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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5430 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato BERGAMIN FRANCESCA e dall'avvocato SEGALA DANIELE;
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato BERGAMIN FRANCESCA e dall'Avvocato SEGALA
DANIELE;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. SEPARAZIONE DEI CONIUGI: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria dimora in residenze e domicili diversi. Si dà atto che i coniugi hanno già fissato la propria dimora in domicili diversi.
2. REGIME DI AFFIDO DELLE FIGLIE MINORI E Per_1 Per_2
Le minori e verranno affidate in maniera condivisa ai due genitori e la loro Per_1 Per_2
residenza sarà fissata presso l'abitazione materna.
Le due figlie minori, così come già avviene da marzo 2023, si alterneranno di settimana in settimana, stando una settimana presso la madre e la successiva presso il padre (così come già oggi avviene). Lo stesso farà il ventunenne Per_3
Nello specifico i figli rimarranno con un genitore dalle 18:30 della domenica alle 18:30 della domenica successiva, passando equivalente periodo con l'altro genitore nella settimana successiva.
I genitori si impegnano in ogni caso ad essere di reciproco supporto nel sostegno delle attività scolastiche ed extrascolastiche che impegnano i figli.
I figli, nella settimana in cui si trovano presso un genitore, avranno pieno diritto di incontrare l'altro.
- le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno garantendo almeno due settimane, anche consecutive, di ferie con ciascun genitore.
- il compleanno dei figli verrà festeggiato garantendo almeno mezza giornata per ciascun genitore e, laddove possibile, anche festeggiandolo insieme.
- nel periodo delle vacanze di Natale ciascun genitore trascorrerà con i figli, alternandosi di anno in anno, il periodo dal 24 al 31 dicembre compresi e il periodo dalla sera del 31
dicembre al 6 gennaio compreso;
il giorno di Natale, se non ci fossero le condizioni per festeggiarlo tutti insieme, i figli staranno mezza giornata con un genitore e mezza giornata con l'altro.
- le scelte scolastiche verranno concordate tra i genitori avendo pieno rispetto delle aspirazioni dei figli. In ogni caso la madre ed il padre si impegnano ad incontrare i professori delle figlie anche insieme;
qualora non fosse possibile le visite ai professori saranno alternate da parte dei genitori, salvo l'obbligo di relazionare l'altro con solerzia.
- i genitori considerano di fondamentale importanza una corretta e tempestiva comunicazione e pertanto si impegnano a comunicarsi le informazioni riguardanti i figli anche via mail o sms;
lo stesso faranno per darsi riscontro dopo aver condiviso una qualsiasi decisione.
3. SUL MANTENIMENTO:
Poiché i coniugi hanno consapevolmente deciso di tenere con sé i figli presso le reciproche abitazioni per un periodo di pari durata (alternandosi di 7 giorni in 7 giorni) non ritengono di richiedere all'altro un contributo per il mantenimento ordinario in quanto le spese di vitto e alloggio saranno sostenute direttamente dal genitore che sia di volta in volta in turno di responsabilità.
Ciononostante, ben consapevoli dell'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli,
intendono ripartirsi al 50% ciascuno le spese che li riguardino, uniformarsi - anche per l'individuazione e la determinazione di quali tra le spese straordinarie, necessitino o meno di preventivo accordo - al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che dichiarano di ben conoscere. Tra le spese straordinarie vengono espressamente ricomprese anche le spese che hanno ad oggetto i contratti telefonici dei cellulari in uso ai figli, l'abbigliamento e tutto il materiale scolastico di cancelleria (che normalmente rientrerebbero nell'assegno di mantenimento ordinario). Il genitore che abbia sostenuto le spese sarà tenuto a rendicontarle all'altro entro la fine del mese di riferimento e saranno rimborsate a chi le abbia anticipate entro il giorno 15 del mese successivo al relativo sostenimento.
Al fine di una corretta rispettiva programmazione economica (resa necessaria in considerazione della particolare situazione finanziaria in cui entrambi versano), i coniugi ritengono altresì di operare delle deroghe a quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, limitate a quanto espressamente stabilito a seguire:
- qualora le spese dentistiche o le spese mediche senza prescrizione superassero i € 100,00
a prestazione i genitori saranno tenuti a richiedere il preventivo accordo dell'altro al fine di ottenere il rimborso del 50% di quanto sostenuto;
spese di tal genere inferiori ad € 100,00
non necessiteranno invece di preventivo accordo;
- la spesa per materiale elettronico (a titolo esemplificativo tablet, computer, cellulare) dovrà
sempre essere previamente concertata tra i genitori;
in difetto il genitore che abbia sostenuto la spesa non avrà diritto al rimborso.
- le spese per l'attività sportiva (con ciò intendendosi indistintamente quelle riferite a rette periodiche, attrezzatura, trasferte, etc…) non necessiteranno di preventivo accordo qualora la somma a ciò destinata per tutti e tre i figli non superi i complessivi 1.200,00€ annui.
- Nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti.
- I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per le figlie minori e secondo quanto previsto dalla legge. Per_1 Per_2
- Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Furore (SA) in data 13/05/2000.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 361/2024
pubblicata in data 14/02/2024 e passata in giudicato. All'esito dell'udienza del 03/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale,
omologata con sentenza n. 361/2024 del 14/02/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- riguardo al regime di affidamento delle figlie, va osservato che, nelle more del giudizio, la figlia (nata il [...]) è divenuta maggiorenne e che, pertanto, nulla va disposto Per_1
in ordine al suo affidamento e collocamento;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore ed alla collocazione paritaria della stessa presso i Per_2
genitori; -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché di Per_3 Per_1
sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in Furore (SA) alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui Controparte_2 integralmente trascritte, con esclusione dell'affidamento e collocamento della figlia Per_1
divenuta maggiorenne;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Furore (SA) al n. 2, parte II, serie A, anno 2000;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5430 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato BERGAMIN FRANCESCA e dall'avvocato SEGALA DANIELE;
e
, C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato BERGAMIN FRANCESCA e dall'Avvocato SEGALA
DANIELE;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1. SEPARAZIONE DEI CONIUGI: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria dimora in residenze e domicili diversi. Si dà atto che i coniugi hanno già fissato la propria dimora in domicili diversi.
2. REGIME DI AFFIDO DELLE FIGLIE MINORI E Per_1 Per_2
Le minori e verranno affidate in maniera condivisa ai due genitori e la loro Per_1 Per_2
residenza sarà fissata presso l'abitazione materna.
Le due figlie minori, così come già avviene da marzo 2023, si alterneranno di settimana in settimana, stando una settimana presso la madre e la successiva presso il padre (così come già oggi avviene). Lo stesso farà il ventunenne Per_3
Nello specifico i figli rimarranno con un genitore dalle 18:30 della domenica alle 18:30 della domenica successiva, passando equivalente periodo con l'altro genitore nella settimana successiva.
I genitori si impegnano in ogni caso ad essere di reciproco supporto nel sostegno delle attività scolastiche ed extrascolastiche che impegnano i figli.
I figli, nella settimana in cui si trovano presso un genitore, avranno pieno diritto di incontrare l'altro.
- le vacanze estive verranno concordate entro il 31 maggio di ogni anno garantendo almeno due settimane, anche consecutive, di ferie con ciascun genitore.
- il compleanno dei figli verrà festeggiato garantendo almeno mezza giornata per ciascun genitore e, laddove possibile, anche festeggiandolo insieme.
- nel periodo delle vacanze di Natale ciascun genitore trascorrerà con i figli, alternandosi di anno in anno, il periodo dal 24 al 31 dicembre compresi e il periodo dalla sera del 31
dicembre al 6 gennaio compreso;
il giorno di Natale, se non ci fossero le condizioni per festeggiarlo tutti insieme, i figli staranno mezza giornata con un genitore e mezza giornata con l'altro.
- le scelte scolastiche verranno concordate tra i genitori avendo pieno rispetto delle aspirazioni dei figli. In ogni caso la madre ed il padre si impegnano ad incontrare i professori delle figlie anche insieme;
qualora non fosse possibile le visite ai professori saranno alternate da parte dei genitori, salvo l'obbligo di relazionare l'altro con solerzia.
- i genitori considerano di fondamentale importanza una corretta e tempestiva comunicazione e pertanto si impegnano a comunicarsi le informazioni riguardanti i figli anche via mail o sms;
lo stesso faranno per darsi riscontro dopo aver condiviso una qualsiasi decisione.
3. SUL MANTENIMENTO:
Poiché i coniugi hanno consapevolmente deciso di tenere con sé i figli presso le reciproche abitazioni per un periodo di pari durata (alternandosi di 7 giorni in 7 giorni) non ritengono di richiedere all'altro un contributo per il mantenimento ordinario in quanto le spese di vitto e alloggio saranno sostenute direttamente dal genitore che sia di volta in volta in turno di responsabilità.
Ciononostante, ben consapevoli dell'obbligo di educare, istruire e mantenere i figli,
intendono ripartirsi al 50% ciascuno le spese che li riguardino, uniformarsi - anche per l'individuazione e la determinazione di quali tra le spese straordinarie, necessitino o meno di preventivo accordo - al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, che dichiarano di ben conoscere. Tra le spese straordinarie vengono espressamente ricomprese anche le spese che hanno ad oggetto i contratti telefonici dei cellulari in uso ai figli, l'abbigliamento e tutto il materiale scolastico di cancelleria (che normalmente rientrerebbero nell'assegno di mantenimento ordinario). Il genitore che abbia sostenuto le spese sarà tenuto a rendicontarle all'altro entro la fine del mese di riferimento e saranno rimborsate a chi le abbia anticipate entro il giorno 15 del mese successivo al relativo sostenimento.
Al fine di una corretta rispettiva programmazione economica (resa necessaria in considerazione della particolare situazione finanziaria in cui entrambi versano), i coniugi ritengono altresì di operare delle deroghe a quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, limitate a quanto espressamente stabilito a seguire:
- qualora le spese dentistiche o le spese mediche senza prescrizione superassero i € 100,00
a prestazione i genitori saranno tenuti a richiedere il preventivo accordo dell'altro al fine di ottenere il rimborso del 50% di quanto sostenuto;
spese di tal genere inferiori ad € 100,00
non necessiteranno invece di preventivo accordo;
- la spesa per materiale elettronico (a titolo esemplificativo tablet, computer, cellulare) dovrà
sempre essere previamente concertata tra i genitori;
in difetto il genitore che abbia sostenuto la spesa non avrà diritto al rimborso.
- le spese per l'attività sportiva (con ciò intendendosi indistintamente quelle riferite a rette periodiche, attrezzatura, trasferte, etc…) non necessiteranno di preventivo accordo qualora la somma a ciò destinata per tutti e tre i figli non superi i complessivi 1.200,00€ annui.
- Nulla a titolo di reciproco mantenimento essendo i coniugi economicamente indipendenti.
- I coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, con facoltà per entrambi di richiedere analoghi documenti per le figlie minori e secondo quanto previsto dalla legge. Per_1 Per_2
- Spese e competenze professionali integralmente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/11/2023 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonché, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile da essi contratto in Furore (SA) in data 13/05/2000.
La separazione consensuale veniva omologata con sentenza non definitiva n. 361/2024
pubblicata in data 14/02/2024 e passata in giudicato. All'esito dell'udienza del 03/12/2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale,
omologata con sentenza n. 361/2024 del 14/02/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- riguardo al regime di affidamento delle figlie, va osservato che, nelle more del giudizio, la figlia (nata il [...]) è divenuta maggiorenne e che, pertanto, nulla va disposto Per_1
in ordine al suo affidamento e collocamento;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore ed alla collocazione paritaria della stessa presso i Per_2
genitori; -neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché di Per_3 Per_1
sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da CP_1
in Furore (SA) alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui Controparte_2 integralmente trascritte, con esclusione dell'affidamento e collocamento della figlia Per_1
divenuta maggiorenne;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Furore (SA) al n. 2, parte II, serie A, anno 2000;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo