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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU EN, a seguito dell'udienza del 7 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8151/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zanghì, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Pino, giusta procura in atti;
-resistente- contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battiato, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: retribuzione e risarcimento danni.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori della parte ricorrente e di concludevano come da note depositate nel termine assegnato. CP_1
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024, il ricorrente in epigrafe indicato premetteva che con ricorso iscritto al n. 9132/2011 R.G. di questo stesso Tribunale aveva chiesto, unitamente ad altri consorti, la conversione dei contratti a tempo determinato stipulati con in contratto a CP_1 tempo indeterminato e che con sentenza n. 5119/2017 del 12.12.2017 il giudice del lavoro adito aveva
1 dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti e condannato la a ripristinare il rapporto e a pagare l'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, “nella CP_1 misura: … quanto a di 7 mensilità [ndr quanto a , nato nel 1972 di Controparte_3 Parte_2
4 mensilità] … dell'ultima retribuzione globale di fatto … con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché ad erogare ai ricorrenti, ad eccezione di le retribuzioni Parte_3 maturande a far data dalla sentenza e fino alla effettiva riammissione in servizio, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.”, oltre che “… al pagamento delle spese processuali …”.
Aggiungeva che, non avendo la società convenuta eseguito la superiore pronuncia, avverso la quale anzi aveva interposto gravame, con sentenza n. 641/2020 del 19.10.2020, notificata alla controparte datoriale in data 23.12.2020 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria apposta in calce alla medesima, la Corte di Appello di Catania aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado per quanto riguardava la sua posizione e che, nelle more, unitamente ai propri consorti, con lettere del 28.01.2019 e del 26.02.2019 aveva richiesto di avviare trattative individuali, per poi tornare a diffidare nuovamente la all'esecuzione della sentenza, riscontrata l'inutilità di qualsiasi CP_1 sforzo teso ad addivenire ad un bonario componimento, con lettera del 20.01.2021.
Lamentava che con p.e.c. del 23.02.2021 la lo aveva invitato per la ripresa del rapporto CP_1 di lavoro, arruolandolo nuovamente con convenzione del 24.05.2021 ed emissione di cedolino paga con annotazione (errata) di anzianità dal 24.05.2021 (anziché dal 27.09.1997), mentre per il resto non veniva data completa esecuzione alla sentenza, per cui, con p.e.c. del 17.12.2022 aveva dovuto richiedere nuovamente a le retribuzioni sino alla riassunzione e all' il correlativo CP_1 CP_2 accredito contributivo.
Sottolineava, inoltre, che il ripristino di diritto del rapporto di lavoro lo legittimava a richiedere dalla data di pronuncia della sentenza e fino alla ricostituzione del rapporto di lavoro tutte le retribuzioni, tutti gli accrediti contributivi e il conseguente danno pensionistico derivante dalla inottemperanza alla sentenza citata;
che il rapporto di lavoro ricostituito a mezzo della sentenza n. 5119/2017 era stato via via disciplinato dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, come richiamati in ricorso;
che la retribuzione dovutagli dal 12.12.2017 sino alla definitiva riammissione in servizio era quella calcolata secondo i parametri indicati in ricorso;
che gli competeva pertanto il trattamento retributivo sulla base dei minimi contrattuali ricostruiti in ricorso;
che oltre al trattamento retributivo gli competeva anche il risarcimento del danno conseguente alla mancata costituzione della posizione previdenziale, risarcibile in forma specifica, da parte di tenuta altresì al versamento dei contributi CP_1 previdenziali dovuti a decorrere dal 12.12.2017 o, in subordine, alla costituzione di una rendita ex art. 13 l. 1338/1962.
2 Concludeva, quindi chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare in esecuzione del giudicato CP_1 costituito dalla sentenza 5119/2017 del Tribunale di Catania come confermata dalla sentenza
641/2020 della Corte di Appello di Catania è obbligata a pagare al ricorrente tutte le retribuzioni maturate e non percepite dal 12.12.2017 al 24.05.2021 quantificate nella somma di € 128.628,22, compreso rateo T.F.R. come da superiori conteggi, o, in subordine, nella somma di € 115.361,69 compreso rateo T.F.R. come da superiori conteggi, ovvero quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta giusta ed equa, e in ragione della disponenda CTU, e in ogni caso con interessi legali di mora ex art. 1284 4° comma cpc e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Per l'effetto condannare al relativo pagamento. 2) Ritenere e dichiarare responsabile CP_1 CP_1 per il danno pensionistico conseguente al mancato accredito dei contributi e condannare CP_2 CP_1 al versamento della relativa contribuzione dal 12.12.2017 e sino al 24.05.2021, e, in subordine,
[...] alla costituzione della rendita di cui all'art. 13 L. 1338/1962, e, in via ulteriormente gradata, ogni caso condannare a risarcire il ricorrente per la diminuzione del trattamento CP_1 pensionistico, con pronuncia anche generica, rimettendone la liquidazione a diverso giudizio. 3) A sensi e per gli effetti dell'art. 423 c.p.c. condannare a pagare al ricorrente le somme di CP_1 cui R.F.I. non contesterà la dovutezza, e in ogni caso una somma – a titolo provvisorio ex art. 423 2° comma c.p.c.– non inferiore ad € 50.000,00. 4) In via istruttoria ammettere C.T.U. con mandato al nominando Consulente di accertare e quantificare le retribuzioni complete degli elementi accessori come in premessa descritti, spettanti al ricorrente dal 12.12.2017 al 24.05.2021, nonché quantificare il danno pensionistico conseguente al mancato accredito dei contributi. 5) Condannare CP_1 al pagamento di spese e compensi di lite da corrispondersi in distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 26 settembre 2024, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale, evidenziando la genericità della sentenza di condanna ottenuta dal CP_1 ricorrente, chiedeva: “In via principale 1) Rigettare l'interposto ricorso in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto;
2) Accogliere l'eccezione di aliunde perceptum;
3) Accogliere
l'eccezione di prescrizione ex L.335/1995 4) Condannare il ricorrente alle spese, competenze ed onorari di giudizio. 5) In via istruttoria disporre ctu contabile al fine di quantificare quanto eventualmente dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento del danno riferito alle retribuzioni base per il periodo 12.12.2017/24.05.2021 con la detrazione dell'aliunde perceptum ivi compresa anche
l'indennità di disoccupazione ed eventuale malattia.”.
1.3. Con memoria difensiva, depositata in data 6 settembre 2024, si costituiva in giudizio anche l' , il quale chiedeva “… pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio rigettando ogni CP_2 richiesta formulata da controparte nei confronti dell in relazione alla contribuzione che CP_2
3 risulterà omessa da parte del datore di lavoro, condannare la società resistente a versare i contributi dovuti per legge all'Istituto per tutto il periodo di cui è condanna al pagamento a favore del lavoratore, in subordine per quello che sarà accertato in corso di causa. In estremo subordine condannare le controparti in solido al pagamento nei confronti dell della riserva matematica CP_2 per la chiesta rendita vitalizia ove sarà accertato in corso del giudizio la sussistenza dei presupposti per invocarne l'applicazione della disciplina. Spese, competenze ed onorari di causa come per legge.”.
1.4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
Sostituita l'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Oggetto del contendere nel presente giudizio è la quantificazione del diritto (già definitivamente riconosciuto) del ricorrente alla liquidazione delle retribuzioni maturate dal 12.12.2017, data di emissione della sentenza n. 5119/2017 che ha convertito il contratto di lavoro intercorso tra le parti da t.d. a t.i,, al 24.05.2021, data di riammissione in servizio del lavoratore e, per lo stesso periodo, del diritto all'accredito contributivo corrispondente alle retribuzioni in tal modo determinate. CP_2
Ebbene, il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Con la citata sentenza n. 5119/2017 del 12.12.2017 il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha statuito
- per quel che qui immediatamente rileva - quanto segue: “… In accoglimento del ricorso dichiara la nullità della clausola di apposizione del termine apposta ai contratti stipulati dalla società resistente:
… con nato nel 1972 il 27.09.1997; …. Per l'effetto dichiara la sussistenza di un rapporto Parte_2 di lavoro a tempo indeterminato a decorrere per ciascuno dei ricorrenti dalle date sopra indicate ed il conseguente diritto dei ricorrenti di riprendere l'attività lavorativa. …. Condanna la società resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 L. 183/2010 nella misura: … quanto a
, nato nel 1972 di 4 mensilità … dell'ultima retribuzione globale di fatto …, nonché ad Parte_2 erogare ai ricorrenti, ad eccezione di le retribuzioni maturande a far data dalla Parte_3 sentenza e fino alla effettiva riammissione in servizio, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge…” (cfr. sentenza allegata al ricorso).
Con la successiva sentenza n. 641/2020 del 19.10.2020 la Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, ha statuito - sempre per quel che qui rileva - quanto segue: “… accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, dichiara la nullità della clausola di apposizione del termine apposta ai contratti stipulati dalla società resistente con (nato nel 1954) e …”. CP_4 Parte_4
4 Come sopra precisato, la predetta sentenza della Corte di Appello di Catania è passata in giudicato
(cfr. sentenza allegata al ricorso).
Stante quanto sopra, e a prescindere dall'individuazione (che in questa sede non rileva) di un diverso contratto di cui è dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine per due dei colleghi del ricorrente, deve dunque reputarsi coperta dal giudicato anche la statuizione della sentenza n.
5119/2017 del Tribunale di Catania di condanna della società resistente “….ad erogare ai ricorrenti
[ivi compreso nato nel 1972], ad eccezione di le retribuzioni Parte_2 Parte_3 maturande a far data dalla sentenza e fino alla effettiva riammissione in servizio, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”.
Ciò posto, nel presente giudizio, quindi, si dovrà procedere all'esatta quantificazione di tali retribuzioni dovute “…a far data dalla sentenza” n. 5119/2017 del Tribunale di Catania di condanna generica.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus" che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Ne consegue che, passata in giudicato una sentenza di condanna generica pronunciata anche con riguardo al futuro, gli effetti relativi al tempo precedente la decisione non potranno più venire meno o essere modificati, mentre dei fatti in essa non considerati potrà tenersi conto in sede di successiva determinazione quantitativa del debito.
(Nella fattispecie si era avuta una sentenza - emessa ai sensi dell'art.18 della legge n.300 del 1970 - di condanna generica del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni per un periodo in parte precedente ad essa e in parte successivo;
la S.C. - cassando sul punto la sentenza di merito - ha ritenuto che ai fini della liquidazione del debito si sarebbe dovuto tenere conto dell'eccepita sopravvenuta cessazione dell'attività d'impresa, onde limitare il debito fino alla data della cessazione” (cfr. C. Cass. 12554/1998; cfr. altresì C. Cass. 22735/2013 e C. Cass. 27787/2021).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì evidenziato che “L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo
a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore
5 all'inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all'accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto)” (cfr. C. Cass. 7577/2003 e C. Cass. 7411/2004).
Ora, a fronte della espressa e incondizionata statuizione di condanna generica al pagamento delle
“retribuzioni maturande a far data dalla sentenza e fino alla effettiva riammissione in servizio” contenuta nella sentenza n. 5119/2017 del Tribunale di Catania, con efficacia sul punto di giudicato, al fine di quantificare le somme effettivamente spettanti al ricorrente è stata disposta consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “… accertare, sulla base della documentazione prodotta e di quella ritenuta necessaria dal consulente e di cui si autorizza sin d'ora l'acquisizione, le somme in ipotesi spettanti a parte ricorrente a titolo di retribuzioni maturate per il periodo dal 12.12.2017 al 24.5.2021 sulla base di quanto statuito nella sentenza n. 5119/2017 del Tribunale di Catania (come confermata in parte qua dalla sentenza n. 641/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catania, sezione lavoro), detratto quanto eventualmente percepito nel medesimo periodo per lo svolgimento di altra attività lavorativa” (cfr. ordinanza dell'8.10.2024).
All'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, si è quindi acclarato, secondo calcoli corretti -
e in quanto tali condivisi da questo giudicante, oltreché non specificamente contestati dalle parti - che il ricorrente risulta creditore per le superiori causali (differenze retributive, comprensive Parte_2 di mensilità aggiuntive, per il periodo corrente dalla pronuncia della sentenza n. 5119/2017 resa in data 12.12.2017 fino alla sua riammissione in servizio in data 24.05.2021), nei confronti di CP_1
della complessiva somma di € 92.277,80 (cfr. CTU depositata in data 30.01.2025).
[...]
