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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/12/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE AR ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6255/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Barcellona Parte_1 C.F._1
P.G. presso lo studio dell'avv. Lorenzo Celona che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede provinciale dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 28 ottobre 2022 lamentando l'ingiusto Parte_1 rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 5972/2022 r.g.). Nella resistenza dell' , veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. La ricorrente CP_2
contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 5 dicembre
2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza dell'11 dicembre 2025 dal deposito CP_1 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente documentazione sanitaria allegata, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale a notevole incidenza funzionale, vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo grave, depressione involutiva, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, asma bronchiale, cardiopatia ipertensiva, deficit deambulatorio”, precisando che “… la stessa in atto, non è nelle condizioni … di svolgere in autonomia gli atti quotidiani della vita vegetativa e di relazione senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore. Concludo dichiarando che alla ricorrente competono
i benefici relativi all'indennità di accompagnamento dalla data del 01.03.2025.”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_1 da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario richiesto ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva anche al deposito del ricorso in opposizione, è giusto compensare per intero le spese di entrambe le fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' le spese delle consulenze d'ufficio, liquidate CP_1 separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità Parte_1
di accompagnamento dal 1 marzo 2025;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu, compensando le altre spese del giudizio. CP_1
2 Messina, 12.12.2025
Il Giudice del lavoro
LE AR
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