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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco AO Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1794 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Vincenzo Tinto in virtù di mandato in atti;
parte ricorrente contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pietra Angela Pantaleo, che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.02.2025, le parti hanno concluso come da verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio Parte_1 pronunciato dal Tribunale di Marsala con sentenza n. 252/2022, emessa in data 29.03.2022 (pubblicata il
30.023.2022), e, nello specifico, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne avendo ella reperito stabile e regolare attività lavorativa e, dunque, raggiunto l'indipendenza economica, Per_1 nonché la previsione dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento direttamente nelle mani del figlio maggiorenne AO.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla domanda di revoca CP_1 dell'obbligo, posto al carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e si è Per_1 opposta alle ulteriori domande, formulando domanda riconvenzionale. All'udienza di prima comparizione, le parti personalmente hanno esposto di avere raggiunto il seguente accordo per la modifica delle condizioni di divorzio di cui in oggetto:
“1) REVOCARE l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore della figlia nella Parte_1 Parte_2 misura di € 150,00 oltre rivalutazione di legge con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
2) PORRE a carico del ricorrente l'obbligo del versamento di un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio Persona_2 nella misura di € 300,00 mensili da rivalutare annualmente.
[...]
3) DISPORRE che il pagamento del suddetto assegno da parte del ricorrente avvenga con versamento diretto al figlio, fino al conseguimento della sua indipendenza economica.
4) la alla chiesta domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 3.600,00 corrispondente CP_1 Parte_3 alla metà delle somme dalla stessa sopportate per il soggiorno di sei mesi del figlio a Londra e di non aver più nulla a pretendere nei confronti del sig. Parte_1
5) DICHIARARE compensate le spese del presente giudizio (…)”.
Le parti hanno quindi chiesto definirsi il giudizio alle concordate condizioni e i procuratori hanno concluso in conformità.
Ritiene il Collegio che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, apparendo l'accordo maturato tra le parti conforme a legge.
Le spese possono essere integralmente compensate stante la natura della causa e l'accordo raggiunto.
P.Q.M
Il Tribunale, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 252/2022, emessa da questo Tribunale in data 29.03.2022 e pubblicata il 30.023.2022, nei termini di cui all'accordo delle parti richiamato in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Marsala del 20.02.2025.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona Francesco AO Pizzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco AO Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1794 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Vincenzo Tinto in virtù di mandato in atti;
parte ricorrente contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pietra Angela Pantaleo, che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20.02.2025, le parti hanno concluso come da verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.12.2024, ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio Parte_1 pronunciato dal Tribunale di Marsala con sentenza n. 252/2022, emessa in data 29.03.2022 (pubblicata il
30.023.2022), e, nello specifico, la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne avendo ella reperito stabile e regolare attività lavorativa e, dunque, raggiunto l'indipendenza economica, Per_1 nonché la previsione dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento direttamente nelle mani del figlio maggiorenne AO.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla domanda di revoca CP_1 dell'obbligo, posto al carico del ricorrente, di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e si è Per_1 opposta alle ulteriori domande, formulando domanda riconvenzionale. All'udienza di prima comparizione, le parti personalmente hanno esposto di avere raggiunto il seguente accordo per la modifica delle condizioni di divorzio di cui in oggetto:
“1) REVOCARE l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore della figlia nella Parte_1 Parte_2 misura di € 150,00 oltre rivalutazione di legge con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
2) PORRE a carico del ricorrente l'obbligo del versamento di un assegno a titolo di concorso al mantenimento del figlio Persona_2 nella misura di € 300,00 mensili da rivalutare annualmente.
[...]
3) DISPORRE che il pagamento del suddetto assegno da parte del ricorrente avvenga con versamento diretto al figlio, fino al conseguimento della sua indipendenza economica.
4) la alla chiesta domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 3.600,00 corrispondente CP_1 Parte_3 alla metà delle somme dalla stessa sopportate per il soggiorno di sei mesi del figlio a Londra e di non aver più nulla a pretendere nei confronti del sig. Parte_1
5) DICHIARARE compensate le spese del presente giudizio (…)”.
Le parti hanno quindi chiesto definirsi il giudizio alle concordate condizioni e i procuratori hanno concluso in conformità.
Ritiene il Collegio che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, apparendo l'accordo maturato tra le parti conforme a legge.
Le spese possono essere integralmente compensate stante la natura della causa e l'accordo raggiunto.
P.Q.M
Il Tribunale, come innanzi composto, definitivamente pronunciando:
- dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 252/2022, emessa da questo Tribunale in data 29.03.2022 e pubblicata il 30.023.2022, nei termini di cui all'accordo delle parti richiamato in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Marsala del 20.02.2025.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona Francesco AO Pizzo