Articolo 3 della Legge 26 gennaio 1962, n. 16
Articolo 2Articolo 4
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27 febbraio 1962
Art. 3.
Gli stipendi spettanti ai professori incaricati esterni d'insegnamento universitario sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento.
Gli aumenti periodici sono calcolati sull'importo iniziale degli stipendi dovuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento di ogni biennio di servizio.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi e' valutato l'insegnamento impartito a decorrere dall'anno accademico 1961-62.
L'attribuzione degli aumenti periodici e' subordinata alla attestazione da parte del preside della Facolta' o Scuola che l'incaricato ha adempiuto ai doveri di cui all'articolo 84 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 .
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962
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