Come precisato dal CTU nominato, peraltro, “…così come emerge dall'estratto conto contributivo agli atti, nel suindicato periodo, il sig. ha svolto altra attività lavorativa ed ha percepito somme Pt_2
a titolo di retribuzione”, sicché il relativo importo, siccome ricalcolato a seguito delle puntuali e incontestate osservazioni della resistente nella somma di € 20.556,00, è stato detratto a titolo di aliunde perceptum dalle somme come prima quantificate a titolo di retribuzione astrattamente spettante, ottenendo l'importo di euro 71.721,80 (cfr. CTU in atti, cit., ed estratto conto previdenziale del 19.07.2021 ivi allegato).
Alla stregua di quanto precede, pertanto, la resistente deve essere condannata al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente, per le predette causali, dell'importo complessivo di €
71.721,80, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge (come statuito nella citata sentenza n. 5119/2017 del Tribunale di Catania).
6 Per quel che concerne, poi, l'ulteriore richiesta del correlativo accredito contributivo, non essendo ancora maturata la prescrizione quinquennale ex lege n. 335/1995 dei contributi corrispondentemente dovuti, a fronte di retribuzioni decorrenti dal 12.12.2017 - e ciò per effetto, ancor prima che del deposito e della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, della p.e.c. di diffida e di messa in mora a e inviata da parte ricorrente in data 17.12.2022 (cfr. allegato 9 al ricorso), CP_1 CP_2 che, ad eccezione solamente di 5 giorni antecedenti al 17.12.2017, per i quali comunque opererebbe l'intervento dei notori periodi sospensivi emergenziali del decorso della prescrizione in parola in quanto la normativa che li ha specificamente previsti era medio tempore pienamente vigente, ha fatto salvo il periodo in questione - la resistente va altresì condannata al versamento all' CP_1 CP_2 dei detti corrispondenti contributi previdenziali omessi da parte datoriale, oltre accessori.
Dalla superiore statuizione di condanna, infine, discende l'assorbimento della domanda subordinata volta “…alla costituzione della rendita di cui all'art. 13 L. 1338/1962”, nonché il rigetto dell'ulteriore domanda attorea volta a “…in ogni caso condannare a risarcire il ricorrente per la CP_1 diminuzione del trattamento pensionistico, con pronuncia anche generica, rimettendone la liquidazione a diverso giudizio”, in difetto di allegazione e prova di ulteriori danni non ristorati dalla condanna di al versamento dei contributi previdenziali omessi per l'intero periodo oggetto CP_1 di causa (id est: dal 12.12.2017 al 24.05.2021).
3. Le spese di lite, che vanno compensate per un quarto in ragione dell'esito della lite, seguono nel resto la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, vanno poste a carico di e distratte ex art. 93 c.p.c. CP_1 in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite possono invece compensarsi nei riguardi dell' , stante la sua Controparte_5 estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono parimenti la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: condanna per le causali di cui in motivazione, al pagamento Controparte_1 CP_1 in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 71.721,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché a versare all' i relativi contributi previdenziali omessi oltre CP_2 accessori come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
7 dichiara compensate per un quarto le spese di lite che nel resto pone a carico di
[...]
e liquida in favore di parte ricorrente in complessivi € 5.002,50 per compensi, Controparte_1 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di CP_1
Catania 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU EN
8
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU EN, a seguito dell'udienza del 7 ottobre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8151/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Zanghì, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Pino, giusta procura in atti;
-resistente- contro
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Battiato, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: retribuzione e risarcimento danni.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., i procuratori della parte ricorrente e di concludevano come da note depositate nel termine assegnato. CP_1
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 30 agosto 2024, il ricorrente in epigrafe indicato premetteva che con ricorso iscritto al n. 9132/2011 R.G. di questo stesso Tribunale aveva chiesto, unitamente ad altri consorti, la conversione dei contratti a tempo determinato stipulati con in contratto a CP_1 tempo indeterminato e che con sentenza n. 5119/2017 del 12.12.2017 il giudice del lavoro adito aveva
1 dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti e condannato la a ripristinare il rapporto e a pagare l'indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010, “nella CP_1 misura: … quanto a di 7 mensilità [ndr quanto a , nato nel 1972 di Controparte_3 Parte_2
4 mensilità] … dell'ultima retribuzione globale di fatto … con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché ad erogare ai ricorrenti, ad eccezione di le retribuzioni Parte_3 maturande a far data dalla sentenza e fino alla effettiva riammissione in servizio, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.”, oltre che “… al pagamento delle spese processuali …”.
