CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EL ON Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
LA ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2853/2024 promossa in grado d'appello da
residente in [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Ruocco, presso il cui Studio in Foggia,
Via Lustro n. 29, elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro con sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, (C.F. e P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Romanelli (C.F.
) e NZ RC (C.F. ), presso il cui Studio C.F._2 C.F._3 sito in Milano, Via E. Panzacchi n. 6elettivamente domiciliata
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6665/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 2 luglio 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante : Parte_1 pagina 1 di 8 “a) Accertare e dare atto che il TAEG indicato nel contratto de quo dalla Società convenuta è inferiore
a quello effettivamente praticato, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, disporre la nullità parziale del contratto, con conseguente applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 125 bis, comma 7, TUB, con rideterminazione del saldo del rapporto di finanziamento.
c) Condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€ 12.036,69 (€ 6.289,40 + € 5.747,20) ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo.
d) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite
(comprese quelle per la redazione delle consulenze di parte, come da pro forma allegato in perizia, all.
2), con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, chiede ammettersi consulenza tecnica contabile per accertare l'effettivo TAEG applicato ai contratti per cui è causa e rideterminare il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art.
125 bis TUB con quantificazione delle somme pagate in eccesso dal ricorrente.” per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni istanza, eccezione o motivo di gravame avverso: dichiarare inammissibile ovvero rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra Parte_1 confermando integralmente la Sentenza n. 6665/2024.
Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, allegava di avere Parte_1 sottoscritto in qualità di consumatrice due contratti di finanziamento (in data 27.2.2012 e 28.4.2012) con la convenuta indicanti un TAEG errato (più basso di quello che sarebbe emerso Controparte_1 in base al corretto calcolo) in quanto calcolato in maniera difforme dalle norme dettate in materia, con conseguente necessaria applicazione dei tassi ex art. 125 bis c. 7 d. lgs. n. 385/1993. d)
In particolare, richiamava il contenuto della propria perizia tecnica, che riportava, rispetto al contratto del 27.2.12, un TAEG concretamente praticato del 18,0684% a fronte di un tasso pattuito del
17,6100%; analogamente, quanto al contratto del 18.4.12, denunciava l'applicazione di un TAEG pari al 20,2639%, in misura asseritamente superiore a quello riportato nella documentazione informativa
(19,53%, cfr., docc. 3 e 5, fasc. primo grado) pagina 2 di 8 Deduceva infatti che il calcolo del TAEG avrebbe dovuto essere sviluppato ipotizzando un rimborso dei finanziamenti in 12 rate, atteso che secondo quanto riportato nell'Allegato 5C del documento emanato dalla Banca d'Italia “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E
FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI”, datato 9 febbraio 2011, “ai fini del calcolo del TAEG, “se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: i) il credito sia fornito per un periodo di un anno;
ii) il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo”.
Proprio tali circostanze sarebbero ricorse nel caso di specie, in cui le parti avevano stipulato un contratto di “apertura di credito revolving a tempo indeterminato”, secondo cui il credito erogato deve essere rimborsato in rate mensili di cui è stabilito l'importo minimo, ma il cui importo effettivo può variare in funzione della misura e frequenza degli utilizzi. In ragione di ciò, elaborando un piano di ammortamento su 12 rate, applicando le “spese di gestione pratica” su base mensile e l'imposta di bollo su base annuale, deduceva l'errato calcolo del TAEG contrattuale e domandava la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 125 bis, comma 7, TUB, e, per l'effetto, chiedeva accertarsi il proprio diritto a ripetere le somme, rispettivamente di € 6.289,40 ed € 5.747,20, quale differenza di interessi pagati in eccesso rispetto al dovuto.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso articolato, siccome infondato in fatto ed in diritto. Eccepiva
l'inammissibilità del ricorso di controparte per omesso esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, eccepiva la prescrizione delle domande di ripetizione rispetto a quanto pagato prima del 29 marzo 2014, ovverosia in data anteriore di dieci anni alla proposizione del ricorso.
