Articolo 213 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 212Articolo 214
Versione
20 settembre 1975
Art. 213.
L'articolo 32 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 , e' sostituito dal seguente:
"Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente