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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati d.ssa Laura Scarlatelli Presidente rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.96/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.308/2025 pubblicata il 15.1.2025
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall' avv.to Francesca Bianchini
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Roberto Maisto
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado l'odierna società appellante deduceva di aver ricevuto dall'agente di riscossione, in data 18.06.2024,
l'intimazione di pagamento, la quale, si PartitaIVA_1 richiamava alla precedente notifica di sette avvisi di addebito, incorporanti crediti per contributi previdenziali della gestione aziende con dipendenti dell' . CP_1 In diritto rilevava l'inesistenza delle pretese e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che gli stessi non erano mai stati regolarmente formati o sottoscritti ed, altresì, resi esecutivi.
Deduceva, quindi, l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguita conformemente a legge, nonché, l'intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese in esame.
Eccepiva altresì gli effetti estintivi della istanza presentata ex art.1 d.l. n.228/12.
Si costituiva l' resistente che, premessa la ritualità CP_2 della notifica, con molteplici argomentazioni in fatto e diritto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione ex art.24 d.lgs 46 del 1999, rigettava l'opposizione alla esecuzione e condannava la ricorrente società al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3.500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge.
Propone appello la deducendo Parte_1
-il difetto motivazionale della sentenza e l'omesso esame della istanza ex L. 228/2012 trasmessa all'Agenzia Entrate SI, ai sensi dei commi 537 e 546, al fine di chiedere la sospensione ex lege e la cancellazione in punto di diritto, senza ricevere alcuna risposta dagli Enti Creditori, con conseguente annullamento delle debenze per il decorso dei 220 giorni;
-l'erroneità della sentenza laddove ha affermato la sussistenza della notificazione ribadendo l'irregolarità della notifica degli avvisi di addebito presupposti poiché non eseguita conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 137, 140, 143, 160
c.p.c. e s.s.;
pag. 2/9 -l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia per capitale, che per sanzioni e interessi, opponendosi alla statuizione sulle spese, insistendo per la condanna, non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili.
L'appellante società conclude per l'accoglimento dell'appello con conseguente annullamento dei provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
in subordine per l'accoglimento parziale della domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Si è costituito l' avversando il gravame e rilevando: CP_1
-che per le notifiche eseguite direttamente dal Concessionario del
Servizio di SI, senza intermediari, a mezzo raccomandata
AR ex art. 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di
Pa addebito eseguita direttamente dall' a mezzo raccomandata CP_1 ex art. 30 DL 78/2010, non trova applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla legge 890/1982
e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”,
-che la spedizione da un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi non comporta la nullità ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto (cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 982 Anno 2023, pubblicata il 16.01.2023),
-che correttamente il Giudice di I grado ha ritenuto preclusa l'eccezione di prescrizione per i periodi anteriori alla data di pag. 3/9 rispettiva notifica degli avvisi di addebito in difetto di impugnazione degli stessi, nonché interrotto il termine di prescrizione successivo con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta anche alla luce dei due periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21),
-che il comma 537 della legge n.228/2012 riguarda la riscossione dei tributi e non già la riscossione dei contributi previdenziali.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*********
L'appello è infondato.
In primo grado la società odierna appellante aveva opposto l'intimazione di pagamento notificatale in data 18.6.24 e relativa ad omissioni contributive riportate in 7 avvisi di addebito notificati in precedenza dall' (avviso di addebito CP_1
37120190013298174000 notificato 28/10/2019 per euro 2.659,06, avviso di addebito 37120190021066712000 notificato 14/12/2019 per euro 1.729,11, avviso di addebito 37120190024254685000 notificato
31/12/2019 per euro 3.398,62, avviso di addebito
37120200000520361000 notificato 12/02/2020 per euro 5.846,55,
pag. 4/9 avviso di addebito 37120210000026232000 notificato 11/02/2021 per euro 5.683,14, avviso di addebito 37120210000161785000 notificato
11/03/2021 per euro 23.503,70, avviso di addebito
37120210000277736000 notificato 13/07/2021 per euro 5.334,73).
Il motivo di appello legato alla presunta violazione dell'art.1 co. 540 legge n.228/12 è infondato.
Il comma 538 della citata legge prevede che il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.
Nel caso di specie la istanza presentata dalla società ad ottobre
2023 allegata in primo grado (qualificata come istanza di sgravio) non documenta in alcun modo le due motivazioni eccepite
(prescrizione e mancata notifica) donde l'inesigibilità del successivo iter da parte del concessionario.
Peraltro nella istanza risultavano indicati vari titoli di pagamento, tra cui i 7 avvisi di addebito emessi dall' oggetto CP_1 di causa (più altri 2) ma non ancora presi in carico dall'Agenzia pag. 5/9 della SI in quanto l'istanza è del 30.10.23 (la successiva del 10.5.24 è anche essa anteriore) e la notificazione della intimazione opposta è avvenuta il 18.6.24, per cui non si trattava di titoli in carico alla SI (tanto è vero che per 4 titoli indicati nella istanza e diversi dagli avvisi di addebito , l'Agenzia ha dato immediato riscontro il successivo CP_1
31.10.23 indicando le rate da pagare).
In ordine alla notificazione degli avvisi l'appellante eccepisce l'inesistenza della stessa in quanto non eseguita conformemente alla legge in assenza dei requisiti ex artt.137, 140, 143, 160 cpc.
Stigmatizzata la genericità della censura in quanto la difesa non chiarisce, per ciascuno dei 7 avvisi, quali sarebbero le specifiche irregolarità/illegittimità riscontrabili nella notificazione, il Collegio osserva in via assorbente che, come pacificamente ammesso nello stesso atto di appello, le notificazioni dei 7 avvisi di addebito sono avvenute in modalità telematica tramite pec ai sensi dell'art.30 co. 4 d.l. 78/2010 che indica la notifica a mezzo pec quale modalità prioritaria per la notifica degli avvisi di addebito da parte dell , per cui non CP_1
è pertinente il richiamo alle norme del codice di procedura civile disciplinanti la notificazione degli atti giudiziari, così come i richiami alle pronunce della Cassazione in ordine alla notificazione cartacea a mezzo posta ed all'avviso di ricevimento.
Dalla produzione di primo grado dell' emerge che tutti e 7 gli CP_1 avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo pec all'indirizzo della società indicato nel registro Inipec mediante allegazione del provvedimento in pdf (v. da ultimo, n. 10266/2018); CP_3 la stessa società aveva allegato il provvedimento impugnato pag. 6/9 ricevuto via pec al medesimo indirizzo di spedizione telematica degli avvisi di addebito presupposti.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile
l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per
l'esercizio del diritto di difesa” (v. Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665;
Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
La corretta ricezione degli avvisi di addebito comporta(va)
l'infondatezza della eccezione di prescrizione sostanziale, dovendo la stessa essere sollevata in sede di opposizione agli avvisi, opposizione mai spiegata nei termini di cui al decreto lgs n.46/99.
Sul punto la S.C. ha affermato (SS.UU. n.23397/16) che “una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale
(come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi”.
Nel caso di specie l'azione esecutiva non si è prescritta dovendosi considerare anche il periodo di sospensione per l'attività di riscossione determinato dalla normativa emergenziale pag. 7/9 per la pandemia Covid;
i contributi più risalenti sono relativi all'anno 2019, cui vanno aggiunti i 542 gg di sospensione (art. 68 del DL n. 18/2020: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (…)” in combinato con la previsione di cui all'art.12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 espressamente richiamato dal precedente art.68: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli Agenti della SI...”) per cui la notificazione della intimazione di pagamento avvenuta il 18.6.24 è intervenuta entro il quinquennio (anche per i contributi più risalenti del 2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
pag. 8/9 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 13.10.25
il Presidente est.
d.ssa Laura Scarlatelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati d.ssa Laura Scarlatelli Presidente rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.10.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.96/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.308/2025 pubblicata il 15.1.2025
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dall' avv.to Francesca Bianchini
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Roberto Maisto
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado l'odierna società appellante deduceva di aver ricevuto dall'agente di riscossione, in data 18.06.2024,
l'intimazione di pagamento, la quale, si PartitaIVA_1 richiamava alla precedente notifica di sette avvisi di addebito, incorporanti crediti per contributi previdenziali della gestione aziende con dipendenti dell' . CP_1 In diritto rilevava l'inesistenza delle pretese e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che gli stessi non erano mai stati regolarmente formati o sottoscritti ed, altresì, resi esecutivi.
Deduceva, quindi, l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguita conformemente a legge, nonché, l'intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese in esame.
Eccepiva altresì gli effetti estintivi della istanza presentata ex art.1 d.l. n.228/12.
Si costituiva l' resistente che, premessa la ritualità CP_2 della notifica, con molteplici argomentazioni in fatto e diritto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'opposizione ex art.24 d.lgs 46 del 1999, rigettava l'opposizione alla esecuzione e condannava la ricorrente società al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3.500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge.
Propone appello la deducendo Parte_1
-il difetto motivazionale della sentenza e l'omesso esame della istanza ex L. 228/2012 trasmessa all'Agenzia Entrate SI, ai sensi dei commi 537 e 546, al fine di chiedere la sospensione ex lege e la cancellazione in punto di diritto, senza ricevere alcuna risposta dagli Enti Creditori, con conseguente annullamento delle debenze per il decorso dei 220 giorni;
-l'erroneità della sentenza laddove ha affermato la sussistenza della notificazione ribadendo l'irregolarità della notifica degli avvisi di addebito presupposti poiché non eseguita conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 137, 140, 143, 160
c.p.c. e s.s.;
pag. 2/9 -l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia per capitale, che per sanzioni e interessi, opponendosi alla statuizione sulle spese, insistendo per la condanna, non potendo gravare sul cittadino gli oneri di una causa davanti al Giudice a seguito di pretese creditorie inesigibili.
L'appellante società conclude per l'accoglimento dell'appello con conseguente annullamento dei provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
in subordine per l'accoglimento parziale della domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Si è costituito l' avversando il gravame e rilevando: CP_1
-che per le notifiche eseguite direttamente dal Concessionario del
Servizio di SI, senza intermediari, a mezzo raccomandata
AR ex art. 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di
Pa addebito eseguita direttamente dall' a mezzo raccomandata CP_1 ex art. 30 DL 78/2010, non trova applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla legge 890/1982
e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”,
-che la spedizione da un indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi non comporta la nullità ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto (cfr. Cass. Civile Ord. Sez. 6 Num. 982 Anno 2023, pubblicata il 16.01.2023),
-che correttamente il Giudice di I grado ha ritenuto preclusa l'eccezione di prescrizione per i periodi anteriori alla data di pag. 3/9 rispettiva notifica degli avvisi di addebito in difetto di impugnazione degli stessi, nonché interrotto il termine di prescrizione successivo con la notifica dell'intimazione di pagamento opposta anche alla luce dei due periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020, quanto al primo, e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, quanto al secondo, rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID ed in riferimento ai contributi previdenziali, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo
11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21),
-che il comma 537 della legge n.228/2012 riguarda la riscossione dei tributi e non già la riscossione dei contributi previdenziali.
Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*********
L'appello è infondato.
In primo grado la società odierna appellante aveva opposto l'intimazione di pagamento notificatale in data 18.6.24 e relativa ad omissioni contributive riportate in 7 avvisi di addebito notificati in precedenza dall' (avviso di addebito CP_1
37120190013298174000 notificato 28/10/2019 per euro 2.659,06, avviso di addebito 37120190021066712000 notificato 14/12/2019 per euro 1.729,11, avviso di addebito 37120190024254685000 notificato
31/12/2019 per euro 3.398,62, avviso di addebito
37120200000520361000 notificato 12/02/2020 per euro 5.846,55,
pag. 4/9 avviso di addebito 37120210000026232000 notificato 11/02/2021 per euro 5.683,14, avviso di addebito 37120210000161785000 notificato
11/03/2021 per euro 23.503,70, avviso di addebito
37120210000277736000 notificato 13/07/2021 per euro 5.334,73).
Il motivo di appello legato alla presunta violazione dell'art.1 co. 540 legge n.228/12 è infondato.
Il comma 538 della citata legge prevede che il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore.
Nel caso di specie la istanza presentata dalla società ad ottobre
2023 allegata in primo grado (qualificata come istanza di sgravio) non documenta in alcun modo le due motivazioni eccepite
(prescrizione e mancata notifica) donde l'inesigibilità del successivo iter da parte del concessionario.
Peraltro nella istanza risultavano indicati vari titoli di pagamento, tra cui i 7 avvisi di addebito emessi dall' oggetto CP_1 di causa (più altri 2) ma non ancora presi in carico dall'Agenzia pag. 5/9 della SI in quanto l'istanza è del 30.10.23 (la successiva del 10.5.24 è anche essa anteriore) e la notificazione della intimazione opposta è avvenuta il 18.6.24, per cui non si trattava di titoli in carico alla SI (tanto è vero che per 4 titoli indicati nella istanza e diversi dagli avvisi di addebito , l'Agenzia ha dato immediato riscontro il successivo CP_1
31.10.23 indicando le rate da pagare).
In ordine alla notificazione degli avvisi l'appellante eccepisce l'inesistenza della stessa in quanto non eseguita conformemente alla legge in assenza dei requisiti ex artt.137, 140, 143, 160 cpc.
Stigmatizzata la genericità della censura in quanto la difesa non chiarisce, per ciascuno dei 7 avvisi, quali sarebbero le specifiche irregolarità/illegittimità riscontrabili nella notificazione, il Collegio osserva in via assorbente che, come pacificamente ammesso nello stesso atto di appello, le notificazioni dei 7 avvisi di addebito sono avvenute in modalità telematica tramite pec ai sensi dell'art.30 co. 4 d.l. 78/2010 che indica la notifica a mezzo pec quale modalità prioritaria per la notifica degli avvisi di addebito da parte dell , per cui non CP_1
è pertinente il richiamo alle norme del codice di procedura civile disciplinanti la notificazione degli atti giudiziari, così come i richiami alle pronunce della Cassazione in ordine alla notificazione cartacea a mezzo posta ed all'avviso di ricevimento.
Dalla produzione di primo grado dell' emerge che tutti e 7 gli CP_1 avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo pec all'indirizzo della società indicato nel registro Inipec mediante allegazione del provvedimento in pdf (v. da ultimo, n. 10266/2018); CP_3 la stessa società aveva allegato il provvedimento impugnato pag. 6/9 ricevuto via pec al medesimo indirizzo di spedizione telematica degli avvisi di addebito presupposti.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'eventuale irritualità della notificazione a mezzo di posta elettronica certificata “non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile
l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per
l'esercizio del diritto di difesa” (v. Cass., Ordinanza n. 3805 del 16/02/2018; Sezioni Unite, sentenza 18 aprile 2016, n. 7665;
Cass. Sez. I, sentenza 20625/2017).
La corretta ricezione degli avvisi di addebito comporta(va)
l'infondatezza della eccezione di prescrizione sostanziale, dovendo la stessa essere sollevata in sede di opposizione agli avvisi, opposizione mai spiegata nei termini di cui al decreto lgs n.46/99.
Sul punto la S.C. ha affermato (SS.UU. n.23397/16) che “una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale
(come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi”.
Nel caso di specie l'azione esecutiva non si è prescritta dovendosi considerare anche il periodo di sospensione per l'attività di riscossione determinato dalla normativa emergenziale pag. 7/9 per la pandemia Covid;
i contributi più risalenti sono relativi all'anno 2019, cui vanno aggiunti i 542 gg di sospensione (art. 68 del DL n. 18/2020: “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (…)” in combinato con la previsione di cui all'art.12, comma 1 del D.lgs. 159/2015 espressamente richiamato dal precedente art.68: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli Agenti della SI...”) per cui la notificazione della intimazione di pagamento avvenuta il 18.6.24 è intervenuta entro il quinquennio (anche per i contributi più risalenti del 2019).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
pag. 8/9 condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado liquidate in euro 3.473,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 13.10.25
il Presidente est.
d.ssa Laura Scarlatelli
pag. 9/9