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Sentenza 2 aprile 2024
Sentenza 2 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2024, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ________/____________
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA Cron.____________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A._____________________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N.
12243/2023 R.G.L., promossa Addì ______________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. TORRE Parte_1 Rilasciata spedizione
ATTILIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del in forma esecutiva all'Avv.
______________________ difensore predetto in PALERMO, VIA PRINCIPE DI ______________________ VILLAFRANCA n. 32 per
- ricorrente -
______________________
______________________ C O N T R O ______________________
Parte_2
Il Cancelliere
, in persona del legale rappresentate pro tempore
[...]
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 06/03/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , qui Parte_2
dichiarata, annulla le ordinanze ingiunzioni n. 23/0617, prot. nr. 24185 dell'11.09.2023, n. 23/0618, prot. nr. 24184 dell'11.09.2023, n. 23/0619, prot. nr. 24183 dell'11.09.2023, n. 23/0620, prot. nr. 24182 dell'11.09.2023 e n. 23/0621, prot. nr. 24181 dell'11.09.2023.
Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €
3.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% CPA e
IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
TORRE ATTILIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Parte_2
chiedendo l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. 23/0617, prot. nr. 24185 dell'11.09.2023, n. 23/0618, prot. nr. 24184 dell'11.09.2023, nr. 23/0619, prot. nr.
24183 dell'11.09.2023, n. 23/0620, prot. nr. 24182 dell'11.09.2023 e n. 23/0621, prot. nr. 24181 dell'11.09.2023, tutte notificate in data 14.09.2023.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, tra l'altro, la violazione dell'art. 2 della L.
241/1990 e la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione.
Non si costituiva invece in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, deve confermarsi l'ordinanza resa a verbale di udienza del
24.1.2024, con cui si prendeva atto della mancata costituzione in giudizio dell' e si disponeva la sospensione dell'efficacia Parte_2
esecutiva degli atti opposti, atteso l'omesso deposito da parte del convenuto degli atti del procedimento amministrativo. Nel merito, l' non ha dimostrato, come suo onere, la debenza Parte_2
delle sanzioni, non costituendosi in giudizio, né depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo.
Nessuna prova quindi parte convenuta ha fornito della situazione di fatto che ha fondato l'emissione delle ordinanze ingiunzione opposte.
Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' convenuto e si liquidano e distraggono in Parte_2
parte dispositiva
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 30/03/2024 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 06/03/2024.
La Giudice
Paola Marino
Sezione Lavoro
N° ________/____________
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA Cron.____________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A._____________________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N.
12243/2023 R.G.L., promossa Addì ______________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. TORRE Parte_1 Rilasciata spedizione
ATTILIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del in forma esecutiva all'Avv.
______________________ difensore predetto in PALERMO, VIA PRINCIPE DI ______________________ VILLAFRANCA n. 32 per
- ricorrente -
______________________
______________________ C O N T R O ______________________
Parte_2
Il Cancelliere
, in persona del legale rappresentate pro tempore
[...]
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 06/03/2024, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , qui Parte_2
dichiarata, annulla le ordinanze ingiunzioni n. 23/0617, prot. nr. 24185 dell'11.09.2023, n. 23/0618, prot. nr. 24184 dell'11.09.2023, n. 23/0619, prot. nr. 24183 dell'11.09.2023, n. 23/0620, prot. nr. 24182 dell'11.09.2023 e n. 23/0621, prot. nr. 24181 dell'11.09.2023.
Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi €
3.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% CPA e
IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
TORRE ATTILIO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2023 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Parte_2
chiedendo l'annullamento delle ordinanze ingiunzione n. 23/0617, prot. nr. 24185 dell'11.09.2023, n. 23/0618, prot. nr. 24184 dell'11.09.2023, nr. 23/0619, prot. nr.
24183 dell'11.09.2023, n. 23/0620, prot. nr. 24182 dell'11.09.2023 e n. 23/0621, prot. nr. 24181 dell'11.09.2023, tutte notificate in data 14.09.2023.
A sostegno dell'opposizione eccepiva, tra l'altro, la violazione dell'art. 2 della L.
241/1990 e la violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento della sanzione.
Non si costituiva invece in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Preliminarmente, deve confermarsi l'ordinanza resa a verbale di udienza del
24.1.2024, con cui si prendeva atto della mancata costituzione in giudizio dell' e si disponeva la sospensione dell'efficacia Parte_2
esecutiva degli atti opposti, atteso l'omesso deposito da parte del convenuto degli atti del procedimento amministrativo. Nel merito, l' non ha dimostrato, come suo onere, la debenza Parte_2
delle sanzioni, non costituendosi in giudizio, né depositando in atti l'istruttoria compiuta nel corso del procedimento amministrativo.
Nessuna prova quindi parte convenuta ha fornito della situazione di fatto che ha fondato l'emissione delle ordinanze ingiunzione opposte.
Pertanto, il ricorso deve trovare accoglimento, con le consequenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' convenuto e si liquidano e distraggono in Parte_2
parte dispositiva
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 30/03/2024 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 06/03/2024.
La Giudice
Paola Marino