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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2024, n. 2129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2129 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.25 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31.10.2024, e vertente TRA
, nato il giorno 2/3/1955 in CASOLA di NAPOLI ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di CodiceFiscale_1 procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Francesco GARGIULO presso il cui studio, sito in CASTELLAMMARE di STABIA al Corso ALCIDE DE GASPERI n.16, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento avviso di addebito portato da successiva intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 2.1.2024 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1
Tribunale solleci dell'avviso di addebito formato nel 2018 e ripreso dall'intimazione di pagamento n.071 2023 90341 85909, notificatagli il giorno 11.11.2023, denunciando l'intervenuta prescrizione delle poste azionate.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l'ente previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle tesi ivi sostenute.
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31 ottobre 2024, il Giudice, ricevuta contezza delle
1 conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
L'iniziativa giudiziale si palesa manifestamente infondata e, quindi, deve essere rigettata.
Le doglianze del ricorrente in opposizione, siccome articolate nell'atto introduttivo di lite, concernono la prescrizione delle poste azionate con l'avviso di addebito n. 371 2018 00111 28160. Tale prescrizione sarebbe maturata, nonostante un incedere discorsivo mai del tutto chiaro, alla data di notifica dell'atto impositivo originario, 25 luglio 2018. Tale conclusione discende dalla circostanza che il sig. Parte_1 basa il proprio assunto “prescrizionale” sulla presunzione a tenore della quale, in mancanza della produzione dei titoli esecutivi, il dies a quo del termine quinquennale sarebbe da individuare nel mese di gennaio 2013, anno di riferimento dei contributi da versare. L'istante, quindi, pur non denunciando apertamente il difetto di regolare notifica dell'avviso di addebito, muove le sue censure essenzialmente basandosi su una situazione processuale in fieri. (3)
Pur in assenza di rilievi mirati ad opera dell'ente convenuto, va prioritariamente affrontata la questione della ammissibilità/tempestività della opposizione per cui è causa. In realtà, l'opponente non menziona mai la negatività derivata dell'intimazione di pagamento. E tuttavia non è seriamente discutibile che l'intimazione resterebbe in parte travolta da una eventuale pronuncia di illegittimità del pregresso atto impositivo. Risultato finale che, seppure non esplicitato dal COMENTALE, resta necessariamente intraneo alla domanda attorea.
Ora, si appartiene ormai al notorio che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile, nei termini previsti dalla Legge. Il nodo da sciogliere, tuttavia, è costituito dall'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, dal contenuto effettivo della domanda attorea. Nel caso di specie il ricorrente implicitamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza parziale della pretesa veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della sola posta inerente l'avviso di addebito. Eccezione -questa- in teoria a base polivalente, potendo la stessa astrattamente valorizzare la decorrenza del termine quinquennale sia muovendo dalla notifica dell'avviso di addebito segnalata nella intimazione, sia dalla mancata notifica dell'atto impositivo originario. Con la conseguenza che la verifica richiesta al G.U.L. sarebbe, a sua volta, pluridirezionale. La questione della mancata -regolare- notifica dell'originario atto impositivo viene esplicitata per la prima volta all'indomani della costituzione dell'ente previdenziale. Essa, tuttavia, per come anticipato, può ritenersi in qualche modo insita nell'articolazione dell'atto introduttivo di lite. Ragione per la quale non può sfuggire dal campo di indagine imposto dal ricorso. Resta, cioè, prioritariamente necessario accertare se l'iter notificatorio inerente l'avviso di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione, in parte qua, sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione, atteso che
2 la posta sottesa risale all'anno 2013, laddove il primo atto recuperatorio portato a legale conoscenza del COMENTALE sarebbe l'intimazione di pagamento del 2023.
L'indagine che, invece, l'opponente non sollecita concerne la verifica del “secondo” termine prescrizionale, quello che separa l'eventuale regolare notifica dell'avviso di addebito dal compimento dell'iter notificatorio della successiva “intimazione”. Che tale accertamento non rientri nella causa petendi della domanda è fatto palese dall'esplicito riferimento, contenuto nel ricorso, alle modalità di calcolo del quinquennio, che si dirigono verso il termine finale costituito dall'eventuale notifica dell'originario atto impositivo. L'evocato principio del “favor rei” mantiene un senso compiuto solo se il quinquennio di riferimento resta fissato alla data di supposta notifica dell'avviso di addebito. Consegue che, a stretto rigore, le vicende successive sfuggono dal perimetro decisionale delineato con la pretesa in opposizione azionata dall'istante.
