Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott. ssa Antonella Paone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 8720 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
PENDENTE TRA
quale subentrante a titolo universale nei Parte 1
rapporti di Controparte_1
.IVA P.IVA 1 [...]
Controparte_3 in persona del incorporanteControparte_2
Responsabile p.t. Atti introduttivi del Giudizio CP 2 dott. Angelo Lopatriello, giusto Persona 1 con stu dio in Roma, del 25.7.2024 Rep. n. 181515, Racc. n. atto Notar
12772 in virtù dei poteri conferitegli con procura speciale conferisce mandato, allegato agli atti, all'avv. Ugo GIGI c.f. ed elegge domicilio presso il suoC.F. 1
studio legale in Napoli al vico Castellina 3 - 80137 – Napoli. APPELLANTE-
E
Controparte_4 Controparte_4 nato il [...] a [...] e residente in [...]
Di Principe (CE) al Via Catullo n.27, cod.fisc. C.F. 2 rapp.to e difeso in
primo grado dall'avv. Fabrizio Vella cod. fisc. ( C.F. 3 ), e con questi elett.te dom.to in Casal Di Principe (CE) alla via Vivaldi n.8
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHE'
Controparte_5 (C.F. P.IVA 2 ), in persona del Sindaco e suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Corrado De Luca
(C.F. C.F. 4 ; indirizzo PEC: Email 1 Email 2 CP_5 apoli.it; Persona 2 il 22fax: 081/7954645) giusta procura generale rogata per notar dott.
Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo
-APPELLATO -
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
'con atto di citazione tempestivamente e correttamente Parte 1
notificato agli odierni appellati, ha proposto appello avverso la sentenza n. 13190/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord pronunciata in data 1.9.2022 e depositata in cancelleria data 16.9.2024, non notificata, con cui, in accoglimento della domanda proposta da Controparte_4 era stato dichiarato che nulla è dovuto in relazione al credito riportato nella cartella oggetto di interesse, sul presupposto della intervenuta prescrizione.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, deducendo nel merito l'infondatezza della domanda.
Controparte_4 cui l'atto di appello era stato regolarmente notificato, ha omesso di costituirsi, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia. Il Controparte_5 nel costituirsi, ha aderito all'appello di CP 6 quanto all'inammissibilità della domanda per impugnazione estratto di ruolo, deducendo altresì il proprio difetto di legittimazione.
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Si osserva, infatti, che la domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure. La parte opponente, odierna appellata, ha proposto opposizione ad estratto di ruolo, al fine di ottener l'accertamento negativo del diritto di credito, rispetto al quale l'ente riscossore procedeva. Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n.
215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n. 602/1973, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, secondo cui "L'estratto di ruolo non è
impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza 6.09.2022 n. 26283/2022)
hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle Sezioni Unite è intervenuto in data antecedente alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Antonella Paone, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 13190/2024, emessa dal GiudiceParte 1
di Pace di Napoli Nord pronunciata in data 1.9.2022 e pubblicata in data 16.9.2024, non notificata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte 4 ;
2) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_4 ;
3) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 25.5.2025
Il giudice
Dr.ssa Antonella Paone