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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4276/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4276/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/01/1982;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. PORTALUPPI NICOLO' ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 data 22.3.2016; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di PA
UG (MI) al n. n. 8, parte 1, anno 2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni.
• ordinare al Comune di PA UG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio: 1) I coniugi sono economicamente indipendenti. 2) Il figlio minore nato a [...] in data [...], viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
[...]
, anche ai fini della residenza anagrafica. Parte_1
3) La casa familiare sita a BO MA (MB), via Del Foppone, 23, viene assegnata alla
SI.ra quale genitore collocatario del figlio minore. Parte_1
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma di € 400,00, somma che sarà versata a mezzo Per_1 bonifico bancario alle coordinate [...], anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (con prima rivalutazione dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio).
5) Il SI. si accollerà altresì il pagamento del 50% del costo della baby sitter per il figlio Pt_2 minore corrispondendo, unitamente al contributo al mantenimento mensile, l'ulteriore Per_1 importo di € 175,00 (o quel diverso importo che sarà sempre pari alla metà di tale spesa).
6) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018, da intendersi qui integralmente richiamate.
7) Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week end alternati, dal
Pt_2 Per_1 sabato mattina alla domenica sera prima di cena, salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta dai genitori anche sulla base delle esigenze del minore.
Considerato che
il SI. è
Pt_2 privo di patente di guida e vista la distanza tra il luogo di residenza del minore (BO MA) e quello in cui egli abita (Triuggio), i coniugi convengono che le frequentazioni padre - figlio abbiano luogo presso l'abitazione del nonno paterno, ove peraltro il SI. ha la residenza
Pt_2 anagrafica, sita in PA UG, viale Tunisia, 19, più vicina e facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici. Il SI. potrà tenere con sé anche nei giorni feriali,
Pt_2 Per_1 previo accordo con la madre, prelevando il minore all'uscita da scuola e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna in tempo per la cena. Il padre potrà avere quotidiani contatti telefonici con il figlio minore, anche tramite videochiamata, od in momenti concordati tra i coniugi.
8) Salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta tra i coniugi, trascorrerà con il padre Per_1
e con la madre le vacanze di Natale, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché le ulteriori festività comportanti “ponti” nel periodo scolastico ad anni alterni, dandosi atto che il primo anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione sarà di competenza della madre.
9) Le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della emananda sentenza di divorzio. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 10.10.2024 (sent. n. 850/24 – pubbl. in data 23.10.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (17.08.2017) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 25/06/2024 , così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a PA UG (MI) in data 22/03/2016 (atto n. 8, Parte I, anno 2016 del
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di PA UG (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PA UG (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/06/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4276/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26/01/1982;
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. PORTALUPPI NICOLO' ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 data 22.3.2016; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di PA
UG (MI) al n. n. 8, parte 1, anno 2016, in regime patrimoniale di separazione dei beni.
• ordinare al Comune di PA UG di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni di divorzio: 1) I coniugi sono economicamente indipendenti. 2) Il figlio minore nato a [...] in data [...], viene affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre,
[...]
, anche ai fini della residenza anagrafica. Parte_1
3) La casa familiare sita a BO MA (MB), via Del Foppone, 23, viene assegnata alla
SI.ra quale genitore collocatario del figlio minore. Parte_1
4) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento del figlio minore la somma di € 400,00, somma che sarà versata a mezzo Per_1 bonifico bancario alle coordinate [...], anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (con prima rivalutazione dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio).
5) Il SI. si accollerà altresì il pagamento del 50% del costo della baby sitter per il figlio Pt_2 minore corrispondendo, unitamente al contributo al mantenimento mensile, l'ulteriore Per_1 importo di € 175,00 (o quel diverso importo che sarà sempre pari alla metà di tale spesa).
6) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli” approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza in data 7 maggio 2018, da intendersi qui integralmente richiamate.
7) Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a week end alternati, dal
Pt_2 Per_1 sabato mattina alla domenica sera prima di cena, salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta dai genitori anche sulla base delle esigenze del minore.
Considerato che
il SI. è
Pt_2 privo di patente di guida e vista la distanza tra il luogo di residenza del minore (BO MA) e quello in cui egli abita (Triuggio), i coniugi convengono che le frequentazioni padre - figlio abbiano luogo presso l'abitazione del nonno paterno, ove peraltro il SI. ha la residenza
Pt_2 anagrafica, sita in PA UG, viale Tunisia, 19, più vicina e facilmente raggiungibile, anche con i mezzi pubblici. Il SI. potrà tenere con sé anche nei giorni feriali,
Pt_2 Per_1 previo accordo con la madre, prelevando il minore all'uscita da scuola e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna in tempo per la cena. Il padre potrà avere quotidiani contatti telefonici con il figlio minore, anche tramite videochiamata, od in momenti concordati tra i coniugi.
8) Salvo diverso accordo raggiunto di volta in volta tra i coniugi, trascorrerà con il padre Per_1
e con la madre le vacanze di Natale, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché le ulteriori festività comportanti “ponti” nel periodo scolastico ad anni alterni, dandosi atto che il primo anno successivo alla pubblicazione della sentenza di separazione sarà di competenza della madre.
9) Le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della emananda sentenza di divorzio. Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 10.10.2024 (sent. n. 850/24 – pubbl. in data 23.10.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (17.08.2017) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 25/06/2024 , così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a PA UG (MI) in data 22/03/2016 (atto n. 8, Parte I, anno 2016 del
[...] registro degli atti di matrimonio del Comune di PA UG (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PA UG (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona