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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 359/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2825/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240022907372000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2389/2025 depositato il
22/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Puglia, Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 01420240022907372000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2019 per il veicolo tg. Targa_1 e ne chiedeva l'annullamento.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere poiché l'atto era stato annullato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione resistente ha comunicato che, a seguito dell'adesione del contribuente al piano di omologazione e dell'integrale esecuzione dei pagamenti ivi previsti, è stata accertata la non debenza del tributo, con conseguente emissione di provvedimento di autotutela d'ufficio ai sensi dell'art. 10-quater L.
212/2000 e annullamento della cartella impugnata (come da documentazione versata in atti).
Pertanto, risulta venuta meno la pretesa impositiva oggetto di giudizio.
Ricorrono dunque i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.lgs. 546/1992.
Quanto alle spese, deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza
29/11/2023 n. 33157, secondo cui, nell'ipotesi di estinzione del giudizio per autotutela, la compensazione delle spese può essere disposta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario.
Alla luce della condotta dell'Amministrazione – che ha provveduto in autotutela - si ritiene equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2825/2024 depositato il 08/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240022907372000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2389/2025 depositato il
22/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e della Regione Puglia, Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 01420240022907372000 relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2019 per il veicolo tg. Targa_1 e ne chiedeva l'annullamento.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate e la Regione Puglia chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere poiché l'atto era stato annullato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Amministrazione resistente ha comunicato che, a seguito dell'adesione del contribuente al piano di omologazione e dell'integrale esecuzione dei pagamenti ivi previsti, è stata accertata la non debenza del tributo, con conseguente emissione di provvedimento di autotutela d'ufficio ai sensi dell'art. 10-quater L.
212/2000 e annullamento della cartella impugnata (come da documentazione versata in atti).
Pertanto, risulta venuta meno la pretesa impositiva oggetto di giudizio.
Ricorrono dunque i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.lgs. 546/1992.
Quanto alle spese, deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza
29/11/2023 n. 33157, secondo cui, nell'ipotesi di estinzione del giudizio per autotutela, la compensazione delle spese può essere disposta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario.
Alla luce della condotta dell'Amministrazione – che ha provveduto in autotutela - si ritiene equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate