Sentenza 3 giugno 1997
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898 - che punisce l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la mera esposizione di dati o notizie falsi, deve ritenersi di carattere sussidiario rispetto a quello di truffa aggravata. Ne consegue che esso è configurabile solo quando il soggetto si sia limitato semplicemente ad una esposizione menzognera di dati e notizie, e non anche quando alle false dichiarazioni si accompagnino diversi ed ulteriori artefici o raggiri quali ad esempio la formazione e l'utilizzazione di falsi documenti - che integrano, invece, il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen. (V. sent. Corte Cost. n. 25/94).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/1997, n. 7280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7280 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1997 |
Testo completo
0 M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
8 Richiesta copia studio 3.6.97 Udienza in data dal Sig. 2 7.U. 574 Sentenza n. per diritti 7 Reg. gen. n. 6011/97 il CANCEL
REPUB BLICA I TALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICI COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Rilasciat cop studio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE al SIG.
IL SOLE 24 ORE per diritti sezione II penale L.
|| 24 LUG 1997 composta dai signori: IL CANCELLIERE
EL Presidentedott. Giuseppe CONSOLI
dott. Giuseppe COSENTINO Consigliere
dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere
Consigliere dott. Giacinto CIANCAGLINI
dott. Walter CELENTANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la
Corte di appello di Campobasso, avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Campobasso, in data 12 dicembre
1996, nei confronti di LA RI, nato a [...]rro al
Volturno, il 13 maggio 1919.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere
Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Procuratore generale, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva: in fatto e in diritto
A seguito di indagini compiute dal pubblico ministero, venne esercitata l'azione penale nei confronti di LA RI, al quale furono contestati i reati di cui agli articoli 640 cpv. n. 1, C.P., e 56 e 640 cpv. n.
DIRITTI DO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. FERRARO per diriti L. 9000
essersi con artifizi1, CF. e raggiri consistenti nella presentazione di una falsa dichia- razione, inducendo in errore sia 1'Ente regionale di sviluppo agricolo del Molise che l'Azienda di Stato per
- procurato ilgli interventi nel mercato agricolo profitto di un contributo a lui non spettante, relativo all'anno 1989, e per avere tentato di procurarsi altro profitto indebito, relativo all'anno 1990. Con sentenza del 7 luglio 1995, il Pretore di
Venafro assolse il suddetto prevenuto dalle imputazioni di cui agli articoli 2 della legge 23 dicembre 1986, n.
898, e di cui agli articoli 56 C.P. e 2 legge citata, così modificata l'originaria rubrica di truffa e di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, perchè i fatti non erano previsti dalla legge come reato, trattandosi di erogazione inferiore ai venti milioni di lire e di tentativo volto altra, del pari inferioread ottenerne alla somma suddetta.
Avverso tale provvedimento propose rituale impugnazione il pubblico ministero, ma la Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 12 dicembre 1996, rigettò il mezzo di gravame.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della in via principale Repubblica di Campobasso deducendo bis C.P., nonchè 1'inosservanza dell'articolo 640
l'erronea applicazione dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ed in via subordinata
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l'illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione di legge e dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per violazione dei canoni di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della
Costituzione.
Il ricorrente assume, infatti, che la citata disposizione dell'articolo 2 della legge n. 898 del 1986 se ritenuta norma speciale rispetto a quella prevista dall'articolo 640 bis C.P. consentirebbe di riservare 3
un inspiegabile trattamento di favore nei confronti di quei soggetti che, grazie al mendacio, riescono ad ottenere erogazioni a carico del Fondo agricolo europeo;
ed assume, altresì, che la norma in questione non può essere considerata sussidiaria rispetto a quella prevista dal codice penale, dal momento che non appresta una tutela maggiore rispetto a quest'ultima; e ciò in quanto ad avviso del ricorrente per integrare l'elemento
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obiettivo della truffa basta la semplice menzogna;
e la
"esposizione di dati e notizie falsi" non sarebbe altro che un esempio classico di mendacio idoneo ad indurre in errore.
Di conseguenza, sempre per il pubblico ministero impugnante, se si volesse che l'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 2 citato funzionasse come sussidiaria,
sarebbe necessario riconoscere che essa è una fattispecie totalmente diversa dalla truffa ed "aggiunta" a questa, nel senso che, quando il mendacio è consapevole e preordinato, cioè doloso, ricorrerebbe sempre l'ipotesi prevista dall'articolo 640 bis C.P.; mentre quando la esposizione di dati o notizie è falsa solo nel senso che non corrisponde alla realtà per colpevoli inesattezze errori, la conseguenza dannosa della indebita percezione dei contributi in danno dell'AIMA ° del GA verrebbe sanzionata per la colpa di chi l'ha prodotta".
Il ricorso deve essere respinto.
Della questione si sono già occupate la Corte
costituzionale e le Sezioni unite di questa Corte.
La prima, con sentenza 10 febbraio 1994, n. 25, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1986, n. 898, che era stata sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Matera. sonoA tale decisione, i giudici della Consulta
pervenuti affermando che "la configurazione di una nuova fattispecie penale, quale quella descritta dall'articolo 4
delle2, è diretta a rafforzare la tutela penale sovvenzioni comunitarie colpendo comportamenti che,
altrimenti, sarebbero sfuggiti alla repressione, e non già a ridimensionare il sistema sanzionatorio"; e sostenendo che alla norma sarebbe stata "attribuita una funzione sussidiaria rispetto a quella concernente la truffa".
Uniformandosi a tale deliberazione, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza del 24 gennaio
1996, hanno poi ribadito che la citata norma
dell'articolo 2, anche anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 73 della legge n. 142 del 1992, aveva carattere sussidiario e non di specialità rispetto al delitto previsto dall'articolo 640 bis C.P..
A tali sentenze hanno, peraltro, fatto riferimento i giudici della Corte di appello di Campobasso per confermare la decisione di primo grado, avverso la quale il pubblico ministero aveva proposto appello.
Sermonchè, il rappresentante della pubblica accusa ha sostenuto, nei motivi di ricorso, che sarebbe opportuna una rivisitazione di entrambi i provvedimenti sia da parte dei giudici della Consulta che da parte di quelli delle Sezioni unite.
Il ricorrente, infatti, ha messo in evidenza che i primi giudici - dopo avere sostenuto che l'articolo 2 in questione colpirebbe una condotta diversa da quella hanno testualmenteprevista dall'articolo 640 bis C.P. affermato che "anche la tesi secondo cui, in generale, il semplice mendacio è sufficiente ad integrare il delitto di truffa, ove abbia comunque avuto l'effetto di trarre in errore il soggetto passivo, non è tale da imporre la soluzione interpretativa presupposta dal giudice a quo.
E' infatti sufficiente osservare che, in quest'ottica, la norma di cui al citato articolo 2 configurerebbe un'ipotesi di truffa di gravità minore, connotata, peraltro, non solo dall'essere il fatto diretto ad ottenere indebite erogazioni a carico del GA (il che 5 non sarebbe sufficiente a giustificare l'attenuazione), ma anche dal ricorso al meno ingannevole tra i comportamenti sussumibili, secondo questa tesi, nella nozione di artifizi 0 raggiri, e cioè il semplice mendacio. Tra gli elementi specializzati che concorrono a distinguere, all'interno della fattispecie di truffa,
l'autonoma figura di reato di cui all'articolo 2 della legge n. 898 del 1986, vi sarebbe quindi anche un elemento negativo, costituito dall'assenza di elementi o modalità ingannevoli diversi e ulteriori rispetto alla mera falsa dichiarazione, sì che, all'inverso, la presenza di questi ultimi determinerebbe anche qui la sussistenza del solo reato più grave. E certamente, la minor fraudolenza dei mezzi usati costituisce, in questa materia, una considerazione idonea a fornire una giustificazione non irragionevole per un trattamento sanzionatorio attenuato rispetto a quello normale" (Corte costituzionale, 10 febbraio 1994, n. 25).
E tale tesi i giudici delle Sezioni unite di questa
Corte hanno fatto propria, espressamente richiamandola nella motivazione della citata sentenza 24 gennaio 1996, con cui si è ribadita la natura sussidiaria dell'articolo
2 in questione rispetto alle norme sulla truffa.
I 1 ricorrente, tuttavia, pone il quesito se sia
" possibile che elemento negativo, costituito un dall'assenza di elementi o modalità ingannevoli diversi e ulteriori rispetto alla mera falsa dichiarazione"
giustifichi un trattamento differenziato,sanzionatorio in melius, rispetto a quello assicurato dall'articolo 640 bis C.P., per fattispecie lesive di analoghi interessi, realizzate pur esse attraverso il semplice mendacio.
Ed effettivamente, alla stregua dell'interpretazione della norma impugnata su descritta, ed alla luce delle nuove prospettazioni del rappresentante della pubblica
- - potrebbe ove non ricorressero altre ragioni accusa ravvisarsi 1'opportunità di riproporre la questione al vaglio della Corte costituzionale. 6
Tuttavia, questo Collegio ritiene che la norma di che trattasi sia effettivamente sussidiaria rispetto alla disposizione dell'articolo 640 bis: e ciò in quanto il semplice mendacio, in una fattispecie quale quella in esame, non è idoneo ad integrare gli estremi degli artifizi o raggiri, indispensabili per la sussistenza del delitto di truffa.
osserva che il problema della A tal proposito, si nel reato di truffa ha dato rilevanza della menzogna luogo a dispute, non del tutto sopite;
alcuni avevano, infatti, sostenuto che se il legislatore avesse voluto punire il mendacio puro e semplice non avrebbe usato l'inciso "artifizi ° raggiri", e che avrebbe invece
fatto ricorso all'espressione "chiunque falsamente
affermando".
Ma tale tesi è stata, ormai da tempo, superata dalla dottrina e dalla giurisprudenza;
e ciò pur se numerosi autori hanno precisato che, per la sussistenza del reato di cui all'articolo 640 C.P., la menzogna deve essere presentata e corredata dalla presenza di altri elementi esterni che le attribuiscano la carica idonea ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo tale da assumere l'aspetto della verità ed a trarre in errore;
con la conseguenza che non sarebbe sufficiente la pura e semplice dichiarazione non veritiera.
Peraltro, anche la giurisprudenza di legittimità ha dato al problema una soluzione, tutto sommato, analoga.
Alcune sentenze, infatti, hanno affermato il principio che il raggiro nel reato di truffa può essere costituito dal mendacio;
ma la prevalente giurisprudenza di questa
Corte ha temperato detto principio, precisando che ai fini del delitto in questione il raggiro ben può essere ravvisato anche nella menzogna purchè "questa sia stata architettata e presentata in modo da assumere l'aspetto
}
della verità e da trarre in inganno il soggetto passivo del reato" (Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 1967,
Gibellini%3B Cass. pen., sez. II, 2 luglio 1968, Leuzzi;
T Cass. pen., sez. II, 11 marzo 1970, Schillaci;
Cass. pen., sez. II, 19 ottobre 1971, Bonora;
Cass. pen., sez.
II, 9 febbraio 1977, Rossignolo). ritiene il Collegio che debba ribadirsi Ora,
secondo cui, ai fini della sussistenza l'affermazione degli artifizi e dei raggiri idonei ad integrare il reato di truffa, ci vuole un quid pluris rispetto alla pura e semplice dichiarazione menzognera;
e la portata di tale elemento aggiuntivo, ovviamente, sarà diversa a seconda delle condizioni personali di colui al quale il mendacio
è rivolto.
Ebbene, nel caso concreto, la menzogna attribuita all'imputato consistente esclusivamente nella mera esposizione di dati e notizie falsi è stata da questi
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posta in essere nei confronti di un ente, cui compete il potere-dovere di compiere gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di coloro che chiedono i contributi;
B e conseguentemente, anche in relazione alla natura del soggetto passivo, sembra a questa Corte che, di per sè sola, tale esposizione di dati e notizie falsi non sia idonea ad integrare gli estremi degli artifizi o raggiri.
-Evidentemente, in tutti quei casi del resto frequenti in cui il soggetto agente non si sia limitato ad esporre dati non veritieri, ma li abbia rafforzati mediante altri subdoli accorgimenti, quali ad esempio la formazione e falsi documenti,l'utilizzazione di ricorrono gli estremi del più grave delitto punito dall'articolo 640 bis C.P..
Ma poichè, nella fattispecie, ciò non si è verificato, la norma utilizzabile è quella sussidiaria prevista dal più volte citato articolo della legge n.
898 del 1986, che i giudici della Corte di appello di
Campobasso hanno, perciò, correttamente applicato.
Da ultimo, per completezza di trattazione, la Corte trovare accoglimento la questione osserva che non può tutto subordinata, dal Procuratore proposta, in via del 8
generale della Repubblica di Campobasso, secondo il quale l'articolo della legge n. 898 del 1986, se ritenuto norma sussidiaria rispetto a quella della truffa,
"finirebbe per accordare ai contributi FEOGA una tutela più ampia di quella riservata dall'articolo 640 bis a tutte le sovvenzioni pubbliche". di tal genere èEd invero, un'eccezione inammissibile per irrilevanza della questione dedotta:
1'imputato, infatti, è stato già assolto dai giudici del merito. e non sortirebbe, quindi, in concreto alcun effetto l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità
della disposizione di legge in questione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deliberato in camera di consiglio, il 3 giugno 1997. IL PRESIDENTE TE Conl IL CANCELLIERE
DEPOSITATO IN EL IL CONSIGLIERE ESTENSORE
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IL 24 LUG. 1997
CH COLLABORATORE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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