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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8684 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10295/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025
, avente ad oggetto: separazione giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PUORTO GIUSEPPE presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E nato a [...] A CREMANO (NA) il 01/05/1993 c.f. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PUORTO GIUSEPPE presso cui elettivamente domicilia in
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 16.09.2025 il procuratore delle parti ha concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2025 la sig. premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 16.07.2016 con il sig. CP_1 - che dall'unione tra i predetti sono nati i figli (25.11.2016) e Persona_1 Per_2
(13.01.2019)
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi e con le consequenziali pronunce accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
In data 06.06.2025 si costituiva il sig. a quale non si opponeva alla pronuncia CP_1 di separazione personale dei coniugi e deduceva che nelle more aveva raggiunto un accordo con la Notato a totale definizione della controversia.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 16.09.2025 le parti comparivano innanzi al
Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14
c.p.c. il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, prendeva atto degli accordi raggiunti dai coniugi a totale definizione della controversia.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
Le parti hanno raggiunto gli accordi che di seguito si trascrivono:
“a) di vivere separatamente senza vincoli matrimoniali;
b) concedere affidamento congiunto dei due minori con domiciliazione prevalente presso la residenza della sig.ra in Napoli alla via Santa Maria A Cancello 11; Pt_1
c)assegnare a titolo di mantenimento, a carico del i euro 600,00, per il mantenimento CP_1 dei due figli minore ovvero di euro 250,00 per ogni figlio ed euro 100,00 per la ricorrente in ragione del reddito annuale di euro 24.000,00 oltre alla partecipazione in parti uguali alle spese
e necessita straordinarie dei figli;
La somma di € 500,00 viene corrisposta dal sig. alla CP_1 sig.ra per il mantenimento dei figli minori con decorrenza dalla data odierna;
Le spese Pt_1 straordinarie per i minori come da Protocollo d'Intesa tra la Presidenza del Tribunale e Coa di
Napoli del 2018 saranno suddivise per metà tra i coniugi;
La somma di € 100,00 verrà corrisposta alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento;
l'assegno unico per i minori Pt_1 sarà percepito per intero dalla sig.ra Notaro, rinunciando il alla sua metà; CP_1
d) la conferma del trasferimento del presso altro suo nuovo domicilio e residenza sito CP_1 in Via Sorrento n. 10 Napoli;
e) I genitori potranno tenere con loro i figli durante la vigilia e la festività di Natale e Capodanno in modo alternato. Per la precisione il giorno del 24 e 25 dicembre del corrente anno il padre potrà tenere con sé i figli dalle ore 9:00 del mattino del 24.12 sino alle 21:00 del giorno successivo ovvero il 25.12; il 31 dicembre ed il 1° gennaio, dalle 9:00 del mattino del 31.12. sino alle ore 21:00 della sera del capodanno i figli saranno con la madre;
La vigilia dell'epifania con il padre fino alle ore 06.00 del giorno festivo e tutto il giorno dell'Epifania con la madre.
Le festività della Santa Pasqua e del Luned in Albis saranno trascorse ad anni alterni, con uno dei genitori il giorno della Pasqua e quello del Lunedi in albis con l'altro genitore. L'anno successivo si invertiranno i giorni per i due genitori.
Naturalmente, per il periodo feriale estivo, i genitori si occuperanno dei figli, alternativamente, per 15 giorni consecutivi, a partire dalla fine della scuola e a tutto il mese di Agosto, salve le esigenze che si possano presentare di volta in volta, sia per i ragazzi che per i genitori. In tal caso il sig. entro il 30 maggio dovrà dare preavviso con raccomandata a.r. alla sig.ra CP_1
del suo relativo periodo di vacanze. I 15 gg che il padre trascorrerà con i minori saranno Pt_1 nel mese di luglio o di agosto anche non consecutivi.
Sempre nel periodo feriale il padre potrà frequentare e avere con loro i minori il mercoledi mattina dalle ore 09.00 fino alle ore 22.00 del giovedi successivo.
Il compleanno i figli li festeggeranno con un genitore ad alternanza. Nell'ipotesi in cui il compleanno per ordine cronologico spetti ad un genitore ma coincide con il giorni di frequentazione dell'altro, questo avrà diritto di recuperarlo successivamente Per la festa del papa e della mamma varrà la medesima regola”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Tenuto conto della natura della causa e dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese processuali si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 [...] nato a [...] A CREMANO (NA) il 01/05/1993; CP_1
b) recepisce gli accordi come richiamati in parte motiva;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 69, parte II, s. Sez. A , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/09/2025
IL PRESIDENTE est. dott. Immacolata Cozzolino