quindi da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi evidenziati la sussistenza della definitiva incapacità della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
3 ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P. IVA , in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Crotone, via Molo Porto Vecchio s.n.c.; nomina il Dott. Alfonso Scibona Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'Avv. Marcella Iannopoli Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 08 maggio 2025, ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
4 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.;
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alfonso Scibona dott. Emmanuele Agostini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Nella seguente composizione collegiale:
Dott. Emmanuele Agostini - Presidente
Dott. Alfonso Scibona - Giudice rel.
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi - Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 26/2024 r.g. promosso da
(P. IVA , con sede legale a Milano (MO) via Foro Buonaparte n. 12, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Trento in via Grazioli n.
24 nonché presso l'indirizzo PEC rappresentata e difesa Email_1 dall'Avv. Laura Segantini, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a CP_1 P.IVA_2
Crotone, via Molo Porto Vecchio s.n.c., elettivamente domiciliata a Crotone in via Visconte Frontera
n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Nicoletta, giusta procura in atti;
RESISTENTE
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Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato da Parte_1 nei confronti di n data 10.09.2024; CP_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e del decreto di fissazione d'udienza;
1 ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che la società creditrice istante vanta un credito pari ad € 27.970,90; rilevato che, ai fini dell'integrazione del requisito di cui all'art. 49 comma 5 del D. Lgs. n.14 del 2019, assume rilievo il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria; ritenuto quindi integrato il suddetto requisito alla luce dell'entità – pari ad € 181.433,17 – dei crediti insoluti vantati nei confronti della società resistente, tra le altre, dall'INPS, dall'INAIL, dalla
Capitaneria di Porto di Crotone e dall'Amministrazione Finanziaria - Direzione Provinciale di
Crotone (cfr. cartelle/avvisi depositati in data 23.09.2024); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
C.C.I.I., atteso che:
- in continuità con l'orientamento giurisprudenziale radicatosi sotto il regime della legge fallimentare, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità grava sul debitore, atteso che l'originario art. 1 comma 2 L.F., anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal D. Lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento al fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali;
dunque, dato che il regime concorsuale riformato ha delineato la figura dell'imprenditore fallibile affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, il debitore, in applicazione del principio di prossimità della prova, ha l'onere di dimostrare di essere esente dal fallimento tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti (cfr. sul tema, Cass. Civ., sez. I, 23.03.2018 n. 7372; Corte d'Appello Brescia, sentenza del 28.08.2023 n. 1306);
- nella specie, la resistente non ha compiutamente assolto tale onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) del C.C.I.I., considerato, ad esempio, che dai bilanci di esercizio allegati alla relativa comparsa costitutiva emergono “ricavi delle vendite e delle prestazioni“ pari ad € 637.141,00 alla data del 31.12.2021, ad € 597.614,00 alla data del 31.12.2022 e ad € 466.193,00 alla data del 31.12.2023, con conseguente costante superamento della soglia prevista dal n. 2 della disposizione testé citata;
rilevato che, avuto riguardo al presupposto oggettivo dell'insolvenza ex art. 121 C.C.I.I., detto stato si identifica con una condizione di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica nell'incapacità di produrre beni e servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle
2 esigenze di impresa (prima fra tutte le estinzione dei debiti) nonché nell'impossibilita di ricorrere al credito a condizioni normali senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. Civ., sez. I,
11.03.2019 n. 6978); ritenuto che l'accesso a forme di definizione agevolata - nella specie, peraltro, limitata solo a taluni debiti INPS di importo pari ad € 23.228,23 - lungi dall'escludere, avvalora la ricorrenza del presupposto dell'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, con l'ulteriore precisazione che la mera adesione a tali modalità di estinzione postergata del debito non implica immediata liberazione del debitore (cfr. Corte di Appello Bologna 17.10.2023: «La mera adesione alla c.d. rottamazione quater, senza che sia intervenuto l'intero pagamento del dovuto, non produce effetti novativi rispetto all'originario debito tributario: ne discende che in sede di valutazione della sussistenza del requisito dimensionale dell'esposizione debitoria per l'apertura della liquidazione giudiziale occorre tenere in considerazione
l'ammontare del debito nella misura originaria e non già nel minor importo della definizione agevolata»). considerato che, pertanto, si può desumere lo stato di insolvenza sulla base di plurimi indici anche non in concorso tra loro, tra cui le perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la consistente situazione debitoria, l'inesistenza di disponibilità liquide, l'inadempimento di debiti pecuniari anche di modesto importo;
ritenuto che, nel caso di specie, deve ritenersi ricorrente lo stato di insolvenza desumibile:
- dal decreto ingiuntivo n. 4759/2024 concesso dal Tribunale di Milano in data 04.04.2024 per l'importo pari ad € 24.848,91, oltre interessi e spese, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il successivo 12.07.2024;
- dal vano tentativo perseguito dalla società creditrice di ottenere il soddisfacimento coattivo del proprio credito mediante un pignoramento mobiliare, rivelatosi tuttavia infruttuoso come da verbale in atti redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 30.08.2024 (cfr. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo);
- dall'ingente entità dell'esposizione debitoria maturata nei confronti di vari Enti ed
Amministrazioni Pubbliche, ammontante ad un importo superiore ad € 180.000,00 (cfr. cartelle/avvisi depositati in data 21.11.2024);
- dall'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, considerato che il predetto importo non potrà essere estinto facendo ricorso a mezzo ordinari di pagamento tenuto conto degli utili dell'attività di impresa, che alla data del 31.12.2023 ammontavano solo ad € 42.681,00;
rilevato che e quindi da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi evidenziati la sussistenza della definitiva incapacità della resistente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
3 ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (P. IVA , in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Crotone, via Molo Porto Vecchio s.n.c.; nomina il Dott. Alfonso Scibona Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'Avv. Marcella Iannopoli Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 08 maggio 2025, ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
4 assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.;
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Alfonso Scibona dott. Emmanuele Agostini
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