Ciò precisato, non sembra revocabile in dubbio l'ammissibilità, anche sotto il profilo della “tempestività”, della presente iniziativa giudiziale in quanto la stessa, nonostante i limiti della sua articolazione letterale, tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, se l'accertamento “prioritario” dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica dell'avviso di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile nel presente contesto rimarrebbe (cfr. supra) quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'originario atto impositivo. Questo perché una tale positiva verifica travolgerebbe qualsiasi possibilità di uno scrutinio postumo delle vicende anteriori alla notifica dell'atto impositivo, non sottoposte al Giudice della opposizione diretta all'avviso di addebito. Possibile ma non azionata dall'interessato. Ed invero, l'intimazione di pagamento non fa rivivere in maniera autonoma la pretesa ma si limita a perpetuarne l'efficacia impositiva o, se si preferisce, a protrarne gli effetti recuperatori, attualizzando la volontà “creditoria”. Se tale pretesa è rimasta cristallizzata in un atto regolarmente notificato e non impugnato l'intimazione successiva attualizza la volontà recuperatoria ma non i rimedi diretti, azionabili -solo- nei termini previsti. (4)
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice. <in generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, d.l. n.78 2010, 30, conv. in l. n.122 d.p.r. n.602 1973 e n.112 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini previsti da disposizioni di legge forza accertamenti effettuati dagli uffici, proporre tre diversi tipi opposizione (cfr. cass. 6 aprile 2016, n.6704): a) ruolo esattoriale per motivi attinenti merito della pretesa contributiva ai
3 sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. <allo scopo, e quindi al fine di valutare se si tratti giudizio opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi opposizione, tenendo presente che oggetto questo sono intimazioni pagamento cartelle provenienti dal Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di CodiceFiscale_1 procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Francesco GARGIULO presso il cui studio, sito in CASTELLAMMARE di STABIA al Corso ALCIDE DE GASPERI n.16, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento avviso di addebito portato da successiva intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 2.1.2024 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1
Tribunale solleci dell'avviso di addebito formato nel 2018 e ripreso dall'intimazione di pagamento n.071 2023 90341 85909, notificatagli il giorno 11.11.2023, denunciando l'intervenuta prescrizione delle poste azionate.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l'ente previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle tesi ivi sostenute.
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31 ottobre 2024, il Giudice, ricevuta contezza delle
1 conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
L'iniziativa giudiziale si palesa manifestamente infondata e, quindi, deve essere rigettata.
Le doglianze del ricorrente in opposizione, siccome articolate nell'atto introduttivo di lite, concernono la prescrizione delle poste azionate con l'avviso di addebito n. 371 2018 00111 28160. Tale prescrizione sarebbe maturata, nonostante un incedere discorsivo mai del tutto chiaro, alla data di notifica dell'atto impositivo originario, 25 luglio 2018. Tale conclusione discende dalla circostanza che il sig. Parte_1 basa il proprio assunto “prescrizionale” sulla presunzione a tenore della quale, in mancanza della produzione dei titoli esecutivi, il dies a quo del termine quinquennale sarebbe da individuare nel mese di gennaio 2013, anno di riferimento dei contributi da versare. L'istante, quindi, pur non denunciando apertamente il difetto di regolare notifica dell'avviso di addebito, muove le sue censure essenzialmente basandosi su una situazione processuale in fieri. (3)
Pur in assenza di rilievi mirati ad opera dell'ente convenuto, va prioritariamente affrontata la questione della ammissibilità/tempestività della opposizione per cui è causa. In realtà, l'opponente non menziona mai la negatività derivata dell'intimazione di pagamento. E tuttavia non è seriamente discutibile che l'intimazione resterebbe in parte travolta da una eventuale pronuncia di illegittimità del pregresso atto impositivo. Risultato finale che, seppure non esplicitato dal COMENTALE, resta necessariamente intraneo alla domanda attorea.
Ora, si appartiene ormai al notorio che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile, nei termini previsti dalla Legge. Il nodo da sciogliere, tuttavia, è costituito dall'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, dal contenuto effettivo della domanda attorea. Nel caso di specie il ricorrente implicitamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza parziale della pretesa veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della sola posta inerente l'avviso di addebito. Eccezione -questa- in teoria a base polivalente, potendo la stessa astrattamente valorizzare la decorrenza del termine quinquennale sia muovendo dalla notifica dell'avviso di addebito segnalata nella intimazione, sia dalla mancata notifica dell'atto impositivo originario. Con la conseguenza che la verifica richiesta al G.U.L. sarebbe, a sua volta, pluridirezionale. La questione della mancata -regolare- notifica dell'originario atto impositivo viene esplicitata per la prima volta all'indomani della costituzione dell'ente previdenziale. Essa, tuttavia, per come anticipato, può ritenersi in qualche modo insita nell'articolazione dell'atto introduttivo di lite. Ragione per la quale non può sfuggire dal campo di indagine imposto dal ricorso. Resta, cioè, prioritariamente necessario accertare se l'iter notificatorio inerente l'avviso di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione, in parte qua, sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione, atteso che
2 la posta sottesa risale all'anno 2013, laddove il primo atto recuperatorio portato a legale conoscenza del COMENTALE sarebbe l'intimazione di pagamento del 2023.
L'indagine che, invece, l'opponente non sollecita concerne la verifica del “secondo” termine prescrizionale, quello che separa l'eventuale regolare notifica dell'avviso di addebito dal compimento dell'iter notificatorio della successiva “intimazione”. Che tale accertamento non rientri nella causa petendi della domanda è fatto palese dall'esplicito riferimento, contenuto nel ricorso, alle modalità di calcolo del quinquennio, che si dirigono verso il termine finale costituito dall'eventuale notifica dell'originario atto impositivo. L'evocato principio del “favor rei” mantiene un senso compiuto solo se il quinquennio di riferimento resta fissato alla data di supposta notifica dell'avviso di addebito. Consegue che, a stretto rigore, le vicende successive sfuggono dal perimetro decisionale delineato con la pretesa in opposizione azionata dall'istante.
Ciò precisato, non sembra revocabile in dubbio l'ammissibilità, anche sotto il profilo della “tempestività”, della presente iniziativa giudiziale in quanto la stessa, nonostante i limiti della sua articolazione letterale, tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, se l'accertamento “prioritario” dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica dell'avviso di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile nel presente contesto rimarrebbe (cfr. supra) quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'originario atto impositivo. Questo perché una tale positiva verifica travolgerebbe qualsiasi possibilità di uno scrutinio postumo delle vicende anteriori alla notifica dell'atto impositivo, non sottoposte al Giudice della opposizione diretta all'avviso di addebito. Possibile ma non azionata dall'interessato. Ed invero, l'intimazione di pagamento non fa rivivere in maniera autonoma la pretesa ma si limita a perpetuarne l'efficacia impositiva o, se si preferisce, a protrarne gli effetti recuperatori, attualizzando la volontà “creditoria”. Se tale pretesa è rimasta cristallizzata in un atto regolarmente notificato e non impugnato l'intimazione successiva attualizza la volontà recuperatoria ma non i rimedi diretti, azionabili -solo- nei termini previsti. (4)
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice. 3 sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. CP_2
, delle quali ultime si assume la omessa notificazione … Orbene, i
[...] rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale … sono l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva. Peraltro, … l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto conseguenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. … Alla stregua del criterio generale di distinzione … si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancata notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. III Civ., 18 febbraio-13 maggio 2014, n.10326. 4 pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412).
…>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. UN., n. 7514/22, resa in un contesto decisionale incentrato sulla parallela questione della legittimazione passiva, le cui coordinate, tuttavia, restano valide nei loro riferimenti generali per la individuazione dei criteri di perimetrazione della domanda attorea.
Ora, stando al tempo intercorso fra notifica della “intimazione” ed iscrizione al R. G. del presente contenzioso (11 novembre 2023-2 gennaio 2024), è ineludibile concludere che l'iniziativa giudiziale in scrutinio è “tardiva” sia in riferimento al termine di cui all'art. 617 c.p.c., sia in riferimento al termine di quaranta giorni fissato per i profili di merito della vicenda contributiva. Ciò, tuttavia, non muta lo scenario decisionale in quanto non sembra opinabile la conclusione secondo cui il ricorrente, nella buona sostanza, contesta la irregolare procedura di riscossione desunta dalla inesistente notifica dell'atto impositivo originario, funzionale anche alla prescrizione maturata al 25 luglio 2018, in un contesto caratterizzato dalla opposizione al merito della pretesa contributiva. Che tale resta anche nella “ristretta” prospettiva attorea.
5 (5)
La questione principale da affrontare concerne, quindi, la regolare notifica dell'unico atto impositivo in questa sede scrutinabile. Nel costituirsi ritualmente in Giudizio l' ha depositato la copia della CP_1 notifica dell'avviso di addebito per cui è c Notifica “perfezionatasi” nel giorno indicato dalla “intimazione” del 2023, e cioè il 25 luglio 2018. Nella prima difesa utile successiva alla costituzione dell'ente previdenziale, e al deposito della documentazione inerente la notifica dell'atto impositivo originario, il ricorrente ha assunto una posizione non del tutto coerente e di ardua sistemazione logico-sistemica. In ogni caso, sembra di capire che i rilievi attorei si dirigano, prioritariamente, verso la asserita non intellegibilità della data di notifica impressa sulla ricevuta dell'apposita raccomandata, per poi planare sulla denunciata “non regolarità” delle modalità attraverso cui detta notifica si sarebbe perfezionata. Entrambe le obiezioni sono palesemente prive di pregio. Rectius: ai limiti della pretestuosità. (6)
La notifica dell'avviso di addebito è intervenuta nelle mani del ricevente, senza le formalità proprie della relata a seguito di un iter autonomamente attivato e concluso dall'ente impositore. Confrontando gli estremi numerici della raccomandata con ricevuta di ritorno viene in emersione che quello consegnato al “ricevente” è esattamente il plico inerente l'avviso di addebito del 2018. Consegue che, in mancanza di obiezioni calibrate sulla normativa di riferimento, nessun dubbio processuale residua sulla rituale notifica dell'originario atto impositivo. Intervenuta -ripetesi- il 25 luglio 2018, il dubbio inerente la data -2016- restando privo di qualsiasi base oggettiva. Ed invero, si legge chiaramente sulla prima pagina la data di spedizione della raccomandata -19 luglio 2018-, all'evidenza incoerente con una ricezione intervenuta nel 2016. Del resto, anche una lettura appena attenta porta a concludere che la data impressa, sia a penna che mediante timbratura, per l'attestazione di consegna è quella del 25 luglio 2018. Quanto alle modalità esecutive della notifica, si osserva. La notifica dell'atto impositivo avvenuta con il sistema della raccomandata con ricevuta di ritorno riflette una procedura peculiare, la cui legittimità e la cui efficacia si specchiano nel vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice. 6 sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente … In relazione a detta modalità di notificazione, non è affatto necessario, come sembra sostenere il ricorrente …, che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., 3^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che 7 che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. 6^, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata. Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che > Così Cass. Sez. 6^, ordinanza n.2339/2021. Si cfr. anche, per un sintetico ma efficace parallelismo fra i due meccanismi di notifica, Cass. n.28093/23.