Con sentenza n. 6665/2024, pubblicata in data 2 luglio 2024, il Tribunale di Milano respingeva la domanda di e la condannava alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, liquidate in € 2.500,00, oltre spese generali 15% e c.p.a.
In particolare, con la pronuncia in questione il Tribunale:
- rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omesso esperimento del tentativo di mediazione. Rilevava, infatti, che la resistente non era società esercente attività CP_1 bancaria ai sensi del d.lgs. 28/2010;
- giudicava infondata la domanda di nullità dei contratti di finanziamento, perché fondata su una insussistente violazione delle norme tecniche di calcolo del TAEG. Nella specie, statuiva che, contrariamente da quanto affermato da parte ricorrente, il valore del TAEG non poteva ricavarsi pagina 3 di 8 a partire da un piano di ammortamento di 12 mesi, tale essendo l'ipotesi assunta dall'allegato
5C al provvedimento della Banca d'Italia 9 febbraio 2011 esclusivamente per i casi in cui “non
è stabilito un calendario di rimborso” (cfr., pag. 2, sentenza di primo grado). In senso opposto, rilevava che “Nel caso di specie, entrambi i contratti prevedono anzitutto un calendario per il rimborso, essendo state convenute delle rate mensili di importo predeterminato;
non pare quindi corretto asserire che per il solo fatto che la durata del contratto sia indeterminata, non ricorra un calendario per il rimborso. Inoltre non ricorre neppure l'elemento citato nella risposta della Banca d'Italia supra riportata, dove si pone a base del rinvio alla lettera c) in via congiuntiva, la circostanza che non sia previsto l'importo dei singoli rimborsi, che invece nel caso di specie appare essere stato previsto” (cfr., ibidem, p. 3);
- qualificava i contratti azionati come aperture di credito a mezzo carta revolving ad opzione, posto che entrambi prevedevano una clausola di rimborso a saldo integrale o rateale, a scelta del finanziato. Osservava che, rispetto a dette ipotesi, la lett. A) del medesimo allegato 5C prescrive il calcolo del TAEG a partire da un solo utilizzo della somma finanziata e per l'intero, e che, in caso di adesione al rimborso rateale, a base del conteggio va posto l'importo della rata dovuta ad ogni scadenza. Ciò che ricorreva nel caso di specie, laddove, a pagina 2 dei contratti si evinceva che le parti avevano concordato un piano di restituzione rateale a cadenza mensile e ad importo fisso, ragion per cui non si ravvisavano violazioni dell'allegato 5C cit. in punto di determinazione del TAEG;
- rilevava poi che la pretesa, ventilata dalla ricorrente, di un TAEG calcolato sulla base di un arco temporale di dodici mesi si riferisce ad una previsione divenuta operativa solo a partire dal
2013, quando cioè Banca d'Italia ha adeguato l'allegato 5C al contenuto delle norme successivamente introdotte dalla direttiva 90/2011 UE: in epoca pertanto successiva alla stipulazione dei contratti (febbraio e aprile 2012).
Avverso la sentenza interponeva appello la quale articolava i seguenti motivi: Parte_2
1) Erronea e/o omessa valutazione delle emergenze documentali;
2) Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 117 e 125bis TUB
Si è costituita l'appellata la quale ha contestato le doglianze dell'appellante Controparte_1 siccome inammissibili ex art. 342 c.p.c. e, comunque, totalmente infondate, insistendo, pertanto, per la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 4 di 8 All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 25 giugno 2025, il consigliere istruttore, visto il provvedimento del 5 giugno 2025 con il quale è stata disposta la trattazione della causa in modalità c.d. “cartolare” e viste le note depositate, ha rimesso la causa in decisione al Collegio in epigrafe indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il TAEG contrattuale correttamente calcolato, “dal momento che rispecchia gli accordi tra le parti in ordine alle tempistiche dell'obbligo di restituzione”. Nella specie, contesta l'impostazione assunta dal Tribunale, per cui sarebbe consentito alle parti liberamente derogare alle modalità di calcolo del TAEG relativo ai contratti di credito al consumo, che, per le aperture di credito diverse dal conto corrente, sarebbero stabilite in modo inderogabile dall'All. 5C del provvedimento 2 febbraio 2011 Banca D'Italia. Ad avviso dell'appellante, invero, la disciplina richiamata imporrebbe l'elaborazione del TAEG a partire da un piano di ammortamento di durata annuale e non secondo il tempo maggiore assunto da CP_1 per giungere al valore indicato nei contratti. Assume perciò che sia stato pubblicizzato un TAEG inferiore a quello concretamente praticato, con la conseguente nullità ex art. 125 bis, comma 6, TUB dello stesso.
