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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3473/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. TO TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. EL OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3473/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vaudetti Carlo e AT LA in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito civile in VENARIA REALE il 23/07/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE (atto n. 21 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27.12.2016. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 12.11.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.11.2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione principale ed anagrafica presso l'abitazione materna in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 44 sc. D.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé il figlio:
- un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina alla domenica sera;
- tre pomeriggi infrasettimanali con pernottamento da concordare con la madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 26/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/01;
- durante le vacanze pasquali per tre giorni comprendenti, ad anni alterni, la domenica di Pasqua/ il lunedì di Pasquetta;
- durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, il cui periodo dovrà essere concordato con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che corrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 pagina 2 di 3 minore, entro il 5 di ogni mese, alla madre la somma mensile di € 1.500,00 (euro Parte_2 millecinquecento//00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario alla medesima. inoltre contribuirà nella misura del 100% alle spese del figlio Parte_1 scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., ludico sportive, preventivamente concordate e documentate, in conformità al protocollo di intesa stipulato tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DISPONE che contribuisca altresì al mantenimento di Parte_1 Parte_2 corrispondendole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.000,00 (euro mille//00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che le parti concordano che si farà interamente carico di provvedere Parte_1 al pagamento del canone di locazione e delle spese della casa in cui e il figlio Parte_2 attualmente vivono. Nel caso in cui fosse necessario reperire una diversa sistemazione Persona_1 abitativa per e per il figlio continuerà a Parte_2 Persona_1 Parte_1 farsi carico del pagamento del canone di locazione e delle spese dell'immobile che verrà scelto, con un limite di spesa complessiva pari ad € 1.300,00 (euro milletrecento//00) mensili.
DÀ ATTO che le parti concordano che in adempimento e a definizione dell'impegno assunto in sede di separazione (vd in particolare condizione di separazione n. 3), nei successivi dieci giorni all'omologazione dei presenti accordi verserà a la somma Parte_1 Parte_2 di € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila//00) tramite bonifico o, in alternativa, intestazione di strumenti finanziari, secondo le indicazioni che riceverà da medesima. Parte_2
DÀ ATTO che le parti si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio ed autorizzano il rilascio del passaporto personale per il minore consentendo alla loro libera circolazione nei paesi UE e previo consenso scritto di entrambi i genitori per quelli extra UE.
SPESE di lite del presente procedimento interamente a carico di Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
EL OT TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. TO TA Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. EL OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3473/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Vaudetti Carlo e AT LA in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito civile in VENARIA REALE il 23/07/2011.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE (atto n. 21 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 27.12.2016. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 12.11.2018, omologato dal Tribunale di Torino in data 15.11.2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 18/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VENARIA REALE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione principale ed anagrafica presso l'abitazione materna in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 44 sc. D.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, previo accordo con la madre. In difetto di accordo, il padre potrà tenere con sé il figlio:
- un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina alla domenica sera;
- tre pomeriggi infrasettimanali con pernottamento da concordare con la madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 26/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/01;
- durante le vacanze pasquali per tre giorni comprendenti, ad anni alterni, la domenica di Pasqua/ il lunedì di Pasquetta;
- durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, il cui periodo dovrà essere concordato con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
DISPONE che corrisponda a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 pagina 2 di 3 minore, entro il 5 di ogni mese, alla madre la somma mensile di € 1.500,00 (euro Parte_2 millecinquecento//00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, tramite bonifico bancario alla medesima. inoltre contribuirà nella misura del 100% alle spese del figlio Parte_1 scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., ludico sportive, preventivamente concordate e documentate, in conformità al protocollo di intesa stipulato tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DISPONE che contribuisca altresì al mantenimento di Parte_1 Parte_2 corrispondendole, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 1.000,00 (euro mille//00), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DÀ ATTO che le parti concordano che si farà interamente carico di provvedere Parte_1 al pagamento del canone di locazione e delle spese della casa in cui e il figlio Parte_2 attualmente vivono. Nel caso in cui fosse necessario reperire una diversa sistemazione Persona_1 abitativa per e per il figlio continuerà a Parte_2 Persona_1 Parte_1 farsi carico del pagamento del canone di locazione e delle spese dell'immobile che verrà scelto, con un limite di spesa complessiva pari ad € 1.300,00 (euro milletrecento//00) mensili.
DÀ ATTO che le parti concordano che in adempimento e a definizione dell'impegno assunto in sede di separazione (vd in particolare condizione di separazione n. 3), nei successivi dieci giorni all'omologazione dei presenti accordi verserà a la somma Parte_1 Parte_2 di € 350.000,00 (euro trecentocinquantamila//00) tramite bonifico o, in alternativa, intestazione di strumenti finanziari, secondo le indicazioni che riceverà da medesima. Parte_2
DÀ ATTO che le parti si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio ed autorizzano il rilascio del passaporto personale per il minore consentendo alla loro libera circolazione nei paesi UE e previo consenso scritto di entrambi i genitori per quelli extra UE.
SPESE di lite del presente procedimento interamente a carico di Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
EL OT TO TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3