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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/02/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. R.G.A.C. 734/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 21/01/2020 al n. 734/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
Parte_1
Avv. DI MAURO PAOLO
E
CP_1
Avv. ROSSI MARCO
RAGIONE DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo nei CP_1
confronti di;
Parte_1
pagina 1 di 4 che il credito ingiunto trae origine dal contratto di finanziamento n. 13288956 tra la
Sig.ra e Santander Consumer Bank S.p.A.; Parte_1
che, a seguito del procedimento monitorio, è stato emanato il decreto ingiuntivo n.
3466/2019 del 26/11/2019, per la somma di euro 22.047,25; che l'ingiunta ha spiegato formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni con riferimento alla liceità del contratto di mutuo;
che la società convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda;
che, al fine di verificare la fondatezza delle pretese attoree, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, nella persona del dott. , al fine di Persona_1
accertare la regolarità dei rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti e di determinare il corretto dare-avere; ritenuto che la relazione espletata appare essere immune da vizi logici o tecnico- giuridici e, come tale, è pienamente utilizzabile e, pertanto, ci si riporta integralmente;
rilevato che la relazione peritale ha evidenziato che, considerando obbligatoria la polizza assicurativa CPI, il TAEG concretamente applicato risulta essere pari al
13,0904%, superiore TAEG indicato in contratto pari a 12,11%; che, pur volendo considerare le osservazioni formulate dalla convenuta, in ogni caso si rileva una discrepanza tra il TAEG pattuito e quello indicato in contratto;
che, a seguito di ricalcolo del piano di ammortamento al tasso più basso dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti, confrontato a quello concretamente applicato al cliente, è stato determinato che il debito residuo di ammonta ad euro 10.522,24, Parte_1
considerando le rate già corrisposte ed il debito residuo;
ritenuto che il presente giudicante condivide l'interpretazione per cui una polizza assicurativa a copertura del credito, ove sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, rientri nel computo del TAEG anche se formalmente facoltativa, in ragione degli indizi presuntivi individuati dalla giurisprudenza per considerarla, invece, obbligatoria (A.B.F., Coll. Coord., Decisione N. 10621 del 12 settembre 2017);
pagina 2 di 4 che, invero, la polizza è stata stipulata contestualmente, ed in particolare la polizza oggetto del modulo di adesione, come indicato anche nel contratto di finanziamento, svolge funzione di copertura del credito e vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione;
che, pertanto, alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere accolta, il decreto ingiuntivo revocato e la attrice condanna alla restituzione di minor somma, come calcolato in consulenza;
che per il principio della ragione più liquida le altre questioni possono intendersi superate;
che la revoca del decreto ingiuntivo perché emesso per una somma notevolmente superiore, con contestuale condanna della ingiunta al pagamento comporta soccombenza e, quindi, appare corretto operare una compensazione delle spese di lite;
CP che, ad ogni buon conto, appare corretto addebitare le spese di lite alla società , considerato che la consulenza ha dimostrato che è stato applicato un TAEG superiore a quello pattuito,
P.Q.M.
ACCOGLIE la opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3466/2019 del 26/11/2019, dal Tribunale di Salerno;
CONDANNA alla restituzione della somma di euro Parte_1
10.522,24 in favore della;
CP_1
COMPENSA integralmente le spese tra le parti le spese di lite;
CONDANNA la al pagamento delle spese relative alla consulenza CP_1
tecnica espletata;
MANDA alla cancelleria per le dovute comunicazioni.
Così deciso in Salerno, 25.2.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03
IL GIUDICE UNICO pagina 3 di 4 Dott. Roberto Ricciardi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il Giudice designato dr. Roberto Ricciardi
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 21/01/2020 al n. 734/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
Parte_1
Avv. DI MAURO PAOLO
E
CP_1
Avv. ROSSI MARCO
RAGIONE DELLA DECISIONE
letti gli atti di causa;
premesso che la ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo nei CP_1
confronti di;
Parte_1
pagina 1 di 4 che il credito ingiunto trae origine dal contratto di finanziamento n. 13288956 tra la
Sig.ra e Santander Consumer Bank S.p.A.; Parte_1
che, a seguito del procedimento monitorio, è stato emanato il decreto ingiuntivo n.
3466/2019 del 26/11/2019, per la somma di euro 22.047,25; che l'ingiunta ha spiegato formale e tempestiva opposizione, facendo valere una serie di eccezioni con riferimento alla liceità del contratto di mutuo;
che la società convenuta si è regolarmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda;
che, al fine di verificare la fondatezza delle pretese attoree, è stato nominato un consulente tecnico d'ufficio, nella persona del dott. , al fine di Persona_1
accertare la regolarità dei rapporti contrattuali intrattenuti tra le parti e di determinare il corretto dare-avere; ritenuto che la relazione espletata appare essere immune da vizi logici o tecnico- giuridici e, come tale, è pienamente utilizzabile e, pertanto, ci si riporta integralmente;
rilevato che la relazione peritale ha evidenziato che, considerando obbligatoria la polizza assicurativa CPI, il TAEG concretamente applicato risulta essere pari al
13,0904%, superiore TAEG indicato in contratto pari a 12,11%; che, pur volendo considerare le osservazioni formulate dalla convenuta, in ogni caso si rileva una discrepanza tra il TAEG pattuito e quello indicato in contratto;
che, a seguito di ricalcolo del piano di ammortamento al tasso più basso dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti, confrontato a quello concretamente applicato al cliente, è stato determinato che il debito residuo di ammonta ad euro 10.522,24, Parte_1
considerando le rate già corrisposte ed il debito residuo;
ritenuto che il presente giudicante condivide l'interpretazione per cui una polizza assicurativa a copertura del credito, ove sottoscritta contestualmente al contratto di finanziamento, rientri nel computo del TAEG anche se formalmente facoltativa, in ragione degli indizi presuntivi individuati dalla giurisprudenza per considerarla, invece, obbligatoria (A.B.F., Coll. Coord., Decisione N. 10621 del 12 settembre 2017);
pagina 2 di 4 che, invero, la polizza è stata stipulata contestualmente, ed in particolare la polizza oggetto del modulo di adesione, come indicato anche nel contratto di finanziamento, svolge funzione di copertura del credito e vi è connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione;
che, pertanto, alla luce di quanto sopra, la domanda deve essere accolta, il decreto ingiuntivo revocato e la attrice condanna alla restituzione di minor somma, come calcolato in consulenza;
che per il principio della ragione più liquida le altre questioni possono intendersi superate;
che la revoca del decreto ingiuntivo perché emesso per una somma notevolmente superiore, con contestuale condanna della ingiunta al pagamento comporta soccombenza e, quindi, appare corretto operare una compensazione delle spese di lite;
CP che, ad ogni buon conto, appare corretto addebitare le spese di lite alla società , considerato che la consulenza ha dimostrato che è stato applicato un TAEG superiore a quello pattuito,
P.Q.M.
ACCOGLIE la opposizione promossa da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 3466/2019 del 26/11/2019, dal Tribunale di Salerno;
CONDANNA alla restituzione della somma di euro Parte_1
10.522,24 in favore della;
CP_1
COMPENSA integralmente le spese tra le parti le spese di lite;
CONDANNA la al pagamento delle spese relative alla consulenza CP_1
tecnica espletata;
MANDA alla cancelleria per le dovute comunicazioni.
Così deciso in Salerno, 25.2.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52
D.L.vo n. 196/03
IL GIUDICE UNICO pagina 3 di 4 Dott. Roberto Ricciardi
pagina 4 di 4