Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313 , convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126 , e quelle del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558 , sono abrogate.
Le disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313 , convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126 , e quelle del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558 , sono abrogate.