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato sembra trovare definitiva conferma nell'intervento delle Sezioni Unite del 2021 (sentenza n.10012/21) che traccia la diversa perimetrazione giuridica per i casi in cui l'iter notificatorio si compia secondo le previsioni della Legge n.890/1982.
Consegue che, deve ritenersi dimostrato per tabulas il regolare esaurimento della procedura di notifica dell'avviso di addebito in scrutinio alla data pedissequamente indicata nella successiva intimazione di pagamento: 25 luglio 2018. Trattasi, infatti, di notifica eseguita direttamente dall'ente impositore nelle mani del “ricevente” che firma in detta veste e non in quella di “destinatario” dell'atto, ad un indirizzo che pacificamente corrisponde a quello della persona interessata alla ricezione (cfr. intestazione del ricorso introduttivo). Di guisa che, nessun ulteriore adempimento “informativo” incombeva sull'addetto alla consegna del plico al fine di regolarizzare un iter notificatorio esauritosi regolarmente secondo le modalità della raccomandata con ricevuta di ritorno.
8 (7)
Una volta accertata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito il campo di indagine si è esaurito stando alla delimitazione del ricorso introduttivo. E tuttavia, ragioni di compiutezza espositiva inducono a segnalare che nessuna prescrizione “postuma” è maturata. In primo luogo deve condividersi l'assunto del resistente a tenore del CP_1 quale nel calcolo si deve tener conto dei periodi di sospensione fissati dal Legislatore a causa della pandemia del 2020. Art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020: i termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>. Art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020: i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>. Consegue che, aggiungendo, o se si preferisce detraendo, i circa dieci mesi della sospensione, alla data dell'11 novembre 2023 (notifica dell'intimazione di pagamento) non era ancora maturato il termine prescrizionale quinquennale dal 25 luglio 2018, data di notifica dell'avviso di addebito.
I rilievi attorei incentrati sulla impossibilità di valorizzare detta sospensione nuovamente si palesano non condivisibili in quanto muovono da una premessa errata. Il calcolo, infatti, non riguarda -più- la spedizione e la notifica dell'originario atto impositivo ma la tempistica della successiva intimazione di pagamento, che a tutti gli effetti rientra nelle previsioni normative appena richiamate.
In secondo luogo resta documentato, e non contestato, che l'avviso di addebito per cui è contenzioso era riportato anche in una precedente intimazione di pagamento (n. 071 2021 90084 00376). Pure tale intimazione risulta opposta in sede giudiziale in riferimento a diversi atti impositivi. Fra questi, tuttavia, non compare l'avviso di addebito in attuale disamina. (8)
La domanda attorea va quindi rigettata.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge.
Quanto alle determinazioni da assumere circa la provvisoria ammissione del COMENTALE al patrocinio a spese dello Stato si osserva, in disparte l'astratta revocabilità della stessa derivata dalla manifesta infondatezza della domanda attorea, che a ben vedere la documentazione trasmessa dall'interessato non concerne il presente contenzioso ma una controversia avente ad oggetto Opposizione ordinanza ingiunzione - 2 32 100
- Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie>.
9 Ragione per la quale con separato decreto verrà rigettata la relativa istanza per carenza di documentazione a sostegno della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata in opposizione da nei confronti Parte_1 dell' ogni diversa istanza, eccezio così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 12/11/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
10
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.25 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31.10.2024, e vertente TRA
, nato il giorno 2/3/1955 in CASOLA di NAPOLI ed ivi Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di CodiceFiscale_1 procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Francesco GARGIULO presso il cui studio, sito in CASTELLAMMARE di STABIA al Corso ALCIDE DE GASPERI n.16, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento avviso di addebito portato da successiva intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 2.1.2024 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1
Tribunale solleci dell'avviso di addebito formato nel 2018 e ripreso dall'intimazione di pagamento n.071 2023 90341 85909, notificatagli il giorno 11.11.2023, denunciando l'intervenuta prescrizione delle poste azionate.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l'ente previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle tesi ivi sostenute.
