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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8215 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato BALDACCINI ELISA
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato FABBRI ROSA LINDA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte, come in note scritte depositate il
20/03/2025 dalla ricorrente e il 18/03/2025 dal convenuto.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile a Modena in data 14/10/2007 e dalla loro unione sono nati i figli in data 25.11.2007 e in data 27.12.2010. Per_1 Per_2
2. I coniugi si sono separati consensualmente comparendo all'udienza presidenziale del 27/10/2015 e la separazione è stata omologata da questo Tribunale.
3. Con ricorso del 29/12/2022, ha chiesto lo scioglimento del Parte_1
matrimonio e statuizioni accessorie, di natura personale ed economica, inerenti ai rapporti tra coniugi, nonché tra genitori e figli.
4. Nel giudizio così radicato si è costituito concordando con lo CP_1
scioglimento del matrimonio, ma domandando una differente regolamentazione delle questioni accessorie.
5. All'esito dell'udienza presidenziale del giorno 08/06/2023, sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti e nominato il G.I. per la prosecuzione del giudizio.
6. In seguito, le parti, anche aderendo a proposta conciliativa ricevuta dal G.I., hanno raggiunto complessivo accordo e formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“ - disporre la revoca dell'affidamento dei due figli minori ai Servizi Sociali, sulla base del buon esito del percorso di sostegno e di vigilanza sul nucleo famigliare e sulla coppia genitoriale e degli incontri prima protetti poi via via liberi fra i figli ed il padre, disponendo l'affidamento condiviso dei due figli minori e Per_1 [...]
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre con Per_3
cui convivono in via Gambardi Rossi n. 6 a Carpi (MO).
- disporre che le decisioni di maggior interesse, segnatamente quelle destinate ad incidere sulla vita, sulla formazione, sull'istruzione e sull'educazione dei figli
(quali ad esempio le scelte riguardanti l'indirizzo degli studi, gli istituti scolastici,
l'educazione religiosa, l'assistenza sanitaria, le eventuali cure medico- specialistiche, i viaggi all'estero etc.) vengano assunte di comune accordo dai genitori.
Limitatamente alle decisioni su questioni ordinarie e relative alla quotidianità della prole, disporre che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale pagina 2 di 6 separatamente, senza preventiva consultazione dell'altro. Entrambi i genitori avranno, comunque, il diritto e dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita dei figli.
- disporre il diritto di visita padre/figli minori con modalità libera, incluso il pernottamento, a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera alle ore 20.00, precisando che detti giorni di frequentazione possano essere modificati previi accordi diretti fra i figli ed il padre con almeno un giorno di preavviso.
-disporre che durante le feste natalizie e pasquali e durante le festività scolastiche ed i relativi ponti, nei i giorni feriali permanga la gestione ordinaria dei ragazzi come sopra descritta e che, per il periodo di vacanza scolastica natalizia, i figli trascorrano i giorni festivi per metà col padre e per metà con la madre, alternando i giorni di Viglia di Natale, Natale, Capodanno ed Epifania, e che, per le festività scolastiche pasquali, i minori trascorrano con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno del lunedì dell'Angelo ad anni alterni, così come per le altre festività scolastiche ed i relativi ponti in generale (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno
…) i minori trascorrano metà dei giorni con la mamma e l'altra metà col padre.
-disporre che i genitori si comunichino entro il 30/05 i periodi di ferie che intendono trascorrere con i figli. Le spese della vacanza di ciascun genitore con i figli saranno integralmente a carico del genitore che la organizza.
- disporre il libero diritto dei figli e dei nonni paterni e materni a mantenere un rapporto significativo tra loro
- disporre che i compleanni dei minori siano festeggiati ad anni alterni presso ciascun genitore a pranzo o a cena.
-disporre che il Signor corrisponda per entrambi i figli il contributo al CP_1 mantenimento ordinario di €.100,00 cadauno, pari a €.200,00 per ambedue, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat dal giugno 2024.
-disporre che entrambi i genitori sostengano le spese straordinarie dei figli al 50% ciascuno secondo la ripartizione contenuta nel Protocollo in uso presso il
Tribunale di Modena:
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) centro ricreativo estivo, gruppo estivo e campo solare;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, ricreativi e ludici;
c) viaggi e vacanze, cene, compleanni;
-Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, sarà dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
-disporre che l'assegno unico universale venga percepito al 100% dalla Signora
e che le detrazioni fiscali sulle spese dei due figli vengano percepite al Parte_1
50% da entrambi i genitori avendo cura che le relative ricevute fiscali o fatture siano intestate ai figli
-disporre che ambedue i genitori prestino il consenso al rilascio del passaporto dei figli minori senza frapporre ostacoli alla libera circolazione dei figli.
pagina 4 di 6 -Con integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio, degli onorari degli avvocati ivi compresi gli accessori di legge ed il 15% delle spese generali”.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese di ambo le parti e dalla loro condotta processuale, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce quindi le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 14/10/2007 in
MODENA da (nata a [...] il [...]) con Parte_1
(nato in [...] il [...]), matrimonio trascritto nei CP_1
registri dello Stato Civile del Comune di MODENA (MO), atto n. 250, parte 1, anno
2007;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza al Servizio sociale
(Unione delle terre d'argine).
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 27/03/2025
pagina 5 di 6 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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