Aggiungeva che, non avendo la società convenuta eseguito la superiore pronuncia, avverso la quale anzi aveva interposto gravame, con sentenza n. 641/2020 del 19.10.2020, notificata alla controparte datoriale in data 23.12.2020 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria apposta in calce alla medesima, la Corte di Appello di Catania aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado per quanto riguardava la sua posizione e che, nelle more, unitamente ai propri consorti, con lettere del 28.01.2019 e del 26.02.2019 aveva richiesto di avviare trattative individuali, per poi tornare a diffidare nuovamente la all'esecuzione della sentenza, riscontrata l'inutilità di qualsiasi CP_1 sforzo teso ad addivenire ad un bonario componimento, con lettera del 20.01.2021.
Lamentava che con p.e.c. del 23.02.2021 la lo aveva invitato per la ripresa del rapporto CP_1 di lavoro, arruolandolo nuovamente con convenzione del 24.05.2021 ed emissione di cedolino paga con annotazione (errata) di anzianità dal 24.05.2021 (anziché dal 27.09.1997), mentre per il resto non veniva data completa esecuzione alla sentenza, per cui, con p.e.c. del 17.12.2022 aveva dovuto richiedere nuovamente a le retribuzioni sino alla riassunzione e all' il correlativo CP_1 CP_2 accredito contributivo.
Sottolineava, inoltre, che il ripristino di diritto del rapporto di lavoro lo legittimava a richiedere dalla data di pronuncia della sentenza e fino alla ricostituzione del rapporto di lavoro tutte le retribuzioni, tutti gli accrediti contributivi e il conseguente danno pensionistico derivante dalla inottemperanza alla sentenza citata;
che il rapporto di lavoro ricostituito a mezzo della sentenza n. 5119/2017 era stato via via disciplinato dai contratti collettivi succedutisi nel tempo, come richiamati in ricorso;
che la retribuzione dovutagli dal 12.12.2017 sino alla definitiva riammissione in servizio era quella calcolata secondo i parametri indicati in ricorso;
che gli competeva pertanto il trattamento retributivo sulla base dei minimi contrattuali ricostruiti in ricorso;
che oltre al trattamento retributivo gli competeva anche il risarcimento del danno conseguente alla mancata costituzione della posizione previdenziale, risarcibile in forma specifica, da parte di tenuta altresì al versamento dei contributi CP_1 previdenziali dovuti a decorrere dal 12.12.2017 o, in subordine, alla costituzione di una rendita ex art. 13 l. 1338/1962.
2 Concludeva, quindi chiedendo: “1) Ritenere e dichiarare in esecuzione del giudicato CP_1 costituito dalla sentenza 5119/2017 del Tribunale di Catania come confermata dalla sentenza
641/2020 della Corte di Appello di Catania è obbligata a pagare al ricorrente tutte le retribuzioni maturate e non percepite dal 12.12.2017 al 24.05.2021 quantificate nella somma di € 128.628,22, compreso rateo T.F.R. come da superiori conteggi, o, in subordine, nella somma di € 115.361,69 compreso rateo T.F.R. come da superiori conteggi, ovvero quell'altra maggiore o minore misura che sarà ritenuta giusta ed equa, e in ragione della disponenda CTU, e in ogni caso con interessi legali di mora ex art. 1284 4° comma cpc e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Per l'effetto condannare al relativo pagamento. 2) Ritenere e dichiarare responsabile CP_1 CP_1 per il danno pensionistico conseguente al mancato accredito dei contributi e condannare CP_2 CP_1 al versamento della relativa contribuzione dal 12.12.2017 e sino al 24.05.2021, e, in subordine,
[...] alla costituzione della rendita di cui all'art. 13 L. 1338/1962, e, in via ulteriormente gradata, ogni caso condannare a risarcire il ricorrente per la diminuzione del trattamento CP_1 pensionistico, con pronuncia anche generica, rimettendone la liquidazione a diverso giudizio. 3) A sensi e per gli effetti dell'art. 423 c.p.c. condannare a pagare al ricorrente le somme di CP_1 cui R.F.I. non contesterà la dovutezza, e in ogni caso una somma – a titolo provvisorio ex art. 423 2° comma c.p.c.– non inferiore ad € 50.000,00. 4) In via istruttoria ammettere C.T.U. con mandato al nominando Consulente di accertare e quantificare le retribuzioni complete degli elementi accessori come in premessa descritti, spettanti al ricorrente dal 12.12.2017 al 24.05.2021, nonché quantificare il danno pensionistico conseguente al mancato accredito dei contributi. 5) Condannare CP_1 al pagamento di spese e compensi di lite da corrispondersi in distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
1.2. Con memoria difensiva, depositata in data 26 settembre 2024, si costituiva tempestivamente in giudizio la la quale, evidenziando la genericità della sentenza di condanna ottenuta dal CP_1 ricorrente, chiedeva: “In via principale 1) Rigettare l'interposto ricorso in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto;
2) Accogliere l'eccezione di aliunde perceptum;
3) Accogliere
l'eccezione di prescrizione ex L.335/1995 4) Condannare il ricorrente alle spese, competenze ed onorari di giudizio. 5) In via istruttoria disporre ctu contabile al fine di quantificare quanto eventualmente dovuto al ricorrente a titolo di risarcimento del danno riferito alle retribuzioni base per il periodo 12.12.2017/24.05.2021 con la detrazione dell'aliunde perceptum ivi compresa anche
l'indennità di disoccupazione ed eventuale malattia.”.
1.3. Con memoria difensiva, depositata in data 6 settembre 2024, si costituiva in giudizio anche l' , il quale chiedeva “… pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio rigettando ogni CP_2 richiesta formulata da controparte nei confronti dell in relazione alla contribuzione che CP_2
3 risulterà omessa da parte del datore di lavoro, condannare la società resistente a versare i contributi dovuti per legge all'Istituto per tutto il periodo di cui è condanna al pagamento a favore del lavoratore, in subordine per quello che sarà accertato in corso di causa. In estremo subordine condannare le controparti in solido al pagamento nei confronti dell della riserva matematica CP_2 per la chiesta rendita vitalizia ove sarà accertato in corso del giudizio la sussistenza dei presupposti per invocarne l'applicazione della disciplina. Spese, competenze ed onorari di causa come per legge.”.
1.4. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU contabile.
Sostituita l'udienza di discussione del 7 ottobre 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Oggetto del contendere nel presente giudizio è la quantificazione del diritto (già definitivamente riconosciuto) del ricorrente alla liquidazione delle retribuzioni maturate dal 12.12.2017, data di emissione della sentenza n. 5119/2017 che ha convertito il contratto di lavoro intercorso tra le parti da t.d. a t.i,, al 24.05.2021, data di riammissione in servizio del lavoratore e, per lo stesso periodo, del diritto all'accredito contributivo corrispondente alle retribuzioni in tal modo determinate. CP_2
Ebbene, il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Con la citata sentenza n. 5119/2017 del 12.12.2017 il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha statuito
- per quel che qui immediatamente rileva - quanto segue: “… In accoglimento del ricorso dichiara la nullità della clausola di apposizione del termine apposta ai contratti stipulati dalla società resistente:
… con nato nel 1972 il 27.09.1997; …. Per l'effetto dichiara la sussistenza di un rapporto Parte_2 di lavoro a tempo indeterminato a decorrere per ciascuno dei ricorrenti dalle date sopra indicate ed il conseguente diritto dei ricorrenti di riprendere l'attività lavorativa. …. Condanna la società resistente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 L. 183/2010 nella misura: … quanto a
, nato nel 1972 di 4 mensilità … dell'ultima retribuzione globale di fatto …, nonché ad Parte_2 erogare ai ricorrenti, ad eccezione di le retribuzioni maturande a far data dalla Parte_3 sentenza e fino alla effettiva riammissione in servizio, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge…” (cfr. sentenza allegata al ricorso).
Con la successiva sentenza n. 641/2020 del 19.10.2020 la Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, ha statuito - sempre per quel che qui rileva - quanto segue: “… accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, dichiara la nullità della clausola di apposizione del termine apposta ai contratti stipulati dalla società resistente con (nato nel 1954) e …”. CP_4 Parte_4
4 Come sopra precisato, la predetta sentenza della Corte di Appello di Catania è passata in giudicato
(cfr. sentenza allegata al ricorso).
Stante quanto sopra, e a prescindere dall'individuazione (che in questa sede non rileva) di un diverso contratto di cui è dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine per due dei colleghi del ricorrente, deve dunque reputarsi coperta dal giudicato anche la statuizione della sentenza n.
5119/2017 del Tribunale di Catania di condanna della società resistente “….ad erogare ai ricorrenti
[ivi compreso nato nel 1972], ad eccezione di le retribuzioni Parte_2 Parte_3 maturande a far data dalla sentenza e fino alla effettiva riammissione in servizio, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge”.
Ciò posto, nel presente giudizio, quindi, si dovrà procedere all'esatta quantificazione di tali retribuzioni dovute “…a far data dalla sentenza” n. 5119/2017 del Tribunale di Catania di condanna generica.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di rapporti di durata l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus" che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Ne consegue che, passata in giudicato una sentenza di condanna generica pronunciata anche con riguardo al futuro, gli effetti relativi al tempo precedente la decisione non potranno più venire meno o essere modificati, mentre dei fatti in essa non considerati potrà tenersi conto in sede di successiva determinazione quantitativa del debito.
(Nella fattispecie si era avuta una sentenza - emessa ai sensi dell'art.18 della legge n.300 del 1970 - di condanna generica del datore di lavoro al pagamento di retribuzioni per un periodo in parte precedente ad essa e in parte successivo;
la S.C. - cassando sul punto la sentenza di merito - ha ritenuto che ai fini della liquidazione del debito si sarebbe dovuto tenere conto dell'eccepita sopravvenuta cessazione dell'attività d'impresa, onde limitare il debito fino alla data della cessazione” (cfr. C. Cass. 12554/1998; cfr. altresì C. Cass. 22735/2013 e C. Cass. 27787/2021).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha altresì evidenziato che “L'accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, di un fatto idoneo a produrre determinati effetti destinati a durare nel tempo, pur non contenendo propriamente l'accertamento di un diritto stipite comprendente i singoli diritti nascenti dal perdurare di quegli effetti, si estende tuttavia all'esistenza di tutti gli elementi voluti dalla legge per la configurazione del rapporto, e la portata vincolante della decisione riguardo
a tali elementi continua ad esplicare i suoi effetti sul relativo rapporto di durata a situazione normativa e fattuale immutata. Ne consegue che la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove permangano immutati gli elementi di fatto e di diritto preesistenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, preso atto di una precedente pronuncia tra le medesime parti, con la quale veniva riconosciuto il diritto del lavoratore
5 all'inquadramento nella qualifica dirigenziale e alle differenze retributive, e veniva altresì pronunciata condanna generica al pagamento delle predette differenze, aveva computato, nel giudizio di quantificazione delle somme, anche il periodo successivo all'accertamento giudiziale della superiore qualifica, non essendo stato dedotto alcun mutamento della situazione oggetto di accertamento e del relativo rapporto)” (cfr. C. Cass. 7577/2003 e C. Cass. 7411/2004).
Ora, a fronte della espressa e incondizionata statuizione di condanna generica al pagamento delle
“retribuzioni maturande a far data dalla sentenza e fino alla effettiva riammissione in servizio” contenuta nella sentenza n. 5119/2017 del Tribunale di Catania, con efficacia sul punto di giudicato, al fine di quantificare le somme effettivamente spettanti al ricorrente è stata disposta consulenza tecnico-contabile; in particolare, è stato conferito al nominato consulente tecnico d'ufficio l'incarico di “… accertare, sulla base della documentazione prodotta e di quella ritenuta necessaria dal consulente e di cui si autorizza sin d'ora l'acquisizione, le somme in ipotesi spettanti a parte ricorrente a titolo di retribuzioni maturate per il periodo dal 12.12.2017 al 24.5.2021 sulla base di quanto statuito nella sentenza n. 5119/2017 del Tribunale di Catania (come confermata in parte qua dalla sentenza n. 641/2020 emessa dalla Corte di Appello di Catania, sezione lavoro), detratto quanto eventualmente percepito nel medesimo periodo per lo svolgimento di altra attività lavorativa” (cfr. ordinanza dell'8.10.2024).
All'esito dell'espletata consulenza tecnico contabile, si è quindi acclarato, secondo calcoli corretti -
e in quanto tali condivisi da questo giudicante, oltreché non specificamente contestati dalle parti - che il ricorrente risulta creditore per le superiori causali (differenze retributive, comprensive Parte_2 di mensilità aggiuntive, per il periodo corrente dalla pronuncia della sentenza n. 5119/2017 resa in data 12.12.2017 fino alla sua riammissione in servizio in data 24.05.2021), nei confronti di CP_1
della complessiva somma di € 92.277,80 (cfr. CTU depositata in data 30.01.2025).
[...]
Come precisato dal CTU nominato, peraltro, “…così come emerge dall'estratto conto contributivo agli atti, nel suindicato periodo, il sig. ha svolto altra attività lavorativa ed ha percepito somme Pt_2
a titolo di retribuzione”, sicché il relativo importo, siccome ricalcolato a seguito delle puntuali e incontestate osservazioni della resistente nella somma di € 20.556,00, è stato detratto a titolo di aliunde perceptum dalle somme come prima quantificate a titolo di retribuzione astrattamente spettante, ottenendo l'importo di euro 71.721,80 (cfr. CTU in atti, cit., ed estratto conto previdenziale del 19.07.2021 ivi allegato).
Alla stregua di quanto precede, pertanto, la resistente deve essere condannata al CP_1 pagamento in favore di parte ricorrente, per le predette causali, dell'importo complessivo di €
71.721,80, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge (come statuito nella citata sentenza n. 5119/2017 del Tribunale di Catania).
6 Per quel che concerne, poi, l'ulteriore richiesta del correlativo accredito contributivo, non essendo ancora maturata la prescrizione quinquennale ex lege n. 335/1995 dei contributi corrispondentemente dovuti, a fronte di retribuzioni decorrenti dal 12.12.2017 - e ciò per effetto, ancor prima che del deposito e della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, della p.e.c. di diffida e di messa in mora a e inviata da parte ricorrente in data 17.12.2022 (cfr. allegato 9 al ricorso), CP_1 CP_2 che, ad eccezione solamente di 5 giorni antecedenti al 17.12.2017, per i quali comunque opererebbe l'intervento dei notori periodi sospensivi emergenziali del decorso della prescrizione in parola in quanto la normativa che li ha specificamente previsti era medio tempore pienamente vigente, ha fatto salvo il periodo in questione - la resistente va altresì condannata al versamento all' CP_1 CP_2 dei detti corrispondenti contributi previdenziali omessi da parte datoriale, oltre accessori.
Dalla superiore statuizione di condanna, infine, discende l'assorbimento della domanda subordinata volta “…alla costituzione della rendita di cui all'art. 13 L. 1338/1962”, nonché il rigetto dell'ulteriore domanda attorea volta a “…in ogni caso condannare a risarcire il ricorrente per la CP_1 diminuzione del trattamento pensionistico, con pronuncia anche generica, rimettendone la liquidazione a diverso giudizio”, in difetto di allegazione e prova di ulteriori danni non ristorati dalla condanna di al versamento dei contributi previdenziali omessi per l'intero periodo oggetto CP_1 di causa (id est: dal 12.12.2017 al 24.05.2021).
3. Le spese di lite, che vanno compensate per un quarto in ragione dell'esito della lite, seguono nel resto la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, vanno poste a carico di e distratte ex art. 93 c.p.c. CP_1 in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite possono invece compensarsi nei riguardi dell' , stante la sua Controparte_5 estraneità al merito della controversia e la posizione processuale rivestita nel presente procedimento.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, seguono parimenti la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: condanna per le causali di cui in motivazione, al pagamento Controparte_1 CP_1 in favore di parte ricorrente della complessiva somma di € 71.721,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché a versare all' i relativi contributi previdenziali omessi oltre CP_2 accessori come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
7 dichiara compensate per un quarto le spese di lite che nel resto pone a carico di
[...]
e liquida in favore di parte ricorrente in complessivi € 5.002,50 per compensi, Controparte_1 oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
compensa le spese di lite nei confronti dell'Ente previdenziale;
pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di CP_1
Catania 9 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU EN
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