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31 ottobre 2024, il Giudice, ricevuta contezza delle
1 conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
L'iniziativa giudiziale si palesa manifestamente infondata e, quindi, deve essere rigettata.
Le doglianze del ricorrente in opposizione, siccome articolate nell'atto introduttivo di lite, concernono la prescrizione delle poste azionate con l'avviso di addebito n. 371 2018 00111 28160. Tale prescrizione sarebbe maturata, nonostante un incedere discorsivo mai del tutto chiaro, alla data di notifica dell'atto impositivo originario, 25 luglio 2018. Tale conclusione discende dalla circostanza che il sig. Parte_1 basa il proprio assunto “prescrizionale” sulla presunzione a tenore della quale, in mancanza della produzione dei titoli esecutivi, il dies a quo del termine quinquennale sarebbe da individuare nel mese di gennaio 2013, anno di riferimento dei contributi da versare. L'istante, quindi, pur non denunciando apertamente il difetto di regolare notifica dell'avviso di addebito, muove le sue censure essenzialmente basandosi su una situazione processuale in fieri. (3)
Pur in assenza di rilievi mirati ad opera dell'ente convenuto, va prioritariamente affrontata la questione della ammissibilità/tempestività della opposizione per cui è causa. In realtà, l'opponente non menziona mai la negatività derivata dell'intimazione di pagamento. E tuttavia non è seriamente discutibile che l'intimazione resterebbe in parte travolta da una eventuale pronuncia di illegittimità del pregresso atto impositivo. Risultato finale che, seppure non esplicitato dal COMENTALE, resta necessariamente intraneo alla domanda attorea.
Ora, si appartiene ormai al notorio che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile, nei termini previsti dalla Legge. Il nodo da sciogliere, tuttavia, è costituito dall'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, dal contenuto effettivo della domanda attorea. Nel caso di specie il ricorrente implicitamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza parziale della pretesa veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della sola posta inerente l'avviso di addebito. Eccezione -questa- in teoria a base polivalente, potendo la stessa astrattamente valorizzare la decorrenza del termine quinquennale sia muovendo dalla notifica dell'avviso di addebito segnalata nella intimazione, sia dalla mancata notifica dell'atto impositivo originario. Con la conseguenza che la verifica richiesta al G.U.L. sarebbe, a sua volta, pluridirezionale. La questione della mancata -regolare- notifica dell'originario atto impositivo viene esplicitata per la prima volta all'indomani della costituzione dell'ente previdenziale. Essa, tuttavia, per come anticipato, può ritenersi in qualche modo insita nell'articolazione dell'atto introduttivo di lite. Ragione per la quale non può sfuggire dal campo di indagine imposto dal ricorso. Resta, cioè, prioritariamente necessario accertare se l'iter notificatorio inerente l'avviso di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione, in parte qua, sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione, atteso che
2 la posta sottesa risale all'anno 2013, laddove il primo atto recuperatorio portato a legale conoscenza del COMENTALE sarebbe l'intimazione di pagamento del 2023.
L'indagine che, invece, l'opponente non sollecita concerne la verifica del “secondo” termine prescrizionale, quello che separa l'eventuale regolare notifica dell'avviso di addebito dal compimento dell'iter notificatorio della successiva “intimazione”. Che tale accertamento non rientri nella causa petendi della domanda è fatto palese dall'esplicito riferimento, contenuto nel ricorso, alle modalità di calcolo del quinquennio, che si dirigono verso il termine finale costituito dall'eventuale notifica dell'originario atto impositivo. L'evocato principio del “favor rei” mantiene un senso compiuto solo se il quinquennio di riferimento resta fissato alla data di supposta notifica dell'avviso di addebito. Consegue che, a stretto rigore, le vicende successive sfuggono dal perimetro decisionale delineato con la pretesa in opposizione azionata dall'istante.
Ciò precisato, non sembra revocabile in dubbio l'ammissibilità, anche sotto il profilo della “tempestività”, della presente iniziativa giudiziale in quanto la stessa, nonostante i limiti della sua articolazione letterale, tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, se l'accertamento “prioritario” dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica dell'avviso di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile nel presente contesto rimarrebbe (cfr. supra) quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'originario atto impositivo. Questo perché una tale positiva verifica travolgerebbe qualsiasi possibilità di uno scrutinio postumo delle vicende anteriori alla notifica dell'atto impositivo, non sottoposte al Giudice della opposizione diretta all'avviso di addebito. Possibile ma non azionata dall'interessato. Ed invero, l'intimazione di pagamento non fa rivivere in maniera autonoma la pretesa ma si limita a perpetuarne l'efficacia impositiva o, se si preferisce, a protrarne gli effetti recuperatori, attualizzando la volontà “creditoria”. Se tale pretesa è rimasta cristallizzata in un atto regolarmente notificato e non impugnato l'intimazione successiva attualizza la volontà recuperatoria ma non i rimedi diretti, azionabili -solo- nei termini previsti. (4)
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice. <in generale, il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, d.l. n.78 2010, 30, conv. in l. n.122 d.p.r. n.602 1973 e n.112 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati nei termini previsti da disposizioni di legge forza accertamenti effettuati dagli uffici, proporre tre diversi tipi opposizione (cfr. cass. 6 aprile 2016, n.6704): a) ruolo esattoriale per motivi attinenti merito della pretesa contributiva ai
3 sensi del D.L.vo 26 febbraio 1999 n.46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento …; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) …; c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni … dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente connessi al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora …>> Così in termini, parte motiva di Cass. Sez. Lav., 15 maggio/19 giugno 2019, n.16425. <allo scopo, e quindi al fine di valutare se si tratti giudizio opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi, vanno considerati i motivi opposizione, tenendo presente che oggetto questo sono intimazioni pagamento cartelle provenienti dal Parte_1 residente, C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di CodiceFiscale_1 procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite, dall'avv. Francesco GARGIULO presso il cui studio, sito in CASTELLAMMARE di STABIA al Corso ALCIDE DE GASPERI n.16, elettivamente domicilia RICORRENTE E
– in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento avviso di addebito portato da successiva intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 2.1.2024 il sig. adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Parte_1
Tribunale solleci dell'avviso di addebito formato nel 2018 e ripreso dall'intimazione di pagamento n.071 2023 90341 85909, notificatagli il giorno 11.11.2023, denunciando l'intervenuta prescrizione delle poste azionate.
Si costituiva ritualmente in Giudizio l'ente previdenziale chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle tesi ivi sostenute.
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, veniva mandata prontamente in decisione.
Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 31 ottobre 2024, il Giudice, ricevuta contezza delle
1 conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
L'iniziativa giudiziale si palesa manifestamente infondata e, quindi, deve essere rigettata.
Le doglianze del ricorrente in opposizione, siccome articolate nell'atto introduttivo di lite, concernono la prescrizione delle poste azionate con l'avviso di addebito n. 371 2018 00111 28160. Tale prescrizione sarebbe maturata, nonostante un incedere discorsivo mai del tutto chiaro, alla data di notifica dell'atto impositivo originario, 25 luglio 2018. Tale conclusione discende dalla circostanza che il sig. Parte_1 basa il proprio assunto “prescrizionale” sulla presunzione a tenore della quale, in mancanza della produzione dei titoli esecutivi, il dies a quo del termine quinquennale sarebbe da individuare nel mese di gennaio 2013, anno di riferimento dei contributi da versare. L'istante, quindi, pur non denunciando apertamente il difetto di regolare notifica dell'avviso di addebito, muove le sue censure essenzialmente basandosi su una situazione processuale in fieri. (3)
Pur in assenza di rilievi mirati ad opera dell'ente convenuto, va prioritariamente affrontata la questione della ammissibilità/tempestività della opposizione per cui è causa. In realtà, l'opponente non menziona mai la negatività derivata dell'intimazione di pagamento. E tuttavia non è seriamente discutibile che l'intimazione resterebbe in parte travolta da una eventuale pronuncia di illegittimità del pregresso atto impositivo. Risultato finale che, seppure non esplicitato dal COMENTALE, resta necessariamente intraneo alla domanda attorea.
Ora, si appartiene ormai al notorio che l'intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile, nei termini previsti dalla Legge. Il nodo da sciogliere, tuttavia, è costituito dall'ubi consistam della pretesa azionata o, se si preferisce, dal contenuto effettivo della domanda attorea. Nel caso di specie il ricorrente implicitamente sollecita l'accertamento dell'infondatezza parziale della pretesa veicolata con l'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della sola posta inerente l'avviso di addebito. Eccezione -questa- in teoria a base polivalente, potendo la stessa astrattamente valorizzare la decorrenza del termine quinquennale sia muovendo dalla notifica dell'avviso di addebito segnalata nella intimazione, sia dalla mancata notifica dell'atto impositivo originario. Con la conseguenza che la verifica richiesta al G.U.L. sarebbe, a sua volta, pluridirezionale. La questione della mancata -regolare- notifica dell'originario atto impositivo viene esplicitata per la prima volta all'indomani della costituzione dell'ente previdenziale. Essa, tuttavia, per come anticipato, può ritenersi in qualche modo insita nell'articolazione dell'atto introduttivo di lite. Ragione per la quale non può sfuggire dal campo di indagine imposto dal ricorso. Resta, cioè, prioritariamente necessario accertare se l'iter notificatorio inerente l'avviso di addebito si sia ritualmente perfezionato, perché in caso negativo l'intimazione, in parte qua, sarebbe da annullare per due concorrenti ragioni, costituite dal vulnus procedimentale e dalla maturata prescrizione, atteso che
2 la posta sottesa risale all'anno 2013, laddove il primo atto recuperatorio portato a legale conoscenza del COMENTALE sarebbe l'intimazione di pagamento del 2023.
L'indagine che, invece, l'opponente non sollecita concerne la verifica del “secondo” termine prescrizionale, quello che separa l'eventuale regolare notifica dell'avviso di addebito dal compimento dell'iter notificatorio della successiva “intimazione”. Che tale accertamento non rientri nella causa petendi della domanda è fatto palese dall'esplicito riferimento, contenuto nel ricorso, alle modalità di calcolo del quinquennio, che si dirigono verso il termine finale costituito dall'eventuale notifica dell'originario atto impositivo. L'evocato principio del “favor rei” mantiene un senso compiuto solo se il quinquennio di riferimento resta fissato alla data di supposta notifica dell'avviso di addebito. Consegue che, a stretto rigore, le vicende successive sfuggono dal perimetro decisionale delineato con la pretesa in opposizione azionata dall'istante.
Ciò precisato, non sembra revocabile in dubbio l'ammissibilità, anche sotto il profilo della “tempestività”, della presente iniziativa giudiziale in quanto la stessa, nonostante i limiti della sua articolazione letterale, tende a contrastare una pretesa contributiva “attuale” costituita dalla esternazione dell'agente della riscossione della valenza -appunto attuale- di una determinata posta creditoria. Naturalmente, se l'accertamento “prioritario” dovesse concludersi con la verifica positiva della regolare notifica dell'avviso di addebito, l'unico scrutinio di prescrizione possibile nel presente contesto rimarrebbe (cfr. supra) quello inerente il periodo successivo alla legale conoscenza, da parte del ricorrente, dell'originario atto impositivo. Questo perché una tale positiva verifica travolgerebbe qualsiasi possibilità di uno scrutinio postumo delle vicende anteriori alla notifica dell'atto impositivo, non sottoposte al Giudice della opposizione diretta all'avviso di addebito. Possibile ma non azionata dall'interessato. Ed invero, l'intimazione di pagamento non fa rivivere in maniera autonoma la pretesa ma si limita a perpetuarne l'efficacia impositiva o, se si preferisce, a protrarne gli effetti recuperatori, attualizzando la volontà “creditoria”. Se tale pretesa è rimasta cristallizzata in un atto regolarmente notificato e non impugnato l'intimazione successiva attualizza la volontà recuperatoria ma non i rimedi diretti, azionabili -solo- nei termini previsti. (4)
Così correttamente inquadrata la fattispecie al vaglio del G.U.L. deve segnalarsi la pregnanza concludente del tracciato ermeneutico di riferimento, compendiabile nelle seguenti pronunzie della Corte Regolatrice.
, delle quali ultime si assume la omessa notificazione … Orbene, i
[...] rimedi oppositivi proponibili avverso la cartella esattoriale … sono l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorchè si contesti la legittimità della pretesa per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, e l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o della sua notificazione ovvero degli atti successivi del procedimento di riscossione coattiva. Peraltro, … l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto conseguenziale notificato (nel caso di specie, intimazioni di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto (nel caso di specie, cartelle di pagamento), o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, eventualmente per contestare radicalmente la pretesa esecutiva. … Alla stregua del criterio generale di distinzione … si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancata notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. III Civ., 18 febbraio-13 maggio 2014, n.10326.
…>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. UN., n. 7514/22, resa in un contesto decisionale incentrato sulla parallela questione della legittimazione passiva, le cui coordinate, tuttavia, restano valide nei loro riferimenti generali per la individuazione dei criteri di perimetrazione della domanda attorea.
Ora, stando al tempo intercorso fra notifica della “intimazione” ed iscrizione al R. G. del presente contenzioso (11 novembre 2023-2 gennaio 2024), è ineludibile concludere che l'iniziativa giudiziale in scrutinio è “tardiva” sia in riferimento al termine di cui all'art. 617 c.p.c., sia in riferimento al termine di quaranta giorni fissato per i profili di merito della vicenda contributiva. Ciò, tuttavia, non muta lo scenario decisionale in quanto non sembra opinabile la conclusione secondo cui il ricorrente, nella buona sostanza, contesta la irregolare procedura di riscossione desunta dalla inesistente notifica dell'atto impositivo originario, funzionale anche alla prescrizione maturata al 25 luglio 2018, in un contesto caratterizzato dalla opposizione al merito della pretesa contributiva. Che tale resta anche nella “ristretta” prospettiva attorea.
5 (5)
La questione principale da affrontare concerne, quindi, la regolare notifica dell'unico atto impositivo in questa sede scrutinabile. Nel costituirsi ritualmente in Giudizio l' ha depositato la copia della CP_1 notifica dell'avviso di addebito per cui è c Notifica “perfezionatasi” nel giorno indicato dalla “intimazione” del 2023, e cioè il 25 luglio 2018. Nella prima difesa utile successiva alla costituzione dell'ente previdenziale, e al deposito della documentazione inerente la notifica dell'atto impositivo originario, il ricorrente ha assunto una posizione non del tutto coerente e di ardua sistemazione logico-sistemica. In ogni caso, sembra di capire che i rilievi attorei si dirigano, prioritariamente, verso la asserita non intellegibilità della data di notifica impressa sulla ricevuta dell'apposita raccomandata, per poi planare sulla denunciata “non regolarità” delle modalità attraverso cui detta notifica si sarebbe perfezionata. Entrambe le obiezioni sono palesemente prive di pregio. Rectius: ai limiti della pretestuosità. (6)
La notifica dell'avviso di addebito è intervenuta nelle mani del ricevente, senza le formalità proprie della relata a seguito di un iter autonomamente attivato e concluso dall'ente impositore. Confrontando gli estremi numerici della raccomandata con ricevuta di ritorno viene in emersione che quello consegnato al “ricevente” è esattamente il plico inerente l'avviso di addebito del 2018. Consegue che, in mancanza di obiezioni calibrate sulla normativa di riferimento, nessun dubbio processuale residua sulla rituale notifica dell'originario atto impositivo. Intervenuta -ripetesi- il 25 luglio 2018, il dubbio inerente la data -2016- restando privo di qualsiasi base oggettiva. Ed invero, si legge chiaramente sulla prima pagina la data di spedizione della raccomandata -19 luglio 2018-, all'evidenza incoerente con una ricezione intervenuta nel 2016. Del resto, anche una lettura appena attenta porta a concludere che la data impressa, sia a penna che mediante timbratura, per l'attestazione di consegna è quella del 25 luglio 2018. Quanto alle modalità esecutive della notifica, si osserva. La notifica dell'atto impositivo avvenuta con il sistema della raccomandata con ricevuta di ritorno riflette una procedura peculiare, la cui legittimità e la cui efficacia si specchiano nel vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice.
… Va perciò affermato che … “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.>> Così, in termini, parte motiva di Cass., 3^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che
Il sistema ermeneutico in tal modo delineato sembra trovare definitiva conferma nell'intervento delle Sezioni Unite del 2021 (sentenza n.10012/21) che traccia la diversa perimetrazione giuridica per i casi in cui l'iter notificatorio si compia secondo le previsioni della Legge n.890/1982.
Consegue che, deve ritenersi dimostrato per tabulas il regolare esaurimento della procedura di notifica dell'avviso di addebito in scrutinio alla data pedissequamente indicata nella successiva intimazione di pagamento: 25 luglio 2018. Trattasi, infatti, di notifica eseguita direttamente dall'ente impositore nelle mani del “ricevente” che firma in detta veste e non in quella di “destinatario” dell'atto, ad un indirizzo che pacificamente corrisponde a quello della persona interessata alla ricezione (cfr. intestazione del ricorso introduttivo). Di guisa che, nessun ulteriore adempimento “informativo” incombeva sull'addetto alla consegna del plico al fine di regolarizzare un iter notificatorio esauritosi regolarmente secondo le modalità della raccomandata con ricevuta di ritorno.
8 (7)
Una volta accertata la regolarità della notifica dell'avviso di addebito il campo di indagine si è esaurito stando alla delimitazione del ricorso introduttivo. E tuttavia, ragioni di compiutezza espositiva inducono a segnalare che nessuna prescrizione “postuma” è maturata. In primo luogo deve condividersi l'assunto del resistente a tenore del CP_1 quale nel calcolo si deve tener conto dei periodi di sospensione fissati dal Legislatore a causa della pandemia del 2020. Art. 37, comma 2, D.L. n.18/2020: i termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>. Art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020: i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo>. Consegue che, aggiungendo, o se si preferisce detraendo, i circa dieci mesi della sospensione, alla data dell'11 novembre 2023 (notifica dell'intimazione di pagamento) non era ancora maturato il termine prescrizionale quinquennale dal 25 luglio 2018, data di notifica dell'avviso di addebito.
I rilievi attorei incentrati sulla impossibilità di valorizzare detta sospensione nuovamente si palesano non condivisibili in quanto muovono da una premessa errata. Il calcolo, infatti, non riguarda -più- la spedizione e la notifica dell'originario atto impositivo ma la tempistica della successiva intimazione di pagamento, che a tutti gli effetti rientra nelle previsioni normative appena richiamate.
In secondo luogo resta documentato, e non contestato, che l'avviso di addebito per cui è contenzioso era riportato anche in una precedente intimazione di pagamento (n. 071 2021 90084 00376). Pure tale intimazione risulta opposta in sede giudiziale in riferimento a diversi atti impositivi. Fra questi, tuttavia, non compare l'avviso di addebito in attuale disamina. (8)
La domanda attorea va quindi rigettata.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge.
Quanto alle determinazioni da assumere circa la provvisoria ammissione del COMENTALE al patrocinio a spese dello Stato si osserva, in disparte l'astratta revocabilità della stessa derivata dalla manifesta infondatezza della domanda attorea, che a ben vedere la documentazione trasmessa dall'interessato non concerne il presente contenzioso ma una controversia avente ad oggetto Opposizione ordinanza ingiunzione - 2 32 100
- Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatorie>.
9 Ragione per la quale con separato decreto verrà rigettata la relativa istanza per carenza di documentazione a sostegno della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata in opposizione da nei confronti Parte_1 dell' ogni diversa istanza, eccezio così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda attorea;
2) dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 12/11/2024.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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