Sentenza breve 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 05/05/2025, n. 8659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8659 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08659/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03992/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3992 del 2025, proposto da
AF UQ, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Boccadamo, Giulia Claudia Lauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso per
1) in via cautelare e collegiale ex art. 55 c.p.a., accogliere l’istanza cautelare e per l’effetto,
sospendere il decreto prot. n. -OMISSIS-, e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea;
2) nel merito accertare l’illegittimità del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato presentata da DO IO, in riferimento alla pratica n. P-RM/L/Q/2022/101133 RM5607481204, a favore di UQ AF, notificato al ricorrente in data 23/01/2025, e dichiarare la nullità ovvero disporre l’annullamento del suddetto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
considerato in fatto ed in diritto:
- il ricorrente impugna il provvedimento emesso l’11.11.2024 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, con il quale è stata rigettata la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata in suo favore da DO IO e, contestualmente, non è stato concesso il permesso di soggiorno;
- tale provvedimento negativo, nonostante le integrazioni documentali effettuate dai ricorrenti in sede procedimentale, è dipeso dalla mancanza del requisito economico da parte del datore di lavoro, sig. DO, poiché per l’anno di imposta 2022 è risultato, dall’asseverazione depositata, un reddito di esercizio dichiarato nell’ultima denuncia dei redditi pari ad euro 11.033 (nella nota difensiva del 17/04/25 il Ministero ha ritenuto superato il motivo inerente la disponibilità e l’idoneità dell’alloggio evidenziando che, a seguito del preavviso di revoca, “le parti hanno trasmesso un’integrazione documentale che è stata ritenuta utile ai fini della dimostrazione del requisito alloggiativo”);
- quanto al requisito economico (o meglio alla capacità patrimoniale ed all’equilibrio economico-finanziario), in ragione di quanto richiesto e previsto dall’art. 44 D.L. 73/2022, la circolare n. 3 del 5.7.2022 dell’INL (citata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato) richiama, ai fini della valutazione di questo presupposto, l’art. 9 D.M. 27.5.2020, che, però, a sua volta, non fa riferimento soltanto al reddito di impresa ma, in alternativa, indica anche il “fatturato” (che nella specie, come documentato, è stato di 150.000 euro), nonché elementi ulteriori (ad esempio, il numero di dipendenti, il tipo di attività svolta dall’impresa tenendo conto dell’eventuale stagionalità, la regolarità contributiva);
- dunque, l’utile di impresa non può costituire l’unico parametro della valutazione, posto che, per quanto sopra rappresentato, l’Amministrazione resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati (cfr. in merito di recente TAR Umbria, sez. I, n, 609/2024);
-preso atto quindi che nel caso in esame in effetti nell’asseverazione esibita ex art. 44 D.L. n. 73/2023, fatta pervenire alle autorità competenti dal datore di lavoro, viene dichiarato un fatturato del datore di lavoro richiedente, in regime forfettario (art. 1 c. 54 a 59, L. 190/2014) nel corso dell’esercizio relativo all’ultimo anno (Quadro LM Sez. 2 rigo LM 22 Modello redditi PF) pari ad € 150.000,00;
- ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere accolto nella parte in cui lamenta un difetto di motivazione, con annullamento del provvedimento impugnato, a cui consegue l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la situazione del ricorrente, anche alla luce dei documenti reddituali prodotti in giudizio ed adottare un provvedimento specificamente motivato, alla luce di quanto indicato;
- considerata la particolarità della vicenda, le spese possono essere compensate fra le parti, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi indicati in parte motiva.
Spese di lite compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO