Articolo 1 della Legge 6 marzo 1950, n. 104
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14 aprile 1950
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313 , convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126 , e quelle del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1558 , sono abrogate.

Entrata in vigore il 14 aprile 1950
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