Con secondo motivo, logicamente connesso al precedente, contesta la sentenza per mancata applicazione dell'art. 125 bis TUB. Assume, infatti, che, in conseguenza dell'errore di calcolo, i contratti hanno indicato un TAEG comprensivo di costi che sono stati ivi inclusi in modo non corretto.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro logica connessione.
I motivi sono infondati.
Va premesso in rito che deve rigettarsi l'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
L'appello è stato articolato in maniera specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che gli odierni impugnanti hanno inteso sottoporre al vaglio critico della
Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
Quanto al merito, si rileva quanto segue.
Osserva preliminarmente la Corte che il gravame è poggiato sull'assunto che il TAEG di ambo i contratti sarebbe stato calcolato in violazione delle norme tecniche recate dalla lettera D del predetto allegato 5C, a mente di cui: “se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: i) il credito sia fornito per un periodo di un anno;
ii) il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo.” pagina 5 di 8 Perciò, nella prospettazione dell'appellante, i contratti azionati sarebbero ricompresi nella previsione citata della lett. D), per essere questi sprovvisti di calendario di rimborso siccome “a tempo indeterminato”, e con la previsione di piano di rimborso in rate mensili di cui è stabilito solo l'importo minimo, ma il cui ammontare effettivo potrebbe variare in funzione della misura e frequenza degli utilizzi.
Nondimeno, trattasi di assunto privo di fondamento e ciò perché, come già rilevato in prime cure, “non pare quindi corretto asserire che per il solo fatto che la durata del contratto sia indeterminata, non ricorra un calendario per il rimborso.” (cfr., sentenza, pag. 3). Occorre allora concentrare lo scrutinio sul significato tecnico di questa espressione, dalla cui ricorrenza nel caso odierno dipende la fondatezza del gravame.
Sul punto giova richiamare i chiarimenti operati dalla Banca d'Italia, con apposite FAQ sulla
Trasparenza pubblicate in data 27.7.2010, che così dispongono: “Il TAEG relativo alle carte di credito revolving, per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime, va calcolato secondo l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'allegato 5C alle Disposizioni. Dopo che sarà stata recepita la Direttiva 2011/90/EU, verrà applicata la presunzione prevista dalla lettera e) della parte II del nuovo allegato I della Direttiva 2008/48/CE”.
Dalla lettura delle risposte diramate dalla stessa autorità, pertanto, si desume che un calendario di rimborso determinato è un piano di restituzione che indichi durata del credito e importo dei singoli ratei da corrispondere: sicché, in mancanza di indicazioni di questo tenore nel contratto, in applicazione delle previsioni di cui alla Parte II, lettera d), dell'Allegato 5C pro tempore vigente, il credito, comprensivo di capitali e interessi, deve essere rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo, mentre se il calendario è determinato o determinabile, anche a fronte di un importo dei rimborsi flessibile, non può ritenersi sussistente alcun obbligo in tal senso.
Infatti, in tale ultima fattispecie occorre riferirsi al contenuto di cui alla Parte II, lettera e) dell'Allegato
5C, in forza del quale, effettuando una semplice operazione aritmetica, la durata del periodo di rimborso è determinabile sulla base dell'entità di ciascuna rata, che deve presumersi pari all'importo più basso tra quelli previsti dal contratto di finanziamento.
Ebbene, nel caso di specie a parte attrice sono state fornite all'atto della conclusione del contratto le informazioni inerenti alla somma finanziata, quelle relative al costo totale del credito ed alla singola rata mensile.
pagina 6 di 8 In particolare, dalle medesime condizioni contrattuali emerge che, con riguardo al contratto stipulato dalla il 27.02.2012 avente carta n. 045298440, era indicato in somma di euro 2000,00 Parte_3
l'importo del fido concesso, nell'importo di euro 2682,99 il costo totale del credito ed in euro 60,00
l'importo delle singole rate mensili di rimborso. Inoltre, conformemente alla normativa di settore la
Documentazione Informativa 1 indicava il TAN (15,00 %) e il TAEG (17,61 %), il quale era calcolato sull'orizzonte temporale necessario per corrispondere integralmente ad l'importo delle somme CP_1 finanziate, unitamente agli interessi e alle altre voci di costo mediante rate mensili (cfr.,
“Documentazione Informativa 1”, doc. 3 del fascicolo di primo grado)
Attraverso tali dati, parte ricorrente è stata, quindi, messa nelle condizioni di poter determinare il calendario dei rimborsi mediante un'elementare operazione matematica data dalla suddivisione del costo totale del credito con l'ammontare della singola rata, tenuto conto che l'importo della rata era stabilito in contratto e non variava in funzione né della misura né della frequenza degli utilizzi. In particolare, il calendario dei rimborsi va in tal caso calcolato come il rapporto tra Euro 2.682,99 (il costo totale del credito) e le singole e fisse rate mensili da pagare (Euro 60,00) che determinano il numero di rate mensili (ovvero 45 rate) che la Cliente avrebbe dovuto corrispondere per rimborsare integralmente il finanziamento.
Considerazioni analoghe possono svolgersi con riguardo al successivo contratto n. 045809787 del
18.04.2012. In tal caso, infatti, la Documentazione Informativa 2 (doc. 6) indicava chiaramente l'importo del fido concesso (Euro 1.100,00), il costo totale del credito (Euro 1.535,27) e quello delle singole rate mensili da restituire (Euro 33,00).
Alla luce delle predette informazioni, era perciò ugualmente determinabile il calendario dei rimborsi che figura come il rapporto tra il costo totale del credito (Euro 1.535,27) e l'importo delle singole rate mensili (Euro 33,00). Detta divisione restituisce il numero di rate mensili (47 rate) in cui la Cliente è chiamata a restituire integralmente le somme finanziate
Quindi, nel caso di specie, essendo state convenute delle rate mensili di importo predeterminato ed essendo stato previsto l'importo dei singoli rimborsi, entrambi i contratti sono muniti di calendario di rimborso, ragion per cui non si ritiene applicabile il diverso criterio di calcolo (parametro temporale di
12 mesi) addotto dalla parte ricorrente a fondamento della propria domanda di nullità.
Rileva, peraltro, la Corte che detto criterio trova il suo ingresso nell'ordinamento solo con la ricezione della Direttiva 2011/90/UE effettuata con provvedimento della Banca d'Italia del 28 marzo 2013, che prevede l'obbligo di determinazione del TAEG per tutti i finanziamenti revolving su base annua. Ciò
pagina 7 di 8 che corrobora ulteriormente l'infondatezza della prospettazione attorea, essendo infatti pacifico che i contratti in questione sono stati stipulati prima dell'entrata in vigore della modifica normativa.
Per quanto sopra esposto, quindi, in mancanza di alcuna errata indicazione del TAEG, nessuna violazione dell'art. 125 bis, comma 6, del TUB può ritenersi configurabile nel caso in scrutinio, con conseguente rigetto dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
L'appello, conclusivamente, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Alla dichiarazione di infondatezza segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (€ 13.076,75), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'appello proposto da , nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 6665/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 2 luglio 2024, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% e oltre Iva e C.p.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 25 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LA ZI EL ON
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
EL ON Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
LA ZI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2853/2024 promossa in grado d'appello da
residente in [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Andrea Ruocco, presso il cui Studio in Foggia,
Via Lustro n. 29, elettivamente domiciliata
APPELLANTE contro con sede in Milano, viale Fulvio Testi, 280, (C.F. e P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Marco Romanelli (C.F.
) e NZ RC (C.F. ), presso il cui Studio C.F._2 C.F._3 sito in Milano, Via E. Panzacchi n. 6elettivamente domiciliata
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 6665/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 2 luglio 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante : Parte_1 pagina 1 di 8 “a) Accertare e dare atto che il TAEG indicato nel contratto de quo dalla Società convenuta è inferiore
a quello effettivamente praticato, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, disporre la nullità parziale del contratto, con conseguente applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 125 bis, comma 7, TUB, con rideterminazione del saldo del rapporto di finanziamento.
c) Condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€ 12.036,69 (€ 6.289,40 + € 5.747,20) ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi al soddisfo.
d) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite
(comprese quelle per la redazione delle consulenze di parte, come da pro forma allegato in perizia, all.
2), con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, chiede ammettersi consulenza tecnica contabile per accertare l'effettivo TAEG applicato ai contratti per cui è causa e rideterminare il piano di ammortamento ai tassi BOT ex art.
125 bis TUB con quantificazione delle somme pagate in eccesso dal ricorrente.” per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni istanza, eccezione o motivo di gravame avverso: dichiarare inammissibile ovvero rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra Parte_1 confermando integralmente la Sentenza n. 6665/2024.
Con vittoria di spese e compensi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, allegava di avere Parte_1 sottoscritto in qualità di consumatrice due contratti di finanziamento (in data 27.2.2012 e 28.4.2012) con la convenuta indicanti un TAEG errato (più basso di quello che sarebbe emerso Controparte_1 in base al corretto calcolo) in quanto calcolato in maniera difforme dalle norme dettate in materia, con conseguente necessaria applicazione dei tassi ex art. 125 bis c. 7 d. lgs. n. 385/1993. d)
In particolare, richiamava il contenuto della propria perizia tecnica, che riportava, rispetto al contratto del 27.2.12, un TAEG concretamente praticato del 18,0684% a fronte di un tasso pattuito del
17,6100%; analogamente, quanto al contratto del 18.4.12, denunciava l'applicazione di un TAEG pari al 20,2639%, in misura asseritamente superiore a quello riportato nella documentazione informativa
(19,53%, cfr., docc. 3 e 5, fasc. primo grado) pagina 2 di 8 Deduceva infatti che il calcolo del TAEG avrebbe dovuto essere sviluppato ipotizzando un rimborso dei finanziamenti in 12 rate, atteso che secondo quanto riportato nell'Allegato 5C del documento emanato dalla Banca d'Italia “TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E
FINANZIARI. CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI”, datato 9 febbraio 2011, “ai fini del calcolo del TAEG, “se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: i) il credito sia fornito per un periodo di un anno;
ii) il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo”.
Proprio tali circostanze sarebbero ricorse nel caso di specie, in cui le parti avevano stipulato un contratto di “apertura di credito revolving a tempo indeterminato”, secondo cui il credito erogato deve essere rimborsato in rate mensili di cui è stabilito l'importo minimo, ma il cui importo effettivo può variare in funzione della misura e frequenza degli utilizzi. In ragione di ciò, elaborando un piano di ammortamento su 12 rate, applicando le “spese di gestione pratica” su base mensile e l'imposta di bollo su base annuale, deduceva l'errato calcolo del TAEG contrattuale e domandava la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con applicazione al finanziamento dei tassi BOT ex art. 125 bis, comma 7, TUB, e, per l'effetto, chiedeva accertarsi il proprio diritto a ripetere le somme, rispettivamente di € 6.289,40 ed € 5.747,20, quale differenza di interessi pagati in eccesso rispetto al dovuto.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso articolato, siccome infondato in fatto ed in diritto. Eccepiva
l'inammissibilità del ricorso di controparte per omesso esperimento della mediazione obbligatoria e, nel merito, eccepiva la prescrizione delle domande di ripetizione rispetto a quanto pagato prima del 29 marzo 2014, ovverosia in data anteriore di dieci anni alla proposizione del ricorso.
Con sentenza n. 6665/2024, pubblicata in data 2 luglio 2024, il Tribunale di Milano respingeva la domanda di e la condannava alla rifusione, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, liquidate in € 2.500,00, oltre spese generali 15% e c.p.a.
In particolare, con la pronuncia in questione il Tribunale:
- rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omesso esperimento del tentativo di mediazione. Rilevava, infatti, che la resistente non era società esercente attività CP_1 bancaria ai sensi del d.lgs. 28/2010;
- giudicava infondata la domanda di nullità dei contratti di finanziamento, perché fondata su una insussistente violazione delle norme tecniche di calcolo del TAEG. Nella specie, statuiva che, contrariamente da quanto affermato da parte ricorrente, il valore del TAEG non poteva ricavarsi pagina 3 di 8 a partire da un piano di ammortamento di 12 mesi, tale essendo l'ipotesi assunta dall'allegato
5C al provvedimento della Banca d'Italia 9 febbraio 2011 esclusivamente per i casi in cui “non
è stabilito un calendario di rimborso” (cfr., pag. 2, sentenza di primo grado). In senso opposto, rilevava che “Nel caso di specie, entrambi i contratti prevedono anzitutto un calendario per il rimborso, essendo state convenute delle rate mensili di importo predeterminato;
non pare quindi corretto asserire che per il solo fatto che la durata del contratto sia indeterminata, non ricorra un calendario per il rimborso. Inoltre non ricorre neppure l'elemento citato nella risposta della Banca d'Italia supra riportata, dove si pone a base del rinvio alla lettera c) in via congiuntiva, la circostanza che non sia previsto l'importo dei singoli rimborsi, che invece nel caso di specie appare essere stato previsto” (cfr., ibidem, p. 3);
- qualificava i contratti azionati come aperture di credito a mezzo carta revolving ad opzione, posto che entrambi prevedevano una clausola di rimborso a saldo integrale o rateale, a scelta del finanziato. Osservava che, rispetto a dette ipotesi, la lett. A) del medesimo allegato 5C prescrive il calcolo del TAEG a partire da un solo utilizzo della somma finanziata e per l'intero, e che, in caso di adesione al rimborso rateale, a base del conteggio va posto l'importo della rata dovuta ad ogni scadenza. Ciò che ricorreva nel caso di specie, laddove, a pagina 2 dei contratti si evinceva che le parti avevano concordato un piano di restituzione rateale a cadenza mensile e ad importo fisso, ragion per cui non si ravvisavano violazioni dell'allegato 5C cit. in punto di determinazione del TAEG;
- rilevava poi che la pretesa, ventilata dalla ricorrente, di un TAEG calcolato sulla base di un arco temporale di dodici mesi si riferisce ad una previsione divenuta operativa solo a partire dal
2013, quando cioè Banca d'Italia ha adeguato l'allegato 5C al contenuto delle norme successivamente introdotte dalla direttiva 90/2011 UE: in epoca pertanto successiva alla stipulazione dei contratti (febbraio e aprile 2012).
Avverso la sentenza interponeva appello la quale articolava i seguenti motivi: Parte_2
1) Erronea e/o omessa valutazione delle emergenze documentali;
2) Erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 117 e 125bis TUB
Si è costituita l'appellata la quale ha contestato le doglianze dell'appellante Controparte_1 siccome inammissibili ex art. 342 c.p.c. e, comunque, totalmente infondate, insistendo, pertanto, per la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 4 di 8 All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 25 giugno 2025, il consigliere istruttore, visto il provvedimento del 5 giugno 2025 con il quale è stata disposta la trattazione della causa in modalità c.d. “cartolare” e viste le note depositate, ha rimesso la causa in decisione al Collegio in epigrafe indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto il TAEG contrattuale correttamente calcolato, “dal momento che rispecchia gli accordi tra le parti in ordine alle tempistiche dell'obbligo di restituzione”. Nella specie, contesta l'impostazione assunta dal Tribunale, per cui sarebbe consentito alle parti liberamente derogare alle modalità di calcolo del TAEG relativo ai contratti di credito al consumo, che, per le aperture di credito diverse dal conto corrente, sarebbero stabilite in modo inderogabile dall'All. 5C del provvedimento 2 febbraio 2011 Banca D'Italia. Ad avviso dell'appellante, invero, la disciplina richiamata imporrebbe l'elaborazione del TAEG a partire da un piano di ammortamento di durata annuale e non secondo il tempo maggiore assunto da CP_1 per giungere al valore indicato nei contratti. Assume perciò che sia stato pubblicizzato un TAEG inferiore a quello concretamente praticato, con la conseguente nullità ex art. 125 bis, comma 6, TUB dello stesso.
Con secondo motivo, logicamente connesso al precedente, contesta la sentenza per mancata applicazione dell'art. 125 bis TUB. Assume, infatti, che, in conseguenza dell'errore di calcolo, i contratti hanno indicato un TAEG comprensivo di costi che sono stati ivi inclusi in modo non corretto.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro logica connessione.
I motivi sono infondati.
Va premesso in rito che deve rigettarsi l'eccezione ex art. 342 c.p.c. sollevata dall'appellata.
L'appello è stato articolato in maniera specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che gli odierni impugnanti hanno inteso sottoporre al vaglio critico della
Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. II civile ordinanza n. 7675/2019; Cass. sez.
6-3 ordinanza n. 3115/2018; Cass. ss. uu. n. 27199/2017).
Quanto al merito, si rileva quanto segue.
Osserva preliminarmente la Corte che il gravame è poggiato sull'assunto che il TAEG di ambo i contratti sarebbe stato calcolato in violazione delle norme tecniche recate dalla lettera D del predetto allegato 5C, a mente di cui: “se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: i) il credito sia fornito per un periodo di un anno;
ii) il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo.” pagina 5 di 8 Perciò, nella prospettazione dell'appellante, i contratti azionati sarebbero ricompresi nella previsione citata della lett. D), per essere questi sprovvisti di calendario di rimborso siccome “a tempo indeterminato”, e con la previsione di piano di rimborso in rate mensili di cui è stabilito solo l'importo minimo, ma il cui ammontare effettivo potrebbe variare in funzione della misura e frequenza degli utilizzi.
Nondimeno, trattasi di assunto privo di fondamento e ciò perché, come già rilevato in prime cure, “non pare quindi corretto asserire che per il solo fatto che la durata del contratto sia indeterminata, non ricorra un calendario per il rimborso.” (cfr., sentenza, pag. 3). Occorre allora concentrare lo scrutinio sul significato tecnico di questa espressione, dalla cui ricorrenza nel caso odierno dipende la fondatezza del gravame.
Sul punto giova richiamare i chiarimenti operati dalla Banca d'Italia, con apposite FAQ sulla
Trasparenza pubblicate in data 27.7.2010, che così dispongono: “Il TAEG relativo alle carte di credito revolving, per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime, va calcolato secondo l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'allegato 5C alle Disposizioni. Dopo che sarà stata recepita la Direttiva 2011/90/EU, verrà applicata la presunzione prevista dalla lettera e) della parte II del nuovo allegato I della Direttiva 2008/48/CE”.
Dalla lettura delle risposte diramate dalla stessa autorità, pertanto, si desume che un calendario di rimborso determinato è un piano di restituzione che indichi durata del credito e importo dei singoli ratei da corrispondere: sicché, in mancanza di indicazioni di questo tenore nel contratto, in applicazione delle previsioni di cui alla Parte II, lettera d), dell'Allegato 5C pro tempore vigente, il credito, comprensivo di capitali e interessi, deve essere rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo, mentre se il calendario è determinato o determinabile, anche a fronte di un importo dei rimborsi flessibile, non può ritenersi sussistente alcun obbligo in tal senso.
Infatti, in tale ultima fattispecie occorre riferirsi al contenuto di cui alla Parte II, lettera e) dell'Allegato
5C, in forza del quale, effettuando una semplice operazione aritmetica, la durata del periodo di rimborso è determinabile sulla base dell'entità di ciascuna rata, che deve presumersi pari all'importo più basso tra quelli previsti dal contratto di finanziamento.
Ebbene, nel caso di specie a parte attrice sono state fornite all'atto della conclusione del contratto le informazioni inerenti alla somma finanziata, quelle relative al costo totale del credito ed alla singola rata mensile.
pagina 6 di 8 In particolare, dalle medesime condizioni contrattuali emerge che, con riguardo al contratto stipulato dalla il 27.02.2012 avente carta n. 045298440, era indicato in somma di euro 2000,00 Parte_3
l'importo del fido concesso, nell'importo di euro 2682,99 il costo totale del credito ed in euro 60,00
l'importo delle singole rate mensili di rimborso. Inoltre, conformemente alla normativa di settore la
Documentazione Informativa 1 indicava il TAN (15,00 %) e il TAEG (17,61 %), il quale era calcolato sull'orizzonte temporale necessario per corrispondere integralmente ad l'importo delle somme CP_1 finanziate, unitamente agli interessi e alle altre voci di costo mediante rate mensili (cfr.,
“Documentazione Informativa 1”, doc. 3 del fascicolo di primo grado)
Attraverso tali dati, parte ricorrente è stata, quindi, messa nelle condizioni di poter determinare il calendario dei rimborsi mediante un'elementare operazione matematica data dalla suddivisione del costo totale del credito con l'ammontare della singola rata, tenuto conto che l'importo della rata era stabilito in contratto e non variava in funzione né della misura né della frequenza degli utilizzi. In particolare, il calendario dei rimborsi va in tal caso calcolato come il rapporto tra Euro 2.682,99 (il costo totale del credito) e le singole e fisse rate mensili da pagare (Euro 60,00) che determinano il numero di rate mensili (ovvero 45 rate) che la Cliente avrebbe dovuto corrispondere per rimborsare integralmente il finanziamento.
Considerazioni analoghe possono svolgersi con riguardo al successivo contratto n. 045809787 del
18.04.2012. In tal caso, infatti, la Documentazione Informativa 2 (doc. 6) indicava chiaramente l'importo del fido concesso (Euro 1.100,00), il costo totale del credito (Euro 1.535,27) e quello delle singole rate mensili da restituire (Euro 33,00).
Alla luce delle predette informazioni, era perciò ugualmente determinabile il calendario dei rimborsi che figura come il rapporto tra il costo totale del credito (Euro 1.535,27) e l'importo delle singole rate mensili (Euro 33,00). Detta divisione restituisce il numero di rate mensili (47 rate) in cui la Cliente è chiamata a restituire integralmente le somme finanziate
Quindi, nel caso di specie, essendo state convenute delle rate mensili di importo predeterminato ed essendo stato previsto l'importo dei singoli rimborsi, entrambi i contratti sono muniti di calendario di rimborso, ragion per cui non si ritiene applicabile il diverso criterio di calcolo (parametro temporale di
12 mesi) addotto dalla parte ricorrente a fondamento della propria domanda di nullità.
Rileva, peraltro, la Corte che detto criterio trova il suo ingresso nell'ordinamento solo con la ricezione della Direttiva 2011/90/UE effettuata con provvedimento della Banca d'Italia del 28 marzo 2013, che prevede l'obbligo di determinazione del TAEG per tutti i finanziamenti revolving su base annua. Ciò
pagina 7 di 8 che corrobora ulteriormente l'infondatezza della prospettazione attorea, essendo infatti pacifico che i contratti in questione sono stati stipulati prima dell'entrata in vigore della modifica normativa.
Per quanto sopra esposto, quindi, in mancanza di alcuna errata indicazione del TAEG, nessuna violazione dell'art. 125 bis, comma 6, del TUB può ritenersi configurabile nel caso in scrutinio, con conseguente rigetto dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
L'appello, conclusivamente, deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Alla dichiarazione di infondatezza segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (€ 13.076,75), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'appello proposto da , nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 6665/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 2 luglio 2024, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, liquidate in euro 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15% e oltre Iva e C.p.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 25 giugno 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
LA ZI EL ON
pagina